- 23-04-2024

Nella sent. n. 70 del 2023, la Corte costituzionale, rammentato, tra l’altro, che la retroattività di una legge deve sempre trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza, attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, potenzialmente lesi dall’efficacia a ritroso della norma adottata. In questo quadro, il «grado di meritevolezza dell’affidamento» generato dalla normativa può influenzare il risultato dell’operazione di bilanciamento con gli interessi antagonisti pure costituzionalmente protetti. Di tal che, nella specie, l’affidamento maturato in capo ai fruitori abusivi di beni pubblici – sui quali siano stati realizzati manufatti che incidono irreversibilmente sulle aree del demanio marittimo – può essere considerato recessivo rispetto ad altri interessi in gioco, che sono legati non solo alla valorizzazione dei beni demaniali, al fine di ricavare da essi una maggiore reddirtività, ma anche alla tutela di tali beni pubblici, in ambiti che incrociano altri delicati interessi di rilievo costituzionale, quali la tutela del paesaggio e dell’ambiente marino; laddove la applicazione retroattiva dei nuovi criteri di determinazione dell’indennizzo per realizzazione abusiva, ovvero difforme, di opere inamovibili sul demanio marittimo, parametrati ai valori di mercato e non ai criteri legislativi espressi nel precedente d.l. n. 400 del 1993, non potrebbe considerarsi né assolutamente imprevedibile alla luce di un processo «in corso da diversi decenni» in materia di un aumento degli indennizzi, anche in base al sistema di computo legato ai canoni, né sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti.