- 22-04-2024

Nella sent. n. 67 del 2024 viene consolidata la giurisprudenza costituzionale che ha da tempo riconosciuto che il bisogno abitativo «esprime un’istanza primaria della persona umana radicata sul fondamento della dignità», ravvisando, conseguentemente, nel diritto all’abitazione «i tratti di un diritto sociale inviolabile» funzionale a che «la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana».

Nello specifico, la Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 25, c. 2, lettera a), della legge reg. Veneto n. 39 del 2017 nella parte in cui prevede[va], tra i requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, quello della «residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni», per violazione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza formale e sostanziale, di cui all’art. 3 Cost.

Ed infatti:

โˆ™ la soluzione adottata dal legislatore veneto, rifacendosi a un criterio di pregressa residenza prolungata nel territorio regionale è stato ritenuto irragionevole in quanto «privo di alcuna correlazione» con lo stato di bisogno, oltre che «insensibile» alla condizione di chi è costretto a muoversi proprio per effetto della sua condizione di fragilità economica;

โˆ™ l’effetto dell’adozione di un criterio irragionevole rispetto alla ratio della prestazione sociale si è quindi tradotto, sempre secondo la Corte, nella violazione del principio di eguaglianza formale fra chi può o meno vantare una condizione – quella della prolungata residenza nel territorio regionale – del tutto dissociata dal suo stato di bisogno; inoltre

โˆ™ la medesima norma ha violato anche il principio di eguaglianza sostanziale avendo aggiunto agli ostacoli di fatto costituiti dal disagio economico e sociale un ulteriore e irragionevole ostacolo «che allontana vieppiù le persone dal traguardo di conseguire una casa», finendo con ciò per tradire l’ontologica destinazione sociale al soddisfacimento paritario del diritto all’abitazione della proprietà pubblica degli immobili (ERP).