- 19-04-2024

Nella sent. n. 65 del 2024, la Corte chiamata dalla Camera dei deputati, mediante un conflitto di attribuzioni, a fare “chiarezza” (e ad una rimeditazione della questione) sulla sua possibilità di esercitare l’autodichia in materia di controversie relative all’affidamento di appalti pubblici, nega, con un’articolata argomentazione, che le sentenze della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato che, nel riconoscere la giurisdizione del giudice amministrativo hanno dato origine al conflitto abbiano determinato una lesione della sfera di attribuzioni della Camera dei deputati.

La Corte tiene, tuttavia, a sottolineare come la corrispondenza tra autonomia e autodichia degli organi costituzionali debba essere intesa come mero criterio di massima, potendo gli organi costituzionali, anche in ambiti – come l’affidamento di appalti pubblici – rispetto ai quali non spetti loro alcun potere di autodichia, dettare regole con riferimento a esigenze di rilievo organizzativo, in relazione alle quali non sussistano vincoli discendenti dal diritto dell’Unione europea o dai principi costituzionali, la cui interpretazione e applicazione resta pur sempre affidata alla stessa giurisdizione amministrativa.

Si noti che al giudizio prende parte anche il Consiglio di Stato, che evidentemente dubitando della tempestività della sua costituzione, si era proposto come eventuale (per vero eccentrico dato il suo interesse sostanziale) amicus curiae