- 19-04-2024

Il caso affrontato nella sent. n. 63 del 2024 si origina da un ricorso della Regione Liguria promosso dal Consiglio delle Autonomie locali della medesima Regione. Le doglianze assumevano, in riferimento agli artt. 5, 114 e 119, commi primo e quarto, Cost., la lesione dell’autonomia politica e finanziaria dei comuni in conseguenza di un onere finanziario ad essi imposto dalla normativa statale impugnata (art. 1, commi 332 e 774, della legge 29 dicembre 2022, n. 197), tra l'altro, in modo unilaterale, in asserita violazione del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120, secondo comma, Cost.

La Corte respinge le questioni, fondandosi sulla natura eccezionale e temporanea della normativa impugnata e sottolineando come non sia stato dimostrato da parte ricorrente l’irreparabile pregiudizio lamentato, non risultando, d’altro canto, necessario il coinvolgimento regionale per uno specifico e temporaneo aumento retributivo, non destinato ad essere recepito in sede di contrattazione collettiva.