- 18-04-2024

Nella sent. n. 59 del 2024, dopo aver ribadito che il Procuratore generale della Corte dei conti non può ritenersi titolare di un interesse qualificato e che pertanto il suo intervento non è ammissibile, la Corte motiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge regionale della Calabria  5 ottobre 2007, n. 22,  sotto il profilo della violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia «giurisdizione e norme processuali» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto la Regione ha attribuito  autonomamente la qualifica di agenti contabili ai consiglieri di amministrazione e ai componenti del collegio sindacale, nominati dal Presidente della Regione o dai rappresentanti nelle assemblee sociali, delle società partecipate dalla Regione Calabria, invece di eventualmente limitarsi a disciplinare l’assetto organizzativo interno della gestione e gli ambiti della delega.