Consulta Online - Regolamento per i ricorsi in materia di impiego del personale dellaCorte costituzionale

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Regolamento per i ricorsi in materia di impiego del personale della Corte costituzionale

(approvato dalla Corte con delibera 8 aprile 1960)

(G.U. n. 161 del 2 luglio 1960, ed. spec.)

1. - I provvedimenti comunque attinenti alla materia dell'impiego sono comunicati in via amministrativa dall'Ufficio del Segretario generale mediante consegna di una copia all'interessato, che ne rilascia ricevuta. Se non si può procedere alla comunicazione mediante consegna di una copia del provvedimento a mani dell'interessato o se questi rifiuta di darne ricevuta, la comunicazione è effettuata con piego raccomandato con ricevuta di ritorno.

Nel caso in cui gli atti sopra indicati siano resi noti attraverso pubblicazioni ufficiali della Corte destinate al personale, l'inserzione in queste tiene luogo di comunicazione individuale nei confronti del personale in attività di servizio.

2. - Avverso i provvedimenti definitivi è ammesso ricorso alla Corte da parte degli interessati ai sensi dell'art. 14 della legge 11 marzo 1953, n. 87 modificato con l'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 265.

La Corte conosce della legittimità e del merito del provvedimento impugnato.

3. - Il ricorso deve essere depositato nell'Ufficio del Segretario generale entro il termine di giorni trenta dalla data in cui il provvedimento è stato comunicato o pubblicato a norma dell'art. 1 o dalla data in cui l'interessato ne ha avuto piena cognizione.

4. - Il ricorso deve contenere:

a) l'indicazione del nome e cognome del ricorrente e il suo recapito;

b) gli estremi del provvedimento che si impugna;

c) l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi su cui il ricorso si fonda;

d) la sottoscrizione del ricorrente o di un suo mandatario speciale.

5. - Nel termine di dieci giorni dal deposito del ricorso l'Ufficio del Segretario generale comunica il ricorso ai controinteressati. Entro lo stesso termine l'Ufficio provvede a formare un fascicolo contenente gli atti che si riferiscono al ricorso. Gli atti anzidetti devono restare, nelle ore d'ufficio, a disposizione degli interessati, i quali, personalmente o a mezzo di mandatari speciali, possono esaminarli e ottenere copie del provvedimento impugnato.

6. - Nei dieci giorni dalla scadenza del termine indicato nell'art. precedente, il ricorrente e gli interessati a resistere al ricorso possono presentare documenti.

Nei dieci giorni successivi, le parti possono prendere visione dei documenti depositati. Il ricorrente può proporre motivi aggiunti desunti dai documenti contenuti nel fascicolo previsto dall'articolo precedente o depositati dalle parti resistenti, sempre che detti motivi ineriscano a fatti non noti al ricorrente al momento della proposizione del ricorso. Le parti interessate a resistere al ricorso possono proporre ricorso incidentale.

Nei dieci giorni successivi le parti possono presentare memorie.

7. - Le parti, in occasione del primo atto col quale intervengono nel procedimento, devono indicare il proprio recapito; in mancanza, qualunque comunicazione è fatta presso l'Ufficio del Segretario generale.

Il deposito degli atti e delle memorie vale in ogni caso come comunicazione a tutte le altre parti, le quali possono prenderne visione.

8. - Scaduto il termine indicato nel terzo comma dell'art. 6, il Segretario generale presenta gli atti al Presidente, il quale nomina un giudice per l'istruzione e la relazione.

9. - Il giudice relatore, se rileva che il ricorso non sia stato comunicato a tutti gli interessati, dispone che l'Ufficio del Segretario generale provveda a tale comunicazione. In questo caso, a decorrere dalla data in cui la comunicazione è stata effettuata, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 6.

Il giudice relatore, se ritiene che occorra acquisire altri documenti o compiere qualche atto istruttorio, ordina che vi si proceda, stabilendo i termini ed i modi per l'esecuzione.

Compiuta l'istruttoria, i relativi atti sono depositati presso l'Ufficio del Segretario generale che ne dà comunicazione alle parti. A decorrere dalla data di tale comunicazione si applicano le disposizioni contenute nell'art. 6.

10. - Compiuta la fase preliminare del procedimento, il Presidente convoca la Corte.

Almeno dieci giorni prima della data di convocazione, il decreto è comunicato dall'Ufficio del Segretario generale alle parti.

11. - Per la convocazione e la composizione della Corte nella seduta di trattazione del ricorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli artt. 5 e 6 del Regolamento generale 22 aprile 1958, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 3 maggio 1958, n. 107 (1) e quelle contenute negli artt. 16 e 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale 16 marzo 1956, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 24 marzo 1956, n. 71.

La seduta non è pubblica. Vi sono ammesse soltanto le parti che ne abbiano fatto richiesta. Le parti possono presentarsi personalmente o farsi rappresentare da un mandatario speciale.

Dopo che il giudice relatore ha esposto le questioni dedotte dalle parti, le parti presenti o i loro mandatari possono svolgere succintamente i motivi delle rispettive conclusioni.

(1) Ora del vigente Regolamento generale (approvato il 20 gennaio 1966).

12. - La Corte può adottare i provvedimenti indicati nell'art. 9. In tal caso si applicano le disposizioni contenute nello stesso articolo ed in quello da esso richiamato; si osservano successivamente le norme e gli articoli 10 e 11.

13. - La Corte, ove accolga il ricorso, revoca in tutto o in parte      il provvedimento impugnato o lo modifica.

La decisione è succintamente motivata.

14. - I provvedimenti sono depositati nell'Ufficio del Segretario     generale, che ne cura la comunicazione alle parti.

All'esecuzione attendono esclusivamente gli Uffici della Corte.

15. - Per tutte le comunicazioni occorrenti nel procedimento disciplinato dal presente Regolamento vale la disposizione contenuta nell'art. 1.