Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa

 

Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa (1)

(G.U. n. 153 del 3 luglio 1989.)

 

(1) Testo approvato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei Deputati, rispettivamente, il 7 giugno 1989 e il 28 giugno 1989, in identico testo e a maggioranza assoluta dei loro componenti.

 

Titolo I - Degli organi del procedimento d'accusa

Capo I - Dei giudici aggregati della Corte costituzionale

1. (Formazione dell'elenco) - 1. L'elenco previsto dall'art. 135 della Costituzione � costituito di quarantacinque persone aventi i requisiti per l'eleggibilit� a senatore.

2. L'elenco � formato ogni nove anni, mediante elezione, dal Parlamento in seduta comune, osservando le modalit� stabilite per l'elezione dei giudici ordinari della Corte costituzionale.

3. Con le stesse modalit� il Parlamento provvede ad elezioni suppletive qualora per sopravvenute vacanze l'elenco si riduca a meno di trentasei persone.

4. I nomi degli eletti sono immediatamente comunicati dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica e al Presidente della Corte costituzionale.

 

Capo II - Del Comitato parlamentare per
i procedimenti di accusa

2. (Ufficio di Presidenza del Comitato) - 1. L'ufficio di Presidenza del Comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, � costituito dall'Ufficio di Presidenza della Giunta delle elezioni e delle immunit� parlamentari del Senato della Repubblica o dall'Ufficio di Presidenza della giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura.

 

3. (Astensione e sostituzione dei componenti del Comitato) - 1. I componenti del Comitato di cui all'articolo 2 non possono essere ricusati. Essi hanno tuttavia facolt� di astenersi, con il consenso del Presidente della Camera dei deputati, nei casi in cui il codice di procedura penale ammette la ricusazione del giudice o quando esistono gravi ragioni di convenienza.

2. Nel caso di legittimo impedimento a partecipare alla seduta, il Presidente del Comitato ammette la sostituzione del componente impedito a norma del comma 3.

3. I componenti del Comitato astenutisi a norma del comma 1 e quelli legittimamente impediti a partecipare alla seduta sono sostituiti immediatamente da senatori e da deputati appartenenti al medesimo gruppo parlamentare, tratti dagli elenchi di cui al comma 4.

4. Ai fini delle sostituzioni di cui al comma 3, all'inizio di ogni legislatura il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati formano rispettivamente un elenco di senatori e un elenco di deputati, aventi consistenza numerica pari a quella delle giunte competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi regolamenti.

 

4. (Validit� delle deliberazioni. Divieto di astensione dal voto) - 1. Le deliberazioni del Comitato, di cui all'articolo 2 non sono valide se non � presente la maggioranza dei suoi componenti.

2. I componenti del Comitato non possono astenersi dal voto.

 

5. (Segretezza e pubblicit� delle sedute) - 1. Le sedute del Comitato, di cui all'articolo 2 sono ordinariamente segrete. Il Comitato pu� tuttavia deliberare, di volta in volta, di rendere pubbliche intere sedute e parti di esse, avvalendosi dei mezzi di pubblicit� previsti dal regolamento della Camera alla quale appartiene il parlamentare che lo presiede.

Capo III - Dei commissari di accusa

6. (Numero ed elezione dei commissari di accusa). - 1. Il Parlamento, deliberata la messa in stato di accusa, determina il numero dei commissari di accusa previsti dall'art. 13 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1��������� , e provvede alla loro elezione con votazione a scrutinio segreto.

2. Ogni membro del Parlamento vota per un numero di persone pari a quello dei commissari da eleggere. Si intendono nominati coloro che ottengono il maggior numero di voti.

3. I commissari di accusa possono rifiutare la nomina dandone comunicazione al Presidente della Camera dei deputati entro tre giorni dalla nomina stessa. Decorso tale termine non possono dare le dimissioni.

 

7. (Sostituzione). - 1. Non si fa luogo alla sostituzione dei commissari di accusa sempre che ne rimanga in carica almeno uno.

2. Nel caso di rifiuto della nomina o di impedimento di tutti i commissari, il parlamento � riunito in seduta comune entro dieci giorni per provvedere alla loro sostituzione.

 

Titolo II - Del procedimento innanzi al Parlamento

Capo I - Dei poteri del comitato

8. (Inizio del procedimento d'accusa). - 1. Il Comitato di cui all'articolo 2 inizia il procedimento per la messa in stato di accusa, ai sensi dell'art. 90 della Costituzione, in seguito ad indagini promosse d'ufficio ovvero a rapporto, referto o denuncia ad esso trasmessi a norma dell'articolo 9.

 

9. (Trasmissione al Comitato dei rapporti, dei referti e delle denunce. Indagini promosse d'ufficio). - 1. Il presidente della camera dei deputati trasmette al Comitato di cui all'articolo 2 i rapporti, i referti e le denunce concernenti i reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione, dandone comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica.

2. Nel caso di indagini promosse d'ufficio dal Comitato il Presidente della Camera d� notizia al Presidente del Senato della comunicazione pervenutagli da parte del Comitato medesimo.

3. Il Comitato pu� chiedere ai Presidenti delle due Camere di dare notizia alle rispettive Assemblee delle trasmissioni e comunicazioni previste dai commi 1 e 2.

 

10. (Convocazione del Comitato. Promuovimento d'ufficio delle indagini). - 1. Il Comitato di cui all'articolo 2 � convocato dal suo presidente entro dieci giorni dal ricevimento degli atti trasmessi a norma del comma 1 dell'articolo 9.

2. Il comitato pu� deliberare il promuovimento d'ufficio delle indagini, su proposta anche di un solo componente.

3. Il Presidente convoca il comitato per la deliberazione di cui al comma 2 entro dieci giorni dal ricevimento della proposta.

 

11. (Dichiarazione di incompetenza. Archiviazione). - 1. Le ordinanze con le quali il comitato di cui all'articolo 2 dichiara la propria incompetenza perch� il reato � diverso da quelli previsti dall'articolo 90 della Costituzione ovvero delibera l'archiviazione degli atti del procedimento sono trasmesse, entro dieci giorni dalla loro adozione, ai Presidenti delle due Camere, i quali ne danno comunicazione alle rispettive Assemblee.

2. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 un quarto dei componenti del Parlamento in seduta comune pu� chiedere che il Comitato presenti la relazione al Parlamento medesimo. La richiesta � presentata in forma scritta al Presidente della Camera di appartenenza dei richiedenti, il quale verifica l'autenticit� delle sottoscrizioni.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica trasmette immediatamente al Presidente della Camera dei deputati le richieste a lui presentate.

4. I Presidenti delle due Camere comunicano alle rispettive Assemblee la intervenuta definitivit� delle dichiarazioni di incompetenza e delle deliberazioni di archiviazione in ordine alle quali non sia stata presentata la richiesta di cui al comma 2 da parte del prescritto numero di componenti del Parlamento in seduta comune.

5. Oltre che alle due Assemblee da parte dei rispettivi Presidenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di cui al comma 2 da parte del prescritto numero di componenti del Parlamento in seduta comune � comunicata dal Presidente della Camera dei deputati al Comitato, il quale deve presentare la relazione entro un mese da tale comunicazione.

 

12. (Relazione del Comitato). - 1. La relazione del Comitato di cui all'articolo 2 al Parlamento in seduta comune deve contenere l'enunciazione del fatto, l'indicazione delle indagini esperite, le conclusioni.

2. Se la relazione propone la messa in stato di accusa, le conclusioni devono riportare l'indicazione degli addebiti con le relative ipotesi di reato e degli elementi su cui la proposta � basata.

3. Il Comitato nomina uno o pi� relatori per sostenere la discussione dinanzi al Parlamento.

4. La relazione � presentata ai Presidenti delle due Camere ed � stampata e distribuita secondo le disposizioni del regolamento della Camera dei deputati. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

 

13. (Commissioni parlamentari di inchiesta). - 1. Le Commissioni parlamentari di inchiesta nominate da una o da entrambe le Camere, anche con legge, per gli stessi fatti che formano oggetto di indagine da parte del Comitato di cui all'articolo 2 o per fatti ad essi connessi, debbono sospendere la propria attivit� con riferimento ai fatti medesimi e trasmettere gli atti al Comitato non appena ricevano dallo stesso comunicazione dell'inizio delle indagini.

2. Se il Parlamento in seduta comune delibera la messa in stato di accusa, la Commissione parlamentare di inchiesta non pu� pi� procedere limitatamente ai fatti per i quali � stata deliberata la messa in stato d'accusa.

3. In tutti gli altri casi la Commissione parlamentare d'inchiesta riprende la sua attivit�, ma � vincolata ai fatti accertati e alle decisioni prese dal Comitato o dal Parlamento.

14. (Integrazione del presente regolamento). - 1. Per quanto non stabilito dal presente regolamento, il Comitato, di cui all'articolo 2 osserva nei propri lavori, nella misura in cui sono applicabili, le disposizioni del regolamento della Camera alla quale appartiene il parlamentare che lo presiede.

Capo II - Della messa in stato di accusa

15. (Convocazione del Parlamento in seduta comune). - 1. Il Presidente della Camera dei deputati, sentito il Presidente del Senato della Repubblica, emette l'atto di convocazione del Parlamento in seduta comune entro trenta giorni dalla data della presentazione della relazione da parte del Comitato di cui all'articolo 2 ovvero, nel caso di mancata o tardiva presentazione della relazione, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per il compimento delle indagini o del termine di cui al comma 5 dell'articolo 11.

2. La seduta comune deve avere luogo entro trenta giorni dalla emissione dell'atto di convocazione.

 

16. (Discussione). - La discussione inizia con la relazione del Comitato di cui all'articolo 2 seguita dagli interventi degli eventuali relatori di minoranza.

2. Salvo che non sia diversamente stabilito si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento della Camera dei deputati.

 

17. (Supplemento di indagini) - 1. Qualora il Parlamento abbia deliberato il compimento di un supplemento di indagini, il Comitato di cui all'articolo 2, adempiuto l'incarico, presenta una relazione suppletiva scritta.

 

18. (Deliberazioni del Parlamento in seduta comune). - 1. Prima dell'inizio della discussione generale e fino alla conclusione degli interventi del relatore e degli eventuali relatori di minoranza almeno quaranta componenti del Parlamento in seduta comune possono presentare ordini del giorno intesi a formulare proposte in difformit� dalle conclusioni del Comitato di cui all'articolo 2.

2. Sulle conclusioni del Comitato e sugli ordini del giorno di cui al comma 1 non � consentita la presentazione di emendamenti.

3. Qualora non siano stati presentati ordini del giorno ai sensi del comma 1 e il Comitato abbia proposto che si deliberi l'archiviazione ovvero che si dichiari non doversi procedere, il Parlamento prende atto delle conclusioni del Comitato.

4. Qualora, in difetto della presentazione di ordini del giorno ai sensi del comma 1, sia stata respinta la proposta formulata dal Comitato di deliberare il compimento di ulteriori indagini intese a stabilire se la competenza in ordine ai fatti per i quali si procede appartenga al Parlamento, si fa luogo a votazione sulla competenza del Parlamento. Ove tale competenza risulti affermata ed altres� nel caso che, sempre in difetto della presentazione di ordini del giorno e comunque in mancanza di altre proposte, sia stata respinta la proposta di dichiarare l'incompetenza del Parlamento o quella di disporre un supplemento di indagini ai fini della decisione sulla messa in stato di accusa, il Presidente sospende la seduta per consentire al Comitato di formulare ulteriori conclusioni.

5. Qualora siano stati presentati ordini del giorno ai sensi del comma 1, sono messe in votazione per prime le proposte di dichiarare l'incompetenza del Parlamento, salvo che non vi siano proposte di deliberare il compimento di ulteriori indagini intese a stabilire se la competenza in ordine ai fatti per i quali si procede appartenga al Parlamento stesso. Sono quindi messe in votazione le proposte di disporre un supplemento di indagini ai fini della decisione sulla messa in stato di accusa. Nel caso di reiezione delle proposte concernenti la competenza e di quelle intese a disporre un supplemento di indagini ai fini della decisione sulla messa in stato di accusa, non si fa luogo a votazione sulle proposte di dichiarare non doversi procedere e su quelle di deliberare l'archiviazione, le quali si intendono nell'ordine approvate se non siano state formulate altre proposte. Ove siano formulate proposte di deliberare la messa in stato di accusa, sono infine messe in votazione tali proposte, intendendosi la loro reiezione come deliberazione di non doversi procedere.

6. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto e possono essere disposte per parti separate.

7. La deliberazione di messa in stato di accusa � adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento.

 

19. (Trasmissione dell'atto d'accusa alla Corte costituzionale). - 1. Il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l'atto di accusa al Presidente della Corte costituzionale, unitamente alla relazione del Comitato di cui all'articolo 2, alle eventuali relazioni di minoranza e agli atti e documenti del procedimento. Comunica altres� il nome dei commissari d'accusa e del Presidente del Collegio di accusa previsto dall'articolo 18 della legge 25 gennaio 1962, n. 20.

 

20. (Divieto di rinvii). - 1. Quando il Parlamento � riunito in seduta comune per un procedimento di accusa non sono ammessi rinvii, ma soltanto brevi sospensioni della seduta disposte insindacabilmente dal Presidente.

DISPOSIZIONI FINALI

(Omissis)