Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa (1)
(G.U. n. 153 del 3 luglio 1989.)
(1) Testo approvato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei Deputati, rispettivamente, il 7 giugno 1989 e il
28 giugno 1989, in identico testo e a maggioranza assoluta dei loro componenti.
Titolo I - Degli
organi del procedimento d'accusa
Capo I - Dei
giudici aggregati della Corte costituzionale
1. (Formazione dell'elenco) - 1. L'elenco
previsto dall'art. 135
della Costituzione � costituito di quarantacinque persone aventi i
requisiti per l'eleggibilit� a senatore.
2. L'elenco �
formato ogni nove anni, mediante elezione, dal Parlamento in seduta comune,
osservando le modalit� stabilite per l'elezione dei giudici ordinari della
Corte costituzionale.
3. Con le
stesse modalit� il Parlamento provvede ad elezioni suppletive qualora per
sopravvenute vacanze l'elenco si riduca a meno di trentasei persone.
4. I nomi
degli eletti sono immediatamente comunicati dal Presidente della Camera dei
deputati al Presidente della Repubblica e al Presidente della Corte
costituzionale.
Capo II - Del
Comitato parlamentare per
i procedimenti di accusa
2. (Ufficio di Presidenza del Comitato) -
1. L'ufficio di Presidenza del Comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo
1953, n. 1, come sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio
1989, n. 1, � costituito dall'Ufficio di Presidenza della Giunta delle
elezioni e delle immunit� parlamentari del Senato della Repubblica o
dall'Ufficio di Presidenza della giunta per le autorizzazioni a procedere della
Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura.
3. (Astensione e sostituzione dei componenti
del Comitato) - 1. I componenti del Comitato di cui all'articolo 2 non
possono essere ricusati. Essi hanno tuttavia facolt� di astenersi, con il
consenso del Presidente della Camera dei deputati, nei casi in cui il codice di
procedura penale ammette la ricusazione del giudice o quando esistono gravi
ragioni di convenienza.
2. Nel caso di
legittimo impedimento a partecipare alla seduta, il Presidente del Comitato
ammette la sostituzione del componente impedito a norma del comma 3.
3. I
componenti del Comitato astenutisi a norma del comma 1 e quelli legittimamente
impediti a partecipare alla seduta sono sostituiti immediatamente da senatori e
da deputati appartenenti al medesimo gruppo parlamentare, tratti dagli elenchi
di cui al comma 4.
4. Ai fini
delle sostituzioni di cui al comma 3, all'inizio di ogni legislatura il
Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei
deputati formano rispettivamente un elenco di senatori e un elenco di deputati,
aventi consistenza numerica pari a quella delle giunte competenti per le
autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi regolamenti.
4. (Validit� delle deliberazioni. Divieto di
astensione dal voto) - 1. Le deliberazioni del Comitato, di cui all'articolo
2 non sono valide se non � presente la maggioranza dei suoi componenti.
2. I
componenti del Comitato non possono astenersi dal voto.
5. (Segretezza e pubblicit� delle sedute)
- 1. Le sedute del Comitato, di cui all'articolo 2 sono ordinariamente segrete.
Il Comitato pu� tuttavia deliberare, di volta in volta, di rendere pubbliche
intere sedute e parti di esse, avvalendosi dei mezzi di pubblicit� previsti dal
regolamento della Camera alla quale appartiene il parlamentare che lo presiede.
Capo III - Dei
commissari di accusa
6. (Numero ed elezione dei commissari di
accusa). - 1. Il Parlamento, deliberata la messa in stato di accusa,
determina il numero dei commissari di accusa previsti dall'art. 13 della legge costituzionale 11 marzo
1953, n. 1��������� , e provvede alla
loro elezione con votazione a scrutinio segreto.
2. Ogni membro
del Parlamento vota per un numero di persone pari a quello dei commissari da
eleggere. Si intendono nominati coloro che ottengono il maggior numero di voti.
3. I
commissari di accusa possono rifiutare la nomina dandone comunicazione al
Presidente della Camera dei deputati entro tre giorni dalla nomina stessa.
Decorso tale termine non possono dare le dimissioni.
7. (Sostituzione). - 1. Non si fa luogo
alla sostituzione dei commissari di accusa sempre che ne rimanga in carica
almeno uno.
2. Nel caso di
rifiuto della nomina o di impedimento di tutti i commissari, il parlamento �
riunito in seduta comune entro dieci giorni per provvedere alla loro
sostituzione.
Titolo II - Del
procedimento innanzi al Parlamento
Capo I - Dei
poteri del comitato
8. (Inizio del procedimento d'accusa). -
1. Il Comitato di cui all'articolo 2 inizia il procedimento per la messa in
stato di accusa, ai sensi dell'art. 90 della Costituzione,
in seguito ad indagini promosse d'ufficio ovvero a rapporto, referto o denuncia
ad esso trasmessi a norma dell'articolo 9.
9. (Trasmissione al Comitato dei rapporti,
dei referti e delle denunce. Indagini promosse d'ufficio). - 1. Il
presidente della camera dei deputati trasmette al
Comitato di cui all'articolo 2 i rapporti, i referti e le denunce concernenti i
reati previsti dall'articolo
90 della Costituzione, dandone comunicazione al Presidente del Senato della
Repubblica.
2. Nel caso di
indagini promosse d'ufficio dal Comitato il Presidente della Camera d� notizia
al Presidente del Senato della comunicazione pervenutagli da parte del Comitato
medesimo.
3. Il Comitato
pu� chiedere ai Presidenti delle due Camere di dare notizia alle rispettive
Assemblee delle trasmissioni e comunicazioni previste dai commi 1 e 2.
10. (Convocazione del Comitato. Promuovimento d'ufficio delle indagini). - 1. Il
Comitato di cui all'articolo 2 � convocato dal suo presidente entro dieci
giorni dal ricevimento degli atti trasmessi a norma del comma 1 dell'articolo
9.
2. Il comitato
pu� deliberare il promuovimento d'ufficio delle
indagini, su proposta anche di un solo componente.
3. Il
Presidente convoca il comitato per la deliberazione di cui al comma 2 entro
dieci giorni dal ricevimento della proposta.
11. (Dichiarazione di incompetenza.
Archiviazione). - 1. Le ordinanze con le quali il comitato di cui
all'articolo 2 dichiara la propria incompetenza perch� il reato � diverso da
quelli previsti dall'articolo
90 della Costituzione ovvero delibera l'archiviazione degli atti del
procedimento sono trasmesse, entro dieci giorni dalla loro adozione, ai
Presidenti delle due Camere, i quali ne danno comunicazione alle rispettive
Assemblee.
2. Entro dieci
giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 un quarto dei componenti del
Parlamento in seduta comune pu� chiedere che il Comitato presenti la relazione
al Parlamento medesimo. La richiesta � presentata in forma scritta al
Presidente della Camera di appartenenza dei richiedenti, il quale verifica
l'autenticit� delle sottoscrizioni.
3. Il
Presidente del Senato della Repubblica trasmette immediatamente al Presidente
della Camera dei deputati le richieste a lui presentate.
4. I
Presidenti delle due Camere comunicano alle rispettive Assemblee la intervenuta
definitivit� delle dichiarazioni di incompetenza e delle deliberazioni di
archiviazione in ordine alle quali non sia stata presentata la richiesta di cui
al comma 2 da parte del prescritto numero di componenti del Parlamento in
seduta comune.
5. Oltre che
alle due Assemblee da parte dei rispettivi Presidenti, l'avvenuta presentazione
della richiesta di cui al comma 2 da parte del prescritto numero di componenti
del Parlamento in seduta comune � comunicata dal Presidente della Camera dei
deputati al Comitato, il quale deve presentare la relazione entro un mese da
tale comunicazione.
12. (Relazione del Comitato). - 1. La
relazione del Comitato di cui all'articolo 2 al Parlamento in seduta comune
deve contenere l'enunciazione del fatto, l'indicazione delle indagini esperite,
le conclusioni.
2. Se la
relazione propone la messa in stato di accusa, le conclusioni devono riportare
l'indicazione degli addebiti con le relative ipotesi di reato e degli elementi
su cui la proposta � basata.
3. Il Comitato
nomina uno o pi� relatori per sostenere la discussione dinanzi al Parlamento.
4. La
relazione � presentata ai Presidenti delle due Camere ed � stampata e
distribuita secondo le disposizioni del regolamento della Camera dei deputati.
Possono essere presentate relazioni di minoranza.
13. (Commissioni parlamentari di inchiesta).
- 1. Le Commissioni parlamentari di inchiesta nominate da una o da entrambe le
Camere, anche con legge, per gli stessi fatti che formano oggetto di indagine
da parte del Comitato di cui all'articolo 2 o per fatti ad essi connessi,
debbono sospendere la propria attivit� con riferimento ai fatti medesimi e
trasmettere gli atti al Comitato non appena ricevano dallo
stesso comunicazione dell'inizio delle indagini.
2. Se il
Parlamento in seduta comune delibera la messa in stato di accusa, la
Commissione parlamentare di inchiesta non pu� pi� procedere limitatamente ai
fatti per i quali � stata deliberata la messa in stato d'accusa.
3. In tutti
gli altri casi la Commissione parlamentare d'inchiesta riprende la sua
attivit�, ma � vincolata ai fatti accertati e alle decisioni prese dal Comitato
o dal Parlamento.
14. (Integrazione
del presente regolamento). - 1. Per quanto non stabilito dal presente
regolamento, il Comitato, di cui all'articolo 2 osserva nei propri lavori,
nella misura in cui sono applicabili, le disposizioni del regolamento della
Camera alla quale appartiene il parlamentare che lo presiede.
Capo II - Della
messa in stato di accusa
15. (Convocazione del Parlamento in seduta
comune). - 1. Il Presidente della Camera dei deputati, sentito il
Presidente del Senato della Repubblica, emette l'atto di convocazione del
Parlamento in seduta comune entro trenta giorni dalla data della presentazione
della relazione da parte del Comitato di cui all'articolo 2 ovvero, nel caso di
mancata o tardiva presentazione della relazione, entro trenta giorni dalla
scadenza dei termini per il compimento delle indagini o del termine di cui al
comma 5 dell'articolo 11.
2. La seduta
comune deve avere luogo entro trenta giorni dalla emissione dell'atto di
convocazione.
16. (Discussione). - La discussione inizia
con la relazione del Comitato di cui all'articolo 2 seguita dagli interventi
degli eventuali relatori di minoranza.
2. Salvo che
non sia diversamente stabilito si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni del regolamento della Camera dei deputati.
17. (Supplemento di indagini) - 1. Qualora
il Parlamento abbia deliberato il compimento di un supplemento di indagini, il
Comitato di cui all'articolo 2, adempiuto l'incarico, presenta una relazione
suppletiva scritta.
18. (Deliberazioni del Parlamento in seduta
comune). - 1. Prima dell'inizio della discussione generale e fino alla
conclusione degli interventi del relatore e degli eventuali relatori di
minoranza almeno quaranta componenti del Parlamento in seduta comune possono
presentare ordini del giorno intesi a formulare proposte in difformit� dalle
conclusioni del Comitato di cui all'articolo 2.
2. Sulle
conclusioni del Comitato e sugli ordini del giorno di cui al comma 1 non �
consentita la presentazione di emendamenti.
3. Qualora non
siano stati presentati ordini del giorno ai sensi del comma 1 e il Comitato
abbia proposto che si deliberi l'archiviazione ovvero che si dichiari non
doversi procedere, il Parlamento prende atto delle conclusioni del Comitato.
4. Qualora, in
difetto della presentazione di ordini del giorno ai sensi del comma 1, sia
stata respinta la proposta formulata dal Comitato di deliberare il compimento
di ulteriori indagini intese a stabilire se la competenza in ordine ai fatti
per i quali si procede appartenga al Parlamento, si fa luogo a votazione sulla
competenza del Parlamento. Ove tale competenza risulti affermata ed altres� nel
caso che, sempre in difetto della presentazione di ordini del giorno e comunque
in mancanza di altre proposte, sia stata respinta la proposta di dichiarare
l'incompetenza del Parlamento o quella di disporre un supplemento di indagini
ai fini della decisione sulla messa in stato di accusa, il Presidente sospende
la seduta per consentire al Comitato di formulare ulteriori conclusioni.
5. Qualora
siano stati presentati ordini del giorno ai sensi del comma 1, sono messe in
votazione per prime le proposte di dichiarare l'incompetenza del Parlamento,
salvo che non vi siano proposte di deliberare il compimento di ulteriori
indagini intese a stabilire se la competenza in ordine ai fatti per i quali si
procede appartenga al Parlamento stesso. Sono quindi messe in votazione le
proposte di disporre un supplemento di indagini ai fini della decisione sulla
messa in stato di accusa. Nel caso di reiezione delle proposte concernenti la
competenza e di quelle intese a disporre un supplemento di indagini ai fini
della decisione sulla messa in stato di accusa, non si fa luogo a votazione
sulle proposte di dichiarare non doversi procedere e su quelle di deliberare
l'archiviazione, le quali si intendono nell'ordine approvate se non siano state
formulate altre proposte. Ove siano formulate proposte di deliberare la messa
in stato di accusa, sono infine messe in votazione tali proposte, intendendosi
la loro reiezione come deliberazione di non doversi procedere.
6. Le
votazioni hanno luogo a scrutinio segreto e possono essere disposte per parti
separate.
7. La
deliberazione di messa in stato di accusa � adottata a maggioranza assoluta dei
componenti del Parlamento.
19. (Trasmissione dell'atto d'accusa alla
Corte costituzionale). - 1. Il Presidente della Camera dei deputati, entro
due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l'atto di accusa al
Presidente della Corte costituzionale, unitamente alla relazione del Comitato
di cui all'articolo 2, alle eventuali relazioni di minoranza e agli atti e
documenti del procedimento. Comunica altres� il nome dei commissari d'accusa e
del Presidente del Collegio di accusa previsto dall'articolo 18 della legge 25 gennaio 1962, n. 20.
20. (Divieto di rinvii). - 1. Quando il
Parlamento � riunito in seduta comune per un procedimento di accusa non sono
ammessi rinvii, ma soltanto brevi sospensioni della seduta disposte
insindacabilmente dal Presidente.
DISPOSIZIONI FINALI
(Omissis)