R.d. 17
agosto 1907, n. 642. - Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni
giurisdizionali del Consiglio di Stato (G.U. n. 227 del 25 settembre 1907).
Titolo I - Del
ricorso
1. - I termini stabiliti dall'art. 28 della legge, testo unico approvato
con r.d. 17 agosto 1907, n. 638 (1) pei ricorsi alle sezioni giurisdizionali
del Consiglio di Stato, decorrono dal giorno della notificazione dell'atto o
provvedimento amministrativo, ovvero dal giorno della dichiarazione che, a
norma dell'art. 25 della legge (2), sia stata fatta dagli interessati,
d'intendere che si provochi la decisione della sezione giurisdizionale
competente.
(1) Ora art. 36 del r.d.
26 giugno 1924, n. 1054
(2) Ora art. 33 del r.d.
26 giugno 1924, n. 1054
2. - Qualora si pretenda che un atto o provvedimento amministrativo
offenda interessi d'individui o di enti giuridici, i quali non essendo
direttamente contemplati nell'atto o provvedimento medesimo non ne abbiano
avuta notificazione nelle forme prescritte dagli articoli seguenti, il termine per
ricorrere alle sezioni giurisdizionali decorre dal giorno della pubblicazione
di un estratto di quell'atto o provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, o nel Bollettino degli annunzi legali per la Provincia.
3. - La notificazione di cui all'art. 1 deve sempre essere fatta mediante
consegna o trasmissione di una copia in forma amministrativa dell'atto o
provvedimento o mediante consegna o trasmissione dell'invito a dichiarare se
l'intimato intenda che si provochi la decisione della sezione giurisdizionale
competente.
Per i modi della notificazione stessa si
osservano le disposizione dei regolamenti particolari dell'amministrazione da
cui l'atto � emanato.
In mancanza di tali regolamenti la
notificazione si fa, per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale,
alla persona interessata o ad uno di sua famiglia o addetto alla casa o al
servizio, nella residenza o nel domicilio o nella dimora.
La relazione della notificazione, redatta in
doppio originale, deve essere datata e sottoscritta dall'ufficiale giudiziario
o dal messo e dal consegnatario: se questi non pu� o non vuole sottoscrivere,
ne sar� fatta menzione.
Un originale della relazione � rilasciato
all'interessato e l'altro � consegnato all'autorit� che ha emanato l'ordine
della notificazione.
Alle notificazioni di cui sopra si applicano
le norme di cui agli artt. 9, 10, 11, 12 e 13.
4. - La notificazione si ha per avvenuta dal giorno in cui la persona
interessata o chi la rappresenta legalmente diede ricevuta dell'atto o
provvedimento che la riguarda.
Quando l'atto o provvedimento riguardi un
pubblico ufficio, la notificazione si ha per avvenuta nel giorno in cui l'atto
o provvedimento risulta protocollato nei registri di arrivo dell'ufficio
medesimo.
5. - Ove, entro trenta giorni da quello della notificazione dell'invito
che sia stato fatto all'interessato, a termine dell'art. 25 della legge (1),
questi non risponda all'autorit� che ne ha promosso il consenso, s'intende che
egli abbia rinunziato al diritto di ricorrere alla sezione giurisdizionale
competente.
Qualora l'interessato dichiari di accettare
che l'affare sia deferito alla decisione della sezione predetta, l'autorit�,
entro trenta giorni dopo tale dichiarazione, invia gli atti alla segreteria
della sezione stessa, dandone comunicazione agli interessati in forma
amministrativa.
Nel termine di altri trenta giorni dopo
pervenuti gli atti alla segreteria, le parti possono presentare istanze,
memorie e documenti.
(1) Ora art. 33 del r.d.
26 giugno 1924, n. 1054.
6. - Il ricorso deve essere diretto alla sezione giurisdizionale
competente e deve contenere:
1) la indicazione del nome e cognome, della
residenza o domicilio del ricorrente;
2) la indicazione dell'atto o provvedimento
amministrativo che s'impugna e della data della sua notificazione;
3) la esposizione sommaria dei fatti, i motivi
su cui si fonda il ricorso con la indicazione degli articoli di legge o di
regolamento che si ritengono violati e le conclusioni;
4) la sottoscrizione delle parti o di una di
esse e dell'avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione, ovvero del
solo avvocato, indicandosi, in questo caso, la data del mandato speciale.
7. - Il ricorso dev'essere notificato tanto all'autorit� dalla quale �
emanato l'atto o provvedimento impugnato, quanto alle persone alle quali l'atto
o provvedimento medesimo direttamente si riferisce.
8. - La notificazione si eseguisce per mezzo di ufficiale giudiziario o di
messo comunale con la consegna della copia del ricorso e con le forme indicate
nell'art. 3.
9. - Ove nessuno si trovi nell'abitazione, o in caso di rifiuto di
ricevere il ricorso che si notifica, l'ufficiale giudiziario o il messo
comunale lascia avviso, in carta libera, affisso alla porta dell'abitazione e
deposita la copia dell'atto nella casa comunale o la consegna al sindaco o a
chi ne fa le veci, o all'impiegato delegato a ricevere gli atti giudiziari.
Delle eseguite operazioni l'ufficiale giudiziario o il messo fa attestazione
sull'originale e sulla copia.
10. - Se il ricorso devesi notificare a chi non ha residenza, domicilio o
dimora conosciuta, la notificazione si fa mediante la pubblicazione di un sunto
del ricorso nel foglio degli annunzi della provincia ove ha sede l'autorit� che
emise il provvedimento e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
11. - Se il ricorso devesi notificare a chi non ha residenza, domicilio o
dimora nella Repubblica, ne � consegnata copia al ministero pubblico presso il
tribunale civile di Roma.
Il ministero pubblico, dato atto della
consegna, trasmette la copia suddetta al ministero degli affari esteri.
Qualora la persona a cui si deve notificare il
ricorso abbia nello Stato un procuratore generale, il ricorso pu� essere
notificato a questo.
12. - Per i militari di terra o di mare, e per le persone loro assimilate
per legge, la notificazione, quando non possa farsi in persona propria, si
eseguisce negli altri modi indicati nell'art. 3, e una copia del ricorso e
dell'atto di notificazione deve essere inoltre consegnata al pubblico ministero
presso il tribunale del luogo nella cui circoscrizione risiede l'autorit� dalla
quale � emanato l'atto o provvedimento impugnato.
Il segretario della procura della Repubblica
rilascia ricevuta della detta copia, e il procuratore della Repubblica la
trasmette al comandante della divisione militare o del dipartimento marittimo
in cui detti militari o assimilati prestano servizio, per la consegna
all'interessato.
13. - Per le autorit� e gli enti morali la consegna si fa ai loro
rappresentanti od a chi � autorizzato a ricevere le notificazioni; per gli
incapaci, a chi ne � legittimo rappresentante, e per coloro che hanno limitata
l'amministrazione dei beni o non possono stare in giudizio senza
l'autorizzazione altrui, alla persona e a chi deve assisterla.
14. - Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia sommamente
difficile per il numero delle persone da chiamarsi in giudizio, il Presidente
della sezione adita pu� disporre che sia fatta per pubblici proclami autorizzando
il ricorrente a far inserire, nel Foglio degli annunci della provincia ove ha
sede l'autorit� che emise il provvedimento e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, un sunto del ricorso e le sue conclusioni, con le cautele
consigliate dalle circostanze, e designando, se sia possibile, alcuni fra gli
interessati ai quali la notificazione deve farsi nei modi ordinari.
15. - Quando le parti che abbiano interesse ad opporsi al ricorso siano
pi�, la domanda si deve proporre contro tutte. Se la domanda sia proposta
contro alcune soltanto delle parti interessate ad opporsi, il giudizio si deve
integrare con la notificazione del ricorso alle altre.
L'integrazione del giudizio non � applicabile
nel caso in cui per omessa notificazione del ricorso all'autorit� dalla quale
emana l'atto o il provvedimento impugnato o per altro motivo, il ricorso debba
essere dichiarato senz'altro irricevibile.
16. - La sezione, nell'ordinare l'integrazione del giudizio, indica le
persone a cui il ricorso deve notificarsi, e, ove ne sia il caso, autorizza la
notificazione per pubblici proclami. Stabilisce inoltre un termine entro cui
deve effettuarsi la notificazione del ricorso e il deposito del medesimo nella
segreteria, insieme con la prova dell'eseguita notificazione.
17. - Il ricorso � nullo:
1) se manchi la sottoscrizione richiesta
dall'art. 6;
2) se, per la inosservanza delle altre norme
prescritte nel suddetto articolo, vi sia incertezza assoluta sulle persone o
sull'oggetto della domanda.
Se il ricorso contenga altre irregolarit�, la
sezione pu� ordinare che sia rinnovato entro un termine che stabilir� nella sua
ordinanza).
La comparizione dell'intimato sana la nullit�
e la irregolarit� dell'atto, salvo i diritti acquisiti anteriormente alla
comparizione.
18. - L'originale ricorso con la prova della eseguita notificazione, con
l'atto di notificazione della decisione amministrativa, con il mandato speciale
nel caso previsto dall'art. 27 della legge (1) e con i documenti sui quali il
ricorso si fonda, deve essere depositato nella segreteria della sezione
competente, nelle ore in cui, secondo il regolamento, deve stare aperta.
Il termine stabilito dall'art. 28, 3�
capoverso della legge (2), per fare il deposito, s'intende scaduto nel momento
in cui si chiude la segreteria della sezione, nell'ultimo giorno del termine
(3)
L'ufficio della segreteria delle sezioni
giurisdizionali e dell'adunanza plenaria � aperta al pubblico dalle ore 10 alle
16 (4) (5).
Il segretario, ricevuto il ricorso ne fa
annotazione in apposito registro e ne rilascia dichiarazione, se richiesta.
Quando le persone cui fu notificato il ricorso
siano pi�, il termine per fare il deposito comincia a decorrere dal giorno in
cui fu eseguita l'ultima notificazione.
(1) Ora art. 35 del r.d.
26 giugno 1924, n. 1054.
(2) Ora art. 36, comma 4,
del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054.
(3) Comma cos� modificato dall�art. 2, 3� comma, della l. 28 dicembre 2005,
n. 263.
(4) Ora, nelle ore
stabilite con ordinanza del Presidente,�
ai sensi dell'art. 71 r.d. 21 aprile 1942, n. 444.
(5) Comma cos� modificato dall�art.
2, 3� comma, della l. 28 dicembre 2005, n. 263.
19. - La mancanza del deposito del provvedimento impugnato non importa
decadenza se dipenda dall'impossibilit� di produrlo a causa del rifiuto
dell'amministrazione alla domanda di rilascio della copia di esso. Il rifiuto
dell'amministrazione dev'essere fatto constare con verbale di ufficiale
giudiziario, da depositarsi insieme col ricorso, nei modi e nel termine
indicati nell'articolo precedente.
20. - Il decreto di abbreviazione o di proroga del termine, nei sensi
dell'art. 30 della legge (1), � fatto in fine della domanda, e deve essere
notificato all'autorit� e agli interessati.
(1) Ora art. 38 del r.d.
26 giugno 1924, n. 1054. V. comunque l'art. 9 della l.
cost. 11 marzo 1953, n. 1, per quanto riguarda la possibilit� di riduzione
dei termini fino alla met� con provvedimento motivato del presidente della
Corte costituzionale
21. - L'interessato, o l'avvocato che lo rappresenta, deve notificare che
il deposito � stato eseguito nei modi di legge al Ministero dal quale dipende
l'autorit� il cui provvedimento � stato impugnato.
La notifica si fa per mezzo di un usciere del
Consiglio di Stato entro il termine di tre giorni dall'eseguito deposito.
Quando la notifica predetta non sia stata
eseguita, il presidente della sezione adita assegna un termine perch�
l'interessato, o l'avvocato che lo rappresenta, vi provveda.
22. - Il termine fissato nella prima parte dell'art. 29 della legge (1) per
la presentazione di memorie od istanze e per la produzione di documenti, pu�
essere prorogato, sopra domanda delle parti, dal presidente della sezione adita
nei casi di necessit� o di pubblico interesse.
(1) Ora art. 37 del r.d.
26 giugno 1924, n. 1054.
23. - Il segretario, a richiesta delle parti interessate, o degli avvocati
eletti, comunica loro, per semplice ispezione, tutti gli atti del giudizio, sui
quali essi possono prendere note ed appunti.
24.-25. - (1).
(1) Articoli abrogati per
effetto dell'art. 42 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054.
Titolo II - Della
istruzione
26. - Le sezioni giurisdizionali possono richiedere all'amministrazione e
ordinare alle parti di produrre quegli atti e documenti che credono necessari
per la decisione della controversia.
Possono pure richiedere che l'amministrazione
faccia eseguire nuove verificazioni, fissando il termine entro cui dev'essere
depositata la relazione.
Le parti sono, a cura dell'amministrazione,
avvisate, almeno cinque giorni prima, del luogo, del giorno e dell'ora in cui
si eseguiranno le verificazioni.
27. - La sezione quinta (1) pu� assumere testimoni, eseguire ispezioni,
ordinare perizie e fare tutte le altre indagini che possono condurre alla
scoperta della verit�, coi poteri attribuiti al magistrato dal codice di
procedura civile e con le relative sanzioni.
(1) Ora, a seguito del
r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 tutte le sezioni giurisdizionali (IV, V e VI).
28. - Se una delle parti domanda l'assunzione di un mezzo istruttorio e le
altre aderiscono, il Presidente, qualora ne riconosca l'opportunit�, d� atto
alle parti della domanda ed emette le disposizioni che occorrono per
l'esecuzione.
Nelle vertenze elettorali, indipendentemente
dall'accordo delle parti, le prefetture, su semplice richiesta del presidente
della sezione quinta, devono trasmettere i verbali delle elezioni, le schede
contestate e gli altri documenti che possono occorrere al giudizio.
29. - Il presidente o la sezione, nell'ammettere i mezzi istruttori,
stabilisce i termini da osservare ed i modi con cui debbono seguire,
applicando, per quanto � possibile, le disposizioni del codice di procedura
civile.
30. - Per l'esecuzione dei mezzi istruttori di cui nel capoverso dell'art.
36 della legge (1), � delegato uno dei componenti della sezione, il quale
procede con l'assistenza del segretario, che redige i relativi verbali).
Se il luogo in cui devesi eseguire il mezzo
istruttorio � fuori della capitale, la sezione pu� delegare uno dei consiglieri
di prefettura, o un magistrato il quale � assistito da un segretario di
quell'ufficio.
Se il mezzo istruttorio debba eseguirsi fuori
della Repubblica, la richiesta deve farsi nelle forme diplomatiche.
(1) Ora art. 44 del r.d.
26 giugno 1924, n. 1054
31. - Per l'esecuzione di perizie, la sezione incarica uno o pi� funzionari
tecnici dello Stato.
32. - Il Consigliere a cui sono commessi i mezzi istruttori deve fare
notificare, cinque giorni prima, alle parti stesse il giorno, l'ora ed il luogo
delle operazioni.
33. - La surrogazione del Consigliere delegato, o la nomina di altro
consigliere che debba sostituirlo in qualche atto relativo all'esecuzione della
prova � fatto con provvedimento del Presidente, ancorch� la delegazione abbia
avuto luogo per decisione.
34. - Ove i mezzi istruttori ordinati d'ufficio importino spese, queste
debbono essere anticipate dalla parte ricorrente. In tal caso, la sezione
intima al ricorrente il deposito della somma approssimativamente necessaria
all'uopo (1).
Se i mezzi istruttori siano invece ordinati in
seguito ad istanza di parte, questa � tenuta ad eseguire il deposito.
Questo deve sempre essere fatto nella
segreteria.
Qualora la somma non risulti sufficiente, non
si provvede sul ricorso fino a che le parti interessate non provino di aver
eseguito l'integrale pagamento della somma occorrente.
Se la parte cui spetta di fare il deposito non
l'abbia fatto o l'abbia fatto insufficiente, � in facolt� della parte
contraria, ove non preferisca anticipare le spese, di fare prefiggere un
termine, decorso il quale la sezione decide allo stato degli atti.
(1) Sulla regola invece
dell'assunzione di queste spese a carico del bilancio della Corte
costituzionale, v. l'art. 13, comma 3, delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
35. - Dopo la notificazione fatta alle parti ed all'amministrazione a cura
del segretario che l'istruttoria ordinata � stata eseguita e che i relativi
atti rimangono nella segreteria a loro disposizione, le parti stesse o
l'amministrazione devono presentare la domanda di fissazione di udienza per la
discussione del ricorso.
Titolo III - Delle
domande incidenti e del ricorso incidentale
36. - Le domande di sospensione della esecuzione dell'atto amministrativo,
qualora non siano proposte nel ricorso, devono farsi mediante istanza diretta
alla sezione giurisdizionale, a cui fu presentato il ricorso, notificata agli
interessati ed all'amministrazione e depositata nella segreteria.
L'amministrazione e le parti interessate
possono, entro dieci giorni dalla notifica, depositare e trasmettere memorie od
istanze alla segreteria.
Il presidente pu� abbreviare il termine.
Su tali domande la sezione pronuncia nella
prima udienza dopo spirato il termine.
La domanda di sospensione pu� essere
presentata per la prima volta anche all'adunanza plenaria, la quale provvede o
in linea preliminare o contemporaneamente alla decisione della questione di
competenza.
37. - Chi ha un interesse nella contestazione pu� intervenirvi.
L'intervento � proposto con domanda diretta
alla sezione adita. La domanda deve contenere le ragioni, con le produzione dei
documenti giustificativi, e dev'essere sottoscritta dalle parti e
dall'avvocato, o dal solo avvocato munito di mandato speciale.
38. - La domanda d'intervento � notificata alle parti nel rispettivo
domicilio di elezione ed alla autorit� che ha emanato l'atto impugnato, e deve
essere depositata in segreteria entro due giorni successivi a quello della
notificazione.
39. - Nel termine di dieci giorni dalla notificazione dell'intervento gli
interessati e l'amministrazione possono presentare e trasmettere memorie e
documenti.
40. - L'intervento ha luogo nello stato in cui si trova la contestazione.
41. - Chi deduce la falsit� di un documento deve provare che sia stata gi�
proposta la querela di falso, o domandare la prefissione di un termine entro
cui possa proporla innanzi al tribunale competente.
42. - Qualora la contestazione possa essere decisa indipendentemente dal
documento del quale � dedotta la falsit�, la sezione pronuncia sulla
controversia principale.
La decide pure dopo che sia trascorso il
termine prefisso a norma dell'articolo precedente, senza che siano stati
compiuti gli atti prescritti dal codice di procedura civile, fino alla proposta
della querela.
Proposta la querela, la sezione sospende la
decisione fino al termine del giudizio di falso.
43. - Terminato il giudizio di falso, la parte che ha dedotto la falsit�
deve, entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza, depositarne copia
nella segreteria, sotto pena, se � il ricorrente, della decadenza del ricorso.
44. - Nel termine di dieci giorni successivi a quello assegnato pel
deposito del ricorso incidentale, l'autorit� e il ricorrente principale possono
presentare memorie, fare istanze e produrre i documenti che ritengono
opportuni.
Titolo
IV - Dell'abbandono del
ricorso e della rinuncia
45. - La perenzione del ricorso opera di diritto e pu� essere rilevata
anche d'ufficio.
Nel caso di perenzione, ciascuna delle parti
sopporta le proprie spese del giudizio perento.
46. - In qualunque stadio della controversia si pu� rinunciare al ricorso
mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte o dall'avvocato, munito di
mandato speciale e depositato nella segreteria, o mediante dichiarazione
verbale, di cui � steso processo.
Il rinunziante deve pagare le spese degli atti
di procedura compiuti.
La rinunzia dev'essere notificata alla
controparte, eccetto il caso in cui sia fatta oralmente all'udienza.
Titolo V - Della
ricusazione
47.-50. - (Omissis) (1).
(1) V. l'art. 16 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Titolo VI - Delle
udienze e della decisione
51. - Il segretario, ricevuta la domanda di fissazione dell'udienza per la
discussione del ricorso, ne fa annotazione in apposito registro e ne rilascia
dichiarazione, se richiesta. Indi presenta la domanda stessa col ricorso, il
controricorso, il ricorso incidentale, le carte e i documenti al presidente
della sezione il quale nomina il relatore ed assegna il giorno dell'udienza.
Nello stesso decreto di fissazione d'udienza
il presidente pu�, ad istanza di parte o d'ufficio, dichiarare il ricorso
urgente.
52. - Se alcuna delle parti, o la pubblica amministrazione, chieda che per
ragioni di connessione due ricorsi siano uniti e venga provveduto su di essi
con una sola decisione, la sezione, udite le parti interessate, pu� ordinarne
l'unione. Il presidente pu�, anche quando non sia stata chiesta l'unione,
ordinare d'ufficio che i due ricorsi siano chiamati alla stessa udienza,
affinch� la sezione possa giudicare della loro connessione e, ove si faccia
luogo alla riunione, pronunciare sui due ricorsi con una sola decisione.
53. - La determinazione del giorno dell'udienza ha luogo secondo l'ordine
d'iscrizione delle domande nel registro indicato nell'art. 51.
I ricorsi urgenti hanno la precedenza,
osservato l'ordine di iscrizione nel registro predetto.
54. - Otto giorni almeno prima della udienza stabilita, il segretario ne d�
avviso alle parti, nel domicilio eletto, ed al Ministero da cui dipende
l'autorit� che ha emesso il provvedimento impugnato.
55. - Il ricorso nel giorno stabilito � deciso, ancorch� non intervengano
le parti n� i loro avvocati.
56. - All'udienza assiste il segretario della sezione.
I ricorsi sono chiamati all'udienza dal
presidente secondo l'ordine stabilito nell'estratto del ruolo di udienza,
mantenuta la precedenza agli urgenti.
_ per� in facolt� del presidente di variare
parzialmente, per gravi ragioni, l'ordine di chiamata dei ricorsi. Dell'uso di
tale facolt� e dei motivi della variazione � fatta menzione nel foglio di
udienza.
Il relatore espone i fatti che sono fondamento
del ricorso e delle conclusioni, nelle quali si riassumono gli atti, le istanze
e le eccezioni prodotte dalle parti.
57. - Se nel giorno stabilito per l'udienza, questa non potesse tenersi, la
spedizione dei ricorsi s'intende rimandata al primo giorno di udienza
immediatamente successiva.
58. - Il presidente dirige le udienze e pu� limitare la discussione alle
questioni fondamentali del ricorso.
Mantiene il buon ordine, e quanto prescrive
dev'essere immediatamente eseguito.
59. - E' applicabile per le udienze delle sezioni giurisdizionali l'art.
355 del codice di procedura civile (1).
(1) Il riferimento � al
c.p.c. del 1865.
60. - Il presidente, per gravi motivi di ordine pubblico, pu� richiedere
l'intervento della forza pubblica.
61. - La sezione, dopo la discussione, pronuncia la decisione.
La pronuncia della decisione pu� essere
differita ad una delle prossime udienze.
2. - Non possono concorrere alla decisione se non quei consiglieri e
referendari che hanno assistito alla discussione.
63. - La decisione si pronuncia in camera di consiglio con l'intervento dei
soli votanti.
Il presidente raccoglie i voti.
Il primo a votare � il relatore, poi il meno
anziano in ordine di nomina, e cos� continuando sino a chi presiede.
64. - E' applicabile alle decisioni delle sezioni giurisdizionali l'art. 359
c.p.c. (1).
(1) Il riferimento � fatto
al c.p.c. del 1865.
65. - La decisione si pronuncia in nome del Re (1) e deve contenere:
1) la indicazione del nome e cognome delle
parti e dei loro avvocati;
2) il tenore delle domande;
3) una succinta esposizione dei motivi di
fatto e di diritto;
4) il dispositivo;
5) l'ordine che la decisione sia eseguita
dall'autorit� amministrativa;
6) la indicazione del giorno, mese, anno e
luogo in cui la decisione � pronunciata;
7) la sottoscrizione dei consiglieri che hanno
pronunziata la decisione, con l'indicazione dell'estensore e la firma del
segretario).
(1) Ora, in nome del
popolo italiano: v. l'art. 101 della Costituzione.
66. - La decisione non pu� pi� essere modificata quando � sottoscritta dai
votanti .
67. - La decisione, nella sola parte dispositiva, � pubblicata dal
segretario non pi� tardi della prima udienza successiva al giorno in cui fu
sottoscritta.
68. - La decisione contiene la condanna delle parti soccombenti alle spese,
che vengono liquidate nella decisione stessa o dall'estensore.
Nella tassazione non si comprendono le spese
degli atti riconosciuti superflui.
Le spese possono essere compensate in tutto o
in parte, ove concorrano giusti motivi.
Quando la tassazione � fatta dall'estensore
della decisione, l'ordinanza ha forza di sentenza in forma esecutiva.
La parte che intende proporre reclamo contro
la tassazione fatta dall'estensore, deve presentarlo nel termine di tre giorni
alla segreteria della sezione.
Questa provvede in camera di consiglio (1).
(1) Circa l'esclusione
della condanna alle spese nei giudizi davanti alla Corte costituzionale, v.
l'art. 19 delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
69. - Per gli affari da decidersi in camera di consiglio il presidente
nomina il relatore e fissa il giorno per la relazione, dopo la quale la sezione
pronuncia.
Titolo VII - Dell'adunanza
plenaria
70. - (Omissis) (1).
(1) Recava la disciplina
delle supplenze.
71. - Quando, a termini dell'art. 37, terzo capoverso, della legge (1), una
delle due (2) sezioni giurisdizionali invia la controversia all'adunanza
plenaria, il segretario della sezione rimette gli atti del ricorso, insieme con
la analoga ordinanza, al segretario incaricato di assistere all'adunanza
plenaria.
(1) Ora art. 45, comma 2,
del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054
(2) Ora tre.
72. - Il segretario dell'adunanza plenaria, ricevuta l'ordinanza con gli
atti del ricorso, ne fa annotazione in apposito registro e la presenta al
presidente, il quale nomina il relatore ed assegna il giorno dell'udienza per
la discussione.
Otto giorni almeno prima dell'udienza
stabilita per la discussione, il segretario ne d� avviso alle parti, nel
domicilio eletto, ed al Ministero da cui dipende l'autorit� che ha emesso il
provvedimento impugnato.
73. - L'adunanza plenaria, quando si pronuncia a termini e per gli effetti
dell'art. 37 della legge, terzo capoverso (1), decide in tutte le altre questioni
della controversia.
(1) Ora art. 45, comma 2,
del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054
74.-77. - (1).
(1) Articoli caducati per
effetto dell'abolizione della differenziazione di competenza fra le sezioni
giurisdizionali..
78. - Sono applicabili all'adunanza plenaria le disposizioni degli artt.
54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69.
79.-80. - (1).
(1) Articoli caducati per
effetto dell'abolizione della differenziazione di competenza fra le sezioni
giurisdizionali.
Titolo VIII - Della
revocazione (1)
(81. - Le decisioni possono essere revocate su domanda delle parti:
(Omissis) (1).
(1) Questa parte
dell'articolo � da considerarsi abrogata dall'art. 46 del r.d. 26 giugno 1924,
n. 1054.
82. - La domanda di revocazione � diretta alla sezione che pronunzi� la
decisione od all'adunanza plenaria, se la decisione fu da questa pronunziata e
deve essere notificata agli interessati nei modi stabiliti pei ricorsi, entro
il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione.
Quando il titolo a cui si appoggia la domanda
di revocazione sia uno di quelli indicati nei nn. 1, 2 e 3 dell'articolo
precedente (1), il termine di sessanta giorni decorre da quello in cui la
falsit�, riconosciuta o dichiarata prima della decisione, sia stata scoperta da
chi propone la revocazione, oppure dal giorno in cui sia stata riconosciuta o
dichiarata, o il dolo sia stato scoperto, o il documento sia stato ricuperato;
purch� in questi casi vi sia prova scritta, da cui risulti il giorno della
scoperta o della ricuperazione.
I termini sono aumentati nella misura indicata
nel secondo capoverso dell'art. 28 della legge (2), se l'istante risiede
all'estero.
(1) V., ora, i nn. 1, 2, 3
dell'art. 395, del vigente c.p.c.
(2) Ora art. 36 del r.d.
26 giugno 1924, n. 1054.
83. - La domanda dev'essere depositata in segreteria nei modi e nei termini
stabiliti dall'art. 28 della legge (1), sotto pena di decadenza.
Nei termini e nei modi indicati nell'art. 29,
della legge (2), la parte contraria e la pubblica amministrazione possono
presentare nella segreteria memorie e istanze e produrre documenti
sull'ammissibilit� della domanda.
(1) Ora art. 36 del r.d.
26 giugno 1924, n. 1054.
(2) Ora art. 37 del r.d.
26 giugno 1924, n. 1054.
84. - Chi vuole agire per revocazione, eccettuata l'amministrazione, deve
provare, con quietanza del ricevitore, di avere eseguito il deposito di lire
cento.
Se la domanda � rigettata, il deposito resta
acquisito all'erario.
85. - La decisione che ammette la revocazione ordina la restituzione della
somma depositata e rimette le parti nello stato in cui erano prima della
pronuncia della decisione revocata.
Quando lo stato della controversia lo permetta,
si giudica con una sola decisione sull'ammissione della domanda di revocazione
e sul merito della controversia.
86. - La domanda di revocazione non � ammessa contro la decisione
pronunziata in sede di revocazione.
Titolo IX - Della
notificazione e dell'esecuzione
delle decisioni
87. - Le decisioni sono comunicate alle autorit� cui riguardano, per mezzo
del Ministero dal quale queste dipendono ed a cui debbono essere tosto
trasmesse dalla segreteria della sezione giudicante o da quella dell'adunanza plenaria.
La notificazione delle decisioni ad istanza
delle parti interessate deve essere fatta nelle forme stabilite per la
notificazione dei ricorsi. Quando per� la notificazione alle parti � fatta a
cura dell'amministrazione pu� aver luogo nelle forme ammesse dai regolamenti
amministrativi.
88. - L'esecuzione delle decisioni si fa in via amministrativa, eccetto che
per la parte relativa alle spese.
89. - L'estratto della decisione in forma esecutiva, per la parte
riguardante la condanna alle spese, non pu� essere rilasciato se non a chi
abbia diritto a tale pagamento, facendone menzione in fine s� dell'originale
che dell'estratto.
Questo deve essere intitolato in nome del Re
(1) e terminare con la formula stabilita nell'art. 556 del codice di procedura
civile (2).
(1) Ora in nome della
legge, per effetto dell'art. 6 del d.l. 19 giugno 1946, n. 1.
(2) Ora art. 475 del
c.p.c. vigente.
Titolo X - Della
procedura per i ricorsi relativi
all'art. 23, n. 5 della legge (1)
(1) Ora art. 27, n. 4, del
r.d. 26 giugno 1924, n. 1054.
90. - I ricorsi, nei casi di cui all'art. 23, n. 5 della legge (1), si
propongono con domanda diretta al presidente della quinta sezione (2).
Essi possono essere proposti finch� duri
l'azione di giudicato, ma non prima di trenta giorni da quello in cui
l'autorit� amministrativa sia stata messa in mora di provvedere.
(1) Ora art. 27, n. 4, del
r.d. 26 giugno 1924, n. 1054.
(2) Ora al Presidente del
Consiglio di Stato, per effetto dell'art. 36, comma 2, del r.d. 26 giugno 1924,
n. 1054
91. - Il ricorso � depositato nella segreteria della quinta sezione (1) con
la copia del giudicato.
Il segretario ne d� immediata comunicazione al
ministero competente, il quale, entro venti giorni dalla ricevuta comunicazione,
pu� trasmettere le sue osservazioni alla segreteria.
Spirato il termine, il presidente, in fine del
ricorso, destina il consigliere per farne relazione alla sezione, nel giorno
che all'uopo designa.
(1) Ora delle sezioni
giurisdizionali per effetto dell'art. 36, comma 2, del r.d. 26 giugno 1924, n.
1054
Titolo XI - Disposizioni
generali e transitorie
92. - La morte o il cangiamento di stato di una delle parti non sospende la
procedura (1).
(1) V. l'art. 22 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
93. - Ove occorra correggere omissioni od errori materiali, od aggiungere
alcuna delle conclusioni, che, presa dalle parti, non sia stata riferita nella
decisione, ma risulti dai motivi che col dispositivo vi si � provveduto, la
domanda per la correzione deve esser fatta al collegio che pronunzi� la
decisione, il quale, sul consenso delle parti, decreta, in camera di consiglio,
la correzione richiesta (1).
In caso di dissenso delle parti, sulle domande
di correzione pronuncia il collegio col procedimento ordinario.
Le correzioni si fanno in margine o in fine
della decisione originale, con indicazione del decreto e della decisione che le
abbia ordinate.
(1) V. l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
94.-97. - (Omissis) (1).
(1) Disposizioni
transitorie che hanno ormai esaurito la loro efficacia.