L. 5 giugno 1989, n. 219. - Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti
dall'articolo 90 della Costituzione (G.U.
6 giugno 1989, n. 130).
CAPO I
- Norme in materia di reati ministeriali
(Omissis)
CAPO II
- Norme concernenti i reati previsti
dall'articolo 90 della Costituzione
5. 1. I rapporti, i referti e le
denunzie concernenti i reati indicati nell'articolo 90
della Costituzione devono essere presentati o fatti immediatamente
pervenire al Presidente della Camera dei deputati, che li trasmette al comitato
di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11
marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge
costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
2. Il
membro del Parlamento che intende fare una denuncia la presenta al Presidente
della Camera cui appartiene.
3. Il
comitato d� comunicazione al Presidente della Camera dei deputati delle
indagini promosse d'ufficio.
4.
Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, il comitato procede alle
indagini con gli stessi poteri attribuiti al collegio di cui all'articolo 7
della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1,
dall'articolo 1 della presente legge ed osservando le forme ivi previste (1)
(1) Di tale legge cost., si riportano di
seguito gli artt. 7 e 8:
7. 1. Presso il tribunale del capoluogo del
distretto di corte d'appello competente per territorio � istituito un collegio
composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i
magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque
anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore. Il
collegio � presieduto dal magistrato con funzioni pi� elevate, o, in caso di
parit� di funzioni, da quello pi� anziano d'et�.
2. Il collegio si rinnova ogni due anni ed
� immediatamente integrato, con la procedura di cui al comma 1, in caso di
cessazione o di impedimento grave di uno o pi� dei suoi componenti. Alla
scadenza del biennio, per i procedimenti non definiti, � prorogata la funzione
del collegio nella composizione con cui ha iniziato le indagini previste
dall'articolo 8.
8. 1. Il collegio di cui all'articolo 7,
entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti, compiute
indagini preliminari e sentito il pubblico ministero, se non ritiene che si
debba disporre l'archiviazione, trasmette gli atti con relazione motivata al
procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione al Presidente
della Camera competente ai sensi dell'articolo 5.
2. In caso diverso, il collegio, sentito il
Pubblico ministero, dispone l'archiviazione con decreto non impugnabile.
3. Prima del provvedimento di
archiviazione, il procuratore della Repubblica pu� chiedere al collegio,
precisandone i motivi, di svolgere ulteriori indagini; il collegio adotta le
sue decisioni entro il termine ulteriore di sessanta giorni.
4. Il procuratore della Repubblica d�
comunicazione dell'avvenuta archiviazione al Presidente della Camera
competente.
6. 1. Nei procedimenti relativi
ai reati di cui all'articolo 90 della Costituzione
non sono richieste le autorizzazioni previste dal secondo e dal terzo comma
dell'articolo 68 della Costituzione.
2. Nei
procedimenti relativi ai reati di cui al comma 1 non possono essere opposti il
segreto di Stato e il segreto d'ufficio.
7. 1. Per il compimento delle
indagini di cui al comma 4 dell'articolo 5 il comitato pu� delegare uno o pi�
dei suoi componenti.
2.
Devono in ogni caso essere deliberati dal comitato i provvedimenti che
dispongono intercettazioni telefoniche o di altre forme di comunicazione,
ovvero perquisizioni personali o domiciliari, nonch� quelli che applicano
misure cautelari limitative della libert� personale nei confronti degli
inquisiti.
3. Nei
confronti del Presidente della Repubblica non possono essere adottati i
provvedimenti indicati nel comma 2 se non dopo che la Corte costituzionale ne
abbia disposto la sospensione dalla carica.
4. In
casi eccezionali di necessit� ed urgenza il presidente del comitato pu�
adottare in via provvisoria i provvedimenti indicati nel comma 2, riferendone
immediatamente al comitato. Se il comitato non convalida i provvedimenti entro
dieci giorni dalla loro adozione, gli stessi si intendono revocati e restano
privi di ogni effetto.
5. I
provvedimenti deliberati dal comitato a norma del comma 2 sono sottoscritti dal
presidente e da un segretario.
6. Per
l'esecuzione dei provvedimenti adottati con i poteri di cui al comma 2 il
comitato si avvale della polizia giudiziaria.
8. 1. Il comitato esperisce le
indagini entro il termine massimo di cinque mesi. Tuttavia, ove si tratti di
indagini particolarmente complesse, il comitato pu� deliberare per una sola
volta la proroga del termine suddetto per un periodo non superiore a tre mesi.
2. Ove
ritenga che il reato sia diverso da quelli previsti dall'articolo
90 della Costituzione, il comitato dichiara, nei termini di cui al comma 1,
la propria incompetenza. Ove ravvisi la manifesta infondatezza della notizia di
reato, dispone con ordinanza motivata, nei medesimi termini, l'archiviazione
degli atti del procedimento. In ogni altra ipotesi presenta al Parlamento in
seduta comune la relazione prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come
modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
3.
Qualora il comitato abbia dichiarato la propria incompetenza a norma del comma
2, gli atti del procedimento sono trasmessi all'autorit� giudiziaria salvo che
sia presentata la richiesta di cui al comma 4.
4. Se �
dichiarata l'incompetenza ovvero � disposta l'archiviazione, copia della
relativa ordinanza � trasmessa ai Presidenti delle due Camere, che ne danno
comunicazione alle rispettive Assemblee. Nel termine di dieci giorni
dall'ultima di tali comunicazioni, almeno un quarto dei componenti del
Parlamento pu� chiedere che il comitato, entro un mese dalla richiesta,
presenti la relazione indicata nel comma 2.
5. In
ogni caso il Parlamento, su richiesta di almeno quaranta membri, pu� disporre,
per una sola volta, che il comitato compia un supplemento di indagini,
stabilendo a tal fine un termine non superiore a tre mesi.
9. 1. Il comitato procede alle
indagini relative ai reati di cui al comma 1 dell'articolo 5 anche nei
confronti di qualsiasi soggetto che abbia concorso negli stessi.
2. Se
il comitato ritiene che fatti per i quali procede l'autorit� giudiziaria
ordinaria o militare integrano taluno dei reati previsti dall'art. 90 della Costituzione, afferma la propria
competenza indicando le persone nei cui confronti intende procedere e richiede
la trasmissione degli atti all'autorit� giudiziaria, che provvede senza ritardo
dopo aver dichiarato con sentenza la propria incompetenza.
3.
Tuttavia l'autorit� giudiziaria, se ritiene che i fatti siano diversi da quelli
previsti nell'articolo 90 della Costituzione, pronuncia ordinanza con la quale
ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione
del conflitto. Nello stesso modo provvede quando ritiene che i fatti per i
quali procedono il comitato o il Parlamento in seduta comune rientrino nella
sua competenza.
10. 1. Qualora ritenga che il
reato sia diverso da quelli previsti dall'art. 90
della Costituzione il Parlamento in seduta comune dichiara la propria
incompetenza e trasmette gli atti all'autorit� giudiziaria.
2. Se
l'autorit� giudiziaria dissente dalla pronuncia di incompetenza del Parlamento
o del comitato, provvede a norma del comma 3 dell'articolo 9.
11. 1. Salvo che il comitato
disponga altrimenti, sono pubbliche le sedute del comitato stesso destinate
alla votazione sulla proposta di archiviazione ovvero su quella di
presentazione della relazione per il Parlamento; nelle stesse l'inquisito ha
diritto di esporre, personalmente o a mezzo del difensore, le proprie difese.
Della data di tali sedute � dato avviso, a cura del presidente del comitato,
almeno dieci giorni prima all'interessato e al suo difensore, che fino a cinque
giorni prima della seduta hanno facolt� di prendere visione, presso la
segreteria del comitato, delle cose e degli atti relativi alle indagini
effettuate e di estrarne copia.
2.
Salvo che il comitato disponga altrimenti, � vietata la pubblicazione col mezzo
della stampa o con altri mezzi di divulgazione, fatta da chiunque in qualsiasi
modo, totale o parziale, anche per riassunto o a guisa d'informazione, di ogni
atto e documento relativo alle indagini compiute dal comitato stesso fino alla
seduta in cui viene deliberata l'archiviazione o la presentazione della
relazione di cui all'articolo 12 della legge
costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della
legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Fino a tale momento, sono obbligati
al segreto per tutto ci� che concerne gli atti di indagine e i loro risultati i
componenti del comitato e ogni altra persona che abbia compiuto gli atti
predetti ovvero concorso o assistito al loro compimento eccettuate le parti
private e i testimoni.
3. Per
la violazione del divieto di pubblicazione previsto dal comma 2 si applicano,
qualora il fatto non costituisca pi� grave reato, le pene previste
dall'articolo 683 del codice penale.
12. 1. Ai soggetti interessati �
dato avviso della convocazione del Parlamento in seduta comune, con invito ad
esercitare la facolt� di nominare un difensore, qualora non vi abbiano gi�
provveduto, di prendere visione degli atti del procedimento, di estrarne copia,
nonch� di presentare istanze e memorie e di produrre documenti.
2. Le
facolt� di cui al comma 1 devono essere esercitate entro cinque giorni dalla
data del ricevimento dell'avviso, salvo che il Presidente della Camera non
ritenga di stabilire un termine pi� ampio.
CAPO
III - Modifiche alla legge 25 gennaio
1962, n. 20
(Omissis)