L. 25 gennaio 1962, n. 20. - Norme sui procedimenti e giudizi di accusa
(G.U. 13 febbraio 1962, n. 39).
1.-16. (Omissis) (1).
(1)
Articoli abrogati dall'art. 9, l. 10 maggio 1978, n. 170.
17. Deliberazione di messa in stato d'accusa. - La deliberazione di
messa in stato d'accusa, prevista dall'art. 12 della legge cost. 11 marzo 1953, n. 1,
� adottata dal Parlamento a norma dell'art. 90 della Costituzione e a scrutinio
segreto.
L'atto
di accusa deve contenere l'indicazione degli addebiti e delle prove su cui
l'accusa si fonda.
Il
Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione del
Parlamento, trasmette l'atto di accusa al Presidente della Corte
Costituzionale.
Il
Presidente della Corte dispone che entro due giorni dalla ricezione dell'atto
esso sia notificato all'accusato.
18. Costituzione del Collegio d'accusa. Commissari delegati. - Quando i
commissari eletti dal Parlamento per sostenere l'accusa a norma dell'art. 13
della legge costituzionale 11
marzo 1953, n. 1, sono pi� di due, essi, subito dopo la loro elezione, si
costituiscono in Collegio di accusa eleggendo fra loro il presidente.
Il
Collegio di accusa pu� nominare tra i suoi componenti uno o pi� commissari
delegati a prendere la parola nel dibattimento e a formulare le richieste
secondo l'atto d'accusa e le deliberazioni del Collegio stesso.
19. Sostituzione dei commissari d'accusa. Sospensione del giudizio. -
Nel caso di cessazione dall'ufficio o di impedimento di tutti i commissari
d'accusa, il giudizio innanzi alla Corte Costituzionale
� sospeso sin quanto il Parlamento non abbia provveduto alla loro sostituzione.
Il
Parlamento � riunito per provvedervi entro dieci giorni.
20. Cessazione dall'incarico dei commissari di accusa. - I commissari
d'accusa cessano dall'incarico col deposito della sentenza in cancelleria.
21. Sorteggio e giuramento dei giudici aggregati. - La Corte Costituzionale, ricevuto l'atto di accusa, procede, in
pubblica udienza e con la partecipazione dei commissari d'accusa, al sorteggio
dei giudici aggregati previsto dall'art. 10 della legge costituzionale 11 marzo
1953, n. 1.
I
giudici sorteggiati prestano giuramento nelle mani del Presidente della Corte Costituzionale secondo la formula prescritta dall'art.
5 della legge 11 marzo 1953,
n. 87.
Il
giuramento non � ripetuto se � gi� stato prestato in occasione di un precedente
giudizio.
22. Compimento degli atti di indagine. � (1) Il Presidente della Corte Costituzionale provvede, direttamente ovvero delegando
giudici della Corte, al compimento degli atti di indagine necessari, ivi
compreso l'interrogatorio dell'imputato, nonch� alla relazione; se l'imputato
non ha un difensore di fiducia provvede altres� alla nomina di un difensore di
ufficio.
(1)
Articolo cos� sostituito dall'art. 13, l. 5 giugno 1989, n. 219.
23. Poteri della Corte Costituzionale. � (1)
La Corte pu�, anche d'ufficio, adottare i provvedimenti, cautelari e
coercitivi, personali o reali, che ritiene opportuni. Pu� altres� revocare o
modificare i provvedimenti cautelari e coercitivi deliberati dal comitato di
cui all'art. 12 della legge
cost. 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'art. 3 della L. 16 gennaio
1989, n. 1.
(1) Articolo
cos� sostituito dall'art. 14, l. 5 giugno 1989, n. 219.
24. Fissazione della data del dibattimento. - Chiusa l'istruzione, il
Presidente fissa nel termine non inferiore a venti giorni la data del
dibattimento e dispone che per quella data siano convocati i giudici ordinari e
aggregati. Il decreto � notificato all'accusato e al suo difensore.
25. Astensione e ricusazione dei giudici. - Prima dell'inizio delle
formalit� di apertura del dibattimento i giudici ordinari ed aggregati possono
presentare istanza motivata con la quale chiedono di astenersi dal giudizio e
possono essere ricusati con istanza motivata dell'accusato o del suo difensore
ovvero dei commissari d'accusa.
La
Corte decide immediatamente sulla richiesta di astensione o sulla ricusazione
senza l'intervento dei giudici ai quali l'astensione o la ricusazione si
riferisce.
26. Composizione del Collegio giudicante. - Ai giudizi di accusa
partecipano tutti i giudici della Corte, ordinari e aggregati, che non siano
legittimamente impediti.
Il
Collegio giudicante deve, in ogni caso, essere costituito da almeno ventuno
giudici, dei quali i giudici aggregati devono essere in maggioranza.
Il
giudice che non sia intervenuto ad una udienza non pu� partecipare alle udienze
successive.
Chiuso
il dibattimento, la Corte si riunisce in Camera di consiglio, senza
interruzione con la presenza dei giudici ordinari ed aggregati intervenuti a
tutte le udienze in cui si � svolto il giudizio.
I
giudici ordinari e aggregati che costituiscono il Collegio giudicante
continuano a farne parte sino all'esaurimento del giudizio, anche se sia
sopravvenuta la scadenza del loro incarico.
27. Relazione tra il giudizio innanzi alla Corte
Costituzionale e l'atto di accusa. Reati connessi. La Corte
Costituzionale pu� conoscere soltanto i reati compresi nell'atto
d'accusa. - La Corte pu� altres� conoscere per connessione, se lo ritiene
necessario, di reati che siano aggravati ai sensi dell'art. 61, numero 2), del codice penale con riferimento ad uno dei reati previsti
dall'art. 90 della
Costituzione. In tal caso, se per i suddetti reati sia gi� in corso
procedimento penale innanzi all'autorit� giudiziaria ordinaria o militare, la
Corte richiede la trasmissione degli atti relativi, che deve essere disposta
senza ritardo dall'autorit� giudiziaria (1).
Pu�
altres� dichiarare la connessione per un reato previsto dall'art. 90 della Costituzione
non compreso nell'atto di accusa, dandone comunicazione al Presidente della Camera
dei deputati. In tal caso il giudizio innanzi alla Corte
Costituzionale � sospeso sino alla definizione davanti al Parlamento del
procedimento per il reato connesso (2).
Pu�
tuttavia in ogni momento ordinare la separazione dei procedimenti qualora lo ritenga
conveniente.
(Omissis) (3).
(1)
Comma cos� sostituito dall'art. 15, l. 5 giugno 1989, n. 219.
(2)
Comma cos� modificato dall'art. 15, l. 5 giugno 1989, n. 219.
(3)
Comma abrogato dall'art. 15, l. 5 giugno 1989, n. 219.
28. Deliberazione e pubblicazione della sentenza. - Il Presidente
formula separatamente per ogni accusato e per ogni capo d'imputazione le
questioni di fatto e di diritto; dopo che queste sono state discusse e votate,
formula, ove ne sia il caso, le questioni sull'applicazione della pena; le
mette in discussione e le fa votare. Nelle votazioni, il Presidente raccoglie i
voti cominciando dal giudice meno anziano e vota per ultimo. Nessuno dei
votanti pu� esprimere per iscritto i motivi del proprio voto. Non sono ammesse
astensioni dal voto.
In caso
di parit� di voti prevale l'opinione pi� favorevole all'accusato.
Il
dispositivo della sentenza � letto dal Presidente in pubblica udienza.
La sentenza
� depositata in cancelleria ed � trasmessa al Ministro per la grazia e
giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
29. Irrevocabilit� e revisione della sentenza. - La sentenza �
irrevocabile, ma pu� essere sottoposta a revisione con ordinanza della Corte Costituzionale se, dopo la condanna, sopravvengono o
si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prova, i quali, soli o uniti a
quelli gi� esaminati nel procedimento, rendono evidente che il fatto non
sussiste ovvero che il condannato non lo ha commesso.
Il
potere di chiedere la revisione attribuito al pubblico ministero dal codice di
procedura penale � esercitato dal comitato di cui all'art. 12 della legge cost. 11 marzo 1953, n. 1,
come modificato dall'art. 3 della legge cost. 16 gennaio 1989, n. 1 (1).
L'ordinanza
che ammette la revisione � comunicata al Presidente della Camera dei deputati.
Questi convoca il Parlamento in seduta comune per l'elezione dei commissari
d'accusa.
(1)
Comma cos� sostituito dall'art. 16, l. 5 giugno 1989, n. 219.
30. Giudizi civili o amministrativi. - 1. Il giudizio civile o
amministrativo per le restituzioni e per il risarcimento del danno pu� essere
iniziato o proseguito contro il colpevole di uno dei reati indicati nell'articolo 90 della
Costituzione solo se la Corte costituzionale non ha applicato sanzioni
restitutorie o risarcitorie ai sensi del primo comma dell'art. 15 della L. cost. 11 marzo 1953, n. 1
(1).
(1)
Articolo cos� sostituito dall'art. 17, l. 5 giugno 1989, n. 219.
31. Poteri nell'esecuzione penale. - I poteri previsti dall'art. 144 del
codice penale sono esercitati dal primo presidente
della Corte d'appello di Roma. Quelli attribuiti dal codice
penale e dal codice di procedura penale al pubblico ministero
nell'esecuzione penale sono esercitati dal procuratore generale presso la Corte
stessa.
32. Amnistia ed indulto - Riabilitazione. -
La Corte applica l'amnistia e l'indulto e decide sulle domande di
riabilitazione relative a sentenze di condanna da essa pronunciate.
33. Composizione del Collegio per l'istanza di revisione, per l'applicazione
dell'amnistia e dell'indulto e per la riabilitazione. - La Corte
costituzionale giudica sulle istanze di revisione e provvede all'applicazione
dell'amnistia o dell'indulto e alla riabilitazione nella composizione prevista
per i giudizi di accusa.
Il
sorteggio dei giudici aggregati � fatto dalla Corte in pubblica udienza con la
partecipazione di un delegato della Commissione inquirente.
Ai
provvedimenti di cui al primo comma si applica la disposizione dell'ultimo
comma dell'art. 28.
34. Applicabilit� dei codici penale e di procedura penale. - Nel
procedimento d'accusa e nel giudizio previsti dalla presente legge si
osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente disposto, le
norme dei codici penali e di procedura penale.
35. Abrogazione
di norme precedenti. - E� abrogato il capo IV del
titolo II della legge 11 marzo
1953, n. 87.