Consulta Online - D.p.r. 31 agosto 1972, n. 670

D.p.r. 31 agosto 1972, n. 670

Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

(G.U. n. 301 del 20 novembre 1972)

Estratto

 

Titolo III - Approvazione, promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali

55. - I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale o da quello provinciale sono comunicati al Commissario del Governo in Trento, se trattasi della Regione o della Provincia di Trento, e al Commissario in Bolzano, se trattasi della provincia di Bolzano. I disegni di legge sono promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvii, rispettivamente, al Consiglio regionale od a quello provinciale col rilievo che eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi nazionali o con quelli di una delle due Province nella Regione.

Ove il Consiglio regionale o quello provinciale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti sono promulgati, se, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo non promuove la questione di legittimit� davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio la Corte decide di chi sia la competenza.

Se una legge � dichiarata urgente dal Consiglio regionale o da quello provinciale a maggioranza assoluta dei componenti rispettivi, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo consente, non sono subordinate ai termini indicati.

Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale o dal Presidente della Giunta provinciale e sono vistate dal commissario del Governo competente.

 

56. - Qualora una proposta di legge sia ritenuta lesiva della parit� dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi linguistici o delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi stessi, la maggioranza dei consiglieri di un gruppo linguistico nel Consiglio regionale o in quello provinciale di Bolzano pu� chiedere che si voti per gruppi linguistici.

Nel caso che la richiesta di votazione separata non sia accolta, ovvero qualora la proposta di legge sia approvata nonostante il voto contrario dei due terzi dei componenti il gruppo linguistico che ha formulato la richiesta, la maggioranza del gruppo stesso pu� impugnare la legge dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, per i motivi di cui al precedente comma.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

 

Titolo VI - Finanza della Regione e delle Province

84. - I bilanci predisposti dalla Giunta regionale o da quella provinciale e i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della Giunta stessa sono approvati, rispettivamente, con legge regionale o provinciale.

La votazione dei singoli capitoli del bilancio della Regione e della Provincia di Bolzano ha luogo, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici.

I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico sono sottoposti nel termine di tre giorni ad una commissione di quattro consiglieri regionali o provinciali, eletta dal Consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, con composizione paritetica fra i due maggiori gruppi linguistici e in conformit� alla designazione di ciascun gruppo.

La commissione di cui al comma precedente, entro quindici giorni, deve stabilire, con decisione vincolante per il Consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli e l'ammontare dei relativi stanziamenti. La decisione � adottata a maggioranza semplice, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente.

Se nella commissione non si raggiunge la maggioranza su una proposta conclusiva, il presidente del Consiglio regionale o di quello provinciale trasmette, entro sette giorni, il progetto del bilancio e tutti gli atti e verbali relativi alla discussione svoltasi in Consiglio e in commissione, alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa che, entro trenta giorni, deve decidere con lodo arbitrale la denominazione dei capitoli non approvati e l'ammontare dei relativi stanziamenti.

Il procedimento di cui sopra non si applica ai capitoli di entrata, ai capitoli di spesa che riportano stanziamenti da iscrivere in base a specifiche disposizioni di legge per un importo predeterminato per l'anno finanziario e ai capitoli relativi a normali spese di funzionamento per gli organi e uffici dell'ente.

Le decisioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo non sono soggette ad alcuna impugnativa n� a ricorso davanti la Corte costituzionale.

Limitatamente ai capitoli definiti con la procedura di cui ai commi precedenti, la legge di approvazione del bilancio pu� essere rinviata o impugnata dal Governo solo per motivi di illegittimit� concernenti violazioni della Costituzione o del presente Statuto.

Per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti finanziari della Regione � necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della Provincia di Trento e di quelli della Provincia di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l'approvazione stessa � data da un organo a livello regionale. Detto organo non pu� modificare le decisioni in ordine ai capitoli di bilancio eventualmente contestati in base a quanto previsto ai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo e definiti con la procedura ivi contemplata.

Titolo X - Controllo della Corte costituzionale

97. - Ferme le disposizioni contenute negli articoli 56 e 84, commi sesto e settimo, del presente statuto la legge regionale o provinciale pu� essere impugnata davanti alla Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente statuto o del principio di parit� tra i gruppi linguistici.

L'impugnazione pu� essere esercitata dal Governo.

La legge regionale pu�, altres�, essere impugnata da uno dei Consigli provinciali della Regione; la legge provinciale dal Consiglio regionale o dall'altro Consiglio provinciale della Regione.

98. - Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della Giunta regionale o da quello della Giunta provinciale, previa deliberazione del rispettivo Consiglio, per violazione del presente statuto o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.

Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente statuto alla Regione o alle Province, la Regione o la Provincia, rispettivamente, interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per regolamento di competenza.

Il ricorso � proposto dal Presidente della Giunta regionale o da quello della Giunta provinciale, previa deliberazione della rispettiva giunta.

Copia dell'atto di impugnazione e del ricorso per conflitto di attribuzione deve essere inviata al commissario del Governo in Trento, se trattasi della Regione o della Provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della provincia di Bolzano.