Sentenza n. 3 del 2015

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SENTENZA N. 3

ANNO 2015

 

Commento alla decisione di

 

Alessandro Martinuzzi

Il ritorno senz'armi su un vecchio campo di battaglia: nota alle sentt. nn. 1 e 3 del 2015 della Corte costituzionale

 

(per g.c. del Forum di Quaderni Costituzionali)

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

     Paolo Maria            NAPOLITANO                                  Presidente

-    Giuseppe                FRIGO                                                  Giudice

-    Alessandro             CRISCUOLO                                            ”

-    Paolo                      GROSSI                                                     ”

-    Giorgio                   LATTANZI                                                ”

-    Aldo                       CAROSI                                                     ”

-    Marta                     CARTABIA                                               ”

-    Sergio                     MATTARELLA                                         ”

-    Mario Rosario        MORELLI                                                  ”

-    Giancarlo               CORAGGIO                                              ”

-    Giuliano                 AMATO                                                     ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 133, primo e secondo comma, e 327, primo comma, del codice di procedura civile, nel testo anteriore alla modifica apportata dall’art. 46, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), come interpretati dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza n. 13794 del 1° agosto 2012, promosso dalla Corte di cassazione, seconda sezione civile, nel procedimento vertente tra P.A., M.A. ed altri, con ordinanza del 22 novembre 2013, iscritta al n. 38 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2014 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio.

Ritenuto in fatto

1.− La Corte di cassazione, seconda sezione civile, con ordinanza del 22 novembre 2013, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 133, primo e secondo comma, e 327, primo comma, del codice di procedura civile, nel testo anteriore alla modifica introdotta dall’art. 46, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), come interpretati dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza n. 13794 del 1° agosto 2012, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione.

2.– Nella fase di appello del giudizio principale, la Corte d’appello di Napoli dichiarava l’inammissibilità dell’impugnazione principale e la conseguente inefficacia di quella incidentale.

A sostegno dell’adottata pronuncia, il giudice di secondo grado ravvisava l’inammissibilità dell’appello poiché lo stesso (depositato il 13 luglio 2004) era stato proposto oltre il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ., considerando che esso si sarebbe dovuto far decorrere dalla data dell’8 aprile 2003, quando era stato annotato dal cancelliere – in calce alla sentenza impugnata – l’avvenuto deposito della sentenza stessa, e non dalla data del 28 luglio 2003, alla quale si riferiva l’annotazione successivamente apposta dallo stesso cancelliere relativa all’attestazione dell’intervenuta pubblicazione della sentenza medesima.

Avverso la suddetta sentenza di appello veniva proposto ricorso per cassazione.

3.– Il rimettente, nel ripercorrere i motivi dell’impugnazione di legittimità osserva che le censure prospettate ripropongono la problematica dell’interpretazione del combinato disposto dei primi due commi dell’art. 133 cod. proc. civ., in relazione alla previsione contenuta nell’art. 327 cod. proc. civ., che attiene alla individuazione della decorrenza del cosiddetto termine lungo per l’impugnazione, stabilita dalla «pubblicazione della sentenza».

4.– Il giudice a quo premette di essere consapevole che sulla questione in esame è intervenuta, ai fini della risoluzione del contrasto insorto precedentemente tra le sezioni semplici della Corte di cassazione, la sentenza delle sezioni unite n. 13794 del 1° agosto 2012, con la quale è stato affermato il seguente principio di diritto: «a norma dell’art. 133 cod. proc. civ. la consegna dell’originale completo del documento-sentenza al cancelliere nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, avvia il procedimento di pubblicazione della sentenza che si compie, senza soluzione di continuità, con la certificazione del deposito mediante l’apposizione, in calce alla sentenza, della firma e della data del cancelliere che devono essere contemporanee alla data della consegna ufficiale della sentenza, in tal modo resa pubblica per effetto di legge. È pertanto da escludere che il cancelliere, nell’espletamento di tale attività preposto alla tutela della fede pubblica (art. 2699 cod. civ.), possa attestare che la sentenza, già pubblicata per effetto dell’art. 133 cod. proc. civ., alla data del suo deposito, è pubblicata in data successiva, e se sulla sentenza sono state apposte due date, una di deposito, senza espressa specificazione che il documento depositato contiene la minuta della sentenza, e l’altra di pubblicazione, tutti gli effetti giuridici derivanti dalla pubblicazione della sentenza decorrono dalla data del suo deposito».

Rileva, altresì, che successivamente si sono conformate a tale principio le sezioni semplici civili della Corte di cassazione (prima sezione civile, sentenza n. 18569 del 29 ottobre 2012; terza sezione civile, sentenza n. 8216 del 4 aprile 2013).

5.− Il rimettente, dato atto che il menzionato intervento delle sezioni unite civili costituisce “diritto vivente”, osserva che lo stesso è suscettibile di comportare la possibile violazione degli artt. 3, secondo comma, e 24, primo e secondo comma, Cost.

6.− In via preliminare, il rimettente offre argomenti a sostegno della propria legittimazione a sollevare la questione di costituzionalità, senza adire nuovamente le sezioni unite.

Ricorda, inoltre, che la giurisprudenza del Giudice delle Leggi ha univocamente ritenuto ammissibili questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto una o più norme nella relativa interpretazione consolidatasi quale diritto vivente.

7.− La questione sarebbe non manifestamente infondata perché la statuizione delle sezioni unite civili della Corte di cassazione tenderebbe a determinare una disparità di trattamento tra la situazione processuale in cui l’attività di mero deposito della sentenza e quella di effettiva pubblicazione della stessa risultano, come dovrebbe accadere di regola, contestuali, con quella in cui le due attività si scindono ed hanno luogo in due momenti temporali diversi, spesso anche distanti tra loro.

Invero, optandosi per l’applicazione del principio di diritto affermato con la sentenza n. 13794 del 2012, si assegnerebbe preferenza ad un’attività processuale – quella di mero deposito della sentenza con l’apposizione di un visto del cancellerie del tipo “depositata in data” – che, in modo irragionevole ed in virtù di un approccio ermeneutico sfavorevole, risulterebbe lesiva della pienezza e della certezza del diritto di difesa delle parti costituite in giudizio (in relazione alla portata precettiva dell’art. 24, primo e secondo comma, Cost.), nei cui riguardi, invece, il termine appena indicato dovrebbe cominciare a decorrere dalla effettiva pubblicazione della sentenza.

8.− La questione, espone il rimettente, è rilevante poiché la sentenza di appello impugnata, ai fini dell’individuazione della decorrenza del termine di cui all’art. 327, primo comma, cod. proc. civ., ha fatto riferimento proprio al momento del “mero deposito” della sentenza di primo grado, qualificato come idoneo a determinare la giuridica esistenza della sentenza stessa, anziché a quello della “effettiva pubblicazione” della medesima, attestata dal cancelliere, come verificatasi in data successiva, in tal senso pervenendo alla declaratoria di inammissibilità dell’appello per rilevata intempestività della sua proposizione.

L’impugnazione, invece, si sarebbe dovuta ritenere tempestiva (con conseguente sua ammissibilità) ove la Corte d’appello di Napoli avesse fatto riferimento alla (seconda) data di attestazione dell’avvenuta pubblicazione effettiva.

9.− È intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione venga dichiarata inammissibile o non fondata.

Considerato in diritto

1.− La Corte di cassazione, seconda sezione civile, con ordinanza del 22 novembre 2013, dubita della legittimità costituzionale degli artt. 133, primo e secondo comma, e 327, primo comma, del codice di procedura civile, nel testo anteriore alla modifica introdotta dall’art. 46, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), come interpretati dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza n. 13794 del 1° agosto 2012, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione.

2.− La questione di costituzionalità sottoposta all’esame della Corte attiene alle ricadute sulla decorrenza del termine per l’impugnazione, cosiddetto lungo, nel caso in cui le attività di deposito della sentenza e di effettiva pubblicazione della stessa abbiano luogo in due momenti diversi.

3.− La Corte di cassazione a sezioni unite civili ha statuito che «la sentenza del giudice esiste giuridicamente e tutti ne hanno “scienza legale” con la pubblicazione, a cura del cancelliere», e che «la pubblicazione è effetto legale della certificazione da parte del cancelliere della consegna ufficiale della sentenza, ed in tal modo egli completa il procedimento di pubblicazione che la norma prevede senza soluzione di continuità tra la consegna ed il deposito».

È dunque una irregolarità, secondo la Corte di cassazione, l’“inconveniente di fatto” «che il cancelliere dapprima attesta, ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 2699 cod. civ. e 57 cod. proc. civ., la data di deposito della sentenza, originale, completa, non necessitante di integrazione alcuna e successiva collazione; successivamente dichiara, in altra data da egli autonomamente determinata, che la sentenza “è pubblicata”».

Da qui, per la Corte di cassazione a sezioni unite, l’esigenza di ricondurre ad unità il sistema: «se sulla sentenza sono state apposte due date, una di deposito, senza espressa specificazione che il documento depositato contiene la minuta della sentenza, e l’altra di pubblicazione, tutti gli effetti giuridici derivanti dalla pubblicazione della sentenza decorrono dalla data del suo deposito».

Tale opzione ermeneutica, che ad avviso del rimettente deve considerarsi diritto vivente, darebbe luogo a disparità di trattamento e risulterebbe, in modo irragionevole, lesiva della pienezza e della certezza del diritto di difesa delle parti costituite in giudizio.

4.− È noto che per costante giurisprudenza di questa Corte nessuna norma di legge può essere dichiarata costituzionalmente illegittima solo perché è suscettibile di essere interpretata in senso contrastante con i precetti costituzionali, ma deve esserlo soltanto quando non sia possibile attribuirle un significato che la renda conforme a Costituzione (ex multis, sentenza n. 17 del 2010).

Nella specie, la considerazione di un più articolato quadro normativo di riferimento, anche in ragione dei principi già enunciati dalla giurisprudenza costituzionale, offre la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata.

5.− La sentenza delle sezioni unite civili n. 13794 del 1° agosto 2012 è espressione di apprezzabile rigore, anche esegetico, e dello sforzo di ricondurre a legalità l’azione e insieme l’organizzazione degli uffici competenti.

Come le sezioni unite pongono in rilievo, nella procedura di pubblicazione disciplinata dall’art. 133 cod. proc. civ., che si articola nel deposito della sentenza da parte del giudice (primo comma) e nella presa d’atto del cancelliere (secondo comma), l’atto fondamentale è il primo; e ciò appare corretto alla stregua, oltre che del dato letterale (“la sentenza è resa pubblica mediante deposito”), di quello sostanziale, essendo tale soluzione interpretativa l’unica coerente con il diverso ruolo del cancelliere e del giudice: come a quest’ultimo compete la chiusura del rapporto processuale con il deposito della sentenza, rendendola con ciò immodificabile, così non può non competergli un ruolo determinante nella fase di pubblicazione, ai fini dei possibili sviluppi impugnatori. La separazione temporale dei due passaggi procedimentali che viene a crearsi con l’apposizione di due date, comporta al contrario il trasferimento dell’effetto “pubblicazione” dal primo al secondo, trasferimento che giustamente le sezioni unite stigmatizzano.

6.− Peraltro non si è in presenza di una mera “irregolarità” ma di una patologia procedimentale grave per la sua rilevante incidenza sulle situazioni giuridiche degli interessati.

Essa infatti è il riflesso del tardivo adempimento delle operazioni previste dall’art. 133 cod. proc. civ., nonché, in particolare, dell’inserimento nell’“elenco cronologico delle sentenze”, con l’attribuzione del relativo numero identificativo (art. 13 del d.m. 27 marzo 2000, n. 264 [Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari]; lettera A, n. 16, delle “Istruzioni per la tenuta dei registri in forma cartacea”, contenute nel d.m. 1° dicembre 2001 [Registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari]; legge 2 dicembre 1991, n. 399 [Delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari e l’amministrazione penitenziaria]).

Né, ai fini della conoscibilità, va dimenticato il complesso di disposizioni in via di attuazione sul “processo telematico”, finalizzato alla creazione di un sistema automatico di accesso, per i soggetti qualificati, a tutti gli atti del giudizio e in particolare alla sentenza pubblicata.

È solo con il compimento di queste operazioni che può dirsi realizzata quella “pubblicità”, prevista dalla norma, che rende possibile a chiunque l’acquisizione della conoscenza dei dati che ne costituiscono l’oggetto, possibilità che si traduce nella titolarità da parte dei potenziali interessati di puntuali situazioni giuridiche e in particolare del potere di prendere visione degli atti pubblicati e di estrarne copia.

7.– Pertanto, per costituire dies a quo del termine per l’impugnazione, la data apposta in calce alla sentenza dal cancelliere deve essere qualificata dalla contestuale adozione delle misure volte a garantirne la conoscibilità e solo da questo concorso di elementi consegue tale effetto, situazione che, in presenza di una seconda data, deve ritenersi di regola realizzata solo in corrispondenza di quest’ultima.

8.– Il ritardato adempimento, attestato dalla diversa data di pubblicazione, rende di fatto inoperante la dichiarazione dell’intervenuto deposito, pur se formalmente rispondente alla prescrizione normativa, e di ciò il giudice non può che prendere atto traendone le necessarie conseguenze.

Qualora ciò accada, il ricorso all’istituto della rimessione in termini per causa non imputabile (art. 153 cod. proc. civ.), utilizzato dalle sezioni unite (e che pure in situazioni particolari può costituire un utile strumento di chiusura equitativa del sistema), va inteso come doveroso riconoscimento d’ufficio di uno stato di fatto contra legem che, in quanto imputabile alla sola amministrazione giudiziaria, non può in alcun modo incidere sul fondamentale diritto all’impugnazione, riducendone, talvolta anche in misura significativa, i relativi termini (specie nella prospettiva della sopravvenuta disciplina dell’istituto e in particolare della riduzione a sei mesi del termine in questione).

9.– Così interpretato il “diritto vivente”, espresso nella parte ricostruttiva dalla sentenza delle sezioni unite, possono superarsi e quindi dirsi infondati i dubbi di costituzionalità prospettati nell’ordinanza, pur apprezzabile nelle sue preoccupazioni garantiste.

È parte integrante del diritto di difesa, infatti, che i soggetti interessati abbiano tempestiva conoscenza degli atti oggetto di una possibile impugnazione, in modo che siano utilizzabili nella loro interezza i termini di decadenza previsti per l’esperimento del gravame (sentenza n. 223 del 1993).

10.− La questione di legittimità costituzionale degli artt. 133, primo e secondo comma, e 327, primo comma, cod.  proc. civ., nel testo anteriore alla modifica apportata dall’art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009, come interpretati dalla Corte di cassazione, sezioni  unite civili, con la sentenza n. 13794 del 1° agosto 2012, deve essere dichiarata non fondata nei termini indicati in motivazione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei termini indicati in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 133, primo e secondo comma, e 327, primo comma, del codice di procedura civile, nel testo anteriore alla modifica apportata dall’art. 46, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), come interpretati dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza n. 13794 del 1° agosto 2012, sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, seconda sezione civile, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2015.

F.to:

Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 gennaio 2015.