ORDINANZA N. 233
ANNO 2014
Commento alla decisione di
Piera Vipiana
per g.c. del Forum di Quaderni Costituzionali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Giuseppe TESAURO Presidente
- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Sergio MATTARELLA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sullʼistanza di sospensione proposta nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera e), e dell’art. 4, comma 1, lettera e), della legge della Regione Calabria 6 giugno 2014, n. 8 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 ‒ Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 7-12 agosto 2014, depositato in cancelleria il 14 agosto 2014 ed iscritto al n. 59 del registro ricorsi 2014.
Udito nella camera di consiglio del 24 settembre 2014 il Giudice relatore Giuliano Amato.
Ritenuto che, con ricorso depositato il 14 agosto 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 51, 117, terzo comma, e 122 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 1, comma 1, lettera e), e dell’art. 4, comma 1, lettera e), della legge della Regione Calabria 6 giugno 2014, n. 8 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 ‒ Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale);
che, unitamente al ricorso, la Presidenza del Consiglio ha avanzato istanza di sospensione dell’efficacia delle disposizioni impugnate, ai sensi dell’art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), e dell’art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
che, con decreto dell’8 settembre 2014, il Presidente di questa Corte ha fissato la discussione sull’istanza di sospensione nella camera di consiglio del 24 settembre 2014;
che nessuno si è costituito nell’ambito della presente fase cautelare del giudizio.
Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera e), e dell’art 4, comma 1, lettera e), della legge della Regione Calabria 6 giugno 2014, n. 8 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 ‒ Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 51, 117, terzo comma, e 122 della Costituzione;
che il 13 settembre 2014 è entrata in vigore la legge regionale 12 settembre 2014, n. 19 (Modifica della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 ‒ Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), la quale ha novellato numerose disposizioni della legge elettorale regionale, comprese quelle censurate, con il dichiarato fine di «dirimere il contenzioso con il Governo, in vista delle imminenti elezioni regionali»;
che il 17 settembre 2014 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di rinuncia all’istanza di sospensione dell’efficacia delle disposizioni impugnate;
che, pertanto, non vi è luogo a provvedere in ordine all’istanza di sospensione dell’efficacia delle disposizioni impugnate.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non luogo a provvedere in ordine all’istanza di sospensione dell’efficacia dell’art. 1, comma 1, lettera e), e dell’art. 4, comma 1, lettera e), della legge della Regione Calabria 6 giugno 2014, n. 8 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 ‒ Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, unitamente al ricorso iscritto al n. 59 del registro ricorsi 2014.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2014.
F.to:
Giuseppe TESAURO, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 ottobre 2014.