ORDINANZA N. 15
ANNO 2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Luigi MAZZELLA Presidente
- Sabino CASSESE Giudice
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Sergio MATTARELLA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), e degli artt. 1, con l’allegata tabella A, e 2, con l’allegato 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), promossi dal Tribunale ordinario di Camerino con ordinanza del 15 aprile 2013, dal Tribunale ordinario di Bassano del Grappa con ordinanza del 2 maggio 2013, dal Tribunale ordinario di Saluzzo con ordinanza del 4 aprile 2013, dal Tribunale ordinario di Latina, sezione distaccata di Gaeta, con ordinanza del 22 maggio 2013, dal Tribunale ordinario di Nicosia con ordinanza del 24 maggio 2013, dal Giudice di pace di Rossano con ordinanza del 16 aprile 2013, rispettivamente iscritte ai nn. 149, 175, 180, 187, 192 e 196 del registro ordinanze 2013 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 26, 34, 35, 36 e 38, prima serie speciale, dell’anno 2013.
Visti gli atti di costituzione di M. E. ed altri, di A. F. T., di C. S., di C. P., nonché gli atti di intervento del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Bassano del Grappa, dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’ordine degli avvocati, dell’Associazione avvocati sud pontino, del Comune di Gaeta, del Comune di Formia, dell’Associazione nazionale avvocati italiani ed altri, del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Rossano, del Comune di Cariati e dei Comuni di Rossano, Corigliano Calabro, Campana, Cropalati, Caloveto, Calopezzati, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola, Crosia e Longobucco, del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Latina (fuori termine) e del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2013 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio.
Ritenuto che i Tribunali ordinari di Camerino, Bassano del Grappa, Saluzzo, Latina, sezione distaccata di Gaeta, Nicosia, ed il Giudice di pace di Rossano, con le ordinanze iscritte, rispettivamente, ai nn. 149, 175, 180, 187, 192 e 196 del registro ordinanze del 2013, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), in riferimento, nel complesso, agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, 77, secondo comma, della Costituzione, e, salvo il Tribunale ordinario di Camerino, nel complesso, degli artt. 1, con l’allegata tabella A, e 2, con l’allegato 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), nella parte in cui il primo sopprime i Tribunali ordinari di Bassano del Grappa e Saluzzo, la sezione distaccata di Gaeta del Tribunale ordinario di Latina, i Tribunali ordinari di Nicosia e di Rossano, ed il secondo prevede l’inclusione dei Comuni di Gaeta, Formia, Itri, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia nel circondario del Tribunale di Cassino, per illegittimità derivata, ed in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 24, 25, primo comma, 76, 81 e 97, primo comma, Cost.;
che, in particolare, il Tribunale ordinario di Camerino, con ordinanza del 15 aprile 2013 (r.o. n. 149 del 2013), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, in riferimento agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma, Cost.;
che il Tribunale rimettente premette di essere stato adito, ai sensi dell’art. 700 del codice di procedura civile, da più dipendenti del Ministero della giustizia, appartenenti al personale in servizio presso il medesimo tribunale, che avevano chiesto in via d’urgenza la sospensione dell’efficacia degli atti aventi ad oggetto la procedura di interpello con la quale il personale amministrativo degli uffici giudiziari soppressi dal d.lgs. n. 155 del 2012 veniva invitato a presentare domanda di trasferimento a posti vacanti nel distretto;
che detti atti, in quanto finalizzati a dare esecuzione alla riorganizzazione degli uffici giudiziari disposta dalla legge n. 148 del 2011 e dal conseguente d.lgs. n. 155 del 2012, sarebbero idonei a vulnerare il diritto fatto valere dai ricorrenti alla conservazione del posto di lavoro inteso anche come sua collocazione geografica;
che il giudice a quo, quindi, ritenuta sussistente la rilevanza, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale ed ha sospeso provvisoriamente, nei confronti dei ricorrenti, l’efficacia degli atti impugnati;
che il rimettente osserva che la disposizione di delega sarebbe viziata, in quanto adottata durante l’iter di conversione di un decreto-legge che non conteneva detta norma, così violando il procedimento ordinario di formazione della legge;
che sarebbe, altresì, leso l’art. 77, secondo comma, Cost., attese l’incompatibilità dello strumento della legge delega con la sussistenza dei requisiti di straordinarietà ed urgenza e l’eterogeneità delle disposizioni in esame rispetto a quelle originariamente contenute nel decreto-legge;
che il Tribunale ordinario di Bassano del Grappa, con ordinanza del 2 maggio 2013 (r.o. n. 175 del 2013), ha sollevato questione di legittimità dell’art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, in riferimento agli artt. 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma, Cost., e dell’art. 1, con l’allegata tabella A, del d.lgs. n. 155 del 2012, nella parte in cui dispone la soppressione del medesimo ufficio giudiziario, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost.;
che sussisterebbe la rilevanza della questione in quanto la causa sarebbe stata rinviata ad udienza successiva a quella di acquisto di efficacia del d.lgs. n. 155 del 2012 e, quindi, dinanzi alla sede giudiziaria del Tribunale ordinario di Vicenza;
che il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, prospettando censure analoghe a quelle dedotte nella ordinanza di rimessione del Tribunale ordinario di Camerino;
che l’art. 1 del d.lgs. n. 155 del 2012, a sua volta, è censurato per la violazione dell’art. 76 Cost., atteso il mancato rispetto della finalità di ottenere risparmi di spesa ed incrementi di efficienza, come rilevato anche dalle Commissioni giustizia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nei pareri resi;
che sussisterebbe la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., sia per la irragionevolezza della disposta soppressione, tenuto conto dell’ampio territorio della Regione Veneto, dell’elevata popolazione e della situazione delle infrastrutture, sia per la disparità di trattamento, nell’accedere al servizio giustizia, che si verificherebbe per gli utenti del Tribunale Bassano del Grappa, rispetto ai cittadini appartenenti ad aree diverse del Paese;
che il Tribunale ordinario di Saluzzo, in un giudizio analogo a quello trattato dinanzi al Tribunale ordinario di Camerino, con ordinanza del 4 aprile 2013 (r.o. n. 180 del 2013), ha sollevato questione di legittimità dell’art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, in riferimento agli artt. 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma, Cost., e dell’art. 1, con l’allegata tabella A, del d.lgs. n. 155 del 2012, nella parte in cui dispone la soppressione del medesimo ufficio giudiziario, in riferimento all’art. 76 Cost.;
che il giudice a quo ha prospettato rispetto all’art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011 censure analoghe a quelle già sopra illustrate;
che il rimettente, quindi, censura l’art. 1 del d.lgs. n. 155 del 2012 per la violazione dell’art. 76 Cost., in relazione ai criteri direttivi di cui all’art. 1, comma 2, lettere b) ed e), della legge n. 148 del 2011, in ragione delle caratteristiche del territorio, che comprende tre vallate montane, e nel quale ricadono un aeroporto intercontinentale ed un istituto di detenzione, e di un assetto infrastrutturale che collega in modo adeguato solo Saluzzo con i Comuni siti nel circondario del relativo Tribunale ordinario;
che il Tribunale ordinario di Latina, sezione distaccata di Gaeta, nel giudizio avente ad oggetto il procedimento penale a carico di P. P., P. M. e C. S., atteso che la data della successiva udienza sarebbe intervenuta dopo la soppressione dell’ufficio giudiziario procedente, ritenuta la rilevanza della questione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, in riferimento agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, 77, secondo comma, Cost., e degli artt. 1, con l’allegata tabella A, e 2, con l’allegato 1, del d.lgs. n. 155 del 2012, nella parte in cui, rispettivamente dispongono la soppressione della sezione distaccata di Gaeta e l’inclusione dei Comuni di Gaeta, Formia, Itri, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia, nel circondario del Tribunale di Cassino, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 25, primo comma, 76, 81 e 97, primo comma, Cost.;
che, con riguardo alla impugnazione dell’art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, il giudice a quo svolge considerazioni simili a quelle prospettate dal Tribunale ordinario di Camerino;
che gli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 155 del 2012, oltre che per illegittimità consequenziale, sono censurati in riferimento all’art. 76 Cost., per la violazione dei criteri direttivi di cui all’art. 1, comma 2, lettere b), d) ed e), della legge n. 148 del 2011;
che sarebbe stato opportuno, nel rispetto della medesima area provinciale, operare una riorganizzazione all’interno del Tribunale di Latina, disponendo l’accorpamento delle due sezioni distaccate esistenti (Gaeta e Terracina), o concentrando tutta l’attività nel Tribunale di Latina, tenuto conto degli organici, anche in ragione delle peculiarità del territorio (grande estensione costiera, crocevia fra le Regioni Campania e Lazio) e dell’assenza di mezzi di comunicazione pubblici e di infrastrutture ferroviarie, ancor di più con il Tribunale di Cassino, del quale era stata, in un primo tempo, prevista la soppressione;
che, in ragione della disposta riorganizzazione, i residenti nei Comuni già ricompresi nell’ambito della sezione distaccata di Gaeta, avrebbero dovuto fare riferimento ad uffici giudiziari situati in luoghi diversi, a seconda della tipologia e della natura delle controversie, mentre gli uffici pubblici connessi all’attività giudiziaria sono ubicati nella città di Latina, capoluogo di Provincia;
che le suddette disposizioni del decreto legislativo sono censurate anche in riferimento agli artt. 97 e 24 Cost., non ravvisandosi il buon funzionamento dell’amministrazione in mancanza di risparmi di spesa e considerate le difficoltà che incontreranno cittadini ed avvocati nel raggiungere il Tribunale di Cassino, con la conseguente compromissione del diritto di difesa e con difficoltà nell’esercizio della professione forense;
che altra censura è formulata con riguardo all’art. 3 Cost., in ragione del diverso trattamento riservato agli utenti della sezione distaccata di Gaeta, i cui Comuni sono stati aggregati al circondario di un Tribunale di diversa Provincia, rispetto a quelli di analoghe sezioni distaccate soppresse;
che è prospettata, altresì, la violazione dell’art. 25, primo comma, Cost., in quanto le disposizioni censurate priverebbero il cittadino del proprio giudice naturale;
che, infine, è dedotta la lesione dell’art. 81 Cost., in relazione sia al comma quarto, nel testo anteriore alla riforma di cui alla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), sia all’attuale terzo comma, in quanto, benché sia previsto che la riforma venga attuata senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è palese come il nuovo assetto implicherà costi e spese;
che il Tribunale ordinario di Nicosia, con ordinanza del 24 maggio 2013 (r.o. n. 192 del 2013), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, in riferimento agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, e 77 Cost., nonché dell’art. 1, con l’allegata tabella A, del d.lgs. n. 155 del 2012, nella parte in cui dispone la soppressione del medesimo ufficio giudiziario, in riferimento all’art. 76 Cost.;
che l’ordinanza veniva emessa nel corso di un procedimento penale, in cui il prosieguo del processo, per ragioni temporali, sarebbe intervenuto dopo la soppressione dell’Ufficio giudiziario;
che, quanto all’impugnazione della disposizione contenente la delega legislativa, il Tribunale svolge argomentazioni analoghe a quelle prospettate nelle sopra esposte ordinanze di rimessione;
che, con riguardo all’art. 1 del d.lgs. n. 155 del 2012, il vizio di eccesso di delega è dedotto con riguardo alla violazione dei criteri direttivi di cui alle lettere b) e d) dell’art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, in quanto si sarebbe dovuto tenere conto della particolare orografia della zona nord della Provincia di Enna, caratterizzata dalla presenza dei territori montani che raggiungono altezze elevate, e dalla mancanza di adeguate infrastrutture;
che il Giudice di pace di Rossano, con ordinanza del 16 aprile 2013 (r.o. n. 196 del 2013), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, in riferimento agli artt. 72, primo e quarto comma, 77, secondo comma, Cost., nonché dell’art. 1, con l’allegata tabella A, del d.lgs. n. 155 del 2012, limitatamente all’inclusione del Tribunale e della Procura della Repubblica di Rossano nell’elenco delle sedi soppresse, in riferimento agli artt. 76, 3, 24 e 25, primo comma, Cost.;
che il rimettente premette che l’avvocato C. P. ha citato in giudizio il Ministero della giustizia chiedendo, in via preliminare, che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 155 del 2012, per contrasto con gli artt. 3, 25, 70, 72, 76 e 77 Cost., e, nel merito, che fosse accertata la responsabilità del Ministero per i danni psico-fisici subiti a causa della soppressione del Tribunale di Rossano, con conseguente condanna al risarcimento del danno;
che il giudice a quo espone, quindi, che sussiste la rilevanza della questione poiché la verifica della legittimità costituzionale del provvedimento normativo che avrebbe causato i danni psico-fisici lamentati dall’attore, costituisce antecedente logico-giuridico necessario al vaglio della domanda;
che, quanto alla non manifesta infondatezza il rimettente prospetta, con riguardo all’art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, argomentazioni analoghe a quelle già sopra riportate, denunciando la violazione degli artt. 70, primo e quarto comma, e 77 Cost.;
che, in relazione all’art. 1 del d.lgs. n. 155 del 2012, il giudice a quo, deduce la sussistenza di eccesso di delega rispetto ai criteri direttivi di cui all’art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 148 del 2011, atteso che detto ufficio giudiziario abbraccia la vasta area della Calabria ionica cosentina fino all’interno del territorio silano, con una popolazione di oltre ottantamila abitanti, caratterizzata da carenze infrastrutturali, oltre a presentare un forte impatto di criminalità organizzata;
che la violazione dei criteri di delega darebbe luogo alla violazione dell’art. 3 Cost., in quanto i cittadini del circondario in questione sarebbero gravati di maggiori spese per l’accesso alla giustizia rispetto a quelli residenti nel circondario del Tribunale accorpante;
che, infine, la disposta soppressione distoglierebbe il cittadino dal proprio giudice naturale;
che in tutti i giudizi incidentali, ad eccezione di quello promosso dal Giudice di pace di Rossano, è intervenuto, con distinte memorie, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente infondate;
che la difesa dello Stato richiama, da un lato, i principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 237 del 2013, che ha dichiarato non fondate analoghe questioni; dall’altro, le specifiche ragioni che, in attuazione dei criteri direttivi, hanno determinato la soppressione dei diversi uffici giudiziari, come indicate nella scheda tecnica che accompagna la relazione allo schema del decreto legislativo;
che, in particolare, rispetto alla soppressione della sezione distaccata di Gaeta, osserva che la determinazione di sopprimere il Tribunale di Cassino, è stata rivista allorché, in entrambi i pareri delle Commissioni parlamentari competenti, si era invocato il mantenimento di detto Tribunale, previo accorpamento allo stesso della sezione distaccata di Gaeta, in ragione del preoccupante livello di infiltrazione della criminalità organizzata di stampo camorristico, come evidenziato dal Procuratore generale della Corte d’appello di Roma;
che nei giudizi di cui alle ordinanze di rimessione iscritte ai nn. 149, 175, 187 e 196 del 2013, sono intervenuti, ad adiuvandum, rispettivamente, M. E. ed altri, parti ricorrenti nel giudizio civile a quo, A. F. T., parte attrice nel processo civile a quo, C. S., imputato nel processo penale a quo, e C. P., parte attrice nel giudizio a quo;
che nei giudizi di cui alle ordinanze di rimessione iscritte ai nn. 175 e 196 del 2013 sono intervenuti ad adiuvandum, rispettivamente, il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Bassano del Grappa ed il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Rossano;
che nel giudizio iscritto al n. 175 del 2013 è intervenuta ad adiuvandum l’Unione triveneta dei Consigli dell’ordine degli avvocati;
che nel giudizio iscritto al registro ordinanze n. 187 del 2013 sono intervenuti, ad adiuvandum, con un unico atto, l’Associazione nazionale avvocati italiani, l’Associazione nazionale avvocati italiani sezione di Latina, G. G. (quest’ultimo quale cittadino residente a Gaeta e avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati di Latina), e con distinte costituzioni l’Associazione avvocati sud pontino, il Comune di Formia ed il Comune di Gaeta;
che nel medesimo giudizio, con atto di intervento depositato il 21 novembre 2013, fuori termine, si è costituito il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Latina;
che nel giudizio iscritto al registro ordinanze n. 196 del 2013 sono intervenuti, ad adiuvandum, il Comune di Cariati e con distinto unico atto i Comuni di Rossano, Corigliano Calabro, Campana, Cropalati, Caloveto, Calopezzati, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola, Crosia, Longobucco;
che tutti gli interventori hanno chiesto dichiararsi l’illegittimità costituzionale delle norme sottoposte al vaglio della Corte, formulando considerazioni analoghe a quelle contenute nelle ordinanze di rimessione;
che hanno depositato memorie, con le quali sono state ribadite le conclusioni già rassegnate, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Bassano del Grappa, l’Unione triveneta dei Consigli dell’ordine degli avvocati, A. F. T., il Comune di Gaeta, l’Associazione avvocati sud pontino, C. S., il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Rossano e C. P.
Considerato che i giudizi vanno riuniti perché pongono questioni identiche o comunque fra loro strettamente connesse, in relazione alla normativa censurata;
che, in via preliminare, deve essere esaminata l’ammissibilità degli interventi proposti;
che sono intervenuti nei giudizi soggetti che non sono parti nei giudizi a quibus;
che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il loro intervento potrebbe essere ammesso solo in presenza di un interesse qualificato riferibile in via immediata al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio a quo (ex multis, sentenze n. 237 del 2013 e n. 272 del 2012), ovvero quando siano lese le loro prerogative;
che, alla stregua di tali criteri, la legittimazione ad intervenire deve essere riconosciuta ai Consigli dell’ordine degli avvocati di Bassano del Grappa e di Rossano; mentre non sussiste in capo all’Unione triveneta dei Consigli dell’ordine degli avvocati, all’Associazione nazionale avvocati italiani, all’Associazione nazionale avvocati italiani sezione di Latina, a G. G., all’Associazione avvocati sud pontino, al Comune di Gaeta, al Comune di Formia, al Comune di Cariati e ai Comuni di Rossano, Corigliano Calabro, Campana, Cropalati, Caloveto, Calopezzati, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola, Crosia, Longobucco;
che, in particolare, con riguardo all’intervento dei Comuni, se anche la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione «ha disegnato di certo un nuovo modo di essere del sistema delle autonomie» e, nella versione attuale dell’art. 114 Cost., «gli enti territoriali autonomi sono collocati al fianco dello Stato come elementi costitutivi della Repubblica quasi a svelarne, in una formulazione sintetica, la comune derivazione dal principio democratico e dalla sovranità popolare» (sentenza n. 106 del 2002), tuttavia, il rafforzato carattere esponenziale degli enti locali territoriali non può comportare la titolarità di un interesse generale della collettività locale sganciato dalla cura, ancorché mediata, delle proprie attribuzioni, come nel caso in esame;
che, sempre in via preliminare, deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione sollevata dal Giudice di pace di Rossano, atteso che la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata viene invocata dal rimettente per poter qualificare ex post un fatto come illecito ai fini di una eventuale condanna del Ministero convenuto al risarcimento del danno;
che, peraltro, una sentenza di questa Corte non può avere l’effetto di rendere antigiuridico un comportamento che tale non era nel momento in cui è stato posto in essere (sentenza n. 202 del 1991 e ordinanza n. 71 del 2009);
che, di conseguenza, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di pace di Rossano non è rilevante nel giudizio principale, nel quale – in base alla prospettazione dello stesso rimettente – la condanna al risarcimento del danno non potrebbe comunque essere pronunciata;
che le questioni sollevate dai Tribunali ordinari di Camerino, Bassano del Grappa, Saluzzo, Latina, sezione distaccata di Gaeta, e Nicosia, in ordine all’art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), in riferimento, nel complesso, agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma, Cost., con le quali si censurano l’eterogeneità della norma di delega rispetto alle disposizioni originariamente contenute nel decreto-legge, e l’approvazione della stessa senza l’adozione della procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera, sono manifestamente infondate in ragione di quanto statuito dalla sentenza n. 237 del 2013;
che nella citata sentenza si è, infatti, affermato «[…] che la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011 – contenente misure organizzative degli uffici giudiziari di primo grado − non altera l’omogeneità del decreto-legge oggetto di conversione […] la delega conferita è diretta a realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, nonché al perseguimento delle finalità di cui all’art. 9 del d.l. n. 98 del 2011; […] l’ulteriore profilo di censura, relativo alla violazione del procedimento ordinario previsto per la legge di delegazione, e prospettato anche in considerazione della sua approvazione con il voto di fiducia su un maxi-emendamento, non è fondato […]» atteso che «il rispetto da parte delle Camere della procedura desumibile dalla disciplina regolamentare relativa all’approvazione dei disegni di legge di conversione, conduce ad escludere che si sia configurata la lesione delle norme procedurali fissate nell’art. 72 Cost., poiché risultano salvaguardati sia l’esame in sede referente sia l’approvazione in aula, come richiesto per i disegni di legge di delegazione legislativa»;
che le questioni sollevate dai Tribunali ordinari di Bassano del Grappa, Saluzzo, Latina, sezione distaccata di Gaeta, e Nicosia, in ordine agli artt. 1, con l’allegata tabella A, e 2, con l’allegato 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), per illegittimità derivata, nonché in riferimento all’art. 76 Cost., per la violazione, nel complesso, dei criteri direttivi di cui agli artt. 1, comma 2, lettere b), d) ed e), della legge n. 148 del 2011, sono manifestamente infondate;
che, come affermato nella sentenza n. 237 del 2013, si è in presenza di una misura organizzativa, in cui la soppressione dei singoli tribunali ordinari ha costituito la scelta rimessa al Governo, nel quadro di una più ampia valutazione del complessivo assetto territoriale degli uffici giudiziari di primo grado, finalizzata a realizzare un risparmio di spesa e un incremento di efficienza;
che tale valutazione è stata effettuata sulla base di un’articolata attività istruttoria, come si desume dalla relazione che accompagna il d.lgs. n. 155 del 2012 e dalle schede tecniche allegate − le quali, con specifico riferimento alle singole realtà territoriali, illustrano le modalità di applicazione dei criteri −, nonché dalle relazioni e dai pareri, in particolare delle Commissioni giustizia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sottoposti all’attenzione del Governo e del Parlamento;
che, alla stregua di tale quadro di riferimento per l’esercizio della delega, non si ravvisa violazione da parte del d.lgs. n. 155 del 2012 dei relativi criteri, né si evidenzia una irragionevolezza della loro applicazione;
che nell’adozione del decreto legislativo sono state considerate, specificamente, le singole realtà, da cui emerge che:
− il Tribunale di Saluzzo risultava nettamente al di sotto dei parametri generali, come individuati, e l’accorpamento del Tribunale di Saluzzo, insieme a quello di Mondovì, al Tribunale provinciale di Cuneo ha consentito a quest’ultimo di acquisire le dimensioni ottimali di un Tribunale di medie dimensioni, come confermato anche dall’analisi dei dati relativi alla somma delle rispettive sopravvenienze ed al calcolo dei carichi di lavoro;
− il Tribunale di Bassano del Grappa è l’unico Tribunale sub-provinciale del Veneto, di modeste dimensioni, ed al di sotto di tutti i parametri di riferimento;
− le difficoltà di collegamento, nonché le relative distanze, escludevano un accorpamento del Tribunale ordinario di Bassano del Grappa a quello di Belluno, mentre le verifiche endo-provinciali, in attuazione del criterio prioritario previsto dalla lettera e) della delega legislativa, non sortivano effetti utili al suo mantenimento attraverso operazioni di riequilibrio dei territori;
− l’orografia locale, i collegamenti e la stretta contiguità territoriale con il Tribunale di appartenenza non consentivano di riequilibrare adeguatamente i due Tribunali, di Bassano e di Belluno, all’interno della stessa Provincia, mentre l’accorpamento del Tribunale ordinario di Bassano a quello di Vicenza permetteva a quest’ultimo di mantenere parametri dimensionali compatibili con gli standard di efficienza individuati, tenuto conto che sotto il profilo logistico ed infrastrutturale non emergevano particolari problemi trattandosi di zone servite tra loro da mezzi pubblici e da collegamenti vari e che la intervenuta realizzazione di un nuovo palazzo di giustizia, quale sede del Tribunale soppresso, non escludeva una diversa utilizzazione dell’immobile in questione;
− l’assorbimento della sezione di Gaeta del Tribunale di Latina nello stesso, e l’accorpamento del Tribunale ordinario di Cassino a quello di Frosinone, andavano ripensati alla stregua dei pareri delle Commissioni giustizia della Camera e del Senato, in cui veniva chiesto di non sopprimere il Tribunale di Cassino, previo accorpamento al medesimo della sezione distaccata di Gaeta, per il preoccupante livello di infiltrazioni della criminalità organizzata di stampo camorristico nel territorio, come evidenziato dal Procuratore generale della Corte d’appello di Roma;
− il Tribunale ordinario di Nicosia, facente parte di un distretto, quale quello di Caltanissetta, con una dimensione globale incompatibile con l’esistenza di quattro Tribunali di cui due provinciali (Enna e Caltanissetta), spiccava per valori particolarmente bassi;
− d’altro conto, in ragione delle stragi di mafia che si erano susseguite in danno di magistrati operanti nel limitrofo distretto di Palermo, il pur piccolo Tribunale ordinario di Caltanissetta e la locale Direzione distrettuale antimafia avevano dovuto affrontare ed affrontavano complesse fasi di indagini e processi rilevanti;
− il territorio di Gela era caratterizzato da livelli di impatto delle organizzazioni criminali con pochi eguali, cosicché tra i due Tribunali astrattamente sopprimibili, di Gela e Nicosia, occorreva procedere alla soppressione di quest’ultimo, atteso che, malgrado la difficoltà di collegamenti tra il suo bacino di utenza e la sede di Enna, la domanda di giustizia presso la sede di Nicosia era talmente irrilevante da non consentire la permanenza del Tribunale, le cui dimensioni erano sotto la soglia prescelta per il mantenimento degli uffici del giudice di pace;
che, come affermato nella sentenza n. 237 del 2013 rispetto ad altre sedi giudiziarie di primo grado soppresse, da una parte, risulta che non vi è stata una esplicita o formale violazione dei criteri di delega, dall’altra, la loro applicazione non manifesta elementi di irragionevolezza e risponde a un corretto bilanciamento degli interessi;
che la scelta del legislatore delegato, come richiesto dal carattere generale dell’intervento, non poteva essere effettuata valutando soltanto i dati dei singoli uffici e i relativi territori in una comparazione meramente statistica, come si assume, in sostanza, nelle ordinanze di rimessione, dovendo, invece, inserirsi in una prospettiva di riorganizzazione del territorio nazionale in un’ottica di riequilibrio complessivo degli uffici di primo grado;
che tale conclusione rimane valida, in particolare, per la sezione distaccata di Gaeta, la cui soppressione viene denunciata come contrastante con quel criterio della delega (art. 1, comma 2, lettera e) che imporrebbe, quale «prioritaria linea di intervento», di procedere all’accorpamento nell’ambito distrettuale o provinciale, atteso che esso è pur sempre derogabile con una adeguata e documentata motivazione, come accaduto nella fattispecie in esame;
che le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, con l’allegata tabella A, e 2, con l’ allegato 1, del d.lgs. n. 155 del 2012, sollevate dai Tribunali ordinari di Bassano del Grappa, Saluzzo, Latina, sezione distaccata di Gaeta, e Nicosia, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 25, primo comma, 97, primo comma, e 81 Cost., sono manifestamente infondate, in ragione dei principi affermati nella sentenza n. 237 del 2013;
che la prospettata violazione dell’art. 3 Cost. (quanto ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza) non sussiste, per la diversità delle situazioni degli uffici giudiziari interessati, come posto in luce nelle menzionate schede tecniche;
che in relazione alla dedotta violazione dell’art. 24 Cost., per denegata giustizia e difficoltà di accesso alla giustizia, va osservato che non vi è alcun impedimento o limitazione, e che la soluzione adottata contempera, in una dimensione di ragionevolezza, più valori costituzionalmente protetti, al fine di garantire una giustizia complessivamente più efficace;
che è manifestamente infondata anche la censura di violazione dell’art. 25, primo comma, Cost., per lesione del principio del giudice naturale, posto che questa nozione «corrisponde a quella di “giudice precostituito per legge”» (sentenza n. 237 del 2007) e che la normativa impugnata concreta, appunto, tale «precostituzione per legge»;
che l’ulteriore dedotta violazione dell’art. 97 Cost., poi, non sussiste, perché la normativa denunciata persegue, al contrario, le finalità di complessivo buon andamento dell’amministrazione;
che non è ravvisabile, infine, la dedotta violazione dell’art. 81 Cost., atteso che, da una parte, la presenza della clausola di invarianza, dall’altra, la credibilità dei prospettati risparmi di spesa, coerenti con la ratio della delega legislativa, ne escludono la violazione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibili gli interventi spiegati dall’Unione triveneta dei Consigli dell’ordine degli avvocati, dall’Associazione nazionale avvocati italiani, dall’Associazione nazionale avvocati italiani sezione di Latina, da G. G., dall’Associazione avvocati sud pontino, dal Comune di Gaeta, dal Comune di Formia, dal Comune di Cariati e dai Comuni di Rossano, Corigliano Calabro, Campana, Cropalati, Caloveto, Calopezzati, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola, Crosia e Longobucco;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), sollevata, in riferimento agli artt. 72, primo e quarto comma, 77, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Rossano, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, con l’allegata tabella A, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), sollevata, in riferimento agli artt. 76, 3, 24 e 25, primo comma, Cost., dal Giudice di pace di Rossano, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
4) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, sollevate, in riferimento, nel complesso, agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma, Cost., dai Tribunali ordinari di Camerino, Bassano del Grappa, Saluzzo, Latina, sezione distaccata di Gaeta, e Nicosia, con le ordinanze indicate in epigrafe;
5) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, con l’allegata tabella A, e 2, con l’allegato 1, del d.lgs. n. 155 del 2012, sollevate, nel complesso, in riferimento all’art. 76 Cost., con riguardo ai criteri direttivi di cui all’art. 1, comma 2, in particolare, lettere b), d) ed e), dai Tribunali ordinari di Bassano del Grappa, Saluzzo, Latina, sezione distaccata di Gaeta, e Nicosia, con le ordinanze indicate in epigrafe;
6) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, con l’allegata tabella A, e 2, con l’allegato 1, del d.lgs. n. 155 del 2012, sollevate, nel complesso, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 25, primo comma, 97, primo comma, e 81 Cost., dai Tribunali ordinari di Bassano del Grappa, Saluzzo, Latina, sezione distaccata di Gaeta, e Nicosia, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 28 gennaio 2014.
F.to:
Luigi MAZZELLA, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2014