Ordinanza n. 190 del 2013

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ORDINANZA N. 190

ANNO 2013

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Franco                    GALLO                                               Presidente

-    Luigi                      MAZZELLA                                          Giudice

-    Gaetano                 SILVESTRI                                                ”

-    Sabino                    CASSESE                                                   ”

-    Giuseppe                TESAURO                                                  ”

-    Paolo Maria            NAPOLITANO                                          ”

-    Giuseppe                FRIGO                                                        ”

-    Alessandro             CRISCUOLO                                             ”

-    Paolo                      GROSSI                                                      ”

-    Giorgio                   LATTANZI                                                 ”

-    Aldo                       CAROSI                                                     ”

-    Marta                     CARTABIA                                                ”

-    Sergio                     MATTARELLA                                         ”

-    Mario Rosario        MORELLI                                                  ”

-    Giancarlo               CORAGGIO                                               ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 29 e 34, comma 37, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), promossi dalla Corte d’appello di Napoli con due ordinanze del 13 luglio 2012, iscritte al n. 273 del registro ordinanze 2012 ed al n. 1 del registro ordinanze 2013 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2012 e n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 aprile 2013 il Giudice relatore Sergio Mattarella.

Ritenuto che la Corte d’appello di Napoli, con due ordinanze del 13 luglio 2012, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, primo e secondo comma, 77, primo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 29 e 34, comma 37, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui tali norme, sostituendo il comma 1 ed abrogando i commi 2, 3 e 4 dell’art. 54 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia espropriazione per pubblica utilità), prevedono che le controversie aventi ad oggetto l’opposizione alla stima di cui al comma 1 dello stesso art. 54 devono essere introdotte, trattate e decise secondo le forme del rito sommario di cognizione non convertibile, risultante dagli artt. 3 del decreto legislativo n. 150 del 2011, 702-bis e 702-ter del codice di procedura civile;

che in punto di fatto il giudice a quo rileva come entrambi i giudizi abbiano ad oggetto, pur nella diversità delle cause, l’opposizione alla stima delle indennità dovute per due diverse vicende espropriative, nelle forme previste dall’art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001 e dall’art. 702-bis cod. proc. civ.;

che il giudice remittente ritiene che la scelta di ricomprendere i procedimenti aventi ad oggetto le controversie di cui all’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 327 del 2001 nell’ambito del nuovo rito sommario di cognizione «non convertibile», violerebbe i limiti fissati nella delega conferita al Governo con l’art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), sulla cui base sono state adottate le norme censurate;

che l’art. 54 della legge n. 69 del 2009 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione compresi nell’ambito della giurisdizione ordinaria e regolati dalla legislazione speciale, al fine di ricondurre la disciplina di tali procedimenti: a) al rito del lavoro, se caratterizzati da «prevalenti caratteri di concentrazione processuale, ovvero di officiosità dell’istruzione»; b) al procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e ss. cod. proc. civ., escludendo «la possibilità di conversione nel rito ordinario», se connotati da «prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell’istruzione della causa»; c) al processo ordinario di cognizione, in tutti gli altri casi;

che il legislatore delegante si riferiva – secondo la Corte d’appello remittente – ai soli procedimenti civili di cognizione «autonomamente regolati dalla legislazione speciale» secondo modelli diversi da quelli del rito del lavoro, del rito sommario di cognizione e del rito ordinario cui dovevano essere alternativamente ricondotti, mentre una siffatta diversità non connota i procedimenti aventi ad oggetto i giudizi di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001, per i quali nessun dubbio è stato mai sollevato sul loro svolgimento nel rispetto delle forme dell’ordinario giudizio di cognizione, con le uniche particolarità costituite dalla previsione di un breve termine di decadenza per la loro introduzione, giustificato dal loro carattere impugnatorio, e dalla previsione della necessaria instaurazione del contraddittorio anche nei confronti di soggetti non titolari dal lato passivo della situazione giuridica sostanziale controversa;

che, sotto un diverso profilo, la Corte d’appello di Napoli censura la scelta di sottoporre le controversie di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001 al nuovo rito sommario di cognizione non convertibile, osservando che tali procedimenti, dovendo seguire le forme dell’ordinario rito di cognizione, non sono connotati da «prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell’istruzione della causa», dal momento che essi hanno ad oggetto controversie «il cui denominatore comune è costituito dalla loro attinenza alla determinazione delle indennità dovute in conseguenza di provvedimenti di natura espropriativa o comunque ablativa, adottati per ragioni di pubblica utilità che, nella maggior parte dei casi, richiedono la soluzione di non semplici questioni di diritto o di fatto»;

che inoltre, poiché nei giudizi in questione la decisione è adottata con ordinanza dalla Corte d’appello competente quale giudice di primo grado, impugnabile solo mediante ricorso alla Corte di cassazione per i motivi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., la scelta del legislatore di imporre la trattazione di tali controversie col rito sommario di cognizione fa emergere anche il dubbio di legittimità costituzionale sotto il profilo della possibile violazione del diritto di difesa, sussistendo la violazione del principio del giusto processo;

che è intervenuto in uno dei due giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile o non fondata.

Considerato che la Corte d’appello di Napoli, con due ordinanze, dubita, in riferimento agli articoli 3, 24, primo e secondo comma, 77, primo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, del combinato disposto degli articoli 29 e 34, comma 37, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui, sostituendo il comma 1 ed abrogando i commi 2, 3 e 4 dell’art. 54 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), prevede che le controversie aventi ad oggetto l’opposizione alla stima di cui al comma 1 dello stesso art. 54 devono essere introdotte, trattate e decise secondo le forme del rito sommario di cognizione non convertibile di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 150 del 2011 ed agli artt. 702-bis e 702-ter del codice di procedura civile;

che le due ordinanze di rimessione pongono questioni identiche in relazione alle medesime norme impugnate e, pertanto, i relativi giudizi devono essere riuniti;

che questa Corte, nella sentenza n. 10 del 2013, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 29 del decreto legislativo n. 150 del 2011 – prospettata in quel giudizio in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost. – affermando che «nella disciplina degli istituti processuali vige il principio della discrezionalità e insindacabilità delle scelte operate dal legislatore, nel limite della loro non manifesta irragionevolezza»;

che nella medesima pronuncia la Corte ha rilevato che la decisione richiesta avrebbe «natura creativa e non sarebbe costituzionalmente obbligata, versandosi in materia nella quale sussiste la discrezionalità del legislatore», richiamando il principio per cui «la Costituzione non impone un modello vincolante di processo», ribadendo «la piena compatibilità costituzionale della opzione del legislatore processuale, giustificata da comprensibili esigenze di speditezza e semplificazione, per il rito camerale, anche in relazione a controversie coinvolgenti la titolarità di diritti soggettivi»;

che, d’altra parte, questa Corte ha anche riconosciuto che la garanzia del doppio grado di giudizio non gode, di per sé, di una copertura costituzionale, sicché non appare fondato il dubbio prospettato dalle odierne ordinanze relativo ad una compressione del diritto di difesa conseguente al fatto che la pronuncia emessa in primo grado dalla Corte d’appello può essere impugnata solo con il ricorso per cassazione (ordinanza n. 107 del 2007);

che le questioni sollevate nel presente giudizio, pertanto, vanno dichiarate manifestamente inammissibili in relazione ai parametri costituzionali che sono stati oggetto della precedente citata decisione di questa Corte, poiché le odierne ordinanze di rimessione non evidenziano profili ulteriori di illegittimità costituzionale;

che, in riferimento alla presunta violazione dei criteri direttivi contenuti nell’art. 54 della legge n. 69 del 2009, occorre ricordare che – in base alla costante giurisprudenza di questa Corte – il controllo della conformità della norma delegata alla norma delegante richiede un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli, l’uno relativo alla norma che determina l’oggetto, i principi e i criteri direttivi della delega e l’altro relativo alla norma delegata, da interpretare nel significato compatibile con questi ultimi;

che l’art. 54 della legge n. 69 del 2009 appare evidentemente ispirato – come si evince anche dai relativi lavori preparatori – alla finalità di ricondurre la molteplicità dei riti civili esistenti a tre modelli processuali tipici, costituiti dal rito ordinario, da quello del lavoro e dal procedimento sommario, quest’ultimo introdotto proprio con la legge n. 69 del 2009;

che la citata disposizione indica quale oggetto della delega, nel comma 1 e nel comma 4, lettera b), i procedimenti civili disciplinati dalla «legislazione speciale», senza aggiungere l’ulteriore criterio relativo al modello processuale;

che, pertanto, non è esatto il rilievo, contenuto nelle odierne ordinanze di rimessione, secondo cui la legge delega si riferirebbe soltanto ai procedimenti civili disciplinati dalla legislazione speciale con modalità diverse da quelle dei tre riti tipici sopra menzionati, giacché il disegno del legislatore delegante ha come obiettivo quello di una generale riduzione e semplificazione dei riti applicabili, proprio allo scopo di evitare il moltiplicarsi di una serie di diversità che non giovano all’attuazione dei principi contenuti negli artt. 24 e 111 Cost.;

che, d’altra parte, il procedimento di opposizione alla stima si caratterizza per una serie di indubbie peculiarità, come questa Corte ha già avuto modo di rilevare nel passato (sentenza n. 173 del 1991), sicché non può ritenersi escluso dalla previsione della menzionata norma di delega;

che, quindi, la questione di legittimità costituzionale prospettata in riferimento ad un presunto eccesso di delega è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 29 e 34, comma 37 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69) sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, primo e secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d’appello di Napoli con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni sollevata, in riferimento all’art. 77, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d’appello di Napoli con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Sergio MATTARELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2013.