ORDINANZA N. 54
ANNO 2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco GALLO Presidente
- Luigi MAZZELLA Giudice
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Sergio MATTARELLA "
- Mario Rosario MORELLI "
- Giancarlo CORAGGIO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 3 febbraio 2012, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 luglio 2011, n. 24, recante «Istituzione del Centro Regionale Sangue»), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 10-12 aprile 2012, depositato in cancelleria il 16 aprile 2012 ed iscritto al n. 69 del registro ricorsi 2012.
Udito nell’udienza pubblica del 27 febbraio 2013 il Giudice relatore Sabino Cassese;
udito l’avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 10-12 aprile 2012 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 16 aprile 2012 (reg. ric. n. 69 del 2012), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 3 febbraio 2012, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 luglio 2011, n. 24, recante «Istituzione del Centro Regionale Sangue») per violazione degli artt. 81, 97, 117, terzo comma, e 120 della Costituzione;
che l’art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 6 del 2012 ha sostituito l’art. 14, comma 1, della legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24 (Istituzione del Centro Regionale Sangue), e che tale disposizione, nel testo modificato dalla norma impugnata, stabilisce che «[l]’efficacia della presente legge è sospesa in attesa dell’attuazione del piano di rientro», diversamente dal testo originario, in base al quale l’entrata in vigore della legge era prevista il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (avvenuta il 16 luglio 2011);
che, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la norma impugnata, prevedendo la mera sospensione dell’efficacia della legge regionale n. 24 del 2011 – e, conseguentemente, delle disposizioni di tale legge (gli artt. 1, 2, 4, comma 1, 5, 10, comma 2, e 13) già censurate dal medesimo ricorrente con atto depositato nella cancelleria di questa Corte il 26 settembre 2011 (reg. ric. n. 108 del 2011) – «postula logicamente la vigenza delle norme sospese le quali non cessano, solo in grazia della sospensione dell’efficacia, di essere incostituzionali in quanto tali», e, quindi, avrebbe l’effetto di «stabilizza[re], per i periodi in cui non opera la sospensione, gli effetti delle disposizioni [già] impugnate», con conseguente violazione dei parametri costituzionali invocati nel precedente ricorso;
che, ad avviso del ricorrente, l’art. 1, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2012 violerebbe gli artt. 117, terzo comma, e 120 Cost., in quanto, da un lato, si porrebbe in contrasto con i principi della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica – in particolare, con l’art. 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), che imporrebbe alle Regioni di rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario – e, dall’altro, interferirebbe con le funzioni del Commissario ad acta, nominato per dare attuazione al piano di rientro dal disavanzo sanitario, oggetto dell’accordo del 17 dicembre 2009 stipulato tra il Presidente della Regione Calabria, il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze;
che, sempre secondo il ricorrente, la disposizione impugnata violerebbe altresì l’art. 81 Cost., in quanto, «nel momento in cui dovesse essere attuato il piano di rientro, la legge regionale n. 24 del 2011 riacquisterebbe piena efficacia, ivi incluse le disposizioni prive di copertura finanziaria»;
che, infine, la norma censurata lederebbe «il principio di ragionevolezza, di cui all’art. 97 Cost.», poiché, «prevedendo contestualmente la sospensione delle disposizioni impugnate e la cessazione di detta sospensione», implicherebbe che «norme con un determinato contenuto, deciso nell’ambito di un dato contesto amministrativo e organizzativo, riprendano a produrre i propri effetti in un contesto del tutto diverso, senza verificare la coerenza dei relativi contenuti con il mutato assetto nel frattempo determinatosi»;
che la Regione Calabria non si è costituita in giudizio.
Considerato che con ricorso notificato il 10-12 aprile 2012 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 16 aprile 2012 (reg. ric. n. 69 del 2012), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 3 febbraio 2012, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 luglio 2011, n. 24, recante «Istituzione del Centro Regionale Sangue») per violazione degli artt. 81, 97, 117, terzo comma, e 120 della Costituzione;
che l’art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 6 del 2012 ha sostituito l’art. 14, comma 1, della legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24 (Istituzione del Centro Regionale Sangue);
che la norma impugnata, prevedendo la mera sospensione dell’efficacia della legge regionale n. 24 del 2011 – e, conseguentemente, delle disposizioni di tale legge (gli artt. 1, 2, 4, comma 1, 5, 10, comma 2, e 13) già censurate dal medesimo ricorrente con atto depositato nella cancelleria di questa Corte il 26 settembre 2011 (reg. ric. n. 108 del 2011) – avrebbe l’effetto di «stabilizza[re], per i periodi in cui non opera la sospensione, gli effetti delle disposizioni [già] impugnate», con conseguente violazione dei parametri costituzionali sopra indicati, già invocati nel precedente ricorso;
che, con sentenza n. 131 del 2012, successiva alla proposizione del ricorso, questa Corte – dopo aver escluso che la sostituzione dell’art. 14, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 24 del 2011, disposta dalla norma impugnata nel presente giudizio, potesse determinare la cessazione della materia del contendere – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 4, comma 1, 5, 10, comma 2, e 13 della legge regionale n. 24 del 2011 e, in via consequenziale, delle rimanenti disposizioni (artt. 3, 4, commi 2 e 3, 6, 7, 8, 9, 10, comma 1, 11, 12 e 14) della medesima legge;
che, dunque, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuta mancanza di oggetto, in quanto, a seguito della sentenza da ultimo citata, la norma censurata è già stata rimossa dall’ordinamento con efficacia ex tunc (ex plurimis, ordinanze n. 206 del 2012, n. 312 e n. 225 del 2011).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 3 febbraio 2012, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 luglio 2011, n. 24, recante «Istituzione del Centro Regionale Sangue»), proposta, in riferimento agli articoli 81, 97, 117, terzo comma, e 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2013.