ORDINANZA N. 53
ANNO 2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco GALLO Presidente
- Gaetano SILVESTRI Giudice
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Sergio MATTARELLA "
- Mario Rosario MORELLI "
- Giancarlo CORAGGIO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’Allegato 1 alla delibera legislativa della Regione siciliana 27 aprile 2012, relativa al disegno di legge n. 898 recante «autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie», promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 3 maggio 2012, depositato in cancelleria l’8 maggio 2012 ed iscritto al n. 77 del registro ricorsi 2012.
Udito nell’udienza pubblica del 12 febbraio 2013 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;
udito l’avvocato dello Stato Angelo Venturini per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 3 maggio 2012 e depositato l’8 maggio 2012, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale in via principale dell’Allegato 1 alla delibera legislativa approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 27 aprile 2012 relativa al disegno di legge n. 898 recante «autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie», limitatamente agli interventi contemplati nei capitoli 776015 e 776016 (U.P.B. 3.2.2.6.3), 554201 e 554229 (U.P.B. 10.5.2.6.1), 550062 (U.P.B. 12.4.2.6.4), 546403 (U.P.B. 10.3.2.6.5), 746401 (U.P.B. 10.4.2.6.1), ed ai cofinanziamenti P.O. 2007-2013 FSE, FEASR e FEP;
che, secondo il ricorrente, le prescrizioni contenute nell’art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2004), come modificato dall’art. 62, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo la giurisprudenza costituzionale, «costituiscono contemporaneamente norme di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, terzo comma della Costituzione (in quanto servono a controllare l’indebitamento complessivo delle amministrazioni nell’ambito della cosiddetta finanza allargata, nonché il rispetto dei limiti interni alla disciplina dei prestiti pubblici) e principi di salvaguardia dell’equilibrio del bilancio ai sensi dell’art. 81, 4° comma della Costituzione»;
che, pertanto, la loro mancata osservanza rende costituzionalmente illegittime le previsioni legislative regionali che se ne discostino, anche con riferimento alle Regioni a statuto speciale, in quanto esse sono parte della «finanza pubblica allargata» nei cui riguardi lo Stato ha poteri di disciplina generale e di coordinamento, spettando alla legge dello Stato definire cosa si intenda a questi fini per «indebitamento» e per «spese di investimento»;
che, dunque, i capitoli indicati in allegato alla delibera impugnata violerebbero gli artt. 81, quarto comma, 117, terzo comma, 119, sesto comma, in relazione al citato art. 3, della legge n. 350 del 2003 a cagione del previsto ricorso all’indebitamento per cofinanziare la quota a carico della Regione del Piano Operativo 2007/2013, o la quota regionale degli interventi a valere sul fondo sociale europeo (FSE), ovvero per finanziare indistintamente «interventi per la rinaturalizzazione del territorio, tutela della diversità biologica e valorizzazione della dimensione sociale turistica e culturale delle foreste»;
che, a suo giudizio, nell’allegato alla legge in esame, infatti, pur essendo riportate le U.P.B. per i capitoli di spesa relativi agli investimenti che si intendono finanziare, tale indicazione non sarebbe tuttavia sufficiente ad assicurare che il disposto ricorso all’indebitamento sia esente da vizi;
che per tutti gli interventi contemplati, sebbene in astratto riconducibili alla categoria delle spese in conto capitale, l’assenza di idonea, dettagliata ed univoca documentazione fornita dall’amministrazione, impedirebbe di ritenere che siano atti ad assumere il carattere di investimento diretto che legittima il ricorso all’indebitamento pubblico, con conseguente violazione con gli articoli 81, quarto comma, 117, terzo comma, e 119, sesto comma, della Costituzione;
che la Regione siciliana non si è costituita in giudizio;
che, in prossimità dell’udienza, con memoria depositata il 24 gennaio 2013, l’Avvocatura generale dello Stato ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Considerato che, successivamente all’impugnazione, nella seduta n. 350 del 22-23 maggio 2012, l’Assemblea regionale ha approvato l’ordine del giorno n. 703 per la pubblicazione della legge con l’omissione delle parti impugnate;
che la delibera legislativa della Regione siciliana approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 27 aprile 2012 e relativa al disegno di legge n. 898 recante «autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie», è stata quindi pubblicata, nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 8 giugno 2012, n. 23, come legge della Regione siciliana 1° giugno 2012, n. 32 (Autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie) con omissione dei capitoli oggetto di censura;
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’intervenuto esaurimento del potere promulgativo, il quale viene esercitato necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall’Assemblea regionale siciliana, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (per tutte, tra le più recenti, ordinanze n. 308, n. 228, n. 157 e n. 137 del 2012);
che, pertanto, si è determinata la cessazione della materia del contendere.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI