SENTENZA N. 170
ANNO 2010
Commenti alla decisione di
I. Peter Lewis Geti, Federalismo linguistico, tutela delle minoranze ed unità nazionale: Un nemis a l'é tròp e sent amis a basto nen. (per gentile concessione del sito dell’AIC- Associazione Italiana dei Costituzionalisti)
II. Giacomo Delledonne, La Corte costituzionale si pronuncia sulla «lingua piemontese»: fra tutela delle minoranze linguistiche e incerti limiti di un «costituzionalismo regionale», (per gentile concessione del Forum dei Quaderni Costituzionali)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Alfio FINOCCHIARO "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 3; 2, comma 2, lettere c) e g); 3, comma 5; e 4 della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11 (Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15 giugno 2009, depositato in cancelleria il 17 giugno 2009 ed iscritto al n. 38 del registro ricorsi 2009.
Visto l’atto di costituzione della Regione Piemonte;
udito nell’udienza pubblica del 24 febbraio 2010 il Giudice relatore Paolo Grossi;
uditi l’avvocato dello Stato Lorenzo D’Ascia per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giovanna Scollo e Eleuterio Zuena per la Regione Piemonte.
[ELG:FATTO]
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato il 15 giugno 2009 e depositato il successivo 17 giugno 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’art. 6 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 3; 2, comma 2, lettere c) e g); 3, comma 5; e 4 della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11, recante «Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte».
A giudizio della parte ricorrente, l’impugnato art. 1, comma 1, «eccede dalla competenza regionale» per il fatto di attribuire valore alla “lingua piemontese” «non solo a fini culturali», come previsto da leggi anche di altre Regioni, ma anche «al fine di parificarla alle lingue minoritarie “occitana, franco-provenzale, francese e walser”» e per potere ad essa conferire «il medesimo tipo di tutela» riconosciuto a queste ultime.
Detta disposizione violerebbe l’art. 6 Cost. «nell’attuazione e nell’interpretazione ad esso data rispettivamente dalla legge n. 482/1999 e dalla giurisprudenza costituzionale»: e, in particolare, essa contrasterebbe, da un lato, con l’art. 2 di questa legge, il quale, stabilendo «tassativamente» «il numero e il tipo di lingue minoritarie da tutelare», «non ricomprende tra le lingue meritevoli di tutela la lingua piemontese»; e, d’altro lato, con la consolidata giurisprudenza costituzionale, la quale «pone in capo al legislatore statale la titolarità del potere d’individuazione delle lingue minoritarie protette, delle modalità di determinazione degli elementi identificativi di una minoranza linguistica da tutelare, nonché degli istituti che caratterizzano questa tutela» (così, da ultimo, con la sentenza n. 159 del 2009 e, in precedenza, con la sentenza n. 406 del 1999, a proposito di un potere di «doveroso apprezzamento», riconosciuto al legislatore statale, degli interessi anche «degli altri soggetti non appartenenti alla minoranza linguistica protetta e sul piano organizzativo dei pubblici poteri»).
Proprio con la sentenza n. 159 del 2009 si sarebbe, del resto, sottolineato come «la legge n. 482/1999 costituisca il quadro di riferimento per la disciplina delle lingue minoritarie e non sia modificabile né da parte delle Regioni ordinarie né da parte delle Regioni a statuto speciale», salve, per queste ultime, le deroghe introdotte con norme di attuazione degli statuti, che «quindi promanino, seppure a seguito di un procedimento di emanazione atipico, dal legislatore statale».
Le altre disposizioni impugnate sarebbero «conseguentemente incostituzionali», per le seguenti ragioni: a) l’art. 1, comma 3, perché, rinviando alle procedure di cui alla legge statale 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) per la delimitazione territoriale dell’ambito di tutela e tuttavia riferendosi a «una lingua esclusa da tutela», contrasterebbe con l’art. 3 di detta legge statale, «che circoscrive la delimitazione degli ambiti di tutela alle sole lingue individuate nell’art. 2 della legge stessa»; b) l’art. 2, comma 2, lettera c), perché, prevedendo «la facoltà per gli enti locali di introdurre progressivamente accanto alla lingua italiana l’uso (anche) della lingua piemontese negli uffici degli enti locali ed in quelli dell’amministrazione regionale presenti sul territorio», violerebbe l’art. 9 della legge n. 482 del 1999, «che consente tale uso solo alle lingue minoritarie individuate dall’art. 2 della stessa legge»; c) l’art. 2, comma 2, lettera g), perché, «disponendo “l’attuazione di intesa con le emittenti pubbliche di trasmissioni culturali in piemontese”», contrasterebbe con l’art. 12 della legge n. 482 del 1999, «che consente “convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo” per le sole lingue minoritarie ammesse a tutela dall’art. 2 legge n. 482/1999»; d) l’art. 3, comma 5, nonché l’art. 4, perché, «prevedendo rispettivamente il ripristino delle denominazioni storiche dei comuni e l’apposizione di segnali stradali di localizzazione territoriale che utilizzino idiomi locali in aggiunta alla denominazione in lingua italiana», contrasterebbero con l’art. 10 della legge n. 482 del 1999, «che consente la toponomastica bilingue alle sole lingue e nei soli territori individuati rispettivamente dagli artt. 2 e 3 della legge n. 482 del 1999».
2. – Si è costituita in giudizio la Regione Piemonte, per chiedere che la questione venga dichiarata inammissibile o infondata.
Secondo la difesa regionale, l’interpretazione data dalla parte ricorrente alla norma di cui all’art. 1, comma 1, impugnato «è abnorme e non corrisponde all’evidente spirito della stessa».
Andrebbe, infatti, anzitutto rammentato come l’art. 7, comma 4, dello statuto regionale riconosca alla Regione «il potere di tutelare e promuovere l’originale patrimonio linguistico della comunità piemontese, nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale e walser». E si dovrebbe, poi, osservare che la stessa sentenza n. 159 del 2009, «nel ricostruire il panorama ed il contesto storico e giuridico dell’art. 6 della Costituzione e della l. n. 482/1999, smentisce proprio le prospettazioni di controparte»: in essa si riaffermerebbe, infatti, che «la tutela delle minoranze linguistiche costituisce principio fondamentale dell’ordinamento costituzionale» e che questo principio «rappresenta un superamento dello Stato nazionale chiuso dell’Ottocento e un rovesciamento di grande portata politica e culturale rispetto all’atteggiamento nazionalistico manifestato dal fascismo». Di ciò sarebbero, del resto, significativo esempio, sul piano innovativo, sia la risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni unite del 18 dicembre 1992, in materia di diritti delle persone appartenenti a minoranze, sia la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d’Europa il 5 novembre 1992.
Nella normativa impugnata, invece, «l’espressione “lingua piemontese”» andrebbe intesa, «al pari di qualsiasi altro bene artistico e culturale, come patrimonio linguistico da tutelare e valorizzare», secondo quanto «chiaramente» esposto nella relazione al disegno di legge, «nel solco» peraltro delle precedenti leggi regionali sulla materia e dello stesso statuto, e in analogia a quanto disposto nella «del tutto simile» legge della Regione Veneto 13 aprile 2007, n. 8, non sottoposta a scrutinio di legittimità costituzionale.
3. – In prossimità dell’udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato una memoria per insistere nella propria richiesta.
La tutela delle minoranze linguistiche, sfuggendo alla ripartizione per materie delineata dall’art. 117 Cost., dovrebbe potersi qualificare, secondo l’Avvocatura generale, non tanto come “materia”, «ma come “argomento” o comunque “valore”, che investe trasversalmente diverse materie» o come «“non materia”», senza che la sua mancata inclusione nei commi secondo e terzo dell’art. 117 Cost. consenta di considerare la medesima come attribuita, ai sensi del comma quarto, alla potestà esclusiva delle Regioni. Al contrario, «la verifica della titolarità della competenza legislativa a fissare i principi generali a protezione delle minoranze linguistiche» (o, in altri termini, la «individuazione del soggetto» competente) «non può che condurre al riconoscimento di una esclusiva competenza dello Stato», anche alla luce di una «interpretazione storica e sistematica dell’art. 6 della Costituzione», volta a individuare la nozione di “Repubblica” presso i Costituenti: mentre, infatti, «è indubbio» che l’art. 114 Cost., nel testo riformato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, riconduca alla “Repubblica”, «i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato, indistintamente», nella «originaria formulazione» esso, invece, «ripartiva la “Repubblica” in Regioni, Province e Comuni, con ciò accreditando una sovrapposizione dei concetti di Repubblica e di Stato».
La giurisprudenza di questa Corte, d’altra parte, si sarebbe consolidata, a giudizio dell’Avvocatura, nell’«orientamento che riconosce all’art. 6 della Costituzione la natura di “norma direttiva ad efficacia differita”, subordinata all’intervento attuativo del legislatore»: in riferimento al quale si prevederebbe, per lo Stato, il compito di «individuare» «le minoranze linguistiche da tutelare» nonché di stabilire «i principi generali della tutela» ed «i limiti»; e, per le Regioni, quello di attenersi a questi «nell’approntare norme di dettaglio e strutture volte all’attuazione concreta della tutela».
Così, nella sentenza n. 62 del 1992, la Corte – configurata la tutela delle minoranze linguistiche come «principio costituzionale fondamentale» (sulla base dell’idea che «“la lingua propria di ciascun gruppo etnico rappresenta un connotato essenziale della nozione costituzionale di minoranza etnica”») e osservato che «il diritto all’uso della lingua materna si raccorda» ad altri fondamentali principi costituzionali (quello pluralistico, di cui all’art. 2 della Costituzione; quello di eguaglianza, di cui all’art. 3, primo comma, della Costituzione; quello di giustizia sociale e di pieno sviluppo della personalità umana nella vita comunitaria, di cui all’art. 3, secondo comma, della Costituzione) – avrebbe ribadito che l’attuazione del valore della tutela delle minoranze linguistiche richiede «l’interposizione del legislatore ordinario», sia quanto all’azionabilità delle pretese degli interessati sia quanto alla necessità di strutture organizzative e finanziarie adeguate.
Così, ancora, dalla sentenza n. 406 del 1999 sarebbe ricavabile l’affermazione della potestà esclusiva dello Stato nell’individuazione delle minoranze linguistiche e nella determinazione delle caratteristiche generali della tutela, «non potendo certo essere ammessa una diversificazione regionale nella tutela delle posizioni degli “altri soggetti non appartenenti alla minoranza linguistica protetta”».
Il principio sarebbe stato ribadito, da ultimo, nella sentenza n. 159 del 2009, anche in relazione alla necessità di «“un indefettibile bilanciamento con gli altri legittimi interessi coinvolti ed almeno potenzialmente configgenti”» nonché «“della ineludibile tutela della lingua italiana”»: con la conseguenza dell’attribuzione della natura di norma interposta alla legge statale n. 482 del 1999, alla quale le Regioni dovrebbero attenersi «nell’adottare disposizioni di dettaglio nell’ambito delle materie di propria competenza», a partire dall’«individuazione della minoranza linguistica da proteggere».
Le disposizioni impugnate sarebbero, in conclusione, costituzionalmente illegittime sia perché avrebbero esteso al “piemontese”, «che è solo un dialetto» («una variante cioè della lingua italiana rappresentativa di una cultura e di una tradizione sviluppatesi in una delimitata area geografica, senza però integrare un “gruppo etnico”») «la qualità» o «la natura di lingua minoritaria» («patrimonio di una minoranza etnica»); sia perché ad esso avrebbero attribuito «procedure e forme di tutela che la legge 482/1999 riserva alle sole lingue minoritarie individuate nell’art. 2».
[ELG:DIRITTO]
Considerato in diritto
1. – Questa Corte è chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 3; 2, comma 2, lettere c) e g); 3, comma 5; e 4 della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11, recante «Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte», promossa, in riferimento all’art. 6 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Secondo il ricorrente, la suddetta legge, nelle disposizioni impugnate, eccederebbe «dalla competenza regionale» per il fatto di attribuire (art. 1, comma 1) valore alla “lingua piemontese” «non solo a fini culturali», come previsto da altre leggi regionali, ma anche «al fine di parificarla alle lingue minoritarie “occitana, franco-provenzale, francese e walser”» nonché di conferire ad essa «il medesimo tipo di tutela» riconosciuto a queste ultime.
Questa disposizione violerebbe l’art. 6 Cost. in ragione del suo contrasto, da un lato, con l’art. 2 della legge statale 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), che «non ricomprende tra le lingue meritevoli di tutela la lingua piemontese» e, dall’altro, con la consolidata giurisprudenza costituzionale, la quale «pone in capo al legislatore statale la titolarità del potere d’individuazione delle lingue minoritarie protette, delle modalità di determinazione degli elementi identificativi di una minoranza linguistica da tutelare, nonché degli istituti che caratterizzano questa tutela» (così, da ultimo, con la sentenza n. 159 del 2009, secondo cui, anche, la legge n. 482 del 1999 costituirebbe «il quadro di riferimento per la disciplina delle lingue minoritarie», non modificabile da parte delle Regioni, salve, per quelle a statuto speciale, le deroghe introdotte con norme di attuazione degli statuti).
Le altre disposizioni impugnate sarebbero «conseguentemente incostituzionali», in relazione ad altrettante disposizioni di detta legge statale: a) l’art. 1, comma 3, contrasterebbe, infatti, con l’art. 3, «che circoscrive la delimitazione degli ambiti di tutela alle sole lingue individuate nell’art. 2 della legge stessa»; b) l’art. 2, comma 2, lettera c), violerebbe l’art. 9, che consente l’uso negli uffici pubblici solo delle «lingue minoritarie individuate dall’art. 2 della stessa legge»; c) l’art. 2, comma 2, lettera g), contrasterebbe con l’art. 12, «che consente “convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo” per le sole lingue minoritarie ammesse a tutela dall’art. 2 legge n. 482/1999»; d) l’art. 3, comma 5, nonché l’art. 4, contrasterebbero con l’art. 10, «che consente la toponomastica bilingue alle sole lingue e nei soli territori individuati rispettivamente dagli artt. 2 e 3 della legge n. 482 del 1999».
2. – Costituendosi in giudizio, la Regione Piemonte ha chiesto una declaratoria di inammissibilità o di infondatezza delle questioni: la legge impugnata, diversamente da come prospettato dal ricorrente, adopererebbe «l’espressione “lingua piemontese”» soltanto nel senso di «patrimonio linguistico da tutelare e valorizzare», «al pari di qualsiasi altro bene artistico e culturale», nell’intento, segnalato da precedenti vicende legislative, di promuovere, in conformità allo statuto, «la conoscenza della storia, della cultura e del patrimonio linguistico storico del Piemonte» (e in analogia alla «del tutto simile» legge della Regione Veneto n. 8 del 2007, tuttavia non impugnata davanti a questa Corte).
3. – Insistendo, in prossimità dell’udienza, nella propria richiesta, la difesa del ricorrente ha osservato che la tutela delle minoranze linguistiche, sfuggendo alla ripartizione per materie delineata dall’art. 117 Cost., si qualificherebbe non già come “materia”, «ma come “argomento” o comunque “valore”» o, perfino, come «“non materia”», da considerare attribuita alla «esclusiva competenza dello Stato», anche sulla base di una «interpretazione storica e sistematica dell’art. 6 della Costituzione», volta a individuare la nozione di “Repubblica” presso i Costituenti come sovrapposta a quella di “Stato”.
Nella giurisprudenza di questa Corte, d’altra parte, si sarebbe consolidato l’«orientamento che riconosce all’art. 6 della Costituzione la natura di “norma direttiva ad efficacia differita”, subordinata all’intervento attuativo del legislatore»: il quale consisterebbe, per lo Stato, nell’«individuare» «le minoranze linguistiche da tutelare» e nello stabilire «i principi generali della tutela» ed i suoi «limiti»; e, per le Regioni, «nell’approntare norme di dettaglio e strutture volte all’attuazione concreta della tutela».
Le disposizioni impugnate sarebbero, in conclusione, costituzionalmente illegittime sia perché avrebbero esteso al “piemontese”, «che è solo un dialetto» («una variante cioè della lingua italiana rappresentativa di una cultura e di una tradizione sviluppatesi in una delimitata area geografica, senza però integrare un “gruppo etnico”») «la qualità» o «la natura di lingua minoritaria» («patrimonio di una minoranza etnica»); sia perché ad esso avrebbero attribuito «procedure e forme di tutela che la legge 482/1999 riserva alle sole lingue minoritarie individuate nell’art. 2».
4. – Avendo il ricorrente lamentato che le disposizioni impugnate siano state adottate in violazione dell’art. 6 Cost. in quanto contrastanti con diverse disposizioni di cui alla legge statale n. 482 del 1999 (da considerarsi norma interposta), l’ambito dello scrutinio, da svolgere nel presente giudizio, va circoscritto entro questi limiti.
Va preliminarmente anche ricordato che, con la predetta legge n. 482 del 1999, il legislatore statale, dopo aver proclamato, all’art. 1, comma 1, che «La lingua ufficiale della Repubblica è l’italiano», ha altresì ribadito (art. 1, comma 2) che spetta alla Repubblica il compito di valorizzare il «patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana» nonché quello di promuovere «la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate» dalla legge medesima «in attuazione dell’articolo 6 della Costituzione» e «in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali» (art. 2).
Su questa base, la legge evita di stabilire in via definitoria un criterio astratto per l’identificazione delle minoranze linguistiche e si rivolge, invece, sin dal titolo, soltanto a quelle considerate “storiche” nell’esperienza italiana, enumerando dettagliatamente, nello stesso art. 2, le specifiche “popolazioni” destinatarie della tutela nonché quelle «parlanti» alcune “lingue” determinate. All’art. 3 disciplina la procedura per la «delimitazione dell’ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche».
Le norme di cui agli artt. 2 e 3, ai quali le successive disposizioni ripetutamente rinviano in modo esplicito, costituiscono le chiavi di volta dell’intero impianto normativo, ai cui princìpi è espressamente previsto che le Regioni a statuto ordinario adeguino la propria legislazione (art. 13).
Il quadro concettuale di riferimento implica, da un lato, evidentemente, la nozione di “Repubblica”, nel senso di istituzione complessiva, orientata, nella pluralità e nella molteplicità delle sue componenti, ad esprimere e tutelare elementi identitari, oltre che interessi, considerati storicamente comuni o, almeno, prevalentemente condivisi all’interno della vasta e composita comunità “nazionale”; e, dall’altro lato, la nozione di “minoranze linguistiche”, considerate, invece, come comunità necessariamente ristrette e differenziate, nelle quali possono spontaneamente raccogliersi persone che, in quanto parlanti tra loro una stessa “lingua”, diversa da quella comune, custodiscono ed esprimono specifici e particolari modi di sentire e di vivere o di convivere.
Una traduzione, necessariamente semplificata, di questo schema sul piano strettamente formale, da un lato, rinvia, quasi tralatiziamente, alla figura soggettiva dello “Stato”, nella configurazione di “Stato nazionale”, titolare, anche in quanto considerato ente territoriale originario, della cura degli interessi collettivi (o sociali) assunti come “generali” o, per l’appunto, come “pubblici”; dall’altro lato, invece, essa resta priva del riferimento a uno specifico soggetto, per la difficoltà di concentrare entro schemi di imputazione tipici un insieme di relazioni, anche giuridiche, che il nome collettivo “minoranza” consente di rendere esprimibili, o percepibili, proprio attraverso la sua apparente indeterminatezza, nella implicita e ineludibile relazione con la nozione di “maggioranza”.
In questo modo, potrà considerarsi acquisito che, mentre in un caso, con i termini “Repubblica” e “Stato” – e indipendentemente dalla questione, tutta storica, della riducibilità dell’una all’altro – ci si vorrà riferire in modo precipuo alla dimensione dell’organizzazione politica o amministrativa di una comunità “generale” o al sistema delle sue articolazioni istituzionali, nell’altro caso, con l’espressione “minoranza linguistica”, ci si manterrà sul piano di fenomeni sociali affidati all’andamento delle dinamiche segnate dal comportamento dei protagonisti. Né, su questo specifico punto, risulterà significativo il mutamento del testo della norma di cui all’art. 114 Cost., atteso che esso continua a fare espresso riferimento – sia pure con rilevanti novità rispetto al testo originario – soltanto ai diversi enti territoriali che costituiscono la “Repubblica” e non anche, direttamente, alle relative comunità.
A proposito di questo – del fatto, cioè, che il tema della tutela delle minoranze linguistiche non è direttamente riferibile a quello delle relazioni organizzative Stato-Regioni – non sarà superfluo tenere a mente che la attuale collocazione della norma di cui all’art. 6 Cost. tra i “principî fondamentali” è frutto della modifica, nella discussione in Assemblea costituente, della originaria scelta di prevedere, oltre che un più ampio testo (di un articolo aggiuntivo, il 108-bis, tra l’altro dedicato alle «minoranze etniche e linguistiche»), anche il suo inserimento nel quadro della disciplina delle autonomie regionali: si ritenne che il tema riguardasse piuttosto un «problema generale» e che averne omesso la disciplina nella prima parte della Costituzione costituisse una «lacuna» da colmare.
Cosicché, in definitiva, la norma di cui all’art. 6 Cost. finisce per rappresentare – ben al di là di quanto, peraltro, si possa trarre, a proposito di “principî fondamentali”, dal semplice argomento della sedes materiae – una sorta di ulteriore tratto fisionomico della dimensione costituzionale repubblicana e non già soltanto un indice della relativa forma di governo. E la previsione della tutela appare direttamente destinata, più che alla salvaguardia delle lingue minoritarie in quanto oggetti della memoria, alla consapevole custodia e valorizzazione di patrimoni di sensibilità collettiva vivi e vitali nell’esperienza dei parlanti, per quanto riuniti solo in comunità diffuse e numericamente “minori”.
In quanto relativo ad un elemento identitario di remote ascendenze – e tuttavia impresso come un connotato indelebile nella vita di generazioni di persone e nelle diverse esperienze della loro convivenza, nonché delle molteplici loro forme espressive –, il tema della tutela della “lingua” (o, piuttosto, come si è detto, di coloro che la parlano) appare, in definitiva – nei limiti, peraltro, in cui possa costituire oggetto di legislazione – non solo naturalmente refrattario ad una rigida configurazione in termini di “materia” (come criterio di riparto delle competenze) ma soprattutto necessariamente sottratto alla competizione, o alla conflittualità, tra legislatori “competenti”. Ed è, perciò, primariamente affidato alla cura dell’istituzione, come quella statale, che – in considerazione delle ragioni storiche della propria più ampia rappresentatività, indipendente dal carattere unitario della propria organizzazione – risulti incaricata di garantire, in linea generale, le differenze proprio in quanto capace di garantire le comunanze: e che perciò risulti in grado di rendere compatibili, sul piano delle discipline, le necessità del pluralismo con quelle dell’uniformità.
5. – Sulla base di queste sommarie premesse, si può passare all’esame delle singole censure.
La questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 1, comma 1, in quanto riferita alle parole «la lingua piemontese,», è fondata.
Il ricorrente lamenta che, con la disposizione in discorso, la Regione Piemonte, in violazione dell’art. 6 Cost., nell’attuazione ad esso data dalla legge n. 482 del 1999, abbia ecceduto dalla propria competenza, attribuendo alla “lingua piemontese”, non ricompresa nel tassativo novero delle lingue minoritarie di cui all’art. 2 di detta legge, un valore analogo a quello riconosciuto per queste ultime.
Il motivo della doglianza finisce per riguardare il problema della legittimazione del legislatore regionale a individuare come meritevole di tutela una lingua non riconosciuta come tale dal legislatore statale con la legge generale della materia, da considerare in funzione di norma interposta.
È noto che la giurisprudenza di questa Corte in tema di titolarità del potere normativo in materia di tutela delle minoranze linguistiche, dopo una fase nella quale era stata affermata «l’esclusiva potestà del legislatore statale» (sentenza n. 62 del 1960), in ragione di inderogabili «esigenze di unità e di eguaglianza», ha poi progressivamente riconosciuto anche un potere del legislatore regionale, sia pure entro limiti determinati (da ultimo, sentenza n. 159 del 2009).
Ma è indubbio che, se questo riconoscimento può consentire un intervento del legislatore delle Regioni anche a statuto ordinario, e specialmente in connessione alle ragioni di convergenti tutele dell’identità culturale e del patrimonio storico delle proprie comunità, esso certamente non vale ad attribuire a quest’ultimo il potere autonomo e indiscriminato di identificare e tutelare – ad ogni effetto – una propria “lingua” regionale o altre proprie “lingue” minoritarie, anche al di là di quanto riconosciuto e stabilito dal legislatore statale. Né, tanto meno, può consentire al legislatore regionale medesimo di configurare o rappresentare, sia pure implicitamente, la “propria” comunità in quanto tale – solo perché riferita, sotto il profilo personale, all’ambito territoriale della propria competenza – come “minoranza linguistica”, da tutelare ai sensi dell’art. 6 Cost: essendo del tutto evidente che, in linea generale, all’articolazione politico-amministrativa dei diversi enti territoriali all’interno di una medesima più vasta, e composita, compagine istituzionale non possa reputarsi automaticamente corrispondente – né, in senso specifico, analogamente rilevante – una ripartizione del “popolo”, inteso nel senso di comunità “generale”, in improbabili sue “frazioni”.
6. – Per identiche ragioni è fondata la questione relativa all’art. 2, comma 2, lettera g), limitatamente alle parole «in piemontese e».
La previsione concernente «la promozione e l’attuazione, d’intesa con le emittenti pubbliche e private, di trasmissioni culturali in piemontese», oltre che nelle lingue minoritarie tutelate dalla legge, contrasta con la norma di cui all’art. 12 della legge n. 482 del 1999, che consente alle Regioni interessate la stipula di «apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo» per trasmissioni o programmi soltanto «nelle lingue ammesse a tutela». E tra queste, secondo la norma di cui all’art. 2 della legge statale, non è ricompreso, come già evidenziato, “il piemontese”.
7. – Parimenti fondata, per gli stessi motivi, limitatamente a ciò che riguarda la “lingua piemontese”, è la questione relativa all’art. 2, comma 2), lettera c), che attribuisce agli enti locali la facoltà «di introdurre progressivamente, accanto alla lingua italiana, l’uso delle lingue di cui all’articolo 1 nei propri uffici ed in quelli dell’amministrazione regionale presenti sul territorio».
Anche questa previsione risulta, nei predetti limiti, in contrasto con un’altra disposizione della legge n. 482 del 1999, e cioè con l’art. 9, che, al comma 1 – fatto salvo quanto previsto all’art. 7 (a proposito dei membri degli organi a struttura collegiale dei comuni e di diversi enti territoriali) – consente, con alcune esclusioni, «negli uffici delle amministrazioni pubbliche», «l’uso orale e scritto» soltanto «della lingua ammessa a tutela».
La facoltà, prevista dalla legge statale, dell’uso, negli uffici pubblici, di una lingua diversa da quella italiana è subordinata al verificarsi di due condizioni, reciprocamente dipendenti: che si tratti di una lingua ricompresa nel novero di quelle dettagliatamente enumerate all’art. 2 della legge e che risulti definito, in base alle procedure di cui all’art. 3, l’ambito territoriale nel quale «si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche» previste dalla stessa legge. Nel meccanismo costruito per la tutela, nessuna delle due condizioni appare, così, sufficiente senza l’altra.
La circostanza che la “lingua piemontese” non risulti ricompresa nel novero di quelle previste all’art. 2 della legge n. 482 del 1999, rendendo inapplicabile la disciplina in tema di determinazione dell’ambito territoriale della tutela, impedisce di considerare la disposizione in esame compatibile con quanto previsto dalla legge statale.
8. – L’accoglimento delle questioni per le ragioni sopra enunciate – segnatamente a proposito dell’inammissibilità della tutela, da parte della legge regionale, di una lingua non ricompresa nel novero di quelle previste dalla legge statale – comporta che sia dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale anche dell’art. 2, comma 2, lettera d), della legge impugnata, limitatamente alle parole «della lingua piemontese,» nonché dell’art. 2, comma 2, lettera i), della legge regionale medesima, limitatamente alle parole «alla lingua piemontese e»: a queste disposizioni vanno, infatti, estesi i motivi di censura esposti a sostegno della fondatezza delle questioni sopra descritte.
9. – Non fondata è, invece, la questione relativa all’art. 1, comma 3, secondo cui «La Regione si attiene alle procedure delineate dall’articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), relativamente agli ambiti territoriali».
Configurandosi come norma di mero rinvio alla disciplina statale prevista ai fini della delimitazione dell’ambito territoriale di applicazione delle disposizioni per la tutela delle «minoranze linguistiche storiche», la disposizione in esame potrebbe essere considerata affetta dal lamentato vizio di incostituzionalità solo quando fosse riferibile, come teme il ricorrente, anche all’ipotesi della tutela della “lingua piemontese”, non ricompresa nel novero di cui al richiamato art. 2 della legge statale.
Poiché detta ipotesi, per le ragioni enunciate, deve, invece, ritenersi esclusa, deve anche escludersi che essa possa determinare il lamentato vulnus.
10. – Sono anche non fondate le questioni relative agli artt. 3, comma 5, e 4 della legge impugnata, promosse sul presupposto che dette disposizioni – nel prevedere rispettivamente, a favore della Regione, la facoltà di disporre, secondo specifiche procedure, «il ripristino delle denominazioni storiche dei comuni» nonché il potere di promuovere e sostenere indagini sulla toponomastica locale e di erogare contributi ai comuni («per l’apposizione dei segnali stradali di localizzazione territoriale che utilizzino idiomi locali storicamente presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana») – siano in contrasto con l’art. 10 della legge n. 482 del 1999, secondo cui «l’adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali», in aggiunta a quelli «ufficiali», è consentita soltanto nei comuni nel cui territorio si applicano le disposizioni favorevoli alle minoranze linguistiche.
Appare, infatti, evidente che mentre la disciplina di cui all’art. 10 della legge n. 482 del 1999 si giustifica nel quadro di un sistema normativo nel quale il ricorso a toponimi anche diversi da quelli «ufficiali» è direttamente correlato alla tutela, in generale, di una “lingua” minoritaria, le disposizioni in esame, invece, valorizzando il dato “storico” delle antiche denominazioni dei comuni anche in base alle parlate in uso nelle relative comunità, si inquadrano – secondo l’obiettivo enunciato nell’art. 1, comma 1, della legge – nello specifico contesto della tutela dell’«originale patrimonio culturale e linguistico» regionale e delle sue espressioni considerate più significative.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11 (Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte), limitatamente alle parole «la lingua piemontese,»; dell’art. 2, comma 2, lettera c), della legge regionale medesima, nella parte in cui si riferisce alla “lingua piemontese”; dell’art. 2, comma 2, lettera g), della legge regionale medesima limitatamente alle parole «in piemontese e»;
dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, lettera d), della stessa legge della Regione Piemonte n. 11 del 2009, limitatamente alle parole «della lingua piemontese,»; dell’art. 2, comma 2, lettera i), della legge regionale medesima, limitatamente alle parole «alla lingua piemontese e»;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3; dell’art. 3, comma 5; dell’art. 4 della medesima legge della Regione Piemonte n. 11 del 2009, promosse, in riferimento all’art. 6 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2010.