Sentenza n. 308 del 2009

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SENTENZA N. 308

ANNO 2009

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco               AMIRANTE           Presidente

- Ugo                            DE SIERVO             Giudice

- Paolo                      MADDALENA             "

- Alfio                      FINOCCHIARO           "

- Alfonso                  QUARANTA                "

- Franco                    GALLO                        "

- Luigi                      MAZZELLA                 "

- Gaetano                  SILVESTRI                  "

- Sabino                    CASSESE                    "

- Giuseppe                TESAURO                   "

- Paolo Maria            NAPOLITANO             "

- Giuseppe                FRIGO                         "

- Alessandro              CRISCUOLO               "

- Paolo                      GROSSI                       "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, promosso dalla Regione Emilia-Romagna con ricorso notificato il 20 ottobre 2008, depositato in cancelleria il 22 ottobre 2008 ed iscritto al n. 69 del registro ricorsi 2008.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 21 ottobre 2009 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna e l’avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 20 ottobre 2008 e depositato il successivo 22 ottobre, la Regione Emilia-Romagna ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Tra queste, ha sollevato, in riferimento all’art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, del citato decreto-legge, nella parte in cui non prevede il ricorso allo strumento dell’intesa allorché demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la disciplina delle modalità di costituzione e funzionamento dei fondi che possono essere istituiti per lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione.

2. – Osserva la ricorrente che la norma impugnata incide su materie di competenza regionale residuale come l’industria, dato che si fa riferimento alle iniziative produttive, o concorrente, quale il sostegno all’innovazione per i settori produttivi. Inoltre, la disposizione non riguarda solo iniziative che attengono allo sviluppo dell’intero Paese, ma anche interventi sintonizzati sulle realtà produttive regionali, tanto che si parla espressamente di «fondi locali».

Pertanto, a parere della Regione Emilia-Romagna, la mancata previsione di un coinvolgimento regionale, mediante lo strumento dell’intesa, nell’emanazione del decreto di cui al secondo periodo del menzionato comma 1, anche in virtù di quanto disposto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 63 del 2008, renderebbe la norma costituzionalmente illegittima.

3. – In data 10 novembre 2008 si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di infondatezza della questione.

Secondo l’Avvocatura dello Stato, non può condividersi il richiamo, operato dalla Regione, all’indirizzo interpretativo fornito dalla Corte con la sentenza n. 63 del 2008, in quanto, in tale occasione, la necessità dell’intesa poggiava sul presupposto che la collaborazione tra Stato e Regioni costituisse il necessario riflesso della cosiddetta. attrazione in sussidiarietà allo Stato – in deroga al normale riparto della competenza e in forza dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza – di una disciplina volta al perseguimento di obiettivi originariamente rispondenti a ragioni di politica regionale.

Nel caso in esame, invece, pur trattandosi di un intervento che può interferire con una materia di competenza concorrente, quale quella del sostegno all’innovazione per i settori produttivi, sarebbe del tutto evidente, secondo la difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, che la norma denunciata, limitandosi a prefigurare la disciplina di aspetti di competenza statale, non incide su attribuzioni regionali così da imporre un’iniziativa di coordinamento orizzontale.

4. – Con memoria illustrativa depositata in prossimità dell’udienza, la Regione Emilia-Romagna ha ribadito le argomentazioni esposte nell’atto introduttivo del giudizio, insistendo nella richiesta di accoglimento della questione.

Considerato in diritto

1. – La Regione Emilia-Romagna ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113.

Riservata a separate pronunce la decisione sull’impugnazione delle altre disposizioni contenute nel d.l. n. 112 del 2008, viene in esame in questa sede la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all’art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dell’art. 4, comma 1, del citato decreto-legge, nella parte in cui non prevede il ricorso allo strumento dell’intesa allorché demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la disciplina delle modalità di costituzione e funzionamento dei fondi che possono essere istituiti per lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione.

Secondo la ricorrente, risulterebbe violato il principio di leale collaborazione, in relazione all’art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, in quanto, pur incidendo la norma su materie di competenza regionale residuale, come l’industria, o concorrente, come il sostegno all’innovazione per i settori produttivi, essa non prevede l’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, nella emanazione del decreto di attuazione  di cui al secondo periodo del comma 1 dell’art. 4 in oggetto.

2. – La questione non è fondata.

2.1. – Deve, infatti, osservarsi che la disposizione censurata ha un contenuto sostanzialmente programmatico, limitandosi ad indicare la mera possibilità di istituire fondi «per lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione», senza predisporre effettive risorse finanziarie da impiegare per il raggiungimento delle finalità indicate, peraltro, in modo estremamente generico.

Il comma 1 dell’art. 4 del citato decreto-legge non costituisce, dunque, una forma di finanziamento diretto e vincolato, da parte dello Stato, per la realizzazione di scopi rientranti in materie di competenza concorrente o residuale delle Regioni. Infatti, non risultano stanziate nell’anno in corso somme dirette alla costituzione dei suddetti fondi di investimento né vi è alcuna quantificazione delle somme che dovranno nei futuri anni di esercizio finanziario essere agli stessi attribuite.

Infine deve rilevarsi, quale ulteriore indice del carattere programmatico della disposizione e della sua non immediata operatività, che il legislatore, oltre a prevedere il coinvolgimento di capitali privati, espressamente afferma al comma 2 dell’art. 4 che «dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica», essendo altresì escluse garanzie a carico delle amministrazioni pubbliche sulle operazioni attivabili ai sensi del comma 1.

Ne consegue che la mera previsione della possibilità di istituire fondi di investimento per lo sviluppo di iniziative produttive non è idonea a ledere le competenze regionali neppure sotto il profilo della leale collaborazione, potendo, secondo il principio già affermato da questa Corte, «la lesione derivare non già dall’enunciazione del proposito di destinare risorse per finalità indicate in modo così ampio e generico, bensì (eventualmente) dalle norme nelle quali quel proposito si concretizza, sia per entità delle risorse sia per modalità di intervento sia, ancora, per le materie direttamente e indirettamente implicate da tali interventi» (sentenze n. 453 e n. 141 del 2007).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce ogni decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, proposte dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, del suddetto decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2009.