SENTENZA N. 324
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell'art. 6, commi 1, 2, 4 e 5, dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre
2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n.
Visti gli atti di costituzione della Prima Idep S.p.r.l., della Société Générale de Sucreries, S.G.S., s.a. in liquidazione, del Patronato Piccoli Azionisti Industria Zuccheri, P.A.I.Z. e della Investissements Dynamiques et Prudents, I.D.E.P. s.a., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 1° aprile 2008 e nella camera di consiglio del 2 aprile 2008 il Giudice relatore Gaetano Silvestri, sostituito per la redazione della sentenza dal Giudice Paolo Maria Napolitano;
uditi gli avvocati Bruno Rossini
e Vittorio Poli per
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 31
gennaio 2006 (r.o. n. 115 del 2006), il Tribunale di
Roma, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 157,
secondo comma, del codice penale, come novellato dall'art. 6, comma 1, della
legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26
luglio 1975, n.
Il rimettente precisa che il giudizio a quo ha ad oggetto un'imputazione per il delitto di ricettazione, nell'ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen., commesso in epoca anteriore e prossima al novembre del 1997 e che, essendo il processo nella fase antecedente alla dichiarazione di apertura del dibattimento, al delitto per cui si procede, secondo il disposto del comma 3 dell'art. 10 della legge n. 251 del 2005, dovrebbero applicarsi i termini di prescrizione introdotti dall'art. 6 della stessa, in quanto più favorevoli.
Il Giudice del Tribunale di Roma premette di aderire all'interpretazione della giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen., introdotta dal legislatore con la legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), non integra un'autonoma fattispecie delittuosa, bensì una circostanza attenuante ad effetto speciale che determina la riduzione della pena base da otto a sei anni di reclusione.
Il rimettente rileva di non poter applicare la riduzione di pena prevista dalla circostanza attenuante ai fini del calcolo del termine di prescrizione, in quanto, a seguito della novella dell'art. 157 cod. pen., introdotta dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, per determinare il tempo necessario a prescrivere, si deve aver riguardo unicamente alla pena stabilita per il reato commesso, senza tener conto dell'aumento o della diminuzione della pena determinata dall'eventuale concorso di circostanze, ad eccezione delle circostanze aggravanti speciali o ad effetto speciale.
Di qui la rilevanza della questione, perché, qualora si potesse far riferimento, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, alla pena prevista per l'ipotesi attenuata di ricettazione in luogo di quella ordinaria di cui al primo comma dell'art. 648 cod. pen., il reato risulterebbe prescritto.
Il giudice a quo ritiene che la modifica introdotta dall'art. 6, comma 1, della legge n. 251 del 2005 contrasti con l'art. 3 Cost. sia sotto il profilo del principio di ragionevolezza che di quello di uguaglianza.
Quanto alla mancanza di ragionevolezza della norma censurata, il rimettente evidenzia che il legislatore ha ritenuto di individuare nella gravità del reato e - con un significativo aspetto di novità riguardo al sistema normativo precedente - nella pericolosità sociale dell'imputato i criteri che consentono di diversificare ragionevolmente i termini di prescrizione del reato.
Egli ritiene che «l'aver escluso dal calcolo le circostanze ordinarie, ha, praticamente, privato il Giudice di ogni discrezionalità nella quantificazione della pena ai fini della prescrizione e ha reso il processo di determinazione del tempo necessario a prescrivere quanto più rigido e rigoroso possibile, introducendo nell'ordinamento una sorta di presunzione iuris et de iure di gravità del reato» Questa scelta, rientrante nella discrezionalità del legislatore, tuttavia, verrebbe ad essere contraddetta dalla stessa norma allorché prevede che l'aumento di pena previsto dalle circostanze aggravanti ad effetto speciale debba essere calcolato nella determinazione del termine di prescrizione.
Secondo il rimettente, dal momento che il legislatore ha ritenuto di ricorrere ai massimi edittali per determinare la gravità del reato cui, a sua volta, agganciare i termini differenziati di prescrizione, escludendo dal calcolo le circostanze ordinarie (attenuanti o aggravanti che siano) e impedendo, comunque, qualsivoglia possibilità di ricorrere al bilanciamento delle stesse, la successiva scelta di utilizzare contra reum le circostanze aggravanti speciali e ad effetto speciale senza tener conto delle analoghe circostanze attenuanti, non trova alcuna valida spiegazione, atteso che queste ultime concorrono a determinare, al pari delle prime, la gravità dell'illecito penale.
Se, dunque, il legislatore ha voluto irrigidire il riferimento alla gravità del reato, escludendo le circostanze ordinarie e valorizzando solo le aggravanti speciali o ad effetto speciale che incidono più significativamente sulla pena, una volta operata tale scelta, ragionevolmente, doveva attribuire la medesima rilevanza anche alle circostanze attenuanti speciali o ad effetto speciale che, al pari delle prime, quantunque in senso opposto, incidono astrattamente sulla gravità dell'evento criminoso.
A parere del Tribunale, la disciplina censurata provocherebbe anche «ingiustificate disparità di trattamento» laddove, come nel caso di specie, ogni reato attenuato da circostanze ad effetto speciale verrebbe a prescriversi in un termine di gran lunga superiore a quello stabilito per tutti gli altri delitti puniti in via principale con la medesima pena stabilita per l'ipotesi delittuosa attenuata. Disparità ancora più accentuata allorché si consideri l'ipotesi di chi debba rispondere di un delitto variamente aggravato da circostanze ordinarie (di cui non si può tenere conto ai fini del calcolo del termine di prescrizione) ma punito, nella figura base, con pena uguale a quella prevista per un'ipotesi di altra fattispecie criminosa attenuata da circostanze speciali o ad effetto speciale.
La citata evidente disparità di trattamento, secondo il rimettente, trasmoda, in concreto, in un regolamento irrazionale di identiche situazioni sostanziali, con la conseguenza, in termini di ragionevolezza che, nel caso di specie, l'imputato non potrebbe in alcun caso riportare una pena superiore a sei anni di reclusione, mentre nei suoi confronti il tempo necessario a prescrivere andrebbe calcolato su una pena massima diversa (quella di anni otto prevista al primo comma) e, soprattutto, sostanzialmente estranea e, comunque, inapplicabile alla fattispecie.
1.2. - E' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente infondata in quanto il rimettente potrebbe fare comunque applicazione della circostanza di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen., posto che - a norma dell'art. 10, comma 2, della legge n. 251 del 2005 - è previsto che la nuova disciplina della prescrizione non si applichi nei procedimenti in corso «se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti».
2. - Il Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Cava de' Tirreni, con ordinanza del 24 gennaio 2006 (r.o. n. 192 del 2006), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, comma secondo, 27 e 79 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 4, della legge n. 251 del 2005 nella parte in cui prevede un sistema di computo dei termini prescrizionali collegato non già alla gravità oggettiva del fatto, bensì allo status soggettivo dell'imputato; ha sollevato, inoltre, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge n. 251 del 2005 nella parte in cui non prevede che il termine prescrizionale, nel caso di reato continuato, decorra dalla data di cessazione della continuazione e, sempre in riferimento all'art. 3 Cost., ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005 nella parte in cui prevede l'applicazione della nuova più favorevole normativa nei procedimenti relativi a fatti antecedenti, «ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento».
Il rimettente premette in fatto di essere chiamato a giudicare su di un'imputazione relativa a due fatti astrattamente costituenti il delitto di calunnia, commessi rispettivamente in data 19 dicembre 1994 e 22 ottobre 1998, ed avvinti, alla stregua dell'imputazione elevata dalla pubblica accusa, dal vincolo della continuazione. Egli precisa di dover valutare la richiesta della difesa dell'imputato di applicazione della nuova disciplina dei termini di prescrizione introdotta dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005 non essendo stato ancora aperto il dibattimento, momento processuale cui è collegata, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della stessa legge, l'efficacia retroattiva della nuova disciplina più favorevole.
In punto di rilevanza, il rimettente evidenzia che, con la riforma della disciplina della prescrizione introdotta dalla legge n. 251 del 2005 e, in particolare, facendosi applicazione degli artt. 6, commi 1 e 4, che rispettivamente modificano i termini di prescrizione e l'efficacia degli atti interruttivi, dell'art. 6, comma 2, che non lascia più decorrere il termine di prescrizione dal giorno in cui è cessata la continuazione, e dell'art. 10, comma 3, che fa coincidere la non applicabilità della nuova normativa con la dichiarazione di apertura del dibattimento, quantomeno il primo delitto di calunnia, commesso secondo l'imputazione in data 19 dicembre 1994, dovrebbe ritenersi estinto per intervenuta prescrizione.
2.1. - Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente prende in considerazione innanzitutto l'art. 6, commi 1 e 4, della legge n. 251 del 2005 che, modificando gli artt. 157 e 161 cod. pen., oltre a determinare una generale riduzione dei termini di prescrizione, disciplina gli effetti dell'interruzione del corso della prescrizione con un prolungamento del tempo necessario a prescrivere nel seguente modo: «un aumento frazionario di un quarto in caso di soggetti incensurati, della metà in caso di imputati cui sia applicabile (o contestata) la recidiva infraquinquennale o specifica (art. 99 comma 2, c.p.), di due terzi in caso di imputati cui sia applicabile la recidiva plurima (art. 99 comma 4 c.p.), del doppio nel caso di imputati dichiarati delinquenti abituali (artt. 102 e 103 c.p.) o professionali (art. 105 c.p.)».
Alla stregua della nuova normativa, dunque, sarebbe la personalità criminale del reo, desunta dalla recidiva o dallo stato di delinquente abituale o professionale, a determinare un allungamento, anche consistente, dei termini di prescrizione.
A parere del giudice a quo, il legislatore, nell'adottare quale criterio distintivo degli effetti della proroga connessa al compimento di atti interruttivi, non già la gravità oggettiva del fatto, come avveniva precedentemente, bensì lo status soggettivo dell'imputato, avrebbe riesumato la logica del «diritto penale d'autore», in violazione degli artt. 13, 25 e 27 della Costituzione che impongono «un ordinamento improntato ai tratti di un "diritto penale del fatto"».
Tale disciplina, inoltre, sarebbe irragionevole laddove viene a collegare l'allungamento dei termini di prescrizione ad una situazione di recidiva che può maturare anche a distanza di anni dal fatto a causa della lunghezza dei tempi processuali.
Il rimettente ritiene, inoltre, che la riforma dettata dalla legge n. 251 del 2005, determinando l'estinzione generalizzata di una molteplicità di ipotesi di reato a causa della riduzione dei termini di prescrizione, produce, per ciò che concerne la sua applicazione retroattiva, l'effetto tipico di una amnistia, con un aggiramento dell'art. 79 Cost., che, come è noto, richiede una legge approvata da una maggioranza parlamentare dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera.
Infine, secondo il Giudice a quo, la riduzione consistente dei termini di prescrizione, poiché «impedisce, di fatto, il perseguimento e la punizione di molteplici fatti di reato, con una obliterazione della sicurezza collettiva, atteso che i consueti tempi processuali, dilatati all'estremo da improvvide elargizioni di "pseudogaranzie" prive di reali contenuti difensivi e dalla asfitticità dell'organizzazione giudiziaria», violerebbe il principio costituzionale di difesa sociale, immanente all'intero sistema costituzionale, e tale da giustificare la pretesa punitiva dello Stato.
2.2. - Il rimettente censura anche l'art. 6, comma 2, della legge n. 251 del 2005 che ha abrogato l'art. 158 cod. pen. nella parte in cui stabiliva la decorrenza dei termini di prescrizione del reato continuato dalla cessazione della continuazione per violazione del principio di ragionevolezza.
Secondo la prospettazione del Tribunale, sarebbe irragionevole, in presenza di una pluralità di condotte avvinte dal medesimo disegno criminoso, prevedere un trattamento unitario, allorquando si versi nell'ambito del regime sanzionatorio, ed un trattamento distinto, allorquando si versi in tema di estinzione del reato per prescrizione, in quanto la figura del reato continuato non è frutto di una finzione, ma coglie, al contrario, l'essenza di un fatto criminoso unico, sebbene costituito da una pluralità di condotte.
2.3. - Infine il rimettente ritiene che la disciplina transitoria di applicazione della legge n. 251 del 2005, dettata dall'art. 10, comma 3, sia irragionevole e in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
A suo parere, la dichiarazione di apertura del dibattimento è un momento processuale privo di qualsivoglia connotato in grado di giustificare una dismissione della pretesa punitiva non essendo assimilabile né all'esercizio dell'azione penale, né, tantomeno, alla pronuncia di una sentenza di condanna in primo grado, atto autoritativo che esprime l'accertamento dell'ipotizzata responsabilità.
2.4. - E' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che siano dichiarate inammissibili, e comunque infondate, le questioni sollevate dal rimettente.
Preliminarmente, l'Avvocatura
generale eccepisce l'inammissibilità per difetto di rilevanza della questione
di costituzionalità sollevata dal rimettente in riferimento all'art. 6, commi 1
e 4, della legge n. 251 del
Nel merito le restanti questioni sarebbero, invece, infondate.
Con riferimento alla decorrenza del termine in caso di continuazione tra reati, il legislatore avrebbe inteso adottare critéri di calcolo il più possibile oggettivi e, d'altra parte, non vi sarebbe contraddizione tra disciplina della prescrizione e trattamento sanzionatorio, perché gli episodi confluenti nella continuazione, se prescritti, non vengono considerati nel computo della pena per il reato continuato.
Quanto infine alla censura riguardante la disciplina transitoria, il rimettente avrebbe trascurato come detta disciplina presenti per la sua stessa funzione una natura «temporanea», sottraendosi pertanto alla disciplina della successione tra leggi ed essendo riconducibile, piuttosto, alla previsione del quarto (recte: quinto) comma dell'art. 2 cod. pen.: «la transitorietà, che connota quelle disposizioni destinate ad esplicare la propria efficacia per un periodo di tempo determinato, ragionevolmente sottrae le stesse all'applicazione del principio del "favor rei", e, altrettanto ragionevolmente, riduce l'alea della dispersione processuale».
3. - Il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Padova, con ordinanza del 18 luglio 2006 (r.o. n. 1 del 2007), ha sollevato: questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6, comma 1, della legge n. 251 del
3.1. - Il rimettente precisa di essere chiamato a valutare una richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero per una complessa serie di reati, di cui riporta dettagliatamente il capo d'imputazione, riguardanti più delitti di falsità ideologica del pubblico ufficiale in atti pubblici aggravati dal cosiddetto nesso teleologico e dall'aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità (artt. 479, 476, comma secondo, 61, numeri 2 e 7, cod. pen.), il delitto di peculato aggravato dall'aver cagionato un danno patrimonia le di rilevante gravità (artt. 314 e 61, numero 7, cod. pen.), e, infine, il delitto di interesse privato del curatore negli atti del fallimento aggravato dal cosiddetto nesso teleologico e dall'aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 228 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 recante «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa», art. 61, numeri 2 e 7, cod. pen.).
Tali delitti sarebbero stati commessi, secondo l'ipotesi accusatoria, tra il febbraio del 1986 e il maggio del 1989.
Il giudice, in punto di rilevanza, osserva che per effetto delle modifiche al regime della prescrizione introdotte dalla legge n. 251 del 2005, tutti i reati risulterebbero prescritti, essendo effettivamente maturati, secondo i criteri riformati di computo, i relativi termini temporali, mentre, applicando correttamente la disciplina della prescrizione vigente prima della riforma del 2005, nonostante si proceda a distanza di circa 20 anni dai fatti, risulterebbero intervenuti diversi atti interruttivi che impedirebbero di ritenere, per tutti i reati in contestazione, decorso il termine ultimo di prescrizione.
Innanzitutto, troverebbe applicazione il disposto di cui al primo comma dell'art. 161 cod. pen., secondo il quale gli atti interruttivi si estendono a tutti i concorrenti nel medesimo reato, ancorché processati separatamente ed ancorché perseguiti, in ipotesi, dopo il proscioglimento dell'imputato nei cui confronti era diretto l'atto interruttivo. In tal senso il rimettente richiama, senza indicarne gli estremi, quella giurisprudenza della Corte di cassazione secondo la quale «gli atti interrutivi della prescrizione compiuti contro un imputato, anche se assolto, hanno effetto per il loro carattere oggettivo anche nei confronti di colui che sia stato successivamente imputato dello stesso reato».
Il Giudice precisa che, nel caso di specie, per il medesimo delitto di interesse privato in atti di ufficio, di cui all'art. 228 della legge fallimentare, contestato ad alcuni degli imputati, si era già tenuto un procedimento penale a carico di un presunto concorrente poi prosciolto. Gli atti di quel processo, analiticamente indicati dal rimettente, avrebbero prodotto l'effetto di interrompere la prescrizione anche nei confronti di coloro ai quali è contestato quello stesso reato nel procedimento al suo esame.
In secondo luogo, il rimettente ritiene che, qualora si potesse fare applicazione del secondo comma dell'art. 161 cod. pen. nel testo antecedente la riforma, l'effetto interruttivo derivante dall'applicazione del primo comma si estenderebbe anche a tutti gli altri reati ad esso connessi, ricorrendo connessione tanto in senso soggettivo, quanto in senso oggettivo e «procedimentale».
Pertanto, l'accoglimento delle censure implicherebbe l'attuale perseguibilità dei reati medesimi che, in applicazione della disciplina precedente, non sarebbero prescritti, non essendo ancora trascorso il termine ultimo di ventidue anni e mezzo.
3.2. - Il rimettente, prima di enucleare le ragioni della non manifesta infondatezza delle singole censure, premette che l'evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale sul principio di ragionevolezza e di eguaglianza ha portato ad un progressivo superamento dello schema trilaterale cui fa riferimento la regola del tertium comparationis, consentendo anche un sindacato sulla ragionevolezza intrinseca delle scelte legislative.
In tale ottica, la ragionevolezza è diventata «parametro di non contraddittorietà interna del sistema giuridico», con la conseguenza che rientra ormai «nel controllo di costituzionalità sia l'esame sulla contraddittorietà della norma rispetto ai principi dell'ordinamento giuridico, sia l'incompatibilità da norma a norma, sia l'incongruità dei mezzi rispetto ai fini, sia l'inesistenza di qualunque giustificazione dell'eccezione rispetto alla regola».
A parere del rimettente, tale giudizio di ragionevolezza, con riferimento alla disciplina della prescrizione, deve essere fatto tenendo presente i valori costituzionali che sottendono al permanere della pretesa punitiva da parte dello Stato. Infatti, l'interesse dello Stato a reprimere le condotte criminose non è costante, ma varia in relazione alla gravità del fatto-reato e all'intensità e alla natura della lesione causata al bene giuridico tutelato, e, per tale ragione, le regole del processo penale devono essere idonee, in astratto, ad evidenziare tali differenze per poter adeguatamente stabilire i criteri atti a determinare il permanere della pretesa punitiva dell'ordinamento.
La stessa Corte costituzionale, secondo il giudice a quo, ha affermato l'esigenza di ancorare il permanere della pretesa punitiva a criteri oggettivi, che non possono essere disgiunti dalla gravità del fatto-reato, al fine di calibrare l'interesse generale dello Stato a perseguire fatti che, per la modalità di esecuzione e per la gravità della lesione inferta al bene tutelato, esigono differenti termini prescrizionali.
3.3. - Sulla base di queste premesse, il rimettente ritiene che, per determinare il termine di prescrizione, debba necessariamente farsi riferimento alla gravità del fatto-reato e che, quindi, debbano essere obbligatoriamente considerate tutte le circostanze e, per questo motivo, ritiene che l'art. 6, comma 1, della legge n. 251 del 2005, violi il principio di ragionevolezza laddove esclude dal calcolo l'aumento o la diminuzione di pena determinato dalle aggravanti comuni e dalle attenuanti. Tale norma «collocat[a] in un modello astratto ed oggettivo quale quello relativo all'individuazione dei criteri atti a stabilire il permanere in vita della pretesa punitiva dello Stato», costituirebbe di per sé una violazione del principio di eguaglianza, trascendendo dalle potestà riservate in via esclusiva al legislatore. A questo si aggiungerebbe l'assoluta abnormità ed irragionevolezza di operare un sindacato ex ante tra le circostanze aggravanti, ritenendo solo quelle speciali o ad effetto speciale idonee ad influire sulla determinazione del permanere della pretesa punitiva dello Stato.
L'incoerenza intrinseca della disciplina sarebbe evidenziata, secondo il rimettente, dall'attuale equiparazione dei termini prescrizionali per situazioni dalla capacità lesiva ben diversa come il peculato di una somma insignificante (reato attenuato), quello di una somma significativa (reato non circostanziato) ed infine quello di una somma di particolare entità (reato aggravato). Con riferimento al caso di peculato aggravato sarebbe «ragionevole ipotizzare una maggiore difficoltà e o complicatezza del processo (nonché della fase delle indagini preliminari) tale da giustificare un tempo più lungo a prescrivere, collegata alla maggior gravità del fatto-reato per cui si procede».
3.4. - Il rimettente ritiene contrario al principio di ragionevolezza anche l'art. 6, comma 5, della legge n. 251 del 2005, che disciplina i termini massimi di prescrizione nel caso di atti interruttivi. Il legislatore, sostituendo il criterio oggettivo da sempre previsto nel nostro ordinamento con un criterio meramente soggettivo, quale quello della recidiva, avrebbe ideato un meccanismo del tutto irrazionale, con una diversificazione del tutto arbitraria di situazioni identiche, non esistendo «principi costituzionali che giustifichino una scelta operata sulla base di meri criteri soggettivi senza essere ancorata a criteri di ordine oggettivo». Tanto più dal momento che si potrebbe determinare una grave situazione di incertezza nel caso in cui la recidiva - nella maggior parte dei casi a contestazione facoltativa - non venga effettivamente contestata.
Inoltre, l'eliminazione dell'estensione dell'effetto interruttivo del corso della prescrizione riguardante un dato reato a tutti i reati connessi sarebbe «irrazionale nonché irragionevole perché i criteri in base ai quali determinare il permanere dell'interesse al perseguimento dei reati non possono non far riferimento al fatto inteso come costellazione di condotte di cui spesso il medesimo fatto-reato in esame ne rappresenta solo una parte».
3.5. - Un'ulteriore censura di incostituzionalità è rivolta all'art. 6, comma 2, della legge n. 251 del 2005 nella parte in cui esclude che, nel caso di reato continuato, il termine prescrizionale decorra dal momento della cessata continuazione.
Ad avviso del giudice a quo, la natura stessa del reato continuato, così come previsto dal secondo comma dell'art. 81 cod. pen., impone di considerare come facenti parte di un unico reato più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso che, anche in tempi differenti, violino la stessa o diverse disposizioni di legge. Pertanto, non sembra logico, né tanto meno coerente, che la disciplina che regola la decorrenza dei termini prescrizionali possa dettare regole che ignorino l'esistenza del reato continuato. Con la paradossale conseguenza «che, ai fini della consumazione, il reato continuato farebbe riferimento al momento della consumazione dell'ultimo reato; per contro, per la prescrizione si applicherebbe la disciplina prevista per il concorso formale di reati».
Il rimettente richiama anche la
giurisprudenza costituzionale secondo la quale il reato continuato non è un
istituto ispirato al favor rei, volto a mitigare l'eccessiva severità del
concorso materiale di reati, bensì una autonoma figura
di reato che trova la sua ratio nell'unicità del disegno criminoso (sentenze n. 108 del 1973
e n. 217 del
1972). Se il vincolo che rende unite le differenti condotte è l'unicità del
disegno criminoso, come ha precisato
Da tali argomentazioni emergerebbe l'irragionevolezza della scelta del legislatore di non indicare la cessazione della continuazione come dies a quo per il decorrere del termine di prescrizione del reato continuato.
3.6. - Il rimettente riprende la censura dell'art. 6, comma 1, osservando, anche mediante una tabella comparativa dei tempi di prescrizione di alcuni reati, che, in linea generale, il legislatore avrebbe variato i termini senza assicurare congruenza rispetto alla gravità dei vari fatti criminosi, elevando arbitrariamente gli stessi termini solo per i reati di cui agli artt. 449 e 589 cod. pen., e riducendoli in modo altrettanto arbitrario per condotte di gravità assimilabile.
3.7. - Il giudice a quo evidenzia che la disciplina transitoria dettata dall'art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005 non pone alcun rimedio ai vizi di incostituzionalità da lui evidenziati e, anzi, che è essa stessa incostituzionale «in quanto correlata a tutti gli altri profili di incostituzionalità».
3.8. - Infine, il rimettente,
pur dichiarando di condividere la giurisprudenza costituzionale e di
legittimità secondo la quale la prescrizione è un istituto di carattere
sostanziale e non processuale, ritiene che vi siano dei casi in cui
Egli afferma che «occorre,
nell'ambito degli istituti di diritto sostanziale, scindere le norme
incriminatici dagli altri istituti che, pur rientrando sempre nell'ambito del
diritto sostanziale, se ne differenziano tuttavia in maniera essenziale, non
prevedendo un particolare tipo di sanzione. In tale ottica, nel mentre non è
certamente possibile pronunciare una sentenza in malam partem
con riferimento alle norme incriminatrici, a una
diversa conclusione si deve pervenire relativamente alle altre norme di diritto
sostanziale contenute nel codice penale. In tal caso infatti
ove
3.9. - Con atti depositati il
23 febbraio 2007 si sono costituite in giudizio, a mezzo di
procuratori speciali, rispettivamente
Le parti dichiarano di avere interesse a costituirsi nel giudizio costituzionale perché, in caso di rigetto delle questioni sollevate, sarebbe preclusa la costituzione di parte civile nel procedimento penale divenendo automatica l'archiviazione del medesimo e sarebbe, altresì, preclusa l'azione civile in ossequio ai principi giurisprudenziali di legittimità elaborati in materia di prescrizione dell'azione civile nel giudizio civile ex art. 2947 codice civile.
Nel merito, tutti gli atti di costituzione ripercorrono analiticamente le motivazioni dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Padova con espressa condivisione delle stesse, sia con riferimento alle ragioni della rilevanza che a quelle della non manifesta infondatezza.
3.10. - In data 6 marzo 2008 è stata depositata memoria nell'interesse di tutte le parti private costituite.
In tale atto, da una parte viene presa in esame la giurisprudenza della Corte costituzionale successiva all'ordinanza di rimessione e in particolare la sentenza n. 393 del 2006, con la quale è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 10 della legge n. 251 del 2005, e, dall'altra, si affronta il problema del limite al sindacato di costituzionalità in malam partem.
Secondo le parti private, la sentenza della Corte n. 393 del 2006, che ha esteso l'applicazione delle nuove norme in materia di prescrizione, ove più favorevoli, a tutti i reati antecedenti l'entrata in vigore della legge per i quali, a tale momento, il processo non sia pervenuto al grado di appello od a quello di cassazione, ha anche precisato che la retroattività della lex mitior non è imposta dal dettato costituzionale, e che, in tale materia, il legislatore è vincolato solo dall'art. 3 Cost., dovendo discriminare con ragionevolezza tra le situazioni assoggettate alla nuova disciplina e quelle regolate dalla legge precedente.
Inoltre, nella memoria si evidenzia che l'odierna questione ha ad oggetto l'illegittimità costituzionale «di tutto l'impianto normativo» e, dunque, è ben «possibile che una legge, la cui applicazione venga estesa attraverso la dichiarazione di incostituzionalità di una norma transitoria, venga poi caducata in radice da una declaratoria di incostituzionalità della totalità della stessa ovvero di gran parte della medesima».
Le parti proseguono affermando
che i limiti al sindacato di costituzionalità connessi al principio di
irretroattività delle norme penali riguarderebbero le sole norme incriminatici
e non opererebbero nel caso di specie. Sostengono, infatti, che
A tal proposito gli esponenti richiamano la sentenza n. 394 del 2006 secondo la quale il sindacato di legittimità costituzionale sulle norme penali di favore è ammesso quando sussiste la specialità cosiddetta «sincronica» ovvero quando sono poste in comparazione due o più norme contemporaneamente presenti nell'ordinamento giuridico. In tal caso, l'accoglimento della richiesta di incostituzionalità non introdurrebbe norme penali di sfavore, limitandosi ad eliminare dall'ordinamento la disposizione illegittima, ancorché più favorevole al reo, e determinando di conseguenza la riespansione della norma generale in parte derogata.
Un rapporto del genere sussisterebbe tra l'art. 6, comma 2, della legge n. 251 del 2006 che, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, ha escluso la rilevanza del rapporto di continuazione tra reati, e l'art. 81 cod. pen., norma di carattere generale, che, secondo gli esponenti, «determina la data del commissi delicti nell'ultima azione delittuosa contestata».
Un ragionamento sostanzialmente analogo dovrebbe condursi quanto al rapporto tra la disciplina processuale della connessione e l'art. 6, comma 5, che esclude la rilevanza della connessione nel computo dei termini prescrizionali.
Infine, secondo gli esponenti, il sindacato di legittimità dovrebbe essere ammissibile anche nei casi che vengono definiti di specialità «diacronica». Sarebbe precluso, infatti, un raffronto diretto tra norma abrogata e norma abrogativa, ma ciò non escluderebbe il ripristino della prima quando la seconda risultasse incoerente coi principi costituzionali: infatti «non può accadere che per via di una rigida interpretazione del concetto di specialità cosiddetta "diacronica" si impedisca di esaminare la norma alla luce del principio di ragionevolezza».
Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Roma, in
composizione monocratica, dubita della legittimità costituzionale dell'art.
157, secondo comma, del codice penale, come novellato dall'art. 6, comma 1,
della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26
luglio 1975, n.
Ad avviso del Giudice rimettente, la norma censurata risulterebbe incompatibile con l'art. 3 della Costituzione, essendo irragionevole che il legislatore, per determinare la gravità del reato al fine di differenziare i termini di prescrizione, abbia ritenuto di ricorrere ai massimi edittali escludendo dal computo della pena l'aumento connesso alle circostanze ordinarie (attenuanti o aggravanti che siano) impedendo, comunque, qualsivoglia possibilità di ricorrere al bilanciamento delle stesse, ed abbia poi operato la successiva scelta di utilizzare contra reum le circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e quelle ad effetto speciale senza tener conto delle analoghe circostanze attenuanti che concorrono a determinare, al pari delle prime, la gravità dell'illecito penale.
La disciplina censurata provocherebbe anche «ingiustificate disparità di trattamento» laddove ogni reato attenuato da circostanze ad effetto speciale verrebbe a prescriversi in un termine di gran lunga superiore a quello stabilito per tutti gli altri delitti puniti in via principale con la medesima pena stabilita per l'ipotesi delittuosa attenuata.
2. - Il Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Cava de' Tirreni, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 4, della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui, modificando gli artt. 157 e 160 cod. pen., prevede un sistema di computo dei termini prescrizionali collegato non già alla gravità oggettiva del fatto, bensì allo status soggettivo dell'imputato.
Il rimettente ritiene che la norma censurata, nell'adottare, in caso di atti interruttivi, come criterio per determinare il tempo di prescrizione dei reati, la personalità criminale del reo, desunta dalla recidiva o dallo stato di delinquente abituale o professionale e non la gravità oggettiva del reato, contrasti con gli artt. 13, 25 e 27 della Costituzione, i quali impongono un ordinamento improntato a un «diritto penale del fatto». La norma, inoltre, sarebbe irragionevole, in violazione dell'art. 3 Cost., anche perchè collega l'allungamento dei termini di prescrizione, in presenza di atti interruttivi, ad una situazione di recidiva che può maturare anche a distanza di anni dal fatto a causa della lunghezza dei tempi processuali.
Infine, la norma censurata violerebbe il «principio costituzionale di difesa sociale» immanente all'intero sistema costituzionale e l'applicazione ai fatti pregressi produrrebbe l'effetto tipico di una amnistia conseguito in violazione dell'art. 79 Cost.
2.1. - Il rimettente censura anche l'art. 6, comma 2, della legge n. 251 del 2005, che ha abrogato l'art. 158 cod. pen. nella parte in cui stabiliva che i termini di prescrizione del reato continuato decorressero dalla cessazione della continuazione, per violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.
Secondo la prospettazione del Tribunale, sarebbe irragionevole, in presenza di una pluralità di condotte avvinte dal medesimo disegno criminoso, prevedere un trattamento unitario, allorquando si versi nell'ambito del regime sanzionatorio, ed un trattamento distinto, allorquando si versi in tema di estinzione del reato per prescrizione, perchè la figura del reato continuato non è frutto di una finzione, ma coglie, al contrario, l'essenza di un fatto criminoso unico, sebbene costituito da una pluralità di condotte.
2.2. - Infine, il Giudice del Tribunale di Salerno ritiene che la disciplina transitoria di applicazione della legge n. 251 del 2005, dettata dall'art. 10, comma 3, sia irragionevole e in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
A suo parere, la dichiarazione di apertura del dibattimento è un momento processuale privo di qualsivoglia connotato in grado di giustificare una dismissione della pretesa punitiva dello Stato, non essendo assimilabile né all'esercizio dell'azione penale, né, tantomeno, alla pronuncia di una sentenza di condanna in primo grado, atto autoritativo che esprime l'accertamento della responsabilità ipotizzata.
3. - Anche il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova dubita della legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui, modificando l'art. 157 cod. pen., non prevede che, per determinare il tempo necessario a prescrivere, si tenga conto anche delle circostanze aggravanti comuni e delle circostanze attenuanti.
Secondo il rimettente, il principio di ragionevolezza e il principio del giusto processo, di cui agli artt. 3 e 111 Cost, impongono che sia assicurata la miglior corrispondenza tra il termine massimo di prescrizione e le caratteristiche oggettive di gravità del fatto-reato mediante la valutazione di tutti gli elementi che incidono sulla quantificazione edittale della pena, ivi comprese tutte le circostanze, attenuanti e aggravanti.
3.1. - Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, inoltre, censura, in relazione all'art. 3 Cost., l'art. 6, comma 2, della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui modificando l'art. 158 cod. pen., esclude che, nel caso di reato continuato, il termine prescrizionale decorra dal momento della cessata continuazione. Tale scelta sarebbe in contraddizione con la natura stessa del reato continuato, così come prevista dall'art 81, secondo comma, cod. pen., che impone di considerare come facenti parte di un unico reato più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso che, anche in tempi differenti, violino la stessa o diverse disposizioni di legge. Inoltre, facendo riferimento alle ragioni che giustificano la conservazione della pretesa punitiva dello Stato, la più recente manifestazione dell'unicità del disegno criminoso manterrebbe fermo o addirittura acuirebbe l'allarme sociale su cui essa si basa.
3.2 - Un'ulteriore censura sempre in relazione all'art. 3 Cost. investe l'art. 6, comma 5, della legge n. 251 del 2005, che ha modificato l'art.161 cod. pen., nella parte in cui prevede che la maggior durata dei termini prescrizionali, in caso di atti interruttivi, sia determinata con riguardo alle ipotesi di recidiva, abitualità e professionalità nel reato - dunque in base a «criteri meramente soggettivi» - e nella parte in cui esclude che gli atti interruttivi del corso della prescrizione riguardanti un dato reato dispieghino i loro effetti anche con riferimento ai reati connessi. Sarebbe contrario al principio di ragionevolezza l'aver adottato un criterio meramente soggettivo, quale quello della recidiva , che diversifica situazioni identiche in maniera del tutto arbitraria, non esistendo «principi costituzionali che giustifichino una scelta operata sulla base di meri criteri soggettivi senza essere ancorata a criteri di ordine oggettivo».
Inoltre, l'eliminazione del principio dell'estensione dell'effetto interruttivo del corso della prescrizione riguardante un dato reato a tutti i reati connessi sarebbe «irrazionale nonché irragionevole perché i criteri in base ai quali determinare il permanere dell'interesse al perseguimento dei reati non possono non far riferimento al fatto inteso come costellazione di condotte di cui spesso il medesimo fatto-reato in esame ne rappresenta solo una parte».
3.3. - Infine un'ultima censura è rivolta all'art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede che le nuove disposizioni sulla prescrizione siano applicabili ai reati perseguiti in procedimenti nei quali, al momento di entrata in vigore della legge, non sia stata ancora dichiarata l'apertura del dibattimento. Tale disposizione transitoria, comportando l'applicazione di norme illegittime anche con riguardo a reati commessi in precedenza e producendo un vulnus per gli interessi delle persone offese, violerebbe gli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost. Infine, l'applicazione retroattiva della nuova disciplina in materia di prescrizione determinerebbe un'amnistia mascherata, adottata in violazione delle modalità previste dall'art. 79 Cost.
4. - Essendo le questioni sollevate di analogo contenuto, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi ai fini di una trattazione unitaria e di un'unica decisione.
5 - Le censure prospettate sia dal giudice del Tribunale di Salerno che dal GIP del Tribunale di Padova in merito all'art. 6, comma 2, della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui non prevede che il termine prescrizionale, nel caso di reato continuato, decorra dalla data di cessazione della continuazione, sono inammissibili.
Il rimettente padovano, a differenza del Giudice del Tribunale di Salerno, che non fornisce motivazioni in ordine alla sindacabilità in malam partem delle norme penali, ritiene che il limite al sindacato di costituzionalità cui è sottoposta questa Corte nel caso in cui si invochi una pronuncia additiva in malam partem in materia penale non operi con riferimento alla disciplina della prescrizione.
Secondo la ricostruzione del
GIP del Tribunale di Padova occorrerebbe «scindere le norme incriminatici dagli
altri istituti che, pur rientrando sempre nell'ambito del diritto sostanziale,
se ne differenziano tuttavia in maniera essenziale, non prevedendo un
particolare tipo di sanzione. In tale ottica, ove
Il rimettente trascura di considerare, anche al solo fine di confutarla, la costante giurisprudenza di questa Corte che, in più occasioni, ha ribadito che il principio della riserva di legge sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost. rende inammissibili pronunce il cui effetto possa essere quello di introdurre nuove fattispecie criminose, di estendere quelle esistenti a casi non previsti, o, comunque, «di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti alla punibilità, aspetti fra i quali, indubbiamente, rientrano quelli inerenti la disciplina della prescrizione e dei relativi atti interruttivi o sospensivi» (sentenza n. 394 del 2006 e ordinanza n. 65 del 2008).
Pertanto la pronuncia che il rimettente sollecita, mirando a introdurre nuovamente quale dies a quo per il decorso del termine di prescrizione, in caso di reato continuato, il momento della cessazione della continuazione, esorbita dai poteri spettanti a questa Corte, a ciò ostando il principio della riserva di legge sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., in base al quale «nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso»: principio che demanda in via esclusiva al legislatore la scelta dei fatti da sottoporre a pena, delle sanzioni loro applicabili e del complessivo trattamento sanzionatorio (ex plurimis, tra le ultime, sentenze n. 161 del 2004, n. 49 del 2002 e n. 508 del 2000; ordinanze n. 164 del 2007, n. 187 del 2005, n. 580 del 2000 e n. 392 del 1998).
Al riguardo, non può essere condivisa la tesi prospettata dalla difesa delle parti private secondo cui, nel caso di specie, troverebbero applicazione i principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 394 del 2006 che ha ritenuto suscettibili di sindacato di costituzionalità le cosiddette norme penali di favore, ossia le norme «che stabiliscono, per determinati soggetti o ipotesi, un trattamento penalistico più favorevole di quello che risulterebbe dall'applicazione di norme generali o comuni».
Il presupposto necessario per l'ammissibilità di un tale sindacato è che tra le norme poste a raffronto sussista un rapporto di specialità e che le stesse siano contemporaneamente presenti nell'ordinamento giuridico. In tali casi, questa Corte ha affermato che l'eventuale effetto in malam partem non deriva dall'accoglimento della richiesta di incostituzionalità della norma più favorevole al reo, ma dall'automatica «riespansione» della norma generale derogata (fermo restando il divieto di applicazione del regime penale più severo ai fatti commessi sotto il vigore della norma di favore).
Secondo le parti private, potrebbe individuarsi un rapporto di specialità e di contemporanea presenza nell'ordinamento giuridico tra l'art. 6, comma 2, della legge n. 251 del 2005, che ha escluso la rilevanza del rapporto di continuazione tra reati ai fini del calcolo del dies a quo del decorso del termine di prescrizione e l'art. 81, secondo comma, cod. pen. che «determina la data commissi delicti nell'ultima azione delittuosa contestata».
Tale ricostruzione non è fondata, essendo evidente che la norma censurata non ha natura di norma di favore e non contiene alcuna limitazione dell'efficacia dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., né di altre norme contemporaneamente presenti nell'ordinamento giuridico. L'art. 6, comma 2, infatti, nel modificare l'art. 158 cod. pen., che individua i termini di decorrenza della prescrizione dei reati consumati o tentati, si limita a sopprimere le parole «o continuato» e «o continuazione» dal testo precedente, mentre, diversamente da quanto affermato nella memoria di parte, l'art. 81, secondo comma, cod. pen. non fa alcun riferimento al momento di consumazione del reato continuato, limitandosi a stabilire che tale fattispecie è integrata anche nel caso di violazioni commesse in tempi diversi, né prevede alcunché circa la prescrizione dei reati. Pertanto, non sussistendo alcun rapporto di specialità tra l'art. 6, comma 2, della legge n. 251 del 2005 e l'art. 81, secondo comma, cod. pen., è erroneo ritenere che, al venir meno del primo, si riespanderebbe, come effetto automatico, il secondo. Si tratta, in sostanza, di previsioni che disciplinano aspetti diversi della fattispecie del reato continuato.
D'altra parte questa Corte, nella sentenza n. 394 del 2006, ha espressamente escluso che la qualificazione di norma penale di favore «possa esser fatta discendere dal raffronto tra una norma vigente ed una norma anteriore, sostituita dalla prima con effetti di restringimento dell'area di rilevanza penale o di mitigazione della risposta punitiva. In tal caso, difatti, la richiesta di sindacato in malam partem mirerebbe non già a far riespandere la portata di una norma tuttora presente nell'ordinamento, quanto piuttosto a ripristinare la norma abrogata, espressiva di scelte di criminalizzazione non più attuali: operazione, questa, senz'altro preclusa alla Corte, in quanto chiaramente invasiva del monopolio del legislatore su dette scelte (sentenze n. 330 del 1996 e n. 108 del 1981; ordinanza n. 175 del 2001)».
Nella specie, peraltro, non soltanto manca il requisito della contemporanea presenza delle due norme poste a raffronto, ma la disposizione speciale è quella abrogata, e non già quella di nuovo conio. Il previgente articolo 158 cod. pen. recava, infatti - a fianco della regola generale per cui il termine della prescrizione decorre dal giorno della consumazione del reato (o, nel caso di reato tentato, dal giorno della cessazione dell'attività del colpevole) - una regola specifica, e meno favorevole per il reo, concernente il reato continuato (vale a dire che il termine decorre dalla cessazione della continuazione: con l'effetto di allineare il dies a quo, per tutti i reati legati da tale vincolo, a quello v alevole per l'ultimo di essi). La riforma ha soppresso tale previsione specifica rendendo applicabile la regola generale anche nell'ipotesi della continuazione, onde è del tutto evidente come - contrariamente a quanto assumono le parti private - il petitum del giudice rimettente non sia affatto finalizzato alla «riespansione» di una norma generale derogata (non rinvenibile, come detto, nel disposto dell'art. 81 secondo comma, cod. pen., peraltro neppure a questi fini evocato dal giudice a quo); ma miri direttamente al ripristino di una norma speciale sfavorevole ormai abrogata.
5.1. - Le stesse argomentazioni valgono in relazione alla censura mossa dal GIP del Tribunale di Padova all'art. 6, comma 5, della legge n. 251 del 2005 nella parte in cui, modificando il testo del secondo comma dell'art. 161 cod. pen., esclude che gli atti interruttivi del corso della prescrizione riguardanti un determinato reato dispieghino i loro effetti anche con riferimento ai reati connessi.
Anche in questo caso, la questione è inammissibile perché si chiede una pronuncia in malam partem non consentita alla Corte per il principio della riserva di legge sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost.
6. - Del pari inammissibili sono le questioni sollevate, rispettivamente, dal Tribunale di Salerno (sezione distaccata di Cava de' Tirreni) in merito all'art. 6, commi 1 e 4, della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui assegna importanza prevalente allo status soggettivo del reo e non alla gravità oggettiva del fatto, prevedendo un prolungamento dei termini più cospicuo in caso di atti interruttivi riguardanti delinquenti recidivi, abituali o per tendenza, e dal GIP del Tribunale di Padova in ordine all'art. 6, comma 5, della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede che la maggior durata dei termini prescrizionali, in caso di atti interruttivi, sia determinata con riguardo alle ipotesi di recidiva, abitualità e professionalità nel reato, dunque in base a «criteri meramente soggettivi».
Entrambe le questioni presentano un petitum oscuro, ancipite e di difficile determinazione, che già di per sé è causa di inammissibilità delle stesse. Non è chiaro, infatti, se i rimettenti vogliano censurare la norma nella parte in cui determina, per i soli recidivi, un allungamento dei termini di prescrizione o se, al contrario, ritengano che l'allungamento previsto per i recidivi, in caso di atti interruttivi, debba essere esteso a tutti.
La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che «il carattere oscuro, ancipite e indeterminato del petitum rende la questione manifestamente inammissibile» (ex plurimis, ordinanze n. 187 del 2004 e n. 210 del 2002; con riguardo alle questioni prospettate in forma ancipite, ordinanze n. 363 del 2005 e n. 382 del 2004).
Vi sono comunque ulteriori, specifici motivi di inammissibilità, qualsiasi interpretazione si voglia dare alla censura dei rimettenti.
Nel primo caso, infatti, la questione prospettata non rileverebbe nei giudizi a quibus, in quanto a nessuno degli imputati è stata contestata la recidiva, sicché i rimettenti non sono chiamati a dare applicazione alla norma nella parte dagli stessi ritenuta irragionevole.
Nella seconda ipotesi, invece, avendo la censura di irragionevolezza lo scopo di estendere ai non recidivi gli effetti di allungamento dei termini di prescrizione dei reati prevista per i recidivi in caso di atti interruttivi, troverebbe nuovamente applicazione il limite al sindacato di costituzionalità in malam partem delle norme penali.
7. - La questione di costituzionalità dell'art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005 nella parte in cui prevede l'applicazione delle norme contenute nell'art. 6 della medesima legge ai soli procedimenti penali in cui non sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento, sollevata sia dal Giudice del Tribunale di Salerno che dal GIP del Tribunale di Padova, è inammissibile sotto molteplici profili.
Il primo motivo di inammissibilità in ordine logico è che in entrambi i casi il petitum è oscuro, ancipite e di difficile determinazione. Sotto altro aspetto, poi, le motivazioni, sia in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza, sono del tutto generiche.
Va premesso che la norma censurata costituisce una deroga alla regola generale della applicazione retroattiva della nuova disciplina della prescrizione, in quanto più favorevole al reo.
È pacifico, infatti, che la prescrizione, quale istituto di diritto sostanziale, è soggetta alla disciplina di cui all'art. 2, quarto comma, cod. pen. che prevede la regola generale della retroattività della norma più favorevole, in quanto «il decorso del tempo non si limita ad estinguere l'azione penale, ma elimina la punibilità in sé e per sé, nel senso che costituisce una causa di rinuncia totale dello Stato alla potestà punitiva» (sentenza n. 393 del 2006) .
D'altra parte, questa Corte ha già dichiarato parzialmente illegittima la norma de qua ritenendo che essa limitasse in modo non ragionevole il principio della retroattività della legge penale più mite in violazione dell'art. 3 della Costituzione. In tale occasione si è ribadito che «per le leggi in esame l'applicazione retroattiva è la regola e tale regola è derogabile solo in presenza di esigenze tali da prevalere su un principio il cui rilievo, si è già osservato, non si fonda soltanto su una norma, sia pure generale e di principio, del codice penale» ma che assume carattere di «principio generale dell'ordinamento comunitario, desunto dal complesso degli ordinamenti giuridici nazionali e dei trattati internazionali dei quali gli Stati membri sono parti contraenti» (sentenza n. 393 del 2006 che espressamente cita la sentenza della Corte di Giustizia, 3 maggio 2005, C-387/02, C-391/02 e C-403/02).
Dalla motivazione dei rimettenti, come si è detto del tutto generica e contraddittoria, non è possibile comprendere perchè gli stessi ritengano irragionevole la norma transitoria, non nel senso di costituire un'illegittima eccezione a un principio generale dell'ordinamento, come sottolineato da questa Corte con la sentenza n. 393 del 2006, ma, nel senso opposto, di costituire una deroga eccessivamente limitata a tale principio.
In definitiva, i giudici a quibus, lungi dal lamentare una violazione del principio dell'applicazione retroattiva della lex mitior, sembrano voler estendere la deroga al favor rei anche a casi non contemplati dal legislatore e, tuttavia, si limitano a chiedere la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, non argomentando in alcun modo in ordine a una soluzione «costituzionalmente obbligata» che imporrebbe di estendere la deroga al principio della efficacia retroattiva della legge penale più mite, prevista dalla disciplina transitoria, a tutti i procedimenti pendenti prima dell'entrat a in vigore della legge di riforma.
A questo motivo di
inammissibilità si aggiunge, anch'esso preliminarmente alla valutazione sulla
non fondatezza e sulla sussistenza del limite alle pronunce additive in malam partem, quello derivante dalla considerazione che la
richiesta declaratoria di incostituzionalità dell'art. 10, comma 3, così come
posta, determina un'insanabile contraddizione tra le argomentazioni che vengono
sviluppate nelle ordinanze e gli effetti che si determinerebbero a seguito
della mancata prospettazione di un petitum che possa soddisfare le
formulate censure. Dato, infatti, il valore di eccezione alla previsione
contenuta nel quarto comma dell'art. 2 cod. pen.
della disposizione transitoria impugnata, la caducazione
di quest'ultima determinerebbe l'effetto (paradossale per i rimettenti) di
estendere l'applicazione della nuova disciplina contenuta nell'art. 6 della
legge n. 251 del
Deve, del pari, respingersi
l'argomentazione delle parti private volta a sostenere che
8. - Il Tribunale di Salerno censura anche il combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 4, e 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, perché la generalizzata diminuzione dei termini di prescrizione, per effetto dell'applicazione ai fatti pregressi ai sensi della norma transitoria, costituirebbe una forma dissimulata di amnistia in violazione dell'art. 79 Cost.
Allo stesso modo il GIP del Tribunale di Padova ritiene che gli effetti complessivi della riforma, che non vengono attribuiti a specifiche disposizioni legislative, costituiscano una amnistia in forma mascherata.
Le censure non sono fondate.
Questa Corte in più occasioni ha ribadito che l'amnistia (al pari dell'indulto) è una particolarissima causa d'estinzione dei reati (misura di clemenza generalizzata) che incide «soltanto sulla punibilità, principale ed "accessoria", sull'applicabilità delle misure di sicurezza, e sulle obbligazioni civili per l'ammenda relative ai fatti tipici, commessi in un circoscritto periodo di tempo, anteriore alla proposta di delegazione» mentre gli «effetti penali ("e non") determinati dalla legge incriminatrice permangono, invece, tutti, intatti, in relazione a tutti i fatti, precedenti e successivi, non rientranti nel periodo beneficiato» (sentenza n. 369 del 1988).
È del tutto evidente che la norma che abroga o riformula una norma incriminatrice o una ipotesi di estinzione del reato, quale la prescrizione, non presenta alcuna delle caratteristiche proprie dei provvedimenti di amnistia, prima fra tutte l'efficacia limitata nel tempo, essendo invece destinata a disciplinare in via stabile tutti i fatti successivi alla sua entrata in vigore, salvo gli effetti retroattivi più favorevoli al reo derivanti, peraltro, dall'operatività della regola generale.
Risulta del tutto inconferente, pertanto, il richiamo all'istituto dell'amnistia.
9. - La questione di costituzionalità dell'art. 157, secondo comma, del codice penale, come novellato dall'art. 6, comma 1, della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui non prevede che per determinare il tempo necessario a prescrivere si tenga conto anche delle circostanze attenuanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e di quelle ad effetto speciale, sollevata dal Giudice del Tribunale di Roma, non è fondata.
La scelta di considerare, ai fini del calcolo del termine di prescrizione dei reati, solo l'aumento di pena derivante dall'applicazione delle circostanze aggravanti con previsione speciale di pena o ad effetto speciale e non la corrispondente diminuzione derivante dall'applicazione delle circostanze attenuanti della stessa natura è espressione del legittimo esercizio della discrezionalità legislativa e non trasmoda in una violazione del principio di ragionevolezza.
La legge n. 251 del 2005, nel riformare la disciplina della prescrizione, ha confermato la tendenziale correlazione, già accolta nel codice del 1930, tra il tempo necessario a prescrivere e la gravità del reato, ancorando il criterio per la determinazione del termine di prescrizione del reato alla sanzione per esso prevista, indice del suo maggiore o minore disvalore. Il primo comma dell'art. 157 cod. pen. novellato collega, infatti, il termine di prescrizione alla misura della pena massima edittale.
Nel dettare tali regole, il legislatore può, peraltro, nell'esercizio della propria discrezionalità, ponderare i vari interessi coinvolti dalla complessa disciplina della prescrizione e, ciò facendo, può anche escludere la considerazione di alcuni fattori, pure suscettibili di incidere sull'entità della pena, con il solo limite costituito dalla non irragionevolezza di tale scelta.
In siffatta prospettiva, non può considerarsi irragionevole che il legislatore abbia ritenuto che la rinuncia a perseguire i fatti criminosi debba essere rapportata alla gravità del reato nella sua massima ipotizzabile esplicazione sanzionatoria prevista per la fattispecie base e sul massimo aumento di pena previsto per quelle circostanze aggravanti - quelle a effetto speciale e quelle che comportano un mutamento qualitativo della pena - che, cogliendo elementi del fatto connotati da una maggiore idoneità a incidere sull'ordinaria fisionomia dell'illecito, comportano una eccezionale variazione del trattamento sanzionatorio.
L'esclusione della considerazione delle attenuanti è conseguente alla scelta del legislatore in favore di un criterio di misurazione del tempo necessario a prescrivere in grado di evitare che solo successivamente all'accertamento del fatto, in sede di decisione di merito, si pervenga, per effetto del riconoscimento e dell'eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, ad una pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, con conseguente inutilità dell'attività processuale svolta; nonché in grado di evitare che la determinazione del termine prescrizionale venga a dipendere da valutazioni giudiziali ad alto tasso di discrezionalità quale, in particolare, quella che presiede al bilanciamento tra circostanze eterogenee.
Infatti, secondo un principio di elaborazione giurisprudenziale, assurto al rango di vero e proprio «diritto vivente», per effettuare il giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto e, ancor prima, per la stessa valutazione sulla sussistenza delle circostanze attenuanti, era necessario svolgere interamente il processo, non essendo possibile riconoscere la sussistenza delle circostanze attenuanti ed effettuare il cosiddetto «bilanciamento» previsto dall'articolo 69 del codice penale, se non alla fine dell'istruttoria dibattimentale (Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 4 novembre 1997 n. 4319; sezione quinta penale, sentenza 13 luglio 1993 n. 2710; sezione prima penale, ordinanza 15 aprile 1998 n. 2110) .
É, quindi, non irragionevole la scelta del legislatore di adottare un criterio predeterminato e astratto chiamato ad operare anche prima del giudizio, e comunque indipendentemente dall'accertamento in fatto, il quale è, invece, necessario per il riconoscimento della sussistenza delle circostanze attenuanti.
Le considerazioni sopra svolte escludono che possano ritenersi in contrasto con il principio di uguaglianza le differenziazioni di trattamento prospettate nell'ordinanza di rimessione.
9.1. - Per gli stessi motivi sopra evidenziati non è fondata l'analoga questione di costituzionalità dell'art. 6, comma 1, della legge n. 251 del 2005, sollevata dal GIP del Tribunale di Padova, nella parte in cui non prevede che, per determinare il tempo necessario a prescrivere, si tenga conto anche delle circostanze aggravanti comuni e delle circostanze attenuanti.
A prescindere da ogni altro possibile rilievo circa i limiti dei poteri di questa Corte allorché si discuta di interventi in peius sulla disciplina della prescrizione, come si determinerebbero dal riconoscimento della possibilità di calcolare anche l'incidenza che sulla pena ha l'applicazione delle circostanze ordinarie del reato, va ribadito, per le ragioni sopra esposte, che la norma censurata non è irragionevole, in quanto volta a stabilire tempi certi e predeterminati di prescrizione dei reati.
Per questi motivi
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge 5 dicembre
2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n.
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, della legge n. 251 del 2005 sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 4, della legge n. 251 del 2005 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27, della Costituzione, dal Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Cava de' Tirreni, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe e, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Cava de' Tirreni, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 4, e 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005 sollevata, in riferimento all'art. 79 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova e dal Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Cava de' Tirreni, con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, secondo comma, del codice penale, come novellato dall'art. 6, comma 1, della legge n. 251 del 2005, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della legge n. 251 del 2 005 sollevata, in riferimento agli art. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 luglio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 agosto 2008.