ORDINANZA N. 353
ANNO 2006
Antonio Ruggeri
(per gentile concessione del Forum di Quaderni Costituzionali)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO ”
- Romano VACCARELLA ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZAnel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell’atto di fissazione dell’udienza di trattazione, di cui al verbale del 5 luglio 2005, adottato dal Giudice istruttore del Tribunale civile di Roma nel giudizio per risarcimento dei danni subiti dal dott. Corrado Clini a seguito delle opinioni espresse dal consigliere regionale Gianfranco Bettin, promosso con ricorso della Regione Veneto, notificato il 19 luglio 2005, depositato in cancelleria il 26 luglio 2005 ed iscritto al n. 24 del registro conflitti del 2005.
Udito nell’udienza pubblica del 24 ottobre 2006 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;
udito l’avvocato Mario Bertolissi per la Regione Veneto.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 19 luglio 2005 e depositato il 26 luglio 2005, la Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione all’atto di fissazione dell’udienza di trattazione, di cui al verbale del 5 luglio 2005, adottato dal Giudice istruttore del Tribunale civile di Roma nel giudizio per risarcimento dei danni subiti dal dott. Corrado Clini a seguito delle opinioni espresse dal consigliere regionale Gianfranco Bettin, per violazione degli artt. 121, 122, quarto comma, e 123 della Costituzione.
che il ricorso non è stato notificato al Tribunale di Roma.
Considerato che l’art. 27, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale stabilisce che il ricorso previsto negli artt. 39 e 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte) «deve essere notificato altresì all’organo che ha emanato l’atto, quando si tratti di autorità diverse da quelle di Governo e da quelle dipendenti dal Governo»;
che, pertanto, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione sia in punto di ammissibilità che di merito, deve essere disposto che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati all’organo che ha emanato l’atto.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla ricorrente Regione Veneto;
b) che l’atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura della ricorrente, notificati al Tribunale di Roma, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni previsto dall’art. 27, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 ottobre 2006.