SENTENZA N. 445
ANNO 2005
Commento alla decisione di
Filippo Benelli
L'unicità del referendum sugli statuti regionali e la giusta logica del "tutto o niente"
per gentile concessione del Forum di Quaderni Costituzionali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 3, della legge della Regione Liguria 24 dicembre 2004, n. 31 (Norme procedurali per lo svolgimento del referendum previsto dall’art. 123, comma 3, della Costituzione), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 24 febbraio 2005 depositato in cancelleria il 1° marzo 2005 iscritto al n. 27 del registro ricorsi 2005.
Udito nell’udienza pubblica del 15 novembre 2005 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
udito l’avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto1. – Con ricorso notificato il 24 febbraio 2005 e depositato il 1° marzo 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, per violazione dell’art. 123, terzo comma, Cost., l’art. 3, comma 3, della legge della Regione Liguria 24 dicembre 2004, n. 31 (Norme procedurali per lo svolgimento del referendum previsto dall’art. 123, comma 3, della Costituzione), nella parte in cui prevede che le operazioni referendarie perdano efficacia qualora la Corte costituzionale dichiari «l’illegittimità totale della deliberazione statutaria ovvero venga pronunciata l’illegittimità parziale della medesima e le parti dichiarate incostituzionali coincidano con l’oggetto della richiesta referendaria».
Secondo il ricorrente, la disposizione impugnata presupporrebbe la sottoponibilità a referendum delle deliberazioni statutarie anche limitatamente ad alcune soltanto delle norme in esse contenute. Ciò sarebbe chiaramente contrario al disposto dell’art. 123, terzo comma, Cost., il quale prevederebbe la sottoposizione al referendum confermativo unicamente della deliberazione statutaria nella sua interezza e non di singole norme o parti di essa. Pertanto, non sarebbe ammissibile – come invece dispone la norma regionale censurata – il collegamento dell’efficacia delle operazioni referendarie eventualmente compiute prima della pronuncia di accoglimento di questa Corte nel giudizio ex art. 123, secondo comma, Cost., con la circostanza che le norme dichiarate illegittime coincidano o meno con gli oggetti del quesito referendario.
D’altra parte, osserva il ricorrente, la disposizione impugnata non si concilierebbe neppure con l’art. 1, comma 3, della stessa legge regionale n. 31 del 2004, laddove si prevede, correttamente, che il quesito referendario debba riguardare il testo della deliberazione statutaria nel suo complesso.
2. – La Regione Liguria non si è costituita in giudizio.
Considerato in diritto
1. – Il Governo ha impugnato l’art. 3, comma 3 della legge della Regione Liguria 24 dicembre 2004, n. 31 (Norme procedurali per lo svolgimento del referendum previsto dall’art. 123, comma 3, della Costituzione), nella parte in cui prevede che le operazioni referendarie di cui all’art. 123, terzo comma, Cost., iniziate prima del giudizio della Corte costituzionale sulla deliberazione statutaria impugnata dal Governo, perdano efficacia «qualora venga pronunciata l’illegittimità totale della deliberazione statutaria ovvero venga pronunciata l’illegittimità parziale della medesima e le parti dichiarate incostituzionali coincidano con l’oggetto della richiesta referendaria». La previsione che possano esservi richieste referendarie coincidenti con le parti della deliberazione statutaria in ipotesi dichiarate incostituzionali contrasterebbe con l’art. 123, terzo comma, Cost., il quale imporrebbe che il referendum ivi previsto abbia ad oggetto soltanto l’intera delibera statutaria e non singole norme o parti di essa.
2. – La questione è fondata.
Il tenore letterale del terzo comma dell’art. 123 della Costituzione rende palese che il referendum ivi disciplinato si riferisce alla complessiva deliberazione statutaria e non a singole sue parti; pertanto, gli effetti che possono essere prodotti sul procedimento di richiesta di questo tipo di referendum da una eventuale sentenza della Corte costituzionale di accoglimento dei rilievi di costituzionalità sollevati dal Governo con il ricorso di cui al secondo comma dell’art. 123 Cost. non possono subire alcuna differenziazione a seconda dell’ampiezza della dichiarazione di illegittimità costituzionale. Tanto nel caso in cui sia stata dichiarata la illegittimità totale quanto nel caso in cui sia stata dichiarata la illegittimità parziale della deliberazione statutaria, le operazioni del procedimento referendario eventualmente compiute prima del ricorso del Governo divengono necessariamente inefficaci. Ogni pronuncia di accoglimento, infatti, determina di per sé una mutazione dell’oggetto del referendum, sia nell’ipotesi che successivamente si proceda ad una nuova deliberazione statutaria da parte del Consiglio regionale in conseguenza di una dichiarazione di illegittimità totale o parziale della delibera statutaria, sia nell’ipotesi che si debba semplicemente prendere atto di un effetto meramente demolitorio di parte della deliberazione statutaria prodotto dalla sentenza di questa Corte.
D’altra parte, il ricorrente ha correttamente evidenziato che il terzo comma dell’art. 1 della stessa legge regionale n. 31 del 2004 si riferisce con chiarezza al referendum sull’intero testo statutario, tanto che la formula del quesito referendario ivi prevista ha espressamente ad oggetto il «testo della deliberazione statutaria della Regione Liguria».
3. – La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della legge regionale della Liguria n. 31 del 2004 deve peraltro essere limitata alle sole parole «e le parti dichiarate incostituzionali coincidano con l’oggetto della richiesta referendaria», che danno erroneamente per ammissibile l’ipotesi di una richiesta referendaria limitata ad alcune delle disposizioni contenute nella deliberazione statutaria. Esente da profili di illegittimità è invece il riferimento, contenuto nello stesso comma 3 dell’art. 3 della legge regionale in esame, alla dichiarazione di illegittimità costituzionale solo di parte della deliberazione statutaria, dal momento che anch’essa, come si è evidenziato, determina la necessità che venga considerato inefficace il precedente procedimento di richiesta referendaria, in quanto concernente un testo statutario diverso da quello risultante dalla pronuncia di accoglimento di questa Corte.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della legge della Regione Liguria 24 dicembre 2004, n. 31 (Norme procedurali per lo svolgimento del referendum previsto dall’art. 123, comma 3, della Costituzione), limitatamente alle parole «e le parti dichiarate incostituzionali coincidano con l’oggetto della richiesta referendaria».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2005.
Annibale MARINI, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 13 dicembre 2005.