Ordinanza n. 230 del 2005

 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N. 230

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

- Fernanda                CONTRI                                     Presidente

- Guido                     NEPPI MODONA                      Giudice

- Annibale                 MARINI                                     "

- Franco                    BILE                                           "

- Giovanni Maria      FLICK                                         "

- Francesco               AMIRANTE                               "

- Ugo                        DE SIERVO                               "

- Romano                  VACCARELLA                         "

- Paolo                      MADDALENA                          "

- Alfio                       FINOCCHIARO                        "

- Alfonso                  QUARANTA                              "

- Franco                    GALLO                                       "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 294, comma 1, e 302 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 14 maggio 2004 dal Tribunale di Torino sull’appello proposto da R.E., iscritta al n. 903 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2004.

 

  Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

  udito nella camera di consiglio del 4 maggio 2005 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

 

Ritenuto che il Tribunale di Torino, sezione per le impugnazioni dei provvedimenti cautelari, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 294, comma 1, e 302 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono l’obbligo di interrogare la persona in stato di custodia cautelare in carcere non oltre cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione della custodia, anche dopo l’apertura del dibattimento;

che a tal riguardo il Tribunale rimettente puntualizza che nei confronti di un imputato era stata emessa il 25 settembre 2002, da parte del giudice per le indagini preliminari, una ordinanza con la quale veniva disposta la misura della custodia cautelare in carcere; ma che tale misura, a causa della lunga latitanza, era stata eseguita soltanto il 15 marzo 2004, quando il processo era ormai pervenuto alla fase dibattimentale, con varie udienze già celebratesi;

che, a questo punto, la difesa dell’imputato, non essendo stato questi interrogato entro il termine di cui all’art. 294, comma 1, cod. proc. pen., formulava al giudice del dibattimento richiesta di scarcerazione a norma dell’art. 302 dello stesso codice: richiesta che peraltro veniva respinta, sul rilievo che – a tenore del richiamato art. 294, comma 1, del codice di rito – non è previsto l’obbligo, per il giudice del dibattimento, di procedere all’interrogatorio cosiddetto di garanzia della persona nei cui confronti sia stata eseguita in quella fase processuale l’ordinanza applicativa della misura custodiale;

che, avverso tale ordinanza, la difesa proponeva, dunque, appello davanti all’odierno rimettente, «eccependo l’illegittimità costituzionale degli artt. 294, comma 1, e 302 c.p.p., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui il primo non prevede l’obbligo da parte del giudice del dibattimento di interrogare la persona nei cui confronti è stata eseguita l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, ed il secondo non prevede l’estinzione della custodia per omesso interrogatorio in tale fase»;

che, nel delibare favorevolmente la non manifesta infondatezza della proposta eccezione – oggetto del gravame devoluto al giudice a quo – il Tribunale rimettente rammenta come questa Corte, con sentenza n. 77 del 1997, avesse già avuto modo di intervenire sulle medesime norme, dichiarando la illegittimità costituzionale degli artt. 294, comma 1, e 302, cod. proc. pen., nella parte in cui – secondo il testo allora vigente – non prevedevano il dovere del giudice di procedere al suddetto interrogatorio fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento;

che, con la successiva sentenza n. 32 del 1999, questa Corte aveva nuovamente dichiarato costituzionalmente illegittime le medesime norme, nella parte in cui non prevedevano l’obbligo dell’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare fino alla apertura del dibattimento, avuto riguardo alla identità di ratio rispetto al precedente decisum: «tanto più che» – puntualizzò la citata sentenza – «l’intervallo di tempo fra trasmissione degli atti ed inizio del dibattimento può essere contrassegnato da una estensione maggiore rispetto a quello che va dalla richiesta di rinvio a giudizio all’espletamento dell’udienza preliminare; con la conseguenza di rendere, in via di principio, ancor più irragionevole la diversità di trattamento rispetto alla previsione già dichiarata costituzionalmente illegittima»;

che, con il d.l. 22 febbraio 1999, n. 29 (Nuove disposizioni in materia di competenza della corte di assise e di interrogatorio di garanzia), convertito, con modificazioni, in legge 21 aprile 1999, n. 109, il legislatore, adeguandosi alle pronunce dianzi richiamate, ha modificato il comma 1 dell’art. 294 cod. proc. pen., estendendo l’obbligo dell’interrogatorio “fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento”;

che peraltro – sottolinea il Tribunale rimettente – le esigenze di garanzia, poste a fondamento delle richiamate pronunce di questa Corte, permarrebbero anche per la fase dibattimentale, dal momento che, ove l’esecuzione della misura cautelare avvenga in un momento in cui il dibattimento è sospeso, viene meno la possibilità per il giudice di quella fase di verificare tempestivamente la legittimità della misura ed il permanere delle condizioni che ne hanno determinato l’adozione: con la conseguenza di generare quella stessa ingiustificata compromissione del diritto di difesa che indusse questa Corte ad adottare le citate pronunce di illegittimità costituzionale; e ciò avuto anche riguardo all’obbligo di conformazione del nostro sistema processuale ai principî sanciti, rispettivamente,  dall’art. 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 484 (secondo il quale «ogni persona arrestata o detenuta ... deve essere tradotta al più presto innanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare le funzioni giudiziarie»), e dall’art. 9 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 settembre 1966 e reso esecutivo in Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881 (secondo il quale «chiunque sia arrestato o detenuto in base ad una accusa di carattere penale deve essere tradotto al più presto dinanzi ad un giudice o ad altra autorità competente per legge ad esercitare funzioni giudiziarie»);

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che il Tribunale di Torino, chiamato a pronunciarsi in tema di appello de libertate, solleva, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 294, comma 1, e 302 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono l’obbligo dell’interrogatorio di garanzia della persona in stato di custodia cautelare anche dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento;

che, a tal proposito, il giudice a quo ritiene estensibile anche alla fase dibattimentale la ratio posta a fondamento delle sentenze di questa Corte, con le quali l’obbligo di procedere all’interrogatorio dell’imputato in vinculis entro cinque giorni dalla esecuzione della ordinanza applicativa della misura carceraria – originariamente previsto solo nel corso delle indagini preliminari – fu dapprima esteso fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento (sentenza n. 77 del 1997) e, successivamente, fino alla apertura del dibattimento (sentenza n. 32 del 1999): e ciò in quanto le esigenze di tempestività, che devono caratterizzare la verifica, da parte del giudice, del permanere dei presupposti della cautela – le quali rappresenterebbero l’in se dell’interrogatorio di garanzia – ben potrebbero essere frustrate dalle diluizioni temporali che può subire la celebrazione del dibattimento;

che in tale prospettiva – sottolinea il Tribunale rimettente – è ben vero che questa Corte, nella più volte richiamata sentenza n. 32 del 1999, ha espressamente sottolineato come l’obbligo del tempestivo interrogatorio dell’imputato presupponga che «non sia stata ancora instaurata la fase del giudizio che, per i suoi caratteri essenziali di pienezza del contraddittorio e per l’immanente presenza dell’imputato, assorbe la stessa funzione dell’interrogatorio previsto dall’art. 294, comma 1»; ma è altrettanto vero –  puntualizza il giudice  a quo – che tale “immanenza” «nella maggioranza dei casi (...) non si verifica, perché il nostro sistema processuale non sempre consente l’immediato contatto della persona sottoposta a misura con il giudice del dibattimento»;

che, alla stregua di tali considerazioni, dunque, le stesse problematiche di fatto, cui ha inteso far fronte la giurisprudenza di questa Corte, potrebbero insorgere anche nella fase dibattimentale, rendendo così vulnerabili sul piano costituzionale le previsioni normative oggetto di censura;

che un simile assunto, peraltro, si rivela erroneo, in quanto il legislatore – nell’intervenire con il d.l. n. 29 del 1999, convertito, con modificazioni, in legge n. 109 del 1999, in stretta aderenza alla lettera ed allo spirito delle menzionate pronunce – non ha affatto ecceduto dai confini di un corretto e ragionevole uso della discrezionalità normativa, essendo principio più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale il diritto di difesa ben può ammettere modulazioni differenziate, tanto in rapporto alla peculiare struttura dei riti, che in funzione delle differenze che possono caratterizzare le varie fasi del processo (cfr., ad esempio, le ordinanze n. 287 e n. 257 del 2003);

che, in particolare, e proprio sul versante dell’interrogatorio “di garanzia” della persona sottoposta a custodia cautelare, è evidente come un simile atto presenti connotazioni difensive ben diverse, non soltanto a seconda dello stadio raggiunto dal procedimento – e, con esso, del corrispondente “tasso di cristallizzazione” della accusa e del relativo materiale di prova – ma anche in rapporto alle specifiche “attribuzioni” del giudice chiamato ad intervenire in quello specifico “segmento” del procedimento;

che, in una simile prospettiva, con la dichiarazione di apertura del dibattimento, non soltanto si introduce un sensibile mutamento strutturale e finalistico degli atti, che assumono i connotati tipici di quelli esperibili nella istruzione probatoria; ma anche una significativa mutatio circa la sfera delle attribuzioni giurisdizionali, che si realizza, appunto, attraverso la devoluzione al giudice della cognizione piena del merito: con l’ovvia conseguenza, pertanto, di rendere pienamente (e naturalmente) compenetrata in essa l’intera gamma delle varie attribuzioni “incidentali”, fra le quali – innanzi tutto – proprio quelle di natura cautelare;

che tutto ciò sta quindi a significare che, proprio in virtù di tale fisiologica coesistenza e assorbimento delle funzioni cautelari in quelle di merito – nel che sta quel valore di “immanenza” richiamato dalla sentenza n. 32 del 1999 –, si realizza appieno il costante controllo sulla indispensabilità del permanere della misura, che l’interrogatorio (atto, per di più, eccentrico, rispetto a quelli tipici della sede dibattimentale) dovrebbe – per sé solo – assicurare: è infatti evidente che «il giudice del dibattimento, quale giudice che “attualmente” potrà procedere all’esame dell’imputato in vinculis su ogni elemento dell’imputazione e sulle condizioni legittimanti lo status custodiae, ha in ogni momento della fase la possibilità di verificare sia la legittimità dello status, sia la permanenza delle condizioni che determinarono l’adozione della misura custodiale» (v. sentenza n. 32 del 1999); ferma restando, ovviamente, la possibilità per l’imputato di rendere dichiarazioni in ogni stato del dibattimento, a norma dell’art. 494 cod. proc. pen., o di attivare i rimedi impugnatori  de libertate, con il correlativo contraddittorio camerale;

che, pertanto, avuto riguardo alle peculiarità che caratterizzano la fase del dibattimento ed alla adeguatezza del livello di garanzie de libertate apprestato in esso dal sistema, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 294, comma 1, e 302 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2005.

Fernanda CONTRI, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Depositata in Cancelleria l'8  giugno 2005.