Sentenza n. 298 del 2004

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SENTENZA N. 298

 

ANNO 2004

 

 

Commento alla decisione di

 

Tommaso F. Giupponi

 

Le oscillazioni della Corte in materia di insindacabilità, tra formalismo argomentativo e ragioni di “giustizia”

 

(per gentile concessione del Forum di Quaderni costituzionali)

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

- Carlo                           MEZZANOTTE                    Presidente

 

- Fernanda                     CONTRI                                  Giudice

 

- Guido                         NEPPI MODONA                       "

 

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                                "

 

- Annibale                     MARINI                                       "

 

- Franco                         BILE                                             "

 

- Giovanni Maria           FLICK                                          "

 

- Francesco                    AMIRANTE                                 "

 

- Ugo                             DE SIERVO                                 "

 

- Romano                      VACCARELLA                           "

 

- Paolo                           MADDALENA                            "

 

- Alfio                           FINOCCHIARO                          "

 

- Alfonso                       QUARANTA                               "

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 7 marzo 2000 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dagli onorevoli Filippo Mancuso e Tiziana Maiolo nei confronti del dott. Gian Carlo Caselli, promosso con ricorso del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, notificato il 30 novembre 2000, depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2000 ed iscritto al n. 57 del registro conflitti 2000.

 

Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;

 

udito nell’udienza pubblica del 22 giugno 2004 il Giudice relatore Francesco Amirante;

 

udito l’avvocato Massimo Luciani per la Camera dei deputati.

 

Ritenuto in fatto

 

1.― Con ricorso del 2 giugno 2000 (depositato presso la cancelleria di questa Corte il successivo 12 luglio) il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione avverso la delibera della Camera dei deputati – adottata dall’Assemblea in data 7 marzo 2000 con separate votazioni (doc. IV-quater n. 112) – con la quale si è stabilito che i fatti per i quali è in corso procedimento penale per il reato di diffamazione a carico dei deputati Filippo Mancuso e Tiziana Maiolo concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell’art. 68 della Costituzione.

 

Premette in punto di fatto il ricorrente che, a seguito di atto di querela presentato il 17 luglio 1998 dal dott. Gian Carlo Caselli, all’epoca Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ha avuto inizio un procedimento penale a carico dei deputati Filippo Mancuso e Tiziana Maiolo (oltre che del senatore Centaro) per il delitto di cui sopra.

 

In particolare, l’onorevole Mancuso è accusato di diffamazione in conseguenza di una serie di dichiarazioni rese nel corso della conferenza stampa del 9 luglio 1998, indetta dal partito politico “Forza Italia”, del seguente tenore: «Con un sistematico autore di insulti al Parlamento e a Forza Italia, come Gian Carlo Caselli, noi non sediamo nemmeno in un convegno scientifico…; autore di insulti al Parlamento è un soggetto politico a tutti gli effetti che però con la tecnica del manifesto non vuole essere oggetto di critica» (così riportato dall’agenzia ADNKRONOS); «Quel personaggio che fino a ieri ha rivolto insulti al Parlamento, si comporta come  soggetto politico a tutti gli effetti, illegittimo perché il suo ruolo pubblico non è politico, questo personaggio è Gian Carlo Caselli» (così riportato dall’agenzia AGI); «Accanto a personaggi di questo tipo, che sfruttano il potere di cattura che hanno e ai quali non si può replicare senza rischiare il reato di oltraggio … io non posso neanche sedere accanto» (così riportato dall’agenzia ANSA).

 

Quanto all’onorevole Maiolo, invece, l’ipotesi di diffamazione prospettata dall’accusa si collega a dichiarazioni rese, nel medesimo contesto ed in pari data, del seguente tenore: «Il convegno sarebbe stato un’ottima occasione per continuare una sacrosanta battaglia politica contro l’uso politico delle istituzioni giudiziarie che fa il Procuratore Caselli» e inoltre «Esiste un’associazione a delinquere di tipo istituzionale pericolosa quanto Cosa Nostra».

 

Nel riportare ampi stralci della motivazione con la quale la Giunta per le autorizzazioni a procedere ha proposto all’Assemblea della Camera dei deputati di ritenere siffatte dichiarazioni coperte dalla prerogativa di cui all’art. 68 Cost., il giudice ricorrente ricorda che la vicenda trae origine da una manifestazione promossa dalla Commissione parlamentare antimafia a Palermo, alla quale l’onorevole Mancuso avrebbe dovuto partecipare in qualità di vicepresidente della Commissione medesima. Tuttavia quest’ultimo aveva manifestato il proprio dissenso rispetto alla predetta manifestazione, comunicando che non vi avrebbe preso parte in segno di protesta verso una serie di comportamenti del dott. Caselli; tale decisione era stata condivisa dal gruppo parlamentare di “Forza Italia” che aveva indetto la conferenza stampa nel corso della quale erano state pronunciate le frasi sopra riportate. L’onorevole Maiolo, da parte sua, aveva invece scritto una lettera al presidente del gruppo parlamentare, affermando di non condividere la scelta di non partecipare al predetto convegno e diffondendo il contenuto della lettera nella sala stampa di Montecitorio.

 

Sulla base di queste premesse il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma sostiene che nel caso specifico la Camera dei deputati ha erroneamente ritenuto esistente la prerogativa dell’insindacabilità, alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale ed ordinaria. Richiamate, al riguardo, le sentenze n. 329 del 1999, n. 10, n. 11 e n. 56 del 2000 di questa Corte, nonché alcune sentenze emesse dalla Corte di cassazione, il ricorrente osserva che per aversi insindacabilità occorre una connessione tra le opinioni espresse dal parlamentare e l’esercizio delle relative funzioni, rimanendone quindi escluse tutte le attività estranee, come l’attività extraparlamentare esplicata all’interno dei partiti. In altre parole, ciò che il parlamentare dice ed esprime fuori del Parlamento non rientra di per sé nell’ambito dell’art. 68 Cost., essendo piuttosto manifestazione della libertà di pensiero riconosciuta a tutti i cittadini. Proprio le sentenze costituzionali appena citate hanno chiarito, infatti, che, in caso di dichiarazioni rese all’esterno tramite i mezzi di comunicazione o in occasione di dibattiti pubblici, il parlamentare gode della prerogativa dell’insindacabilità non quando vi sia una generica comunanza di argomento tra le dichiarazioni rese pubblicamente e le opinioni espresse in Parlamento, bensì solo quando le prime siano «sostanzialmente riproduttive» delle seconde.

 

Ciò posto, il ricorrente, trattandosi nel caso in esame di affermazioni divulgate non in ambito parlamentare, passa in rassegna gli atti di funzione addotti a propria difesa dagli imputati, ritenendo che nessuno di questi possa supportare adeguatamente la dichiarazione di insindacabilità, poiché le esternazioni oggetto del capo di imputazione non risultano, a suo parere, sostanzialmente riproduttive delle opinioni espresse in sede parlamentare.

 

Il ricorrente, quindi, afferma che la delibera presa dalla Camera dei deputati è da ritenere arbitraria, poiché i rilievi compiuti dalla Giunta (e poi recepiti nell’impugnata delibera), secondo cui le frasi proferite costituivano un giudizio ed una critica di natura politica, attengono piuttosto ad un diritto spettante a tutti i cittadini (quello di critica, appunto), che nulla ha a che vedere con l’art. 68 della Costituzione.

 

Egli chiede, pertanto, che la Corte dichiari che non spetta alla Camera dei deputati affermare che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale a carico dei deputati Filippo Mancuso e Tiziana Maiolo concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68 Cost., con conseguente annullamento della delibera del 7 marzo 2000.

 

2.― Il conflitto così proposto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 492 depositata il 14 novembre 2000. Il ricorrente ha provveduto quindi a notificare il ricorso il successivo 30 novembre ed a depositarlo nella cancelleria di questa Corte in data 6 dicembre 2000.

 

3.― Si è costituita in giudizio la Camera dei deputati, con apposito atto difensivo, sostenendo in rito l’irricevibilità del ricorso e nel merito l’infondatezza del medesimo, con conseguente riconoscimento della spettanza alla Camera del potere di dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse dai deputati Mancuso e Maiolo.

 

3.1― Quanto all’irricevibilità, essa deriverebbe, secondo la Camera, dal fatto che l’atto introduttivo del conflitto, benché intestato come “ricorso”, assume in realtà la forma dell’ordinanza, il che pone l’autorità giudiziaria in una situazione di indebito vantaggio rispetto agli altri poteri dello Stato. In tal modo, infatti, il ricorrente si è esentato dal rispetto dell’art. 6 delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte, applicabile anche ai conflitti di attribuzione in base al richiamo del successivo art. 26, secondo cui devono essere presentate nella cancelleria tante copie quanti sono i componenti della Corte.

 

3.2― Nel merito, l’assunto fondamentale della difesa della Camera è che la delibera di insindacabilità si giustifica pienamente in riferimento alla battaglia politica costantemente compiuta in quel periodo dai due deputati nei confronti di una parte della magistratura – impersonata fra gli altri dal dott. Caselli – ritenuta responsabile dello svolgimento di una vera e propria attività politica tramite lo strumento giudiziario.

 

In riferimento alle singole posizioni, la Camera distingue quella dell’onorevole Mancuso da quella dell’onorevole Maiolo, richiamando diversi atti di funzione per l’uno e per l’altra parlamentare, dai quali discenderebbe, comunque, la correttezza rispetto ad entrambi della delibera di insindacabilità di cui all’art. 68 della Costituzione.

 

Quanto all’onorevole Mancuso, la Camera richiama l’interpellanza n. 2/00252 del 21 ottobre 1996, l’interrogazione n. 2/00950 presentata dallo stesso nella seduta dell’11 marzo 1998, la replica al Ministro della giustizia nella seduta del 15 aprile 1998, la dichiarazione di voto del successivo 10 giugno 1998 e la dichiarazione di voto del 9 luglio 1998. Anche dopo l’esternazione delle dichiarazioni oggetto del conflitto l’onorevole Mancuso avrebbe compiuto altri atti di funzione che dimostrano una volta di più il suo atteggiamento fortemente critico verso il dott. Caselli ed il suo ufficio, fra i quali la difesa della Camera ricorda l’interrogazione n. 3/04305 del 12 gennaio 1999 e quella n. 3/04680 del 23 novembre 1999. La Camera è del parere che ai fini dell’insindacabilità debba essere valutata anche la missiva inoltrata all’onorevole Del Turco, Presidente della Commissione parlamentare antimafia, nella quale venivano illustrate le ragioni della mancata partecipazione al convegno palermitano dal quale trae origine l’intera vicenda, anche se siffatte ragioni sono espresse con parole in parte diverse da quelle contenute nelle dichiarazioni oggetto di conflitto.

 

3.3― Così riepilogati gli atti dai quali discenderebbe la fondatezza della delibera di insindacabilità, la Camera dei deputati osserva che c’è corrispondenza quasi integrale fra le dichiarazioni rese dall’onorevole Mancuso e quelle contenute nei richiamati atti parlamentari, il che dovrebbe dimostrare la correttezza della delibera oggetto del presente conflitto.

 

A sostegno ulteriore della propria tesi, la Camera si sofferma sulla più recente giurisprudenza costituzionale relativa all’art. 68 Cost., richiamando le sentenze n. 417 del 1999 e nn. 10, 11, 320 e 321 del 2000. Le sentenze del 2000, innovando rispetto all’orientamento precedente, hanno ridisegnato l’ambito di operatività della prerogativa in questione, precisando che l’insindacabilità può scattare solo quando sussiste una corrispondenza sostanziale tra l’opinione manifestata all’esterno e le dichiarazioni rese in ambito parlamentare. Ne consegue che tra le dichiarazioni rese extra moenia soltanto quelle connesse alla politica parlamentare debbono godere di detta prerogativa, poiché la libertà di azione (e, quindi, di opinione) politica spetta a tutti i cittadini e non sono ammissibili diversità di trattamento. D’altra parte l’attività parlamentare, come la Corte ha riconosciuto nelle due sentenze in ultimo citate, è per sua stessa natura destinata a proiettarsi all’esterno del Parlamento, non potendo esaurirsi nel compimento dei soli atti tipici, perché il collegamento tra rappresentante e rappresentato è garanzia di buon funzionamento del sistema democratico. In questo quadro la verifica che la Corte è chiamata a compiere non può risolversi in un controllo minuto e puntiglioso della corrispondenza esatta tra dichiarazioni esterne ed attività parlamentare, dovendo piuttosto indirizzarsi a verificare l’esistenza di una «corrispondenza sostanziale», in ossequio alle regole della vita democratica che trova nel Parlamento il centro rappresentativo del Paese.

 

3.4― Concluso l’esame della posizione dell’onorevole Mancuso, la Camera dei deputati passa a verificare quella dell’onorevole Maiolo, evidenziando l’esistenza di numerosi atti di funzione dai quali discenderebbe la correttezza della delibera di insindacabilità oggetto del conflitto.

 

A tale proposito viene richiamata innanzitutto la già menzionata interpellanza del 21 ottobre 1996, sottoscritta assieme all’onorevole Mancuso, cui si affiancano numerose interrogazioni, rispettivamente in data 30 settembre 1997 (n. 3/01517), 22 ottobre 1997 (n. 4/13282), 9 dicembre 1997 (n. 3/01776), 10 dicembre 1997 (n. 3/01783, n. 3/01779 e n. 3/01784). A tali atti se ne accompagnano altri successivi alle dichiarazioni oggetto del conflitto, fra i quali la difesa della Camera indica l’interpellanza n. 2/01335 del 30 luglio 1998.

 

In ordine al legittimo uso della prerogativa dell’insindacabilità, la Camera non si limita a ribadire, per l’onorevole Maiolo, quanto già osservato a proposito dell’onorevole Mancuso, ma aggiunge un ulteriore elemento a suo dire decisivo, e cioè il fatto che le dichiarazioni in contestazione sono state rese all’interno della sala stampa di Montecitorio; in particolare, infatti, era stato reso pubblico il contenuto della lettera inviata al presidente del suo gruppo parlamentare. Si osserva, al riguardo, che la giurisprudenza costituzionale relativa all’art. 68 Cost. si deve ritenere applicabile alle sole dichiarazioni extra moenia, mentre non c’è dubbio che tutto ciò che avviene «all’interno del recinto parlamentare» deve necessariamente rientrare sotto l’ombrello protettivo dell’insindacabilità; diversamente opinando l’autonomia costituzionale del Parlamento verrebbe ad essere gravemente colpita. Nessun rilievo può assumere, d’altra parte, il fatto che la missiva fosse diretta al presidente di un gruppo parlamentare, perché la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni ribadito la fondamentale importanza di tali gruppi come manifestazione istituzionale del pluralismo politico (sentenze n. 1130 del 1988 e n. 49 del 1998).

 

3.5 ― In prossimità dell’udienza la difesa della Camera dei deputati ha presentato un’ulteriore memoria, insistendo per l’accoglimento delle già rassegnate conclusioni. A suo parere, infatti, la pretesa avanzata dall’autorità giudiziaria ricorrente è assolutamente priva di fondamento, poiché le dichiarazioni rese dai due deputati rientrano senza dubbio nella prerogativa dell’insindacabilità.

 

Dopo aver ricordato che l’attività parlamentare, secondo quanto affermato in più occasioni da questa Corte, è per sua natura destinata a proiettarsi all’esterno, la Camera fa presente che le dichiarazioni oggetto del processo penale in corso si collegano a tipiche forme di esternazione dell’attività parlamentare, ossia la conferenza stampa ed il comunicato stampa.

 

Ciò posto, la Camera passa nuovamente in rassegna tutti gli atti di funzione già indicati nella memoria di costituzione, osservando come gli stessi dimostrino senza possibilità di dubbio quella corrispondenza tra atto tipico ed atto divulgativo che la giurisprudenza della Corte richiede come condizione per l’applicabilità della prerogativa dell’insindacabilità. La difesa produce anche ulteriore documentazione già indicata (ma non allegata) nel primo atto difensivo, e cioè: la lettera inviata dall’onorevole Mancuso, in data 30 giugno 1998, al Presidente della Commissione parlamentare antimafia, senatore Ottaviano Del Turco, contenente le ragioni della propria mancata partecipazione alla manifestazione di Palermo, la risposta del senatore Del Turco e la lettera, datata 9 luglio 1998, inviata dall’onorevole Maiolo al Presidente del gruppo parlamentare di “Forza Italia” onorevole Pisanu (di dissenso rispetto all’intenzione di non partecipare al convegno di Palermo), il cui contenuto è stato divulgato nella sala stampa di Montecitorio ed è alla base dell’accusa di diffamazione.

 

Proprio in relazione a quest’ultima lettera, la Camera nota che l’onorevole Maiolo non ha reso alcuna dichiarazione alla stampa, essendo stato soltanto emesso un comunicato in pari data nel quale si dava notizia del dissenso del parlamentare rispetto alla decisione presa dal gruppo di “Forza Italia”, divulgando il contenuto della lettera medesima.

 

Da tanto conseguirebbe l’infondatezza del ricorso e la correttezza della delibera oggetto del conflitto.

 

Considerato in diritto

 

1.― Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, in relazione alla deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 marzo 2000 (doc IV-quater n. 112), con la quale l’Assemblea ha approvato la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere di dichiarare che i fatti per i quali pende procedimento penale nei confronti dei deputati Filippo Mancuso e Tiziana Maiolo davanti al medesimo Giudice, concernono opinioni espresse dai suddetti quali membri del Parlamento nell’esercizio delle loro funzioni e ricadono pertanto nell’ipotesi di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione.

 

Il GUP ricorrente ha premesso, in fatto, che nei confronti dei suindicati deputati era stata formulata richiesta di rinvio a giudizio quali imputati del delitto di diffamazione a mezzo stampa per aver offeso la reputazione del dottor Gian Carlo Caselli, all’epoca Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. In particolare, il rinvio a giudizio del deputato Filippo Mancuso era stato richiesto per avere – nel corso della conferenza stampa indetta da “Forza Italia” e tenutasi a Roma il 9 luglio 1998 a seguito della mancata partecipazione del medesimo gruppo politico al convegno sul riciclaggio, organizzato a Palermo dalla Commissione parlamentare antimafia – rilasciato dichiarazioni diffuse dalle agenzie ADNKRONOS, AGI e ANSA del seguente tenore:« Con un sistematico autore di insulti al Parlamento e a Forza Italia come Giancarlo Caselli, noi non sediamo nemmeno in un convegno scientifico…; autore di insulti al Parlamento è un soggetto politico a tutti gli effetti che però con la tecnica del manifesto non vuole essere oggetto di critica… Quel personaggio che fino a ieri ha rivolto insulti al Parlamento, si comporta come soggetto politico a tutti gli effetti, illegittimo perché il suo ruolo pubblico non è politico…: questo personaggio è Giancarlo Caselli… Accanto a personaggi di questo tipo, che sfruttano il potere di cattura che hanno e ai quali non si può replicare senza rischiare il reato di oltraggio io non posso neanche sedere accanto».

 

Nei confronti del deputato Maiolo il medesimo reato era stato ipotizzato per avere, con un comunicato stampa letto nella citata conferenza stampa, offeso la reputazione del dottor Gian Carlo Caselli con la dichiarazione, diffusa dall’ANSA, del seguente tenore: «Il convegno sarebbe stata un’ottima occasione per continuare una sacrosanta battaglia politica contro l’uso politico delle istituzioni giudiziarie che fa il Procuratore Caselli… Esiste un’associazione a delinquere di tipo istituzionale, pericolosa quanto Cosa Nostra».

 

Secondo il giudice ricorrente sia per le dichiarazioni rese dal deputato Mancuso, sia per quelle del deputato Maiolo, esisteva soltanto una generica connessione politica di temi con l’attività da loro precedentemente svolta, ed in particolare con gli atti con i quali la Giunta per le autorizzazioni a procedere aveva motivato la proposta di deliberazione all’Assemblea, ma non una specifica relazione con atti della funzione parlamentare, relazione da escludere anche con riguardo alle lettere inviate dall’on. Mancuso al Presidente della Commissione antimafia e dall’on. Maiolo al deputato Pisanu, all’epoca capogruppo di “Forza Italia”, per comunicare loro le ragioni della mancata partecipazione al convegno che si sarebbe svolto a Palermo.

 

2.–– In via preliminare si rileva l’infondatezza dell’eccezione di irricevibilità sollevata dalla difesa della Camera.

 

È, infatti, principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che non ha rilievo, riguardo ai conflitti proposti da autorità giudiziarie, il fatto che l’atto introduttivo abbia anziché la forma del ricorso quella dell’ordinanza, qualora quest’ultima abbia i requisiti di sostanza del ricorso. Nel caso in esame, come del resto non è contestato dalla difesa della Camera, il remittente ha enunciato chiaramente le ragioni del conflitto, ha lamentato la violazione dell’art. 68, primo comma, Cost. e la menomazione delle proprie attribuzioni (v., ex plurimis, le sentenze n. 10 e n. 11 del 2000, n. 421 del 2002).

 

3.–– Nel merito il conflitto non è fondato.

 

Questa Corte ha ripetutamente affermato e di recente ribadito, dopo l’entrata in vigore della legge 20 giugno 2003, n. 140, da un lato, che non ogni opinione espressa da un parlamentare rientra nella previsione dell’art. 68, primo comma, Cost., perché altrimenti l’immunità si risolverebbe in un privilegio personale confliggente in modo irrimediabile con principi costituzionali fondamentali e diritti di altri soggetti; dall’altro, che non soltanto «rientrano nella sfera dell’insindacabilità tutte le opinioni manifestate con atti tipici nell’ambito dei lavori parlamentari», ma pure che le attività non tipizzate «si debbono considerare “coperte” dalla garanzia di cui all’art. 68, nei casi in cui si esplicano mediante strumenti, atti e procedure, anche “innominati”, ma comunque rientranti nel campo di applicazione del diritto parlamentare, che il membro del Parlamento è in grado di porre in essere e di utilizzare proprio solo e in quanto riveste tale carica» (v. sentenza n. 120 del 2004, ma anche sentenze n. 56 del 2000, n. 509 del 2002 e n. 219 del 2003).

 

Ciò che conta è pur sempre l’esistenza del nesso funzionale tra opinione espressa ed attività non genericamente politica bensì parlamentare, anche se le caratteristiche di quest’ultima e di conseguenza quelle dello stesso nesso funzionale non possono essere rigorosamente definite in astratto «in ragione dell’inscindibile legame tra conflitto e singola fattispecie» (v. la citata sentenza n. 120 del 2004).

 

Nell’ambito di tale orientamento giurisprudenziale si è altresì affermato che non è decisiva la localizzazione dell’attività in questione all’interno o all’esterno dei palazzi del Parlamento e che, per quanto concerne la divulgazione delle opinioni espresse da parlamentari, quel che rileva è la sostanziale identità di contenuti fra l’opinione come espressa in un atto tipico inteso nei sensi suindicati, e quindi caratterizzata dal nesso funzionale, ed il messaggio che siffatta opinione divulga.

 

4.–– Ciò premesso, si osserva che la mancata partecipazione dei componenti il gruppo di “Forza Italia” al convegno di Palermo sul riciclaggio riguardò non soltanto i deputati, ma anche i senatori e che il loro rappresentante in seno alla Commissione parlamentare, senatore Roberto Centaro, per giustificare l’astensione inviò una lettera al Presidente della Commissione antimafia, di contenuto non dissimile dalle opinioni espresse dai deputati Mancuso e Maiolo, lettera poi divulgata nel corso della stessa conferenza stampa in cui furono rese pubbliche le opinioni di questi ultimi; tanto che davanti allo stesso Tribunale di Roma pendeva analogo procedimento penale quando il Senato della Repubblica, con deliberazione del 27 gennaio 2000, dichiarò che le opinioni espresse dal senatore Centaro dovevano considerarsi coperte dalla immunità di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il conflitto di attribuzioni promosso dall’attuale ricorrente fu risolto in senso favorevole al Senato della Repubblica con la sentenza n. 219 del 2003.

 

Con tale pronuncia questa Corte, facendo applicazione dei principi sopra enunciati, ha ritenuto che le Commissioni parlamentari d’inchiesta, quale la Commissione antimafia, siano anch’esse articolazioni del Parlamento, sicché parlamentari sono le attività che si svolgono nel loro seno o con riguardo al loro funzionamento. Da tanto la Corte ha dedotto che la lettera inviata dal senatore suddetto al Presidente della Commissione per esprimere le ragioni politiche che avevano motivato la scelta di “Forza Italia” di astenersi dalla partecipazione al convegno sul riciclaggio era esercizio di funzioni parlamentari, ancorché espresse in un atto (la lettera) in senso stretto non tipico dell’attività parlamentare. La Corte ha concluso che ad essere divulgate erano opinioni espresse da un parlamentare in un atto legato dal nesso funzionale con l’attività parlamentare, ed in quanto tale rientrante nella sfera di immunità di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione.

 

I principi suindicati conducono alla stessa valutazione per quanto concerne la condotta del deputato Mancuso. Questi, infatti, durante la conferenza stampa ha espresso propositi ed opinioni nella sostanza non diversi da quelli già comunicati al Presidente della Commissione antimafia e la cui essenza era costituita dal rifiuto di partecipare ad una manifestazione insieme con un magistrato che a suo dire distorceva a finalità politiche la funzione connessa all’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.

 

Alla medesima conclusione si perviene riguardo al comportamento addebitato al deputato Maiolo, della quale fu divulgata la lettera inviata al capo del gruppo di appartenenza. Comunque, infatti, si vogliano definire i gruppi parlamentari, non si può dubitare che essi costituiscano uno dei modi, se non il principale, di organizzazione delle forze politiche in seno al Parlamento, sicché questa Corte li ha indicati come il riflesso istituzionale del pluralismo politico (sentenza n. 49 del 1998).

 

Ne consegue che la lettera indirizzata al capo del gruppo parlamentare di “Forza Italia”, con lo scopo di rendere nota al destinatario l’opinione dell’autrice sul comportamento da tenere nella Commissione antimafia in occasione del convegno di Palermo, costituisce esplicazione di attività parlamentare nel senso che qui rileva e rientra pertanto nella previsione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

 

Si deve quindi dichiarare che spetta alla Camera affermare che le dichiarazioni rese dai deputati Mancuso e Maiolo, per le quali pende procedimento penale davanti al GUP del Tribunale di Roma, concernono opinioni espresse da membri del Parlamento nell’esercizio delle loro funzioni.

 

Per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara che spetta alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dai deputati Filippo Mancuso e Tiziana Maiolo, oggetto del procedimento penale pendente davanti al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, concernono opinioni espresse da membri del Parlamento nell’esercizio delle loro funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 settembre 2004.

 

Carlo MEZZANOTTE, Presidente

 

Francesco AMIRANTE, Redattore

 

Depositata in Cancelleria il 29 settembre 2004.