ORDINANZA N.125
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA
- Paolo MADDALENA
- Alfonso QUARANTA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge 3 maggio 1989, n. 169 (Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino), promosso con ordinanza del 3 dicembre 2002 dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Granarolo s.p.a. e il Comune di Bologna, iscritta al n. 113 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2003.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 2004 il Giudice relatore Ugo De Siervo.
Ritenuto che con ordinanza emessa in data 3 dicembre 2002, il Tribunale di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge 3 maggio 1989, n. 169 (Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino), in riferimento agli artt. 3 e 41, primo comma, della Costituzione;
che la questione è stata sollevata nell'ambito di un giudizio di opposizione promosso dalla Granarolo s.p.a. avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Comune di Bologna il 13 settembre 2002 per violazione dell'art. 5, comma 3, della legge n. 169 del 1989, in quanto la società avrebbe messo in vendita confezioni di latte pastorizzato “ad alta temperatura”, con l'indicazione della data di “durabilità” superiore a quella prevista dalla legge: diciannove giorni, comprensivi della data di confezionamento, anziché quattro più uno (di confezionamento) ;
che, a fondamento dell'opposizione, la Granarolo s.p.a. ha sostenuto che il latte in questione sarebbe trattato con nuove tecnologie che ne consentirebbero una maggiore durata, mantenendo inalterate le caratteristiche organolettiche, e che pertanto non sarebbe ad esso applicabile la disciplina dettata dalla legge n. 169 del 1989, che riguarda il latte sottoposto agli ordinari trattamenti di pastorizzazione;
che il giudice rimettente, facendo proprie le argomentazioni prospettate dalla parte opponente, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge citata, perché, non prevedendo che il termine per la consumazione del latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione a temperatura elevata possa superare i quattro giorni successivi a quello di confezionamento, contrasterebbe con gli artt. 3 e 41 della Costituzione;
che, secondo il giudice a quo, l'applicazione del breve termine di durata (previsto per il latte pastorizzato tradizionale) anche a quello trattato a temperatura elevata, avente una minore carica microbica e dunque una maggiore durabilità, violerebbe l'art. 3 Cost., in quanto risulterebbero trattate allo stesso modo situazioni diverse, determinandosi in tal modo una ingiustificata disparità di trattamento tra le imprese italiane tenute ad osservare il termine di scadenza di quattro giorni più uno previsto dalla legge italiana, rispetto alle imprese importatrici comunitarie che sarebbero libere di attribuire a tale tipo di latte la maggiore durata consentita dal diverso trattamento di pastorizzazione;
che, inoltre – si argomenta nell'ordinanza di rimessione – , la violazione dell'art. 41 Cost. sarebbe determinata dal fatto che la disposizione censurata limiterebbe la libertà di iniziativa economica delle imprese italiane che non potrebbero avvalersi appieno dei vantaggi delle nuove tecnologie ed in particolare della pastorizzazione ad alta temperatura prevista dal d.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54 (Regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47 CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte);
che il Tribunale rimettente dà conto del fatto che il Comune di Bologna, costituitosi nel giudizio a quo, ha affermato la legittimità dell'applicazione del termine di durata previsto dalla legge n. 169 del 1989 anche al latte pastorizzato ad alta temperatura, in quanto il d.P.R. n. 54 del 1997 – che pure prevede tale tipologia di latte – nulla disporrebbe con riferimento alla sua data di scadenza e che, d'altra parte, l'indicazione di tale data per un prodotto deteriorabile quale il latte fresco non potrebbe essere lasciata alla discrezionalità del produttore;
che, ad avviso del rimettente, la questione di legittimità costituzionale sarebbe rilevante nel giudizio a quo, in quanto il suo accoglimento determinerebbe l'annullamento dell'ordinanza – ingiunzione emessa dal Comune di Bologna;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
che, secondo l'Avvocatura, il d.P.R. n. 54 del 1997 sarebbe compatibile con la legge censurata, in quanto le due disposizioni normative non avrebbero ad oggetto il medesimo procedimento di pastorizzazione del latte crudo, ossia il trattamento termico necessario per la sua immissione in commercio senza pregiudizio per la salute dei consumatori, e che a tale conclusione si perverrebbe attraverso l'esame della normativa comunitaria e di quella nazionale di recepimento.
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuto il decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181 (Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità), che ha introdotto l'art. 10-bis nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari);
che il comma 4 di tale nuova disposizione rinvia per la determinazione della data di scadenza del latte ad un decreto dei Ministri delle attività produttive, delle politiche agricole e della salute, stabilendo che “con l'entrata in vigore del presente decreto cessa di avere efficacia ogni diversa disposizione relativa alla durabilità del latte”;
che, in attuazione di tale previsione, è intervenuto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle attività produttive e il Ministro della salute 24 luglio 2003 (Determinazione della scadenza del latte fresco pastorizzato e del latte fresco pastorizzato di alta qualità), che ha fissato la data di scadenza per il “latte fresco pastorizzato” e per il “latte fresco pastorizzato di alta qualità” nel sesto giorno successivo a quello del trattamento termico;
che, inoltre, la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza 13 novembre 2003, in causa C-294/01, si è pronunciata sulla questione pregiudiziale sollevata dallo stesso giudice a quo in un analogo procedimento (riguardante la medesima società Granarolo), dichiarando che la direttiva n. 92/46/CEE osta ad una normativa nazionale, quale quella dettata dalla legge n. 169 del 1989, “che fissa la data di scadenza del latte pastorizzato ad alta temperatura in modo tale che questo non possa eccedere il termine di quattro giorni successivi al confezionamento del prodotto”;
che, pertanto, si impone la restituzione degli atti al giudice rimettente, perché valuti l'incidenza nel giudizio a quo sia della normativa sopravvenuta, sia della citata pronuncia della Corte di giustizia (cfr. ordinanza n. 62 del 2003), al fine di formulare un nuovo giudizio in ordine al requisito della rilevanza della questione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bologna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2004.
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2004.