SENTENZA N. 25
ANNO 2004
Commento alla decisione di
Andrea Pugiotto
Referendum e giudizio incidentale di costituzionalità: ecco le norme
(per gentile concessione del Forum di Quaderni costituzionali)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori Giudici:
- Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA
- Paolo MADDALENA
- Alfio FINOCCHIARO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell’articolo 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l’abrogazione della legge 20 giugno 2003, n. 140, recante “Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato”, limitatamente all’art. 1:
<<1. Non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime: il Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall’articolo 90 della Costituzione, il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei Ministri, salvo quanto previsto dall’articolo 96 della Costituzione, il Presidente della Corte costituzionale.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali in corso in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni dell’articolo 159 del codice penale>>; giudizio iscritto al n. 140 del registro referendum.
Vista l’ordinanza del 3 dicembre 2003 con la quale l’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;
udito nella camera di consiglio dell’8 gennaio 2004 il Giudice relatore Franco Bile;
udito l’avvocato Federico Sorrentino per i presentatori Antonio Di Pietro, Susanna Mazzoleni, Massimo Donadi, Silvana Mura, Beniamino Donnici, Salvatore Raiti e Vittorio Amedeo Marinelli.
Ritenuto in fatto
1. - L’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352, con ordinanza pronunciata il 3 dicembre 2003 ha dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta di referendum popolare, promossa da venticinque cittadini italiani, sul seguente quesito (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2003, serie generale, n. 144): «Volete voi che sia abrogata la legge 20 giugno 2003, n. 140, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2003, recante “Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato”, limitatamente all’art. 1:
“1. Non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime: il Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall’articolo 90 della Costituzione, il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei Ministri, salvo quanto previsto dall’articolo 96 della Costituzione, il Presidente della Corte costituzionale.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali in corso in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni dell’articolo 159 del codice penale” ?».
Il quesito è stato ammesso senza alcuna modificazione ed il referendum è stato denominato “Alte cariche dello Stato - non sottoposizione a processi penali e sospensione dei processi penali in corso fino alla cessazione delle cariche o delle funzioni - abrogazione”.
2. - Ricevuta comunicazione dell’ordinanza dell’Ufficio centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato, per la deliberazione in camera di consiglio sull’ammissibilità del referendum, la data dell’8 gennaio 2004, dandone comunicazione ai presentatori della richiesta e al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.
3. - I promotori del referendum si sono costituiti depositando memoria illustrativa, e concludendo per l’ammissibilità della richiesta referendaria.
A loro avviso, il quesito rispetta i limiti di cui all’art. 75, secondo comma, Cost., non riguardando leggi in materia tributaria e di bilancio, di amnistia e di indulto, né leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, ovvero leggi a queste strettamente collegate quanto ad ambito di operatività. D’altro canto, le disposizioni in oggetto non sono contenute in una legge qualificabile come “costituzionalmente vincolata” o “a contenuto costituzionalmente vincolato”. Infine, sussistono i requisiti di chiarezza, univocità e omogeneità del quesito.
Considerato in diritto
1. - La Corte è chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo dell’art. 1 della legge 20 giugno 2003, n. 140, recante “Disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato”.
La norma dispone nel comma 1 che il Presidente della Repubblica (salvo quanto previsto dall’art. 90 della Costituzione), il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei ministri (salvo quanto previsto dall’art. 96 della Costituzione) e il Presidente della Corte costituzionale non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime.
Il comma 2 stabilisce che dalla data di entrata in vigore della legge sono sospesi, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali in corso in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime.
Infine il comma 3 - con norma palesemente accessoria - prevede che nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni dell’art. 159 del codice penale, in tema di sospensione del decorso dei termini di prescrizione.
2. - La richiesta referendaria - dichiarata conforme a legge dall’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione - è ammissibile.
2.1. - La disposizione oggetto del quesito, con riguardo a tutte le norme che contiene, è estranea alle leggi per le quali l’art. 75 della Costituzione preclude il ricorso al referendum abrogativo (leggi in materia tributaria e di bilancio, di amnistia e indulto, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali), né può considerarsi in alcun modo collegata all’ambito di operatività di tali leggi.
2.2. - La domanda referendaria presenta inoltre gli ulteriori requisiti che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, debbono ricorrere ai fini del positivo esito del giudizio di ammissibilità.
Da un lato infatti essa non riguarda leggi costituzionali o di revisione costituzionale; né leggi a contenuto costituzionalmente vincolato o costituzionalmente necessarie.
E dall’altro presenta i caratteri dell’omogeneità, della chiarezza e dell’univocità.
Sotto il primo profilo, la domanda è espressione di una matrice razionalmente unitaria, percepibile come tale dal votante, al quale propone un’alternativa netta tra l’espulsione dall’ordinamento e il mantenimento in esso del trattamento differenziato riservato dalla norma ai titolari delle cinque alte cariche o funzioni, con la loro non sottoponibilità a processi penali per i reati nella stessa norma indicati.
Quanto ai requisiti della chiarezza e univocità, il quesito riguarda un solo articolo di legge, nel quale si esaurisce l’intera disciplina della materia, e quindi si presenta come completo e del tutto coincidente con il ricordato intento referendario.
3. - Peraltro questa Corte, con sentenza n. 24 del 2004, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma oggetto del quesito.
La competenza a valutare, alla luce dell’art. 136 della Costituzione, gli effetti del sopravvenire di tale pronunzia all’ordinanza con cui l’Ufficio centrale ha dichiarato la legittimità del quesito referendario, non appartiene a questa Corte, essendo estranea all’oggetto del giudizio affidatole dall’art. 75 della Costituzione, come individuato dalla giurisprudenza costituzionale (v. sentenza n. 251 del 1975).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione dell’art. 1 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), dichiarata legittima dall’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione con ordinanza del 3 dicembre 2003.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2004.
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Franco BILE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2004.