Ordinanza n. 396/2002

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ORDINANZA N.396

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare

RUPERTO

Presidente

- Riccardo

CHIEPPA

Giudice

- Gustavo

ZAGREBELSKY

"

- Valerio

ONIDA

"

- Carlo

MEZZANOTTE

"

- Fernanda

CONTRI          

"

- Guido

NEPPI MODONA

"

- Piero Alberto

CAPOTOSTI

"

- Annibale

MARINI

"

- Franco

BILE

"

- Giovanni Maria

FLICK

"

- Francesco

AMIRANTE

"

- Ugo

DE SIERVO

"

- Romano

VACCARELLA

"

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 500, comma 4, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 2001 dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Z.N.B.H., iscritta al n. 51 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell’anno 2002.

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ordinanza del 14 novembre 2001, il Tribunale di Reggio Emilia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 500, comma 4, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede che siano acquisite al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni contenute nel fascicolo del P.M. precedentemente rese dal testimone qualora risultino altre situazioni, diverse da quelle ivi previste, che hanno compromesso la genuinità dell’esame";

che il rimettente - dopo aver premesso che, nel corso del dibattimento, i principali testimoni d’accusa avevano modificato sensibilmente le circostanziate dichiarazioni rese nella fase delle indagini, valendosi delle quali il pubblico ministero aveva proceduto alle contestazioni ex art. 500, comma 2, cod.proc.pen. - rileva come la possibilità di utilizzare le precedenti dichiarazioni ai soli fini della credibilità del dichiarante si ponga in contrasto con una serie di parametri costituzionali;

che, innanzitutto, risulterebbe violato l’art. 3 Cost., in ragione dei diversi effetti che scaturirebbero dalle dichiarazioni dibattimentali rese dal teste la cui credibilità si deve valutare, a seconda che le stesse siano favorevoli all’accusa ovvero alla difesa: nel primo caso, infatti, la valutazione negativa di credibilità di un teste di accusa comporterebbe, "in mancanza di altri elementi", l’assoluzione dell’imputato; viceversa, nella ipotesi di dichiarazioni favorevoli all’imputato, sul giudizio di inattendibilità del teste non potrebbe comunque fondarsi una sentenza di condanna;

che, in conseguenza, sarebbe leso anche il principio di parità delle parti nel processo, espresso nell’art. 111, secondo comma, Cost. e che infine - risolvendosi la contestazione delle precedenti dichiarazioni in un’attività processuale "sostanzialmente inutile" - sarebbe compromesso anche il principio del buon andamento dell’amministrazione, sancito nell’art. 97, primo comma, Cost.;

che, a parere del giudice a quo, la rilevata "incongruenza" dell’art. 500, comma 2, cod.proc.pen. deriverebbe "dalla ristrettezza delle ipotesi di deroga previste dal 4 comma [del medesimo articolo], che limita ai casi di violenza o minaccia o di offerta di utilità la possibilità di acquisire al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni precedentemente rese dal testimone": senza invece contemplare ipotesi diverse, quali "il timore autonomo del teste", ovvero la semplice "volontà […] di ritrattare" in tutto o in parte le precedenti dichiarazioni e, in generale, tutte le situazioni idonee a compromettere la genuinità dell’esame.

Considerato che il giudice rimettente sollecita l’adozione di una pronuncia additiva, volta ad estendere la specifica disciplina dettata dal comma 4 dell’art. 500 cod.proc.pen. - a norma del quale è eccezionalmente consentita, in determinate ipotesi, l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone - ad ogni ipotesi in cui, in esito alle contestazioni, sia stata accertata una "compromissione di genuinità" della dichiarazione dibattimentale;

che, peraltro, tale petitum, pur se formalmente orientato su di una norma diversa, mira in realtà a censurare il regime di limitazione probatoria delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni, disciplinato dall’art. 500, comma 2, cod.proc.pen.;

che tali censure sono già state ampiamente delibate da questa Corte e ritenute infondate (vedi ordinanza n. 36 del 2002), in forza del rilievo che il regime denunciato appare in realtà pienamente coerente con il risalto costituzionale espressamente attribuito dall’art. 111 Cost. al principio del contraddittorio "anche nella prospettiva della impermeabilità del processo, quanto alla formazione della prova, rispetto al materiale raccolto in assenza della dialettica tra le parti": ciò che spiega, dunque, l’esigenza di impedire "che l’istituto delle contestazioni - proprio perché configurato quale veicolo tecnico di utilizzazione processuale di dichiarazioni raccolte prima ed al di fuori del contraddittorio - si atteggi alla stregua di meccanismo di acquisizione illimitato ed incondizionato di quelle dichiarazioni";

che la pronuncia additiva richiesta sul comma 4 dell’art. 500 cod.proc.pen. varrebbe a dissolvere la rigorosa tipicità delle eccezioni al principio della formazione della prova nel contraddittorio tra le parti, espressa dalla suddetta disposizione, che a sua volta rappresenta la diretta applicazione, da parte della legge ordinaria, del principio sancito dall’art. 111, quinto comma della Costituzione: norma, quest’ultima, che espressamente delimita le eccezioni al principio della formazione della prova nel contraddittorio esclusivamente nell’ambito delle ipotesi di consenso dell’imputato, di accertata impossibilità di natura oggettiva o di provata condotta illecita;

che, pertanto, la pronuncia additiva invocata dal giudice a quo, lungi dall’emendare le asserite e inesistenti "incongruenze" del sistema, si porrebbe in aperta antitesi con il richiamato precetto costituzionale, di cui rappresenterebbe una completa e palese elusione;

che si rivela inconferente la pretesa violazione dell’art. 97 Cost., avendo questa Corte costantemente affermato che il principio di buon andamento dei pubblici uffici non si riferisce all’attività giurisdizionale in senso stretto, bensì all’organizzazione ed al funzionamento dell’amministrazione della giustizia (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 115 del 2001).

che, pertanto, la questione è da ritenersi manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 500, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 97 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Emilia con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.