ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare RUPERTO Presidente
- Riccardo CHIEPPA Giudice
- Gustavo ZAGREBELSKY “
- Valerio ONIDA “
- Carlo MEZZANOTTE “
- Fernanda CONTRI “
- Guido NEPPI MODONA “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 688, secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 2001 dal Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Portogruaro, in composizione monocratica, iscritta al n. 55 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell’anno 2002.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto in fatto
1. ¾ Nel corso di un procedimento penale a carico di un imputato del reato di cui all’articolo 688, secondo comma, del codice penale, il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Portogruaro, in composizione monocratica, con ordinanza in data 6 febbraio 2001, ha sollevato, su eccezione della difesa, in riferimento agli articoli 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del citato articolo 688, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui punisce con la pena dell’arresto da tre a sei mesi chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza, se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l’incolumità individuale.
Il remittente, individuata la ratio dell’articolo 688 del codice penale, nella sua originaria formulazione, nella esigenza di tutelare la sicurezza sociale attraverso la prevenzione dell’alcolismo quale causa di disordini e reati, e rilevato che si tratta di fattispecie inquadrabile tra i cosiddetti reati “ostativi”, osserva che soggetto attivo del reato di cui al previgente articolo 688, primo comma, cod. pen. poteva essere chiunque si trovasse in luogo pubblico o aperto al pubblico in stato di manifesta ubriachezza. Conseguentemente tale stato era considerato, da un lato, elemento disturbante e in qualche modo lesivo di un interesse pubblico e, dall’altro, sintomo di pericolosità sociale, non essendo l’ubriaco in grado di controllare le proprie azioni. L’alcolismo, quindi, inteso come status personale, aveva rilevanza penale sotto due aspetti, e cioè come fattore pregiudizievole per la salute individuale e collettiva e come fattore criminogeno, avendo l’assunzione di alcol valore scatenante e favorendo la genesi di determinati comportamenti criminali.
Su queste premesse, secondo il giudice a quo, non avrebbe senso ritenere che lo stato di ubriachezza, sotto l’aspetto punitivo, rilevi soltanto per una certa categoria di soggetti, individuata peraltro in base ad elementi meramente statistici, in quanto la probabilità che un soggetto non compos sui (come colui che si trova in stato di ubriachezza) commetta un reato più grave sarebbe identica tanto nel caso in cui egli sia incensurato quanto se sia pregiudicato, tanto più in caso di condanna molto risalente nel tempo o relativa a reato di non rilevante gravità.
Il remittente osserva che considerazioni analoghe sarebbero state fatte da questa Corte in riferimento alla fattispecie di cui all’articolo 708 del codice penale, disposizione che puniva il possesso ingiustificato di valori solo con riferimento ai soggetti già condannati per delitti determinati da motivi di lucro e che è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 370 del 1996.
In definitiva, ad avviso del giudice a quo, avendo il legislatore ritenuto che lo stato di ubriachezza non assuma rilevanza penale autonoma, ma sia sufficiente la sua punibilità sotto l’aspetto amministrativo, la disposizione di cui al secondo comma dell’articolo 688 del codice penale non avrebbe più ragion d’essere, in quanto introdurrebbe ex novo una fattispecie penale in cui l’elemento costitutivo fondamentale non sarebbe più considerato fatto punibile e la punibilità deriverebbe invece da elementi e presupposti del tutto estranei al momento e alle condizioni concrete in cui un determinato comportamento (penalmente irrilevante) è stato posto in essere. Sotto tale profilo sarebbe, quindi, evidente l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata “sia per la disparità di trattamento che introduce, sia sotto il profilo strettamente logico-giuridico, in omaggio ai principî di legalità, offensività e materialità della legge penale”.
2. ¾ Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.
La difesa erariale premette che argomentazioni a favore della legittimità costituzionale della disposizione censurata possono ricavarsi proprio dalla sentenza n. 370 del 1996, richiamata dal remittente, in quanto se è vero che in questa decisione la Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 708 del codice penale, ritenendo, tra l’altro, irragionevole la discriminazione operata dal legislatore nei confronti di una categoria di soggetti, è anche vero che nella stessa pronuncia è stata affermata la legittimità costituzionale dell’articolo 707 dello stesso codice, norma in cui la condotta (possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli) assume rilevanza penale solo se posta in essere da soggetto condannato per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio.
Conseguentemente, ad avviso dell’Avvocatura dello Stato, da un’attenta lettura della sentenza citata non potrebbe ricavarsi un generale principio inteso a ritenere sempre e comunque irragionevole la discriminazione operata dal legislatore nei confronti di una categoria di soggetti ai fini della rilevanza penale dell’ipotesi di reato.
La disposizione censurata, quindi, secondo la difesa erariale, pur discriminando soggetti incensurati da quelli già condannati per delitto non colposo contro la vita o l’incolumità individuale, sarebbe conforme al canone della ragionevolezza: la contravvenzione prevista dall’articolo 688, secondo comma, del codice penale, come tutti i reati “ostativi”, sarebbe diretta a prevenire il compimento di azioni lesive e la pericolosità del soggetto pregiudicato, quale si evince dalle precedenti condanne riportate, caratterizzerebbe la fattispecie al punto da indurre il legislatore a costruire su di essa il passaggio dalla tutela amministrativa a quella penale.
Considerato in diritto
1. ¾ Il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Portogruaro, in composizione monocratica, dubita della legittimità costituzionale dell’articolo 688, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui punisce con la pena dell’arresto da tre a sei mesi chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza, se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l’incolumità individuale.
Ad avviso del remittente, la disposizione censurata violerebbe l’articolo 3 della Costituzione, in quanto, a seguito della depenalizzazione del reato previsto dall’articolo 688, primo comma, del codice penale, attuata con l’articolo 54 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), l’essere colto in stato di ubriachezza in un luogo pubblico o aperto al pubblico assumerebbe rilevanza penale solo se l’autore abbia riportato precedenti condanne per delitto non colposo contro la vita o l’incolumità individuale. La norma incriminatrice sarebbe viziata da irragionevolezza, giacché un medesimo fatto, in presenza di esigenze non dissimili di tutela della sicurezza sociale attraverso la prevenzione dell’alcolismo, rileverebbe sotto l’aspetto penale soltanto per una particolare categoria di soggetti, quelli cioè che abbiano riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita e l’incolumità individuale.
Inoltre la disposizione impugnata introdurrebbe una figura di reato in cui la punibilità non riguarderebbe il fatto in sé, ma deriverebbe da elementi a questo estranei. Ciò comporterebbe la violazione dei “principi di legalità, offensività e materialità della legge penale”, riconducibili all’articolo 25, secondo comma, Cost., nonché del principio, affermato dall’articolo 27, terzo comma, secondo il quale le pene devono tendere alla rieducazione del condannato.
2. ¾ La questione è fondata.
L’articolo 688 del codice penale, nella sua formulazione originaria, puniva con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da lire ventimila a quattrocentomila chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, fosse colto in stato di manifesta ubriachezza (comma primo). La pena era, invece, dell’arresto da tre a sei mesi se il fatto era commesso da chi aveva già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l’incolumità individuale (comma secondo).
Della aggravante speciale (tale era pacificamente considerata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità) prevista dal secondo comma, questa Corte ha già avuto modo di occuparsi. La figura di reato constava di una ipotesi base e di una aggravante: non vi era pertanto alcuna difficoltà a riconoscere la non irragionevolezza della previsione secondo la quale colui che venisse colto in stato di manifesta ubriachezza in luogo pubblico o aperto al pubblico e avesse già subito una condanna per delitto non colposo contro la vita o l’incolumità individuale dovesse soggiacere ad una pena più elevata. La valutazione in termini di maggiore pericolosità della condotta della persona colta in stato di manifesta ubriachezza che avesse riportato una condanna per quei determinati delitti non era infatti priva di fondamento giustificativo (ordinanze n. 53 del 1972; n. 185 e n. 155 del 1971).
A seguito della depenalizzazione del reato previsto dal primo comma dell’articolo 688 del codice penale, il quadro normativo al quale quelle pronunce si erano attenute è profondamente mutato. Quella che per l’innanzi era una aggravante, attualmente non è più riferita ad un reato base ed è divenuta essa medesima una autonoma fattispecie di reato: incorre, infatti, nel reato di ubriachezza solo chi in passato abbia riportato condanna per delitto non colposo contro la vita o l’incolumità delle persone; chi invece tale condanna non abbia subito, anche se è stato condannato per reati di non minore gravità, risponde per quel medesimo comportamento soltanto a titolo di illecito amministrativo.
L’operazione compiuta dal legislatore del 1999, in breve, era intesa a rendere più lieve la posizione della persona colta in stato di manifesta ubriachezza in luogo pubblico o aperto al pubblico. Nella relazione governativa al decreto legislativo n. 507 del 1999 la ratio della disciplina emerge con inequivoca chiarezza: trasformare in illeciti amministrativi una serie di reati eterogenei quanto ad oggettività giuridica e modalità di condotta, “il cui unico comune denominatore è rappresentato dall’esiguo spessore sanzionatorio”. Nel trasporre sul piano amministrativo la risposta sanzionatoria in modo da ridurre l’area del diritto penale e sollevare così gli uffici giudiziari da oneri impropri, si intendeva altresì «evitare di “rivitalizzare” talune fattispecie che a causa del loro evidente anacronismo trovano oggi una applicazione assai limitata».
Se questo era il fine perseguito dal legislatore del 1999, con riferimento al reato di ubriachezza, emerge una intrinseca irrazionalità della disciplina censurata in quanto il risultato non è stato unicamente la depenalizzazione del reato base, ma anche l’eventuale trattamento sanzionatorio più severo a carico di chi abbia riportato condanne per delitto non colposo contro la vita o l’incolumità individuale.
Infatti, nella prospettiva dell’aggravante speciale, entro la quale si manteneva la vecchia previsione del secondo comma dell’articolo 688, il giudice ben avrebbe potuto, in applicazione dell’articolo 69 del codice penale, bilanciare tale aggravante con eventuali circostanze attenuanti rinvenibili nel concreto atteggiarsi della fattispecie e, una volta rimossa l’aggravante e reso così applicabile il reato base di cui al primo comma, irrogare nelle ipotesi più lievi la sola ammenda, prevista come pena alternativa. Nel sistema attuale la possibilità di commisurare la pena all’effettivo disvalore del fatto è fortemente limitata: in effetti, il secondo comma dell’art. 688 del codice penale non costituisce più una circostanza aggravante, ma configura un reato autonomo, sicché non può più parlarsi di bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti, le quali, ove ravvisabili, possono determinare un abbattimento del minimo edittale, ma non esimere il giudice dall’applicare comunque la pena dell’arresto.
3. ¾ Oltre ad avere trasformato una semplice circostanza aggravante in elemento costitutivo del reato, ciò che comporta, nel caso dell’ubriachezza, la rilevata incongruenza, la disposizione censurata è affetta dagli ulteriori vizi, anch’essi denunciati dal remittente, derivanti dalla violazione dei principî costituzionali di legalità della pena e di orientamento della pena stessa all’emenda del condannato, ai quali, in base agli articoli 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, deve attenersi la legislazione penale.
L’avere riportato una precedente condanna per delitto non colposo contro la vita o l’incolumità individuale, pur essendo evenienza del tutto estranea al fatto-reato, rende punibile una condotta che, se posta in essere da qualsiasi altro soggetto, non assume alcun disvalore sul piano penale. Divenuta elemento costitutivo del reato di ubriachezza, la precedente condanna assume le fattezze di un marchio, che nulla il condannato potrebbe fare per cancellare e che vale a qualificare una condotta che, ove posta in essere da ogni altra persona, non configurerebbe illecito penale. Il fatto poi che il precedente penale che qui viene in rilievo sia privo di una correlazione necessaria con lo stato di ubriachezza rende chiaro che la norma incriminatrice, al di là dell’intento del legislatore, finisce col punire non tanto l’ubriachezza in sé, quanto una qualità personale del soggetto che dovesse incorrere nella contravvenzione di cui all’articolo 688 del codice penale. Una contravvenzione che assumerebbe, quindi, i tratti di una sorta di reato d’autore, in aperta violazione del principio di offensività del reato, che nella sua accezione astratta costituisce un limite alla discrezionalità legislativa in materia penale posto sotto il presidio di questa Corte (sentenze n. 263 del 2000 e n. 360 del 1995). Tale limite, desumibile dall’articolo 25, secondo comma, della Costituzione, nel suo legame sistematico con l’insieme dei valori connessi alla dignità umana, opera in questo caso nel senso di impedire che la qualità di condannato per determinati delitti possa trasformare in reato fatti che per la generalità dei soggetti non costituiscono illecito penale.
Sotto un concorrente profilo, infine, la disposizione censurata, nel trasformare irragionevolmente in elementi costitutivi del reato di ubriachezza fatti per i quali è già intervenuta una condanna irrevocabile, vanifica la finalità rieducativa che l’articolo 27, terzo comma, della Costituzione assegna alla pena.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 688, secondo comma, del codice penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2002.