ORDINANZA N.323
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare RUPERTO Presidente
- Riccardo CHIEPPA Giudice
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 176, commi 19 e 22, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell’art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205) e degli artt. 214, commi 1 e 6, e 216, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, promossi con ordinanze emesse il 6 febbraio 2001 dal Giudice di pace di Roma sul ricorso proposto da Vinaccia Ferdinando contro la Prefettura di Roma e il 1° marzo 2001 dal Giudice di pace di Como nel procedimento civile vertente tra NOOR-ZUID TRANS BVBA e il Ministero dell’Interno, iscritte ai nn. 705 e 708 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il Giudice relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il Giudice di pace di Roma, con ordinanza emessa il 6 febbraio 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 41, 42 e 76 della Costituzione, dell’art. 176, commi 19 e 22 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell’art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui prevede il fermo amministrativo del veicolo con il quale è stata commessa la violazione anche quando sia di proprietà di terzi incolpevoli;
che il rimettente è investito di un giudizio di opposizione promosso dal proprietario di un veicolo adibito a trasporto merci avverso il provvedimento di fermo amministrativo del suddetto veicolo, con il quale era stata commessa da un altro soggetto conducente violazione del codice della strada per inversione di marcia in ambito autostradale;
che le disposizioni censurate prevedono per il suddetto comportamento l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, nonché la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi;
che, secondo il giudice a quo, la previsione del fermo amministrativo del veicolo anche quando esso sia di proprietà di terzi incolpevoli sarebbe anzitutto in contrasto con l’art. 76 della Costituzione per eccesso di delega, in quanto dagli artt. 1 e 5, lettere a) e d), della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario) sarebbe agevole rilevare che il legislatore delegante abbia incentrato la sua attenzione sull’autore degli illeciti, inasprendo tra l’altro l’entità delle somme richieste per gli illeciti commessi, per cui l’art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, introducendo all’art. 176 del codice della strada la previsione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, anche quando tale veicolo non sia di proprietà dell’autore dell’illecito ma di terzi, avrebbe disatteso l’intendimento del legislatore delegante;
che, secondo il giudice rimettente, la previsione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo che non appartenga all’autore della violazione sarebbe altresì lesiva della libertà di iniziativa economica e del diritto di proprietà del terzo non trasgressore, nonché del canone della ragionevolezza della misura sanzionatoria, non potendosi ritenere il proprietario del mezzo corresponsabile dell’illecito, specie quando l’affidamento di esso sia stato effettuato con tutte le cautele del caso;
che, secondo il giudice a quo, le norme censurate sarebbero altresì in contrasto con gli artt. 25, comma 2, 27, comma 1, in relazione all’art. 3 della Costituzione, in quanto la prevista sanzione accessoria troverebbe applicazione nei confronti di un soggetto che non è destinatario di sanzione amministrativa diretta;
che peraltro il rimettente ritiene che, almeno per la sanzione accessoria, verrebbe messa sullo stesso piano la condotta del proprietario che affida incautamente macchine agricole ad un soggetto non munito di patente (artt. 116 e 124, comma 4, del codice della strada) e la condotta di chi affida a terzi un veicolo con la previa verifica dell’assenza di elementi ostativi all’affidamento stesso, essendo in entrambi i casi previsto il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’infondatezza della questione;
che, secondo la difesa erariale, la questione sarebbe manifestamente infondata, anzitutto per il fatto che questa Corte si è già pronunciata sulla legittimità costituzionale delle norme censurate, rigettando questioni sollevate sulla base di analoghe argomentazioni (ordinanza n. 58 del 1999; sentenza n. 373 del 1996);
che, inoltre, secondo l’Avvocatura, non spetterebbe alla Corte rimodulare le scelte punitive del legislatore né stabilire la quantificazione delle sanzioni (ordinanza n. 297 del 1998; sentenza n. 313 del 1995), rientrando nella più ampia discrezionalità del legislatore la determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni;
che, infine, secondo la difesa erariale, la tutela dei diritti del terzo sarebbe sufficientemente garantita, in un corretto bilanciamento con gli interessi generali perseguiti dal legislatore ed in linea con il principio delineato dall’art. 6 della legge n. 689 del 1981, dalla previsione, contenuta nell’art. 214, comma 1-bis, dello stesso codice della strada e introdotta con il decreto legislativo n. 507 del 1999, per cui l’applicabilità della sanzione accessoria del fermo amministrativo è esclusa se la circolazione è avvenuta contro la volontà del proprietario del veicolo ovvero di chi ne abbia la legittima disponibilità;
che il Giudice di pace di Como, con ordinanza emessa il 1° marzo 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale: dell’art. 216, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell’art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), "nella parte in cui alla violazione della guida senza patente fa conseguire anche la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo di tre mesi", in riferimento all’art. 3 della Costituzione; dell’art. 214, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, "nella parte in cui non prevede che l’autoveicolo sia di proprietà del trasgressore", in relazione all’art. 13 della Costituzione; dell’art. 214, comma 6, del medesimo decreto legislativo, "nella parte in cui prevede che, quando contro il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo sia stata presentata opposizione ai sensi dell’art. 205 del medesimo codice, la restituzione non possa avvenire se non dopo il provvedimento dell’autorità giudiziaria che rigetta il ricorso", in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.;
che il suddetto giudice è investito dell’esame del ricorso presentato dalla proprietaria di un veicolo avverso il provvedimento di fermo amministrativo del proprio automezzo, guidato da un terzo sprovvisto di patente perché precedentemente ritiratagli dalla Polizia Stradale;
che il giudice a quo dubita, anzitutto, della legittimità costituzionale della previsione contenuta nell’art. 216 comma 6, del codice della strada, per cui alla violazione relativa alla guida senza patente consegue anche la sanzione accessoria del fermo amministrativo, deducendo l’illogicità della stessa in raffronto al trattamento sanzionatorio meno afflittivo previsto dall’art.128 del medesimo codice per chi guidi senza essersi sottoposto agli esami di idoneità o sia stato dichiarato temporaneamente inidoneo;
che il rimettente eccepisce pure l’incostituzionalità dell’art. 214, comma 1, del codice della strada, in quanto la sanzione accessoria del fermo amministrativo opera anche nell’ipotesi in cui il veicolo sia di proprietà di un terzo non trasgressore, rappresentando una pesante restrizione della libertà del proprietario e del suo diritto di attendere ai propri bisogni di lavoro, di spostamento o quant’altro, in violazione dell’art. 13 della Costituzione;
che il giudice a quo censura, infine, l’art. 214, comma 6, del codice della strada, in quanto, con riferimento all’ipotesi in cui sia stata presentata opposizione ai sensi dell’art. 205 del medesimo codice, la previsione per cui la restituzione del veicolo non possa avvenire se non dopo il provvedimento dell’autorità giudiziaria che rigetta il ricorso determinerebbe la lesione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, essendo gravemente compromessa l’azione a difesa dei propri diritti e interessi da una disposizione punitiva che rappresenta un grave deterrente all’azione stessa;
che, peraltro, la possibile interpretazione che vede inibito al giudice il potere di disporre, nelle more del giudizio, la sospensione del provvedimento di fermo amministrativo del veicolo, appare al rimettente gravemente lesiva anche perché il procedimento ordinario non potrebbe attivarsi prima di sessanta giorni, stante la norma di cui all’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come novellato dall’art. 99 del decreto legislativo n. 507 del 1999, che richiama l’art. 113, comma 2, del codice di procedura civile;
che, secondo il giudice a quo, la decisione sull’opposizione interverrebbe, quindi, posteriormente alla cessazione del periodo di tre mesi di fermo amministrativo disposto dall’art. 216 del codice della strada;
che anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza delle questioni prospettate dal Giudice di pace di Como;
che in relazione alla asserita particolare afflittività dell’art. 216, comma 6, del codice della strada, la difesa erariale rileva che le sanzioni previste non sono sproporzionate a fronte della condotta particolarmente grave di chi circola abusivamente durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato;
che, secondo l’Avvocatura, la suddetta questione sarebbe comunque da ritenersi inammissibile, in quanto già dichiarata manifestamente infondata da questa Corte (ordinanza n. 246 del 1998);
che, in riferimento alla mancata previsione nell’art. 214, comma 1, del codice della strada, della applicazione del fermo amministrativo del veicolo solo se esso sia di proprietà del trasgressore, la difesa erariale osserva che la responsabilità del proprietario di un veicolo per le violazioni commesse da chi si trovi alla guida costituisce, nel sistema delle sanzioni amministrative previste per le violazioni delle norme relative alla circolazione stradale, un principio di ordine generale che nel caso di fermo amministrativo trova conferma nell’art. 214, comma 1-bis, del codice della strada che prevede la immediata restituzione del mezzo solo quando risulti evidente che la circolazione è avvenuta contro la volontà del proprietario del veicolo ovvero di chi ne abbia la legittima disponibilità;
che, peraltro, il riferimento all’art. 13 della Costituzione, operato dal giudice a quo, non sarebbe secondo l’Avvocatura pertinente, in quanto riguarda la libertà personale e può essere invocato per provvedimenti riguardanti la persona fisica e non, come nella fattispecie, le cose;
che, quanto alla censura relativa all’art. 214, comma 6, la difesa erariale ritiene non pertinente il riferimento all’art. 24 della Costituzione, in quanto la norma impugnata non elude il diritto di difendersi e di agire in giudizio, essendo inoltre ingiustificato il timore che la restituzione del veicolo (nel caso di manifesta infondatezza dell’accertamento) non possa avvenire prima della pronuncia del giudice, che non potrebbe essere adito prima di sessanta giorni dall’accertamento della violazione;
che la difesa erariale richiama l’interpretazione di questa Corte (sentenze n. 255 e n. 311 del 1994; ordinanza n. 315 e sentenza n. 437 del 1995), per cui il previo esperimento del ricorso amministrativo è facoltativo, l’interessato potendosi, indipendentemente da esso, rivolgersi al giudice, il quale potrà sospendere l’esecuzione;
che comunque, come sottolineato dalla Avvocatura, l’art. 205 del codice della strada rimanda all’art. 22 della legge n. 689 del 1981, il cui comma 6 prevede che l’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza non impugnabile.
Considerato che le due ordinanze di rimessione, pur riguardando diverse norme del codice della strada, hanno tutte ad oggetto profili attinenti alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, onde i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;
che, come già affermato da questa Corte (ordinanza n. 33 del 2001), la responsabilità del proprietario di un veicolo per le violazioni commesse da chi si trovi alla guida costituisce, nel sistema delle sanzioni amministrative previste per le violazioni delle norme relative alla circolazione stradale, un principio di ordine generale che, nel caso del fermo amministrativo, trova conferma nell’art. 214, comma 1-bis cod. strada, per cui solo quando risulti evidente che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la volontà del proprietario il mezzo deve essere immediatamente a questi restituito;
che la tutela dei diritti del terzo è pertanto sufficientemente garantita, in un corretto bilanciamento con gli interessi generali perseguiti dal legislatore ed in linea con il principio delineato dall’art. 6 della legge n. 689 del 1981, dalla previsione, contenuta nell’art. 214, comma 1-bis, dello stesso codice della strada, per cui l’applicabilità della sanzione accessoria del fermo amministrativo è esclusa se la circolazione è avvenuta contro la volontà del proprietario del veicolo ovvero di chi ne abbia la legittima disponibilità;
che il legislatore delegato, nell’introdurre il fermo amministrativo del veicolo anche quando sia di proprietà di terzi, ha quindi provveduto senza discostarsi dal sistema generale delle sanzioni accessorie del codice della strada e dai principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delega 25 giugno 1999, n. 205;
che, pertanto, è manifestamente infondata la questione sollevata dal Giudice di pace di Roma con riferimento all’art. 176, commi 19 e 22, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell’art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui prevede il fermo amministrativo del veicolo con il quale è stata commessa la violazione anche quando sia di proprietà di terzi incolpevoli;
che, analogamente, deve ritenersi manifestamente infondata la questione sollevata dal Giudice di pace di Como con riferimento all’art. 214, comma 1, del codice della strada "nella parte in cui non prevede che l’autoveicolo sia di proprietà del trasgressore";
che, come questa Corte ha costantemente affermato (sentenze n. 217 del 1996 e n. 313 del 1995, ordinanze n. 190 del 1997 e n. 33 del 2001), l’individuazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni, siano esse penali o amministrative, rientra nella più ampia discrezionalità legislativa, non spettando alla Corte rimodulare le scelte punitive del legislatore né stabilire la misura delle sanzioni;
che, su queste basi, deve ritenersi manifestamente infondata, come d’altra parte già dichiarato da questa Corte sia pure prima della modifica introdotta dall’art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 507 del 1999, la questione relativa all’art. 216, comma 6, del codice della strada, che prevede per il caso di guida senza patente anche la sanzione accessoria del fermo amministrativo, prospettata dal Giudice di pace di Como deducendo l’illogicità della stessa in raffronto al trattamento sanzionatorio meno afflittivo previsto dall’art. 128 del medesimo codice per chi guidi senza essersi sottoposto agli esami di idoneità o sia stato dichiarato temporaneamente inidoneo;
che, infine, la questione sollevata dal Giudice di pace di Como con riferimento all'art. 214, comma 6, del codice della strada, è manifestamente infondata in quanto la regola per cui l’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento è derogabile dal giudice che, concorrendo gravi motivi, può disporre diversamente con ordinanza inoppugnabile, come previsto dall’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
che quindi le questioni sollevate dai Giudici di pace di Roma e di Como sono manifestamente infondate sotto ogni profilo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 176, commi 19 e 22, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), modificato dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 41, 42 e 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Roma con l’ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 216, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Como con l’ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all’art. 13 della Costituzione, dal Giudice di pace di Como con l’ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Como con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° luglio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 5 luglio 2002.