ORDINANZA N.110
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare RUPERTO, Presidente
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario), e 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), promossi, con ordinanze emesse l'8 e il 1° marzo 2001, il 5 giugno e il 3 luglio 2001 (n. 5 ordinanze), dal Tribunale di Firenze, rispettivamente iscritte ai nn. 489, 490, 730, 781, 782, 783, 784 e 785 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 25, 39 e 40, prima serie speciale, dell'anno 2001
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il Giudice relatore Massimo Vari.
Ritenuto che, con otto ordinanze, emesse in data 1 marzo 2001, 8 marzo 2001, 5 giugno 2001 e 3 luglio 2001 (n. 5 ordinanze), il Tribunale di Firenze ha sollevato, con riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario), e dell’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205);
che le disposizioni sopra indicate sono denunciate, da talune delle ordinanze in epigrafe, nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione del reato previsto e punito dall’art. 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), limitatamente al comportamento di chi, conseguita la patente di guida, conduce un veicolo in stato di alterazione dovuto all'uso di alcool (R.O. nn. 489, 490 del 2001) o in stato di ebbrezza (R.O. nn. 730, 781, 784, 785 del 2001);
che le medesime disposizioni vengono, al tempo stesso, censurate, da talune altre delle ordinanze in epigrafe, nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione del reato previsto e punito dall’art. 187, comma 4, del codice della strada, in relazione all’art. 186, comma 2, del medesimo codice, limitatamente al comportamento di chi, conseguita la patente di guida, conduce un veicolo in stato di alterazione dovuto all’uso di sostanze stupefacenti (R.O. nn. 782 e 783 del 2001);
che, ad avviso del giudice a quo, la scelta del legislatore di depenalizzare la contravvenzione di guida senza patente, di cui all’art. 116 del codice della strada, ma non le fattispecie di reato previste dagli artt. 186 e 187 del medesimo codice, appare del tutto illogica in quanto la condotta di chi guida un’automobile senza patente, e quindi senza esperienza, é più pericolosa, per l’incolumità pubblica, di quella di chi, avendo dimostrato di essere in grado di condurre un autoveicolo superando l’esame di abilitazione, viene trovato in uno stato di momentanea alterazione, della cui effettiva incidenza negativa sulla capacità di guida la legge non richiede l’accertamento;
che, pertanto, le norme denunciate contrasterebbero, secondo il giudice a quo, con l’art. 3 della Costituzione, in quanto determinerebbero una ingiustificata disparità di trattamento tra la condotta di chi guida un veicolo senza aver mai conseguito la patente, oggi punita con la sanzione amministrativa, e la condotta di chi, avendo conseguito la patente stessa, guida un veicolo in stato di temporanea, presunta, alterazione dovuta al consumo di alcool o di sostanze stupefacenti;
che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione.
Considerato che i giudizi, in quanto propongono questioni identiche, o quantomeno analoghe, vanno riuniti, per essere congiuntamente decisi;
che la questione di legittimità costituzionale delle norme denunciate nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione del reato previsto e punito dall’art. 187, comma 4, del codice della strada, in relazione all’art. 186, comma 2, del medesimo codice, limitatamente al comportamento di chi, conseguita la patente di guida, conduce un veicolo in stato di alterazione dovuto all’uso di sostanze stupefacenti é stata già dichiarata manifestamente infondata, da questa Corte, con ordinanza n. 144 del 2001;
che, nella predetta ordinanza, la Corte dopo aver premesso che rientra nella discrezionalità legislativa il potere di configurare le ipotesi criminose e di depenalizzare fatti dianzi costituenti reato, e, al tempo stesso, che uno scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte sanzionatorie del legislatore é possibile solo ove l’opzione normativa contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza ha ritenuto che la scelta del legislatore di non estendere la depenalizzazione anche alla fattispecie di guida in stato di alterazione dovuto all’uso di sostanze stupefacenti non può ritenersi irragionevole solo a motivo delle valutazioni espresse dal rimettente in ordine alla asserita maggiore pericolosità della condotta di chi guida senza aver conseguito la prescritta abilitazione rispetto a quella di chi, pur avendo regolarmente conseguito la patente, viene sorpreso alla guida in stato di alterazione dovuto all’uso di stupefacenti;
che il rimettente non prospetta profili di censura nuovi o diversi da quelli già esaminati dalla Corte nella citata ordinanza;
che le argomentazioni sviluppate nella predetta ordinanza n. 144 del 2001 appaiono estensibili, avuto riguardo alle prospettate ragioni di censura, anche alla questione di legittimità costituzionale delle norme denunciate, nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione del reato previsto e punito dall’art. 186, comma 2, del codice della strada, limitatamente al comportamento di chi, conseguita la patente di guida, conduce un veicolo in stato di alterazione dovuto all’uso di alcool;
che, pertanto, entrambe le questioni devono reputarsi manifestamente infondate.
Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario), e dell’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevate, con riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Massimo VARI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2002.