Ordinanza n. 51/99

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ORDINANZA N.51

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 486 del codice di procedura penale in relazione all’art. 159, primo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 17 novembre 1997 dal Pretore di Verbania nel procedimento penale a carico di Riegel Franz e altri, iscritta al n. 142 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 1998.

  Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

  Ritenuto che nel corso di un procedimento penale, per reati riguardanti l'inquinamento ambientale, i difensori degli imputati dichiaravano, nell'udienza del 14 novembre 1997, di aderire all'astensione collettiva dall'attività giudiziaria proclamata a livello nazionale;

  che, nel qualificarla legittima per l'osservanza di forme e procedure, il Pretore di Verbania, dovendo rinviare il dibattimento, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 486 del codice di procedura penale, in relazione all'art. 159, primo comma, del codice penale, nella parte in cui "non prevede, fra i casi di sospensione del procedimento da cui discende la sospensione della prescrizione, il rinvio o la sospensione del dibattimento cagionato dall'adesione dei difensori all'astensione collettiva";

  che, ad avviso del giudice a quo, la normativa censurata contrasterebbe con gli artt. 97 e 112 della Costituzione, perchè in mancanza della richiesta disciplina sarebbe pregiudicata l'attività giurisdizionale e l’obbligatorietà dell'azione penale, diventando inevitabile il differimento delle udienze con riflessi sulla prescrizione dei reati;

  che la disposizione sarebbe altresì irragionevole, perchè gli imputati di medesimi reati vedrebbero accertata in tempi diversi la loro responsabilità;

  che, infine, la questione sarebbe rilevante, perchè - se accolta - consentirebbe la sospensione della prescrizione, così evitando che l'astensione collettiva cagioni la lesione di altri interessi costituzionalmente protetti.

  Considerato che ritorna all’esame della Corte, per contrasto con gli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 486 del codice di procedura penale, in relazione all’art. 159, primo comma, del codice penale, "nella parte in cui non prevede, fra i casi di sospensione del procedimento da cui discende la sospensione della prescrizione, il rinvio o la sospensione del dibattimento cagionato dalla adesione dei difensori all’astensione collettiva", con ciò recando pregiudizio alla funzione giurisdizionale, all’organizzazione giudiziaria, al principio dell’obbligatorietà dell’azione penale e, altresì, al canone di ragionevolezza;

  che la norma paleserebbe, inoltre, intrinseca irragionevolezza, consentendo tempi diversi per l’accertamento delle responsabilità penali nei confronti di imputati dei medesimi reati;

che questa Corte, con la sentenza n. 171 del 1996, ha dichiarato l’infondatezza - e, con le ordinanze nn. 318 e 273 del 1996 e 106 del 1998, la manifesta infondatezza - della questione di legittimità costituzionale dell’art. 486 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento a numerosi parametri costituzionali, fra i quali anche quelli invocati dal Pretore di Verbania;

  che la questione all’esame é stata prospettata anche in relazione all’art. 159, primo comma, del codice penale;

che il giudice a quo sollecita una pronuncia additiva volta a introdurre una nuova ipotesi di sospensione del corso della prescrizione al di fuori dei casi previsti dalla legge;

  che va confermato l’orientamento di questa Corte nel senso della inammissibilità (v. sentenza n. 114 del 1994), perchè spetta al legislatore, nell’ambito della ragionevole ponderazione degli interessi in gioco, valutare l’opportunità di qualsiasi inasprimento della disciplina sostanziale che attenga alla punibilità, atteso che le esigenze costituzionali da salvaguardare non si esauriscono nella tutela penale (sentenze nn. 455 e 447 del 1998).

  che la questione, pertanto, va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 486 del codice di procedura penale, in relazione all’art. 159, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Verbania, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1999.

Presidente Renato GRANATA

Redattore Francesco GUIZZI

Depositata in cancelleria il 4 marzo 1999.