Sentenza n. 262/98

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SENTENZA N.262

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 settembre 1997 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Vibo Valentia, iscritta al n. 800 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 1997.

  Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1998 il Giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto in fatto

1.- Nel corso di un procedimento penale a carico di un imputato del reato di corruzione di minorenne, previsto dall’art. 609-quinquies del codice penale, il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Vibo Valentia, chiamato a pronunciarsi su di una richiesta di incidente probatorio, con escussione quale teste della minore di sedici anni vittima del reato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 32 e 72 della Costituzione, dell’art. 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente di adottare le speciali modalità di espletamento dell’incidente probatorio ivi contemplate, anche nell’ipotesi di reato di cui all’art. 609-quinquies del codice penale.

Il remittente osserva che nella richiesta del pubblico ministero si rappresenta la necessità di escutere la testimonianza della minore con le speciali modalità di cui all’art. 398, comma 5-bis, cod. proc. pen. (e così in un locale con specchio unidirezionale, affinchè il padre della minore, accusato del reato, assista alla deposizione senza poter interagire con la teste), a tutela sia della genuinità della prova sia dell’integrità psicofisica della minore medesima; ma che il tenore letterale della disposizione non consente di adottare tali modalità, previste per la deposizione a tutela dei minori nelle ipotesi dei delitti di cui agli artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies, nella ipotesi del delitto di cui all’art. 609-quinquies.

La questione di legittimità costituzionale del citato art. 398, comma 5-bis, cod. proc. pen. é ritenuta rilevante in quanto si tratta di una norma processuale che il giudicante ritiene di dover applicare, assumendo la prova richiesta un fondamentale rilievo nell’economia del giudizio, e dovendosi d’altra parte porre l’acquisizione probatoria al riparo da possibili eccezioni di nullità se non di inutilizzabilità.

Ciò premesso, il giudice a quo osserva che, allo scopo di dare maggiore tutela alle vittime dei reati sessuali, con l’art. 13 della legge n. 66 del 1996 si é consentito, quando si procede per tali reati, ivi compreso quello previsto dall’art. 609-quinquies del codice penale, di ricorrere all’incidente probatorio anche al di fuori dei casi già previsti dal comma 1 dell’art. 392 cod. proc. pen.; e si é inoltre previsto, con l’art. 14 della stessa legge, che ha introdotto il comma 5-bis dell’art. 398, cod. proc. pen., che, nel caso in cui la vittima del reato (recte: la persona comunque interessata all’assunzione della prova) sia minore degli anni sedici, l’acquisizione probatoria possa avvenire con modalità particolari, intese a garantire la genuinità della prova e l’integrità psicofisica del minore. Ma tale ultima previsione é stata introdotta con riferimento limitato ad alcune ipotesi di reato, fra le quali non é compresa quella di cui all’art. 609-quinquies cod. pen.: ora, il carattere eccezionale della norma e la tassatività dell’elenco dei reati previsti precluderebbero sia una interpretazione estensiva sia un’applicazione analogica della norma stessa.

Emergerebbe in tal modo, in primo luogo, una disparità di trattamento illogica e ingiustificatamente discriminatoria, in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, nei confronti delle vittime dei diversi reati, pur in presenza del medesimo bene giuridico tutelato dalle norme incriminatrici, del medesimo interesse protetto dalla norma procedurale (genuinità della prova e tutela della persona offesa, pur nel rispetto delle garanzie difensive), e della medesima condizione del soggetto passivo del reato (età minore degli anni sedici).

La norma in esame, ad avviso del remittente, sarebbe, in secondo luogo, in contrasto con l’art. 32 della Costituzione, per la mancata tutela della salute del minore in una situazione nella quale il giudice ravvisi la necessità di adottare speciali cautele per salvaguardarne l’equilibrio e l’integrità psichica, essendo la ratio della norma appunto quella di preservare il più possibile il minore e la sua salute nella situazione di stress emozionale cui lo sottopone la testimonianza.

In terzo luogo, il giudice a quo ritiene la norma viziata di illogicità, incoerenza e contraddittorietà rispetto ai suoi presupposti, che inciderebbero anche sulla tutela del diritto alla salute. Infatti la ratio della norma, come sopra individuata, sarebbe confermata dalla estensione a tutte le ipotesi di reato sessuale a danno di minore dei sedici anni, compresa quella di cui all’art.609-quinquies cod. pen., del ricorso all’incidente probatorio. Non si capirebbe la ragione per la quale il legislatore, mentre da un lato ha esteso la possibilità di ricorrere all’incidente probatorio, non abbia poi, con riguardo a quest’ultimo reato, accolto il logico corollario della possibilità di ricorrere a particolari modalità nell’assunzione della prova: l’art. 398, comma 5-bis, cod. proc. pen., costituirebbe infatti il necessario complemento, dal punto di vista delle modalità esecutive, dell’art. 392 cod. proc. pen.

Infine il remittente denuncia la violazione dell’art. 72 della Costituzione e delle norme del regolamento della Camera da esso richiamate.

Egli osserva che la Camera dei deputati, nell’ambito del procedimento c.d. "misto" adottato per l’approvazione del progetto di legge divenuto la legge n. 66 del 1996, in cui la commissione opera in sede redigente (e in cui, a norma dell’art. 96 reg. Camera, la commissione formula gli articoli, mentre all’aula é riservata la approvazione dei singoli articoli così formulati, nonchè l’approvazione finale del progetto con semplici dichiarazioni di voto), ha approvato in aula un testo diverso da quello che la commissione redigente aveva formato. Quest’ultima avrebbe infatti approvato un testo che includeva anche l’ipotesi di reato di cui all’art. 609-quinquies cod. pen. fra quelle per le quali é possibile ricorrere a particolari modalità di assunzione della prova nell’incidente probatorio, oltre che fra quelle per le quali si consente il ricorso "allargato" all’incidente probatorio medesimo: mentre l’assemblea avrebbe da un lato approvato il nuovo testo dell’art. 392, comma 1, cod. proc. pen., emendato con il riferimento anche all’art. 609-quinquies, dall'altro avrebbe invece approvato il nuovo art. 398, comma 5-bis, cod. proc. pen. nella formulazione originaria, non comprensiva dell’emendamento che estendeva il richiamo anche all’art. 609-quinquies cod. pen..

2.- Non vi é stata costituzione di parti nè intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1.- La questione sollevata investe il comma 5-bis dell’art. 398 del codice di procedura penale - aggiunto dall’art. 14, comma 2, della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale) - nella parte in cui, prevedendo (nel caso di indagini che riguardano determinate ipotesi di reati sessuali) l’adozione di modalità particolari attraverso cui procedere all’incidente probatorio quando fra le persone interessate all’assunzione della prova vi siano minori di sedici anni, e le esigenze del minore lo rendano necessario od opportuno, non contempla, fra le ipotesi richiamate, il reato di corruzione di minorenne di cui all’art. 609-quinquies del codice penale ("Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere ...").

Tale omissione, secondo il remittente, contrasta con gli articoli 3 e 32 della Costituzione, per disparità di trattamento ingiustificata di situazioni assimilabili, per intrinseca irragionevolezza e contraddittorietà rispetto alla previsione della possibilità di ricorrere anche nel caso di reato di corruzione di minorenne all’incidente probatorio al di fuori dei presupposti comuni (art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 13, comma 1, della legge n. 66 del 1996), e per la mancata tutela, in questa ipotesi e solo in questa, della salute psichica del minore. La disposizione impugnata sarebbe altresì illegittima per violazione dell’art. 72 della Costituzione, avendo la Camera dei deputati approvato l’art. 14 della legge in un testo diverso da quello definito dalla commissione in sede redigente, che invece contemplava fra i reati in questione anche quello previsto dall’art. 609-quinquies cod. pen.

2.- Non é fondata la censura di violazione dell’art. 72 della Costituzione.

La legge n. 66 del 1996 proviene da un iter parlamentare promosso presso la Camera dei deputati attraverso la presentazione di numerose proposte di legge, il cui esame congiunto fu affidato alla Commissione giustizia, prima in sede referente, poi in sede redigente, riservandosi dunque all’assemblea, a norma dell’art. 96 del regolamento, l’approvazione sia dei singoli articoli formulati dalla commissione, sia del testo complessivo.

La disposizione contenuta nell'attuale art. 6 della legge, che introduce l'art. 609-quinquies del codice penale, relativo alla corruzione di minorenne, non figurava nella proposta assunta come testo base dalla Commissione giustizia della Camera sia nella sede referente (seduta del 6 luglio 1995), sia poi nella sede redigente (seduta del 25 luglio 1995). In tale testo erano invece già presenti disposizioni di contenuto corrispondente agli attuali artt. 13, comma 1, e 14, comma 2, in tema di incidente probatorio, con riferimento a tutti i nuovi delitti che si venivano a configurare (violenza sessuale semplice e aggravata, atti sessuali con minorenne, violenza di gruppo): non, ovviamente, al delitto di corruzione di minorenne, che la proposta non contemplava.

La previsione del delitto di corruzione di minorenne, attraverso l'introduzione dell’art. 609-quinquies nel codice penale, conseguì solo all’approvazione da parte della commissione di un emendamento aggiuntivo all’art. 5 (seduta del 26 settembre 1995); nella stessa seduta la commissione approvò anche un altro emendamento aggiuntivo all’art. 6, che introduceva a sua volta un art. 609-quinquies del codice penale, con oggetto e contenuto diversi.

Sempre nella medesima seduta la commissione completò l'esame e l'approvazione in sede redigente del progetto, votando così, fra l'altro, sugli articoli 12 e 13, che recavano rispettivamente le modifiche agli artt. 392 e 398 del codice di procedura penale. In tale sede, furono approvati due emendamenti del relatore, interamente sostitutivi dei due articoli, nei quali la nuova disciplina processuale veniva riferita ai delitti di cui agli artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-quinquies del codice penale (rispettivamente emendamenti 12.6 e 13.5): senza che peraltro risulti che si sia discussa in alcun modo la riferibilità o meno della nuova disciplina dell’incidente probatorio al delitto di corruzione di minorenne.

Sempre nella seduta del 26 settembre la commissione autorizzò la Presidenza a procedere al coordinamento formale del testo.

In sede di coordinamento, gli articoli 13 (già 12) e 14 (già 13) vennero riformulati, facendosi riferimento, in entrambi, ai delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies: dunque anche al delitto di violenza di gruppo (art. 609-sexies nel testo approvato dalla commissione, art. 609-octies nel testo coordinato), ma non al delitto di corruzione di minorenne, previsto dall'art. 609-quinquies nel testo coordinato.

Fu tale testo coordinato ad essere sottoposto all'Assemblea, e da questa approvato (dopo un'ulteriore rielaborazione da parte della commissione del solo art. 8), con il voto dei singoli articoli e poi col voto finale (seduta del 28 settembre 1995). Peraltro, nelle norme comuni, tale testo conteneva un riferimento al nuovo art. 609-quinquies del codice penale solo all'art. 7, in tema di irrilevanza della ignoranza dell'età della persona offesa.

Il Senato, in prima lettura, modificò il testo, fra l'altro inserendo il riferimento anche all'art. 609-quinquies cod. pen., oltre che negli articoli 10, 11 e 12, nell’art. 13, che introduceva il comma 1-bis dell’art. 392 cod. proc. pen.; non però nell’art. 14, che introduceva il comma 5-bis dell’art. 398 cod. proc. pen., approvato invece nel testo pervenuto dall’altro ramo del Parlamento.

La Camera, in seconda lettura, prese in esame solo gli articoli emendati, fra cui non vi era l'art. 14, e modificò ulteriormente il solo art. 5, approvando per il resto il testo trasmesso dal Senato: il quale, a sua volta, nella seduta del 14 febbraio 1996, approvò definitivamente il testo trasmesso dalla Camera, che fu quindi promulgato e pubblicato.

3.- La ricostruzione dell'iter parlamentare della legge consente di constatare: a) che il testo promulgato della legge é in tutto conforme a quello concordemente approvato dalle due Camere: precisamente, l'art. 13, che introduce il comma 1-bis dell’art. 392 cod. proc. pen., fu approvato dalla Camera senza il riferimento all’art. 609-quinquies, emendato dal Senato che vi inserì tale riferimento, e riapprovato dalla Camera nel testo del Senato; mentre l'art. 14, che introduce il comma 5-bis dell’art. 398 cod. proc. pen., fu approvato già in prima lettura da entrambe le Camere in un testo, conforme a quello promulgato, che non contiene il riferimento all’art. 609-quinquies cod. pen.; b) che l’omissione di tale richiamo nell'art. 398, comma 5-bis, cod. proc. pen. non é frutto di modifiche del testo dell'articolo intervenute dopo la sua approvazione, da parte di ciascuno dei due rami del Parlamento, ma risulta a seguito del coordinamento che ha preceduto l’approvazione dei singoli articoli, e poi del testo complessivo, da parte dell’assemblea della Camera in sede di prima lettura.

Non può pertanto parlarsi di una violazione delle norme sul procedimento legislativo contenute nell’art. 72 della Costituzione, le quali richiedono, per quanto qui interessa, soltanto che il progetto sia approvato "articolo per articolo e con votazione finale" da ciascuna delle due Camere, ovviamente nel medesimo testo: mentre altri errori o eventuali violazioni di norme regolamentari, che possano verificarsi nel procedimento, sfuggono al sindacato di questa Corte sulla legittimità costituzionale della legge regolarmente promulgata e pubblicata (sentenza n. 9 del 1959).

Nè vi é luogo, nella specie, per quanto si é detto, a rilevare difformità, intervenute a seguito di operazioni di coordinamento, fra testo approvato da ciascuna Camera e testo promulgato o trasmesso all’altra Camera (cfr. sentenze n. 9 del 1959, n. 134 del 1969, n. 292 del 1984): poichè, come si é osservato, il coordinamento su cui ha attirato l'attenzione il giudice remittente fu precedente, e non successivo, all'approvazione degli articoli da parte dell'assemblea della Camera, la cui volontà si é espressa dunque, col voto, sul testo di tali articoli come risultanti a seguito del coordinamento medesimo.

4.- La questione é invece fondata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

La legge n. 66 del 1996, com’é noto, ha sottoposto ad integrale revisione le norme del codice penale in tema di reati contro la libertà sessuale, abrogando in toto il capo I (Dei delitti contro la libertà sessuale) del titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume) del libro secondo, nonchè gli articoli 530, 539, 541, 542 e 543 (art. 1); e inserendo nella sezione III del capo III (Dei delitti contro la libertà morale) del titolo XII (Dei delitti contro la persona) le nuove fattispecie di reato della violenza sessuale, semplice ed aggravata (artt. 3 e 4: artt. 609-bis e ter del codice penale), degli atti sessuali con minorenne (art. 5: art. 609-quater del codice), della corruzione di minorenne, nella nuova formulazione (art. 6: art. 609-quinquies del codice), e della violenza sessuale di gruppo (art. 9: art. 609-octies del codice).

Accanto a queste nuove disposizioni incriminatrici, e ad altre prescrizioni comuni (artt. 10, 11, 12, 15, 16) o di diverso contenuto (art. 17), la legge n. 66 ha introdotto alcune nuove disposizioni nel codice di procedura penale.

Precisamente, l’art. 13 della legge ha aggiunto nell’art. 392 (relativo ai casi in cui si può procedere con incidente probatorio) il comma 1-bis, in base al quale "nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1", oltre che un comma 2-bis sul deposito da parte del pubblico ministero degli atti di indagine compiuti, insieme con la richiesta di incidente probatorio.

A sua volta, l’art. 14 della legge ha introdotto nell’art. 398 cod. proc. pen. (Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio), oltre ad un comma 3-bis sul diritto ad ottenere copia degli atti depositati, un nuovo comma 5-bis, ai cui sensi, "nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all’assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l’ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all’incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno": il comma prosegue poi disciplinando il luogo dell’udienza e le modalità di documentazione delle dichiarazioni testimoniali.

Mentre dunque la disposizione che consente il ricorso all’incidente probatorio fa riferimento a tutte le nuove fattispecie delittuose configurate dalla legge n. 66, la disposizione - qui censurata - che prevede il ricorso a modalità particolari, quando le esigenze del minore lo richiedano, fa invece riferimento a tutte le fattispecie meno una, quella appunto della corruzione di minorenne prevista dall’art. 609-quinquies.

Ora, é di tutta evidenza che la limitazione alla applicabilità della disposizione che prevede modalità particolari di assunzione della prova nell’incidente probatorio, derivante dal mancato richiamo all’art. 609-quinquies, non trova alcuna giustificazione ragionevole. Una volta reso possibile il ricorso all’incidente probatorio per questi reati non si può negare che le esigenze del minore, in vista delle quali il nuovo art. 398, comma 5-bis, cod. proc. pen. consente l’adozione di particolari modalità di assunzione della prova, a tutela appunto, specialmente, della persona del minore, sussistano identiche anche nel caso in cui si procede per il delitto di corruzione di minorenne (che anzi, come si é ricordato, presuppone che la persona offesa abbia meno di quattordici anni), non meno che nelle altre ipotesi di delitti a cui il legislatore si é riferito.

Le esigenze di salvaguardia della personalità del minore (oltre che di assicurazione della genuinità della prova), a tutela delle quali la disposizione é dettata, sono d’altra parte di preciso rilievo costituzionale, coinvolgendo la protezione dei diritti fondamentali della persona: sicchè non sarebbe tollerabile la lacuna o la contraddizione dell’ordinamento, che discende dalla limitazione in discorso, nemmeno se fosse frutto di una scelta consapevole del legislatore. Ciò che, peraltro, non risulta in alcun modo, come appare anche dall’iter parlamentare che si é ricordato.

Resta assorbito ogni altro profilo di censura.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, come introdotto dall’art. 14, comma 2, della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), nella parte in cui non prevede l’ipotesi di reato di cui all’art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne) del codice penale fra quelle in presenza delle quali, ove fra le persone interessate all’assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, il giudice stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all’incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° luglio 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Valerio ONIDA

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998.