Sentenza n. 408 del 1996

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SENTENZA N.408

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Dott. Renato GRANATA, Presidente

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

-     Avv. Fernanda CONTRI

-     Prof. Guido NEPPI MODONA

-     Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1995 dal Pretore di Camerino nel procedimento penale a carico di Orsini Gabriella ed altri iscritta al n. 943 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il Giudice relatore Renato Granata.

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza 3 novembre 1995 il Pretore di Camerino - in un giudizio penale a carico di soggetti, imputati del reato di cui all'art. 195, terzo comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n.156 (codice postale) per avere, nella loro qualità di Presidente o di membri del Consiglio di amministrazione della emittente locale T.V.A. Telecentro, installato ed esercitato un impianto di diffusione televisiva senza il prescritto provvedimento concessorio - ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nella parte in cui esclude dalla sanatoria amministrativa e, conseguentemente, penale, la situazione delle emittenti private che, alla data di entrata in vigore della legge predetta, avevano semplicemente installato impianti di radiodiffusione televisiva, senza peraltro aver anche provveduto a rendere gli stessi funzionanti.

Nel caso di specie - rileva il giudice rimettente - anteriormente alla data di entrata in vigore della cit. legge n. 223 del 1990 la suddetta emittente privata T.V.A. Telecentro, avente diffusione locale, aveva provveduto, per il tramite del proprio personale tecnico, ad installare, in zona Piano del Sasso di Fiuminata ed in zona Rocchetta di Pioraco, apparecchiature che consentivano l'irradiazione dei programmi trasmessi anche in tali zone ed in quelle limitrofe; irradiazione che - dopo alcune prove tecniche - era in realtà avvenuta soltanto in epoca successiva alla data suddetta. Sicché gli imputati non potevano godere della sanatoria, di cui al primo comma dell'art. 32 cit., ed i successivi atti di esercizio degli impianti sarebbero dovuti ricadere nella sfera di operatività dell'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.

In tal modo però - secondo il giudice rimettente - tale interpretazione del disposto del comma 1 dell'art. 32 confliggerebbe con il principio di eguaglianza sotto il profilo che, mentre è sanata, in via amministrativa e, conseguentemente, anche penale la situazione dell'emittente televisiva privata che abbia esercitato ed eserciti (in maniera continuativa e funzionante) impianti di radiodiffusione televisiva, non rimarrebbe invece egualmente sanata la situazione del soggetto che alla data dell'entrata in vigore della legge n. 223 del 1990 si sia soltanto limitato, in assenza di qualsivoglia provvedimento autorizzatorio, a predisporre le apparecchiature atte a consentire, in un secondo momento, la messa in onda di programmi televisivi. Si determina così - prosegue il giudice rimettente - una situazione di disparità di trattamento, in ragione dell'ingiustificato maggior favore riservato a chi, esercitando senza autorizzazione un impianto di radiodiffusione televisiva, abbia posto in essere una condotta astrattamente più grave di quella di colui che si sia limitato alla mera installazione, in assenza di autorizzazione, di impianto di radiodiffusione televisiva.

2. - Nel giudizio innanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato ed ha concluso per la manifesta infondatezza della questione sollevata.

Ritiene infatti l'Avvocatura dello Stato che l'effetto scriminante della legge n.223 del 1990 non sia limitato al solo funzionamento degli impianti, ma comprenda tutte le attività presupposte dallo stesso; invece il discrimine temporale voluto dal legislatore riguarda la continuazione delle trasmissioni, che è consentita solo a quanti già esercitavano effettivamente l'attività prima dell'entrata in vigore della nuova legge.

Sostiene quindi l'Avvocatura che non vi è alcuna irragionevole disparità di trattamento, dal momento che per il periodo antecedente all'entrata in vigore della nuova legge la responsabilità per avere installato è esclusa come quella per aver esercitato gli impianti, mentre è con riguardo al periodo successivo che gli imputati hanno tenuto un comportamento penalmente illecito, attivando impianti prima non funzionanti, così alterando quell'assetto pregresso che il legislatore voleva cristallizzare nella fase transitoria.

Considerato in diritto

1. - E' stata sollevata questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione - dell'art. 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nella parte in cui esclude dalla <<sanatoria amministrativa>> le emittenti private che alla data di entrata in vigore della legge stessa abbiano semplicemente installato e non anche reso funzionanti impianti televisivi - per la ricaduta che tale disposizione ha in materia penale agli effetti della punibilità per il reato di indebita installazione od esercizio di impianti televisivi di cui all'art. 195 del codice postale (d.P.R. n. 156 del 1973), come novellato dall'art. 30 della medesima legge n. 223 del 1990, atteso che tale punibilità resterebbe così di fatto irragionevolmente esclusa solo a vantaggio di soggetti che, con la messa in funzione dell'impianto entro la data indicata (che consente di fruire del regime transitorio di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività), hanno esaurito la progressione criminosa (dall'installazione all'esercizio), rimanendo viceversa punibili quanti, entro lo stesso termine, si siano limitati, con la semplice messa in opera delle attrezzature, alla sola fase iniziale dell'iter criminis.

2. - La questione non è fondata.

2.1. - Va premesso che l'art. 32 cit. prevede - nel contesto della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, ma ripetendo un modulo di regime transitorio già sperimentato in passato (art. 3, primo comma, del decreto-legge n. 807 del 1984, convertito in legge n.10 del 1985) e al quale tra l'altro si salda senza soluzione di continuità - un'autorizzazione temporanea ex lege (destinata a cessare con il rilascio o con il diniego della concessione) alla <<prosecuzione>> nell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva condizionata al fatto che prima dell'entrata in vigore della legge cit. l'impianto fosse già <<esercitato>> e quindi attivo, ciò desumendosi dal riferimento testuale alla <<prosecuzione>>, e che fosse stata presentata la domanda per il rilascio della concessione. Tale autorizzazione ex lege alla prosecuzione aveva l'indiretto effetto di una sanatoria (seppur limitata nel tempo al solo periodo transitorio) che comportava anche - ritiene il Pretore rimettente secondo un'interpretazione non implausibile - il venire meno dell'(eventuale) reato commesso prima della legge n.223 del 1990 per aver <<esercitato>> senza autorizzazione; sicché chi aveva <<esercitato>> senza autorizzazione non solo era autorizzato ex lege a proseguire, ma non era neanche punibile ex art. 195, comma primo, numero 3, del codice postale, cit.

Rimanevano fuori da tale autorizzazione ex lege coloro che alla data suddetta avessero soltanto <<installato>> l'impianto, senza mai esercitarlo o comunque senza esercitarlo alla data suddetta.

Tra tali due categorie di soggetti (quelli che già prima esercitavano e dopo hanno continuato - autorizzati ex lege - ad esercitare; e quelli che prima avevano solo installato e che dopo non sono stati autorizzati ad iniziare ad esercitare in attesa di ottenere la concessione) il pretore rimettente opera una comparazione sotto il profilo penalistico allegando un'ingiustificata disparità di trattamento. Ed è su questo specifico profilo penalistico che si incentra la censura del giudice rimettente di violazione del principio di eguaglianza, essenzialmente per l'ingiustificata disciplina differenziata perché è stato riconosciuto il beneficio della sanatoria a chi ha maggiormente violato la legge (per aver esercitato senza autorizzazione) ed invece è stato negato a chi l'ha violata in modo meno grave (per aver installato senza autorizzazione).

2.2. - Con riguardo però proprio a tale sequenza costituita dall'<<installazione>> prima della legge n.223 del 1990, seguita dall'<<esercizio>> dopo la legge medesima, può valutarsi come giustificata la scelta del legislatore in ragione della particolare finalità perseguita nel periodo transitorio (prima dell'assentimento delle concessioni), finalità che è consistita nel temporaneo congelamento della situazione esistente per porre un freno all'indiscriminata occupazione dell'etere in attesa della piena operatività a regime della nuova disciplina che, al fine della stabile attribuzione delle frequenze, prevedeva (e prevede) un procedimento concessorio con valutazione comparativa dei soggetti richiedenti in un contesto di radicale riordino della materia e di una nuova generale programmazione mediante il piano nazionale di ripartizione delle frequenze stesse.

D'altra parte non può omettersi di considerare che, ove si fosse esteso in via provvisoria il regime autorizzatorio (e la sanatoria) anche a chi aveva soltanto installato l'impianto, si sarebbe dovuto anche disciplinare in qualche modo la concreta assegnazione delle frequenze ove alle stesse avessero aspirato (in numero eccedente rispetto alle concrete disponibilità) sia coloro che già <<esercitavano>> l'impianto, utilizzando le frequenze stesse, sia coloro che avevano solo <<installato>> altro impianto, in tal modo pregiudicando quell'esigenza, sottesa alla legge n.223 del 1990, di avviare la riforma senza l'interferenza di un possibile continuo (e verosimilmente alterno) mutamento della situazione di fatto e quindi con la garanzia di un riferimento fisso alla rilevazione dell'esistente ad una data certa, quale appunto quella di entrata in vigore della legge suddetta. Quindi le fattispecie poste a raffronto non sono comparabili, sicché non irragionevolmente il legislatore ha ritenuto di soddisfare l'esigenza di congelamento (e moratoria) della situazione esistente limitandosi ad autorizzare (e sanare) in via provvisoria solo le emittenti attive che già di fatto occupavano una frequenza e che avevano inoltrato la domanda di concessione per accedere, in caso di provvedimento favorevole, al nuovo regime concessorio; domanda che peraltro parimenti potevano presentare (in concorso con i primi) anche coloro che avevano soltanto installato impianti senza ancora esercitarli, ma senza che ciò li autorizzasse da subito a modificare la situazione qua ante.

La positiva valutazione del carattere differenziato della sanatoria amministrativa non può che riflettersi anche (e allo stesso modo) sulla sua ricaduta penale in termini di punibilità, o meno, dei comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti precedenti alla legge n.223 del 1990; tanto più che in realtà prima della legge n.223 del 1990 la mera installazione di un impianto idoneo a trasmettere in ambito non già nazionale, bensì meramente locale (che è l'ipotesi alla quale si riferisce l'ordinanza di rimessione), si giovava della (transitoria e del tutto contingente) liberalizzazione dell'emittenza locale fino all'introduzione di un regime autorizzatorio o concessorio, avutasi solo con la riforma del 1990; liberalizzazione conseguente alla sentenza n. 202 del 1976 di questa Corte (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 della legge n.103 del 1975), richiamata, in parte qua, dalla successiva sentenza n. 237 del 1984 che ha ulteriormente chiarito che, seppur transitoriamente in una situazione di totale carenza legislativa, <<la trasmissione via etere su scala locale, esercitata dai privati, ... è assolutamente libera>>. Sicché la condotta penalmente rilevante si riduce a quella dell'esercizio (per la prima volta) dell'impianto dopo la legge n.223 del 1990; ma - deve ribadirsi - è giustificato (in ragione della rilevata esigenza di non mutare, nella fase di avvio della riforma, la situazione esistente di occupazione di fatto delle frequenze) che sia penalmente perseguibile l'esercizio dell'impianto da parte di chi prima della legge n.223 del 1990 aveva solo provveduto all'installazione, e che non costituisca invece reato l'esercizio dell'impianto da parte di chi prima di tale epoca già di fatto esercitava l'impianto medesimo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Camerino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,  l'11 dicembre 1996.

Renato GRANATA, Presidente

Renato GRANATA, Redattore

Depositata in cancelleria il 24 dicembre 1996.