ORDINANZA N. 163
ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Avv. Mauro FERRI, Presidente
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 278 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pordenone nel procedimento penale a carico di Fabi Costantino, iscritta al n. 401 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1995.
Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 17 aprile 1996 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.
RITENUTO che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pordenone, chiamato a pronunciarsi in sede di giudizio abbreviato, ha sollevato, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 278 del codice penale, nella parte in cui prevede un minimo edittale di pena di anni uno di reclusione;
che a tal proposito il giudice a quo sottolinea come il limite minimo di pena stabilito dalla norma oggetto di impugnativa si appalesi "assolutamente sproporzionato in eccesso" alla luce dei mutamenti subiti dalla coscienza collettiva, al punto da risultare perturbato il principio di proporzionalità tra la effettiva lesione del bene protetto e la previsione di una "risposta sanzionatoria" adeguata alla funzione rieducativa della pena;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
CONSIDERATO che la norma oggetto di impugnativa mira a preservare un valore di rango costituzionale, quale è il prestigio della stessa istituzione repubblicana e della unità nazionale che il Presidente della Repubblica come capo dello Stato è chiamato a rappresentare, sicché ben si giustifica la previsione di un trattamento sanzionatorio che adeguatamente scolpisca, anche nel minimo edittale, il particolare disvalore che assume per la intera collettività l'offesa all'onore e al prestigio della più alta magistratura dello Stato;
che nessuna delle considerazioni poste a fondamento della sentenza n. 341 del 1994, che pure il giudice a quo richiama a conforto delle dedotte censure, può ritenersi pertinente alla fattispecie che viene qui in discorso, sia perché si tratta di una figura criminosa di antica tradizione e, dunque, tutt'altro che un "unicum, generato dal codice penale del 1930", sia perché il peculiare risalto che assume nella specie il bene protetto rende impossibile qualsiasi comparazione con le ipotesi delittuose prese in esame nella citata sentenza di questa Corte;
che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 278 del codice penale sollevata, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pordenone con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1996.
Mauro FERRI, Presidente
Giuliano VASSALLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 20 maggio 1996.