Ordinanza n. 137 del 1996

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ORDINANZA N. 137

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 12 aprile 1995 dal §Pretore di Bassano del Grappa nel procedimento penale a carico di Poli Gio Batta, iscritta al n. 355 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1996 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

RITENUTO che, nel corso di un procedimento penale nei confronti di Gio Batta Poli, imputato del reato di cui all'art. 20, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) per avere edificato un fabbricato ad uso garage in assenza della prescritta concessione edilizia, il Pretore di Bassano del Grappa, con ordinanza del 12 aprile 1995 (R.O. n. 355 del 1995) ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 che ha introdotto la possibilità di ottenere il c.d. "condono edilizio" per le opere ultimate entro il 31 dicembre 1993, con termine ultimo per la presentazione della domanda sino al 31 marzo 1995, nella parte in cui ne esclude l'applicazione nei casi in cui il manufatto sia stato spontaneamente demolito dall'imputato prima di ogni provvedimento dell'autorità comunale;

che, ad avviso del giudice a quo, ciò determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto al caso di chi, avendo edificato in assenza di concessione, può richiedere ed ottenere la concessione in sanatoria, usufruendo della causa estintiva del reato di cui all'art. 38, secondo comma, della legge n. 47 del 1985, della quale non potrebbe godere chi abbia eliminato le conseguenze del reato, evitando, tra l'altro, all'amministrazione la necessità di far fronte alle incombenze conseguenti alla domanda in sanatoria;

che, al riguardo, il rimettente sottolinea che, mentre in occasione del condono disposto con la legge n. 47 del 1985, il legislatore provvide ad eliminare tale disparità prevedendo, all'art. 8-quater del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, la non perseguibilità in qualunque sede di coloro che avessero demolito o eliminato le opere abusive entro la data di entrata in vigore della legge di conversione, analoga previsione non risulta introdotta dalla legge n. 724 del 1994;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la rimessione degli atti al pretore perché valuti la rilevanza della questione sollevata alla luce della circostanza dell'avvenuto pagamento (o meno), da parte dell'imputato, della somma dovuta a titolo di oblazione, ovvero per la infondatezza della questione.

CONSIDERATO che questa Corte ha avuto occasione di affermare che le disposizioni relative alla c.d. "sanatoria edilizia" in via ordinaria (accertamento di conformità: artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47) devono essere interpretate nel senso che la avvenuta demolizione del manufatto non impedisca la estinzione del reato sempre che si tratti di costruzione che, se non demolita, avrebbe potuto ottenere la concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 13 citato (ordinanze nn. 80 e 34 del 1990; nn. 539 e 415 del 1989 e sentenza n. 167 del 1989);

che con sentenza n. 369 del 1988 è stato chiarito che non può essere accolta l'interpretazione che la demolizione dell'opera abusiva precluda al responsabile dell'abuso edilizio di presentare domanda di condono-sanatoria e che, nonostante, di regola, sanatoria e contributo di concessione (e, si può aggiungere, oblazione) attengano alla costruzione realizzata, ciò peraltro non esclude che possa estinguersi il reato edilizio anche a demolizione avvenuta (conforme sentenza n. 167 del 1989);

che l'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 è caratterizzato sostanzialmente dalla "riapertura dei termini per la presentazione delle domande, con spostamento della data di ultimazione delle opere abusive, ai fini dell'applicazione del condono edilizio di cui alla legge n. 47 del 1985, accompagnata da taluni nuovi obblighi e restrizioni soggettive ed oggettive", dirette "a circoscrivere l'ambito della definizione agevolata o a riequilibrare situazioni di eccessivo vantaggio, nella valutazione del legislatore di preminenti interessi pubblici" (sentenza n. 427 del 1995);

che nessuna innovazione è stata introdotta nella nuova disciplina del condono edilizio del 1994 per quanto attiene agli effetti della presentazione della domanda e del pagamento dell'oblazione, né vi è alcuna disposizione specifica o innovativa (rispetto al precedente condono-sanatoria) sulla intervenuta demolizione o eliminazione delle opere abusive;

che, pertanto, anche in base al condono edilizio riaperto con l'art. 39 citato, non esiste alcuna disparità di trattamento rispetto a chi non abbia tempestivamente demolito, continuando la demolizione a non essere un elemento discriminativo e ostativo rispetto alla domanda di condono con pagamento della oblazione con i normali effetti dell'immutato art. 38 della legge n. 47 del 1985;

che -- a prescindere da ogni interpretazione sull'ampiezza del rinvio contenuto nel combinato disposto dell'articolo 39, commi 1 e 18, della legge n. 724 del 1994 alle disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni -- con riferimento all'art. 8-quater del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146 deve essere riaffermato che rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire limiti temporali a taluni effetti di "non perseguibilità" come conseguenza di non punibilità per ragioni di politica criminale e non certo come effetto della caduta di antigiuridicità per cause intrinseche attinenti al nucleo sostanziale dell'illecito, che permane anche dopo la demolizione (sentenza n. 167 del 1989);

che pertanto la sollevata questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Bassano del Grappa con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1996.