Sentenza n. 530 del 1995

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SENTENZA N. 530

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 162 bis del codice penale, 517 e 519 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1994 dal Pretore di Forlì nel procedimento penale a carico di Valmori Nereo ed altri, iscritta al n. 53 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1995 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto in fatto

 

1. -Con ordinanza del 25 ottobre 1994, il Pretore di Forlì ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, del "combinato disposto degli artt. 162 bis c.p., 517 e 519 c.p.p. nella parte in cui non prevedono che, in caso di contestazione nel corso del dibattimento di reato concorrente a quello per cui si procede, l'imputato abbia diritto di formulare istanza di oblazione per tale reato ed esservi ammesso, in presenza degli altri requisiti, nonostante il superamento del termine di cui al predetto art. 162 bis c.p. (apertura del dibattimento)". Il remittente premette che gli imputati hanno proposto domanda di oblazione nella prima udienza successiva a quella in cui il pubblico ministero ha contestato ai medesimi dei reati concorrenti ex art. 517 del codice di procedura penale, e che sussistono tutti i requisiti per l'accoglimento della domanda ad eccezione di quello della tempestività della stessa.

Ciò posto, la disciplina censurata viola, ad avviso del giudice a quo, innanzitutto il diritto di difesa (art. 24 Cost.), in quanto la possibilità per l'imputato (cui nessuna inerzia è addebitabile) di adire la procedura alternativa in esame, con le conseguenze favorevoli che ne derivano, sussiste solo qualora il fatto venga contestato fin dall'emissione del decreto di citazione e quindi in sostanza rimessa a soggetto estraneo all'imputato medesimo.

Sussiste inoltre, prosegue il remittente, una disparità di trattamento di situazioni identiche (art. 3 Cost.), in quanto colui che abbia commesso lo stesso reato e abbia la "fortuna" di essere rinviato a giudizio per quello può chiedere l'oblazione, mentre tale possibilità è negata all'imputato cui l'addebito è mosso nel corso del dibattimento.

La disciplina impugnata è, infine, ad avviso del remittente, viziata di irragionevolezza (con ulteriore violazione dell'art. 3 Cost.), poichè, come già detto, ricollega alle scelte del pubblico ministero la facoltà dell'imputato di adire la definizione abbreviata del procedimento; e non è neanche necessario, conclude il giudice a quo, che il pubblico ministero deliberatamente eviti la contestazione del fatto pur contenuto negli atti in suo possesso, non potendo comunque l'imputato obbligarlo in alcun modo a formulare l'imputazione; d'altro canto, anche in caso di fatti scoperti al dibattimento, ma riconducibili all'art. 517 del codice di procedura penale, l'imputato non può opporsi all'immediata celebrazione del dibattimento, come invece potrebbe in caso di fatto nuovo contestato ex art. 518 del codice medesimo.

2. -È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la manifesta infondatezza della questione.

Considerato in diritto

 

1. -Il Pretore di Forlì ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 162 bis del codice penale, 517 e 519 del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevedono che, in caso di contestazione nel corso del dibattimento di reato concorrente a quello per cui si procede, l'imputato abbia diritto di formulare istanza di oblazione per tale reato ed esservi ammesso, in presenza degli altri requisiti, nonostante il superamento del termine di cui al predetto art. 162 bis del c.p. (apertura del dibattimento)".

La denunciata preclusione viola, ad avviso del remittente, da un lato il diritto di difesa (art. 24 della Costituzione), in quanto impedisce all'imputato -cui nessuna inerzia è addebitabile -di accedere all'istituto in esame; dall'altro i principi di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione), poichè la possibilità di ammissione all'oblazione discende dal momento in cui il reato è contestato, a seconda cioè che la relativa imputazione formi già oggetto di enunciazione nel decreto di citazione a giudizio, ovvero costituisca il prodotto di nuove contestazioni dibattimentali.

2. -Al di là del caso specifico, concernente l'oblazione disciplinata dall'art. 162 bis del codice penale (relativa alle contravvenzioni punite con pene alternative), la censura del remittente investe, in effetti, la impossibilità per l'imputato, nel caso di contestazione di reato concorrente nel corso del dibattimento, di essere ammesso all'oblazione, in entrambe le ipotesi previste nel codice penale, e quindi anche con riferimento a quella disciplinata dall'art. 162 del codice medesimo (relativa alle contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda), soggetta essa pure al termine di proponibilità dell' apertura del dibattimento.

3. -La questione è fondata.

L'istituto dell'oblazione si fonda sia sull'interesse dello Stato di definire con economia di tempo e di spese i procedimenti relativi ai reati di minore importanza, sia sull'interesse del contravventore di evitare l'ulteriore corso del procedimento e la eventuale condanna, con tutte le conseguenze di essa (cfr. sentenza n. 207 del 1974). Effetto tipico di tale forma di definizione anticipata del procedimento è, infatti, la estinzione del reato, per cui appare del tutto evidente come la domanda di ammissione all'oblazione esprima una modalità di esercizio del diritto di difesa.

Ciò posto, considerate la natura e la funzione dell'istituto in esame sopra indicate, la preclusione dell'accesso al medesimo -e ai connessi benefici -nel caso in cui il reato suscettibile di estinzione per oblazione costituisca oggetto di contestazione nel corso dell'istruzione dibattimentale, ai sensi dell'art. 517 del codice di procedura penale, risulta indubbiamente lesiva del diritto di difesa, nonchè priva di razionale giustificazione. L'avvenuto superamento del limite temporale (apertura del dibattimento) previsto, in linea generale, per la proposizione della domanda di oblazione (e la cui ratio è quella di evitare che l'imputato possa vanificare l'attività processuale a seconda degli esiti del dibattimento) non è, infatti, nel caso in esame, riconducibile a libera scelta dell'imputato, e cioè ad inerzia al medesimo addebitabile, sol che si consideri che la facoltà in discussione non può che sorgere nel momento stesso in cui il reato è oggetto di contestazione.

D'altra parte, certamente non sussistono ostacoli di ordine tecnico-sistematico alla ammissione dell'oblazione nel corso del dibattimento (eventualmente anche alla ripresa del medesimo dopo la sospensione connessa al termine per la difesa previsto dall'art. 519 del codice di procedura penale), come è, del resto, dimostrato dal fatto che lo stesso art. 162 bis del codice penale prevede, al quinto comma, che la domanda (già rigettata) "può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado".

Va pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 del codice di procedura penale (restando così superate le questioni relative agli artt. 162 bis del codice penale e 519 del codice di procedura penale), nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162 bis del codice penale, in ordine al reato concorrente contestato in dibattimento.

4. -Le argomentazioni sopra svolte in ordine alla violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione ad opera della disciplina preclusiva dell'accesso all'oblazione nell'ipotesi di contestazione nel corso del dibattimento di un reato concorrente, valgono poi, per evidente identità di ratio, anche con riferimento alla parallela ipotesi in cui la nuova contestazione dibattimentale consista, ai sensi dell'art. 516 del codice di procedura penale, nella modifica dell'imputazione originaria per diversità del fatto, a seguito della quale il reato diviene suscettibile di estinzione per oblazione.

Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va, pertanto, dichiarata anche l'illegittimità costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162 bis del codice penale, in ordine al fatto diverso contestato in dibattimento.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162 bis del codice penale, relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento;

dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162 bis del codice penale, relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento .

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/12/95.

Mauro FERRI, Presidente

Mauro FERRI, Redattore

Depositata in cancelleria il 29/12/95.