Sentenza n. 144 del 1995

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SENTENZA N.144

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre 1994 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra D'Antino Raffaele e Paggi Claudio, iscritta al n. 732 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Torino, adìto a seguito di azione civile promossa da un avvocato per il pagamento delle somme dovutegli quale difensore di ufficio del convenuto in un procedimento penale celebratosi davanti al locale tribunale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) nella parte in cui prevede che l'attività del difensore di ufficio è in ogni caso retribuita.

Il giudice a quo ritiene nella specie violati gli artt. 76 e 77 della Carta fondamentale in quanto la legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, non conterrebbe alcun principio o criterio direttivo dal quale far discendere l'obbligo dell'imputato di retribuire il difensore di ufficio del quale non siano state richieste le prestazioni professionali. In particolare, afferma il rimettente, un simile obbligo non può ritenersi correlato nè alla direttiva (art. 2, comma 1, primo periodo) che impone di adeguare la disciplina del codice alle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia (la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, infatti, prevede solo il diritto di difendersi personalmente o con l'assistenza di un difensore di fiducia e, in mancanza di mezzi, di essere assistito da un difensore di ufficio), nè alla direttiva (art. 2, n. 3) che prevede la partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado.

La norma risulterebbe poi in contrasto con il principio di uguaglianza giacchè porta a considerare obbligati alla stessa prestazione pecuniaria tanto l'imputato che ha stipulato col professionista un contratto di prestazione d'opera intellettuale, quanto l'imputato che sia stato assistito dal difensore ex lege a norma dell'art. 97 del codice di procedura penale, senza averne fatto alcuna richiesta ovvero rifiutandone l'assistenza.

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Dopo aver avanzato dubbi sulla ammissibilità della questione in quanto si potrebbe ritenere obbligato nei confronti del difensore di ufficio non soltanto l'imputato ma, "ad esempio, anche lo Stato", l'Avvocatura contesta nel merito la fondatezza della questione osservando che la norma impugnata rappresenta il naturale sviluppo della direttiva 105 della legge- delega che impone di adeguare l'istituto della difesa di ufficio a criteri che ne garantiscano l'effettività.

D'altra parte, rileva l'Avvocatura, analoga previsione era contenuta anche nel codice abrogato (art. 128 del codice di procedura penale del 1930 e art. 4 delle relative disposizioni di attuazione) con la precisazione, peraltro, che l'onere del pagamento era a carico dell'imputato: precisazione che, mancando invece nella norma impugnata, consentirebbe ad avviso della Avvocatura di dubitare circa la correttezza della interpretazione che della norma stessa dà il giudice a quo.

Insussistente sarebbe poi la violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto il parametro invocato "mira essenzialmente a tutelare la ragionevolezza intrinseca del sistema"; in ogni caso, conclude l'Avvocatura, per omologare fra loro le situazioni che il giudice a quo pone a raffronto occorrerebbe affermare che l'imputato difeso di ufficio è l'unico obbligato a retribuire il difensore, assunto, questo, che la difesa dello Stato ritiene "tutt'altro che dimostrato".

Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Torino dubita, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 31 delle norme di attuazione del codice di procedura penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) nella parte in cui prevede che l'attività del difensore di ufficio è in ogni caso retribuita. La norma oggetto di impugnativa risulterebbe anzitutto viziata, a parere del giudice a quo, per un profilo di eccesso di delega, in quanto - osserva il rimettente - da nessuno dei principii e criteri direttivi enunciati nella legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale e delle relative norme di attuazione, sembra potersi dedurre la facoltà per il legislatore delegato di introdurre l'obbligo per l'imputato di retribuire l'attività svolta dal difensore di ufficio. La disposizione censurata si porrebbe poi in contrasto con il principio di uguaglianza, in quanto dalla stessa scaturisce per l'imputato che non abbia richiesto ovvero abbia addirittura rifiutato l'assistenza del difensore di ufficio, l'insorgenza di una obbligazione pecuniaria del tutto analoga a quella cui è assoggettato l'imputato che abbia invece stipulato col professionista un contratto a norma dell'art. 2230 del codice civile.

2. - La questione non è fondata. Quanto alla prima delle indicate censure e come puntualmente rilevato dall'Avvocatura Generale dello Stato, è infatti agevole osservare che la previsione della cui legittimità si dubita, lungi dal presentare aspetti di incompatibilità con le scelte operate dal legislatore delegante, costituisce nulla più che il naturale corollario di quanto previsto dalla direttiva 105 della legge-delega, giacchè il legislatore delegato ha coerentemente ritenuto che la retribuzione del difensore di ufficio fosse prescrizione intimamente correlata al fine di assicurare quella "effettività" cui la disciplina della difesa di ufficio doveva essere informata (v. Relazione al Progetto preliminare, pag. 45).

D'altra parte, e proprio tenendo conto di una simile esigenza, sarebbe stato davvero paradossale espungere dal sistema un principio che già era sancito dall'art. 4 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale del 1930, specie in considerazione della particolare cura con la quale il legislatore della riforma ha inteso attuare il richiamato precetto della legge- delega e degli impegnativi compiti che il nuovo codice ha assegnato al difensore di ufficio.

Ugualmente infondato è il secondo degli accennati profili di illegittimità che il giudice a quo ha dedotto. Questa Corte, infatti, ha avuto modo di affermare in più occasioni che speculare alla inviolabilità del diritto di difesa è la irrinunciabilità di esso, quali ne siano le concrete modalità di esercizio, sicchè l'obbligatorietà della nomina del difensore in assenza di mandato fiduciario equivale alla "predisposizione astratta di uno strumento ritenuto idoneo a consentire, in qualsiasi momento, l'esercizio del diritto inviolabile - e come tale irrinunciabile - di difesa, senza pregiudizio dell'elasticità dei rapporti fra imputato e difensore e soprattutto senza pregiudizio della piena autonomia delle scelte difensive, positive o negative, la cui incoercibilità rappresenta, oltre che un dato di fatto, l'immediato risvolto dell'inviolabilità del diritto in questione" (v. sentenze n. 125 del 1979 e n. 188 del 1980).

Ad una prestazione ex lege, dunque, coerentemente si salda l'obbligo di retribuzione in capo all'imputato abbiente che ne abbia beneficiato, proprio perchè si tratta di un'obbligazione funzionale all'esercizio di un diritto al quale egli non può rinunciare, rendendo così evidente come l'identità di effetti che il rimettente prospetta a sostegno della dedotta violazione del principio di uguaglianza trovi adeguata giustificazione nella natura stessa del diritto di difesa, le cui caratteristiche di indisponibilità certamente consentono di prescindere, ai fini che qui interessano, dalla fonte, normativa o contrattuale, da cui il relativo esercizio trae origine.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/05/95.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Giuliano VASSALLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 04/05/95.