Sentenza n. 180 del 1994

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SENTENZA N. 180

ANNO 1994

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Gabriele PESCATORE

Giudici

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 11 gennaio 1986, n. 3 (Obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti di motocicli, ciclomotori e motocarrozzette; estensione ai motocicli e ciclomotori dell'obbligo del dispositivo retrovisivo) e 171, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo codice della strada) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 maggio 1993 dal Pretore di Salerno nel procedimento civile vertente tra Farina Giuseppe ed il Prefetto di Salerno iscritta al n. 438 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1993;

2) ordinanza emessa l'8 luglio 1993 dal Pretore di Milano nei procedimenti civili riuniti, vertenti tra Pagani Giovanni ed il Prefetto di Milano iscritta al n. 646 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1994 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza dell'11 maggio 1993 (reg. ord.n. 438 del 1993), emessa nel corso di un giudizio di opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il Pretore di Salerno ha sollevato questioni di legittimità costituzionale: a) "del regime sanzionatorio introdotto dagli artt. 1, 2, e 3" della legge 11 gennaio 1986 n. 3 (Obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti di motocicli, ciclomotori e motocarrozzette; estensione ai motocicli e ciclomotori dell'obbligo del dispositivo retrovisivo), in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione; b) degli stessi articoli e dell'art. 171, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 (Nuovo codice della strada), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, primo comma e 16, primo comma, della Costituzione, "nella parte in cui obbligano a comportamenti diversi cittadini maggiorenni (i ciclomotoristi ed i motociclisti) che si trovano nelle medesime condizioni (circolazione urbana a bassa velocità imposta, su veicoli a motore a due ruote)" nonchè, in riferimento all'art. 32 della Costituzione, "nella parte in cui ... impongono al cittadino maggiorenne che si ponga alla guida di un motociclo di indossare il casco protettivo", là dove il parametro costituzionale autorizza "forme di ingerenza del potere statale nella sfera individuale del cittadino solo quando sia posto in pericolo il diritto alla salute di terzi individui".

Il giudice a quo denuncia per irragionevolezza il regime sanzionatorio, previsto dall'art. 3 della legge n. 3 del 1986, per l'inottemperanza all'obbligo di usare il casco protettivo, in relazione a diverse ipotesi disciplinate con minore se verità dal codice della strada, nel testo vigente all'epoca della commessa infrazione. Così, a fronte di una sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 500 mila, prevista dalla norma impugnata per il comportamento omissivo di un soggetto che pone in pericolo esclusivamente la propria salute, il precedente codice della strada (d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 e successive modifiche) puniva con più modeste sanzioni colui che, durante la guida, manteneva una velocità tale da porre in pericolo l'altrui incolumità (art. 102) o colui che violava le disposizioni in tema di sorpasso, mettendo a repentaglio la vita di terze persone (art. 106).

Parimenti irragionevole sarebbe la disparità del trattamento sanzionatorio previsto dalla norma denunciata rispetto a quello disciplinato, in modo più mite, dalla legge 22 aprile 1989 n. 143 in tema di violazione dell'obbligo di indossare le cinture di sicurezza.

Il giudice a quo denuncia ancora l'irragionevolezza del "sistema" che riserva un diverso trattamento ai maggiorenni conducenti di motoveicoli nel centro urbano, ove vige il limite di velocità di 50 Km/h, rispetto ai maggiorenni conducenti di ciclomotori, esonerati dall'obbligo di indossare il casco protettivo durante la circolazione nonostante che per essi sussista un limite di velocità di 40 Km/h di poco inferiore a quello imposto ai primi, per i quali oltretutto sono maggiori le condizioni di sicurezza per i diversi impianti frenanti, la tenuta di strada e la robusta struttura del telaio che caratterizzano i motocicli.

Così, sia la legge n. 3 del 1986 che l'art. 171, comma 1, lettere a) e b) del nuovo codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), che ha riprodotto sostanzialmente le disposizioni precedenti, sarebbero discriminatori nella parte in cui obbligano a comportamenti diversi cittadini maggiorenni (ciclomotoristi e motociclisti) che si trovano nelle medesime condizioni (ovverosia circolazione urbana a bassa velocità imposta, su veicoli a motore a due ruote) e ciò in contrasto con gli artt. 3, primo comma, 13, primo comma, e 16, primo comma, della Costituzione.

Le medesime norme sarebbero poi lesive dell'art. 32 della Costituzione, perchè impongono un obbligo che si sostanzia in un trattamento sanitario preventivo. Infatti mentre è giustificabile la sottoposizione a obblighi coercitivi per ragioni sanitarie quando vi sia pericolo per il diritto alla salute di terzi, sembra illegittima la coercizione dettata da un "mero interesse" della collettività alla tutela della salute del singolo o da motivazioni riconducibili a generiche esigenze di limitazione dei costi economici derivanti alla collettività dagli incidenti stradali.

2.- Nel corso di altro giudizio di opposizione a ordinanza- ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il Pretore di Milano, con ordinanza dell'8 luglio 1993 (reg.ord. n. 646 del 1993), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1,2 e 3 della legge 11 gennaio 1986 n. 3 in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, per irragionevoplezza delle norme che impongono l'obbligo del casco solo per i minorenni conducenti di ciclomotori, e non per i maggiorenni, mentre prevedono per questi ultimi l'obbligo di indossare il casco quando siano alla guida di motoveicoli, pur in presenza di un sostanziale identico rischio, quanto meno in ambito urbano, per i limiti di velocità imposti e per la pericolosità dei moto veicoli che sarebbe identica a quella dei ciclomotori; in sostanza cittadini maggiorenni (ciclomotoristi e motociclisti), che si trovano nelle medesime condizioni di circolazione urbana, verrebbero trattati in modo irrazionalmente diverso.

3.- In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per sostenere in primo luogo l'inammissibilità, per irrilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 171 del d.P.R.30 aprile 1992 n. 285, entrato in vigore in epoca successiva a quella della commessa infrazione e quindi inapplicabile nel giudizio a quo (reg. ord. n. 438 del 1993) ai sensi dell'art. 237 dello stesso testo legislativo, e, nel merito, contestando tutte le censure.

In particolare, quanto alla denuncia che l'imposizione del casco si sostanzierebbe in un inammissibile trattamento sanitario obbligatorio, la difesa dello Stato afferma che l'individuo non ha la libertà incondizionata di esporre la propria vita o la propria incolumità a rischi inutili e che è interesse della collettività che i singoli conservino la propria integrità fisica, anche attraverso l'uso obbligatorio del casco protettivo, non tanto per limitare le spese a carico del servizio sanitario nazionale, come si adombra in una delle ordinanze di rimessione, quanto piuttosto per l'esigenza di evitare costi umani e sociali connessi alla mortalità e alle morbosità che possono dipendere dalla inosservanza delle misure di sicurezza imposte.

Quanto poi all'altra censura, relativa ad una pretesa sproporzione della sanzione in esame rispetto a quelle previste per altre infrazioni, negli stessi atti difensivi si osserva che va riconosciuta al legislatore un'ampia discrezionalità in tema di graduazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, salva la loro manifesta arbitrarietà o irragionevolezza che nella specie non ricorrono, anche perchè le condotte messe a raffronto, non essendo omogenee, non sono comparabili.

Circa, infine, il trattamento discriminatorio che si riserverebbe, nella circolazione urbana, ai conducenti di motoveicoli maggiorenni rispetto ai conducenti di ciclomotori, sempre maggiorenni ed esonerati dall'uso del casco, l'Avvocatura generale dello Stato ricorda la giurisprudenza di questa Corte la quale esclude che da una disciplina speciale derogatoria possa trarsi un principio per inficiare il regime ordinario (sentt. nn. 383 e 190 del 1992; 490 e 75 del 1991; ord. n. 316 del 1991). Rileva inoltre che è inesatta l'affermazione circa l'esistenza del limite di velocità di 50 Km/h in ambito urbano per i motocicli, perchè disattesa sia dal codice della strada precedente (d.P.R. n. 393 del 1959 - art. 103, comma 1) sia da quello nuovo (decreto legislativo n. 285 del 1992 - art. 38, comma 4), che anzi prevede che nei centri abitati possano essere individuate strade con limiti di velocità pari o superiori a 70 Km/h.

Considerato in diritto

1.- É stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 3 del 1986 - che impongono l'obbligo di indossare il casco di protezione per i motociclisti - assumendosi (ord.n. 438 del 1993 del Pretore di Salerno) che essi violerebbero: a) l'art. 3 Cost., per trattamento irragionevolmente più severo rispetto ad altri comportamenti puniti con sanzioni più modeste sia dal codice della strada nel testo vigente all'epoca dell'infrazione (d.P.R. n.393 del 1959 e successive modifiche), sia dalla legge n.143 del 1989 in tema di cinture di sicurezza; la disparità di trattamento indicata sarebbe provata dal fatto che il legislatore, con il nuovo codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992: artt. 171, comma 2, e 172, comma 8), ha uniformato le sanzioni previste per la violazione dell'obbligo di usare il casco e per la violazione dell'obbligo di indossare le cinture di sicurezza, attenuando il rigore delle prime (implicitamente ritenute troppo gravose) e aumentando la misura delle seconde; b) l'art. 32 Cost., perchè il trasgressore porrebbe in pericolo esclusivamente la propria salute, nei cui confronti la collettività vanterebbe un "mero interesse", là dove altri comportamenti trasgressivi alle norme del codice della strada, puniti in modo più lieve, determinerebbero un pericolo per l'altrui incolumità, tutelata dalla norma costituzionale invocata come diritto fondamentale dell'individuo; c) congiuntamente con l'art. 171, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), che ne riproduce le disposizioni, "l'art. 3, primo comma, in relazione agli artt. 13, primo comma, e 16, primo comma, della Costituzione", perchè obbligano i cittadini maggiorenni a comportamenti diversi a seconda che siano alla guida di motocicli (con obbligo del casco) o di ciclomotori (senza obbligo del casco), nonostante che si trovino nelle medesime condizioni rappresentate dalla circolazione urbana (con limiti di velocità simili per entrambi i veicoli: 50 Km/h per le moto e 40 Km/h per i ciclomotori) e dall'uso, in entrambe le ipotesi, di veicoli a due ruote; d) l'art. 32 della Costituzione in quanto, obbligando il cittadino maggiorenne motociclista a proteggersi con il casco, imporrebbero un trattamento sanitario non giustificato per l'assenza di pericolo alla salute di terzi.

Con l'ordinanza n. 646 del 1993 del Pretore di Milano si sostiene che gli stessi artt. 1, 2 e 3 della legge n. 3 del 1986 violerebbero l'art. 3 della Costituzione: e) per disparità di trattamento, in quanto obbligano solo i minorenni ad indossare il casco quando siano alla guida di ciclomotori ed esonerano invece i maggiorenni, pur in presenza di un sostanziale identico rischio; f) per irragionevolezza, in quanto obbligano chiunque ad indossare il casco, quando sia alla guida di motoveicoli oltre i 50 c.c., senza considerare che tali veicoli, almeno in ambito urbano, presentano una pericolosità identica a quella dei ciclomotori.

2.- I due giudizi possono essere riuniti e decisi con unica pronunzia, perchè riguardano questioni analoghe.

3.- Va preliminarmente condivisa l'eccezione, sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, di inammissibilità della questione riguardante l'art. 171, comma 1, lettere a) e b) del nuovo codice della strada (approvato con d.P.R. 30 aprile 1992, n. 285), non dovendo di esso fare applicazione il giudice a quo (reg. ord. n. 438 del 1993), in quanto i fatti oggetto del giudizio al suo esame sono anteriori all'entrata in vigore di detta norma.

4. - Nel merito le questioni riguardanti gli artt. 1, 2 e 3 della legge 11 gennaio 1986, n. 3, sollevate con entrambe le ordinanze, non sono fondate.

Relativamente alla questione riferita all'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della "manifesta irragionevolezza del severo regime sanzionatorio previsto dall'art. 3" della legge 11 gennaio 1986, n. 3 (che stabiliva, per chi non indossa il casco, come prescritto, la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 200.000 nel caso di ciclomotori o da lire 100.000 a lire 500.000 nel caso di motoveicoli) rispetto al regime relativo ad altre infrazioni del codice della strada abrogato ma vigente all'epoca delle infrazioni, osserva la Corte, che, rispetto alle misure delle sanzioni stabilite dalla legge, problemi di costituzionalità potrebbero porsi solo in presenza di una sproporzione così macroscopica da far apparire arbitraria o manifestamente irragionevole la determinazione delle sanzioni stesse.

L'ordinanza (reg.ord. n. 438 del 1993) assume a raffronto, con le indicate sanzioni previste dalle norme impugnate, quelle stabilite dall'abrogato codice della strada per comportamenti che, si asserisce, ponevano a repentaglio l'altrui incolumità: come nel caso dell'art. 102, che, per il superamento di limiti di velocità, prevedeva la sanzione pecuniaria da lire 25.000 a lire 100.000 e, nei casi più gravi, da lire 30.000 a lire 250.000, o come nel caso dell'art.106, che, in materia di sorpasso, prevedeva sanzioni da lire 20.000 a lire 50.000 e, nelle ipotesi più gravi, da lire 100.000 a lire 250.000. Così ancora si pone a raffronto la sanzione, stabilita dalla legge n. 143 del 1989, per la violazione dell'obbligo di indossare le cinture di sicurezza, da lire 60.000 a lire 100.000, ridotta a metà per le violazioni nel centro abitato.

Osserva la Corte che la comparazione proposta non fa apparire ictu oculi sproporzionata la misura della sanzione prevista dalle norme impugnate che non può perciò considerarsi irragionevole, tanto più che la sanzione minima, che ben potrebbe essere irrogata da parte di chi ritenga di scarsa gravità l'infrazione, è prevista in limiti ragionevolmente modesti e vicini a quelli delle ipotesi assunte a paragone.

Nè può seguirsi l'ordine di idee del giudice a quo circa la maggiore pericolosità delle altre ipotesi, invocate a raffronto, e punibili con sanzioni meno elevate, trattandosi di apprezzamenti compiuti dal legislatore che, se mantenuti nei limiti della ragionevolezza, come nella specie, non sono censurabili in sede di sindacato di costituzionalità.

Così, parimenti, non può ritenersi in sè dimostrativa della irragionevolezza della misura della sanzione amministrativa in questione, l'avvenuta sua equiparazione, in occasione della emanazione del nuovo codice della strada, a quella prevista per l'inosservanza dell'obbligo di indossare le cinture di sicurezza. Considerando che, per le ragioni già esposte, il preesistente divario fra le due ipotesi normative messe a raffronto non appari va frutto di scelte legislative arbitrarie, la circostanza che il legislatore, nel disporre il riassetto dell'intera materia, abbia successivamente operato l'equiparazione di trattamenti sanzionatori, prima diversificati, sulla base di nuove valutazioni, non implica di per sè un giudizio di disvalore per il trattamento precedentemente previsto nelle stesse materie.

5.- Per quel che concerne il riferimento all'art. 32 della Costituzione (parametro che è invece stato espressamente disatteso nell'altra ordinanza n.646 del 1993), che dal Pretore di Salerno viene invocato sia per suffragare la già illustrata censura di irragionevolezza, sia per formulare una autonoma censura che, a differenza della prima circa la misura della sanzione, investe in radice l'assoggettamento a sanzione dell'infrazione all'obbligo del casco, la Corte ritiene la questione non fondata, sotto entrambi i profili.

Non può difatti condividersi la tesi, su cui detti profili si fondano, per la quale l'ingerenza statale nella sfera del cittadino sarebbe consentita solo se sia posto in pericolo il diritto alla salute di terzi individui, mentre quando "la collettività nei confronti della salute dell'individuo vanta un mero interesse" sarebbe "illegittima ogni imposizione o limitazione" di diritti di libertà, come quello "di circolazione ed in genere di estrinsecazione della personalità".

L'assunto, secondo cui l'art. 32 della Costituzione consentirebbe limitazioni al diritto di circolazione solo se venisse in gioco il diritto alla salute di soggetti terzi rispetto a colui cui vengono imposte quelle limitazioni, con la previsione di sanzioni in caso di inosservanza, non può essere condiviso. Specie quando, come nella materia in esame, si è in presenza di modalità, peraltro neppure gravose, prescritte per la guida di motoveicoli, appare conforme al dettato costituzionale, che considera la salute dell'individuo anche interesse della collettività, che il legislatore nel suo apprezzamento prescriva certi comportamenti e ne sanzioni l'inosservanza allo scopo di ridurre il più possibile le pregiudizievoli conseguenze, dal punto di vista della mortalità e della morbosità invalidante, degli incidenti stradali. Non può difatti dubitarsi che tali conseguenze si ripercuotono in termini di costi sociali sull'intera collettività, non essendo neppure ipotizzabile che un soggetto, rifiutando di osservare le modalità dettate in tale funzione preventiva, possa contemporaneamente rinunciare all'ausilio delle strutture assistenziali pubbliche ed ai presidi predisposti per i soggetti inabili. Le misure dirette ad attenuare le conseguenze che possano derivare dai traumi prodotti da incidenti, nei quali siano coinvolti motoveicoli, appaiono perciò dettate da esigenze tali da non far reputare irragionevolmente limitatrici della "estrinsecazione della personalità" le prescrizioni imposte dalle norme in questione. D'altronde si deve osservare che queste non limitano in alcun modo la libertà di circolazione, intesa nel senso di spostamento da una parte all'altra del territorio, che è la libertà essenzialmente tutelata dall'art. 16 della Costituzione, anch'esso invocato dal giudice a quo, ma dettano solo alcune modalità da osservarsi da chi voglia utilizzare determinati mezzi semoventi. Se dunque la prescrizione è diretta a prevenire i danni alle persone, il che costituisce in modo indubitabile interesse della collettività, essa, anche sotto questo aspetto, deve ritenersi immune dalle censure prospettate.

In proposito non può tralasciarsi di considerare i dati delle rilevazioni statistiche condotte nel nostro Paese ed all'estero, indicati anche nel la documentazione versata in atti dalla Avvocatura generale dello Stato, dai quali risulta il notevole abbassamento della mortalità e delle morbosità invalidanti verificatosi dopo l'adozione dell'obbligo del casco per i guidatori di motoveicoli.

L'effetto positivo, in termini di costi sociali, è perciò indubbio, tenuto anche conto che il legislatore, nel suo apprezzamento, si è mantenuto nell'alveo delle sanzioni amministrative, di misure cioé qualitativamente più tenui di quelle penali e che fanno guardare perciò con favore alla scelta legislativa operata in relazione alle finalità di prevenzione che si è inteso perseguire.

Quanto alle considerazioni formulate in una delle ordinanze di rimessione (reg.ord.n. 438 del 1993), circa la maggiore convenienza dell'uso dei motoveicoli dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico e della "diminuzione della congestione [del traffico] a cagione del minor spazio occupato", esse investono valutazioni di merito che rientrano nella discrezionalità del legislatore, cui spetta di considerare comparativamente i vantaggi e gli svantaggi, in termini di costi sociali, che determinate scelte comportano e che possono formare oggetto di sindacato di costituzionalità solo se irragionevoli.

Parimenti non può ritenersi influente nel presente giudizio di costituzionalità il mutamento di indirizzo che il giudice a quo ricorda essersi verificato in qualche altro paese sul punto dell'obbligo del casco, trattandosi comunque di scelte opinabili sul piano dell'opportunità e che, comportando vantaggi e svantaggi, non possono condizionarsi a vicenda da Stato a Stato.

6.- Anche le censure formulate, nell'ordinanza n. 438 del 1993, in riferimento "all'art. 3, primo comma, in relazione agli artt. 13, primo comma, e 16, primo comma della Costituzione", e nell'ordinanza n.646 del 1993 "per irragionevolezza", sono palesemente infondate.

Trattasi invero di censure fra loro simili essendo dirette a denunciare, nella prima ordinanza (n. 438 del 1993), il previsto assoggettamento dei maggiorenni nei centri urbani a comportamenti diversi a seconda che siano alla guida di motoveicoli superiori a 50 c.c. (nel qual caso è prescritto l'obbligo del casco) o inferiori a tale cilindrata, nonostante che, si asserisce, le condizioni di pericolosità siano le stesse e, nella seconda ordinanza (n. 646 del 1993), l'obbligo previsto per tutti, maggiorenni o minorenni, di indossare il casco nei centri urbani, per la guida di motoveicoli superiori ai 50 c.c., nonostante che la diversa età dei soggetti non avrebbe potuto consentire tale uniformità.

Osserva la Corte che l'aver assoggettato all'obbligo del casco nei centri abitati il maggiorenne quando il motoveicolo superi i 50 c.c., nonostante che le condizioni del traffico siano sempre le stesse di quando egli sia alla guida di veicoli di potenza inferiore, non appare irragionevole, stante l'obbiettiva diversità delle due situazioni che giustifica la differente scelta del legislatore. Questi deve aver evidentemente considerato, nel proprio apprezzamento, il maggior grado di pericolosità cui può esporre la guida di un motoveicolo di potenza maggiore nel traffico urbano, facendo prevalere questo aspetto sull'altro che riguarda le condizioni del traffico, ritenute invece preminenti dal giudice a quo.

Tale valutazione non appare arbitraria e giustifica perciò la scelta operata di imporre anche al maggiorenne l'obbligo del casco nei centri abitati, quando sia alla guida di motoveicoli di cilindrata maggiore.

La circostanza poi che in questo modo il maggiorenne, alla guida nel centro abitato di un motoveicolo superiore ai 50 c.c., venga equiparato al minorenne, non pone problemi di costituzionalità, perchè anche qui la scelta del legislatore non è censurabile in quanto le condizioni di maggiorenne o di minorenne non impongono necessariamente una diversità di trattamento quando il legislatore non ravvisi alcuna esigenza di differenziazione nella disciplina in relazione all'età, come sembrerebbe invece voler sostenere il giudice a quo, per il quale tali condizioni dovrebbero automaticamente escludere il maggiorenne da un certo tipo di sanzione sol perchè vi è assoggettato il minorenne.

7. Quanto infine alla censura - in un certo senso contrastante con quella per ultimo esaminata - di disparità di trattamento che sarebbe operata a danno dei soggetti minori di età, obbligati, a differenza di quelli di maggiore età, ad indossare il casco nei centri urbani anche se siano alla guida di veicoli di cilindrata inferiore a 50 c.c., va rilevato che l'obbiettiva diversità di situazioni legate all'età, mentre non obbliga, come si è detto in precedenza (n. 6), ad adottare discipline differenziate, quando l'uniformità non appaia irragionevole, giustifica, per intuitive considerazioni, il differente trattamento da parte del legislatore, salvo anche in questa ipotesi - si direbbe simmetrica all'altra - che la diversità di trattamento a causa dell'età risulti irragionevole. Ciò che, palesemente, non è dato nella specie di riscontrare, essendo plausibile che il minore sia circondato di particolari cautele, del tipo di quella oggetto delle norme impugnate, che, in funzione preventiva, si esprimono con la comminatoria di una sanzione amministrativa, data l'esigenza di tenere maggiormente avvertiti soggetti con più limitata esperienza.

In definitiva, in presenza di determinate situazioni, spetta al legislatore la scelta di adottare o meno discipline diversificate in ragione dell'età dei soggetti destinatari delle norme, il che non pone problemi di costituzionalità se la scelta nell'uno o nell'altro senso non risulti irragionevole.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 171, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, primo comma, 16, primo comma, e 32 della Costituzione, dal Pretore di Salerno con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg.ord. n. 438 del 1993);

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3, della legge 11 gennaio 1986, n. 3 (Obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti di motocicli, ciclomotori e motocarrozzette; estensione ai motocicli e ciclomotori dell'obbligo del dispositivo retrovisivo) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, 16, primo comma, e 32 della Costituzione, dal Pretore di Salerno, con la medesima ordinanza;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della stessa legge n. 3 del 1986, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg.ord. n. 646 del 1993).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/05/94.

Gabriele PESCATORE, Presidente

Vincenzo CAIANIELLO, Redattore

Depositata in cancelleria il 16/05/94.