Sentenza n. 122 del 1993

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SENTENZA N. 122

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616), promosso con ordinanza emessa il 2 aprile 1992 dal pretore di Trani - sezione distaccata di Canosa di Puglia - nel procedimento penale a carico di Savino Saracino ed altri, iscritta al n. 482 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.39, prima serie speciale, dell'anno 1992.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

 

Ritenuto in fatto

 

l. Con ordinanza del 2 aprile 1992 il pretore di Trani - sezione distaccata di Canosa di Puglia - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, per contrasto con gli artt.3, 13, 25 e 27 della Costituzione.

 

Nell'ordinanza, emessa nel corso di un procedimento penale instaurato per violazione della norma ora indicata, il giudice osserva che nel caso sottoposto al suo esame sussistono gli elementi per ritenere integrata l'alterazione del corso d'acqua del fiume Ofanto, per il mutamento del suo aspetto estetico e biologico, a seguito della immissione di scarichi inquinanti. Il fatto andrebbe quindi punito, come espressamente sancisce la disposizione impugnata, a norma dell'art. 20 della legge n. 47 del 1985, il quale peraltro contempla tre ipotesi, contrassegnate dalle lettere a), b) e c), con pene diverse l'una dall'altra.

 

Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, nel caso di specie dovrebbe applicarsi la sanzione di cui alla lettera c), che è riferita alle "opere eseguite nelle zone sottoposte a vincolo paesistico e ambientale".

 

Ad avviso del pretore, nonostante l'autorevole orientamento del massimo giudice, permangono dubbi sulla legittimità della disposizione, per possibile contrasto con l'art. 25 della Costituzione. Il principio di legalità della pena comporta infatti che la stessa non possa essere individuata, per quanto attiene ai limiti edittali massimi e minimi, mediante un processo interpretativo, tale processo essendo ammesso solo nell'ambito dei limiti edittali legalmente previsti.

 

Dall'applicazione della sanzione nel modo indicato potrebbero derivare altresì irragionevoli disparità di trattamento tenuto conto della diversa entità delle violazioni inerenti ai precetti della legge n. 431 del 1985.

 

Sarebbero perciò violati anche gli artt. 3 e 27 della Costituzione.

 

2. É intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o comunque infondata.

 

Dall'ordinanza di rimessione - osserva l'Avvocatura - non può ricavarsi quale violazione della legge n. 1497 del 1939 o della legge n.431 del 1985 il pretore ravvisi nel fatto contestato. Ciò impedisce di verificare se nel caso di specie il rinvio dell'art. 1-sexies della legge n. 431 del 1985 all'art. 20 della legge n. 47 del 1985 sia o meno idoneo a garantire il principio di legalità e di certezza della pena edittale come anche il principio di uguaglianza.

 

In ogni caso la norma è stata già esaminata dalla Corte con le pronunce nn. 377 del 1990, 431 del 1991 e 67 del 1992, che hanno tutte concluso per l'infondatezza delle questioni.

 

L'eccezione sollevata, pur non essendo identica alle precedenti, non presenterebbe elementi di novità tali da non trovare risposta nelle valutazioni già fatte.

 

Considerato in diritto

 

l. Viene posta in dubbio la legittimità costituzionale dell'art.1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, nella parte in cui dispone che per la violazione delle disposizioni di cui alla stessa norma si applichino anche le sanzioni previste dall'art. 20 della legge n. 47 del 1985. Tale ultima norma contempla infatti tre diversi trattamenti punitivi.

 

L'individuazione della sanzione da applicarsi sarebbe dunque rimessa alla decisione del giudice, con violazione del principio di legalità della pena e con possibili disparità irragionevoli di trattamento.

 

Risulterebbero di conseguenza violati gli artt. 3, 13, 25 e 27 della Costituzione.

 

2. L'Avvocatura generale dello Stato chiede anzitutto che la questione venga dichiarata inammissibile. Dall'ordinanza di rimessione non potrebbe desumersi infatti quale violazione della legge n. 1497 del 1939 o della legge n. 431 del 1985 il pretore ravvisi nel fatto contestato. Ciò impedirebbe di verificare se il rinvio dell'art. 1-sexies impugnato all'art. 20 della legge n. 47 del 1985 sia o non idoneo a garantire l'osservanza del principio di legalità della pena e il principio di uguaglianza.

 

L'eccezione non può essere accolta. L'ordinanza di rimessione contiene infatti una sufficiente determinazione sia dell'illecito contestato (alterazione del corso d'acqua del fiume Ofanto, per il mutamento del suo aspetto estetico e biologico, dovuto a scarichi inquinanti), sia delle disposizioni da applicarsi (art. 20, lett. c della legge n. 47 del 1985, richiamato dall'art. 1-sexies della legge n. 431 del 1985). Sussistono quindi, gli elementi che consentono il controllo che questa Corte deve fare circa la individuazione del thema decidendum e circa la rilevanza dello stesso nel giudizio a quo.

 

3. La questione va peraltro dichiarata infondata.

 

Con richiamo all'art. 25 della Costituzione, questa Corte ha affermato (sentenze nn. 282 del 1990; 26 del 1966) la necessità che "sia soltanto la legge (od un atto equiparato) dello Stato a stabilire con quale sanzione debba essere repressa la trasgressione dei precetti che vuole sanzionati penalmente".

 

Sebbene sia auspicabile che la determinazione del precetto e della sanzione risulti nel modo più chiaro e inequivoco da norme di non disagevole lettura, non da ogni incertezza o difetto di rigore formale può peraltro desumersi la violazione del principio di legalità. Infatti, anche in materia di comminatoria penale, quando si presentino "siffatte evenienze è compito dell'interprete attuare il procedimento ordinario di interpretazione" (sentenza n. 79 del 1982).

 

Ciò che conta è che nel dettato normativo, pur attraverso un'analisi ermeneutica che può risultare di minore o maggiore difficoltà, siano rinvenibili elementi sufficienti per l'individuazione del precetto e della sanzione.

 

Per stare alla questione oggetto del giudizio, non può certamente essere il giudice a determinare per sua scelta una sanzione che dalla legge non sia indicata; nè può l'ordinamento ammettere una condizione di incertezza circa le conseguenze penali dell'illecito.

 

Ben diversa è peraltro la situazione che si presenta quanto all'art.1-sexies impugnato. La Corte di cassazione, con una giurisprudenza ormai consolidata e che lo stesso giudice a quo definisce tale, ha individuato come conseguenza sanzionatoria delle alterazioni ambientali, attuate in violazione dell'art. 1-sexies impugnato, quanto previ sto dalla lett. c) dell'art. 20 della legge n. 47 del 1985.

 

L'affermazione si fonda sul rilievo che l'art. 1-sexies sottopone alcune categorie di beni a vincolo paesaggistico e che la lettera c) dell'art. 20 richiamato commina la pena ivi prevista per gli interventi attuati in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza di concessione nelle zone sottoposte "a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale".

 

Non sta alla Corte valutare l'esattezza degli enunciati della giurisprudenza di legittimità; due rilievi appartengono peraltro al giudizio di conformità della legge al dettato costituzionale.

 

Il primo è che l'operazione ermeneutica eseguita dalla Corte di cassazione si pone all'interno di un "procedimento ordinario di interpretazione". I risultati dell'operazione sono dunque pienamente e correttamente riferibili alla volontà del legislatore.

 

Il secondo rilievo è che la costante enunciazione di coerenti statuizioni da parte della stessa Corte di cassazione fuga ogni preoccupazione di incertezza circa le conseguenze penali della violazione della norma impugnata.

 

4. Le considerazioni ora svolte valgono a dichiarare la questione infondata anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

 

Il carattere univoco della giurisprudenza elimina infatti il pericolo che la supposta incertezza interpretativa determini disparità di trattamento di casi analoghi.

 

Quanto poi alla congruità intrinseca della sanzione, che colpirebbe violazioni diverse l'una dall'altra, questa Corte (sentenza n. 67 del 1992) ha già dichiarato la questione infondata, nè vi sono motivi per discostarsi da tale decisione. Conviene soltanto ribadire che la statuizione si fonda sui poteri attribuiti a questa Corte, cui spetta non già valutare nel merito le scelte fatte dal legislatore per la disciplina della repressione penale, ma considerare le medesime sotto il profilo della ragionevolezza.

 

Orbene, l'accentuata severità di trattamento, che può aversi in taluni casi per effetto del carattere non differenziato della disciplina, trova giustificazione nella entità sociale dei beni protetti e nel carattere generale, immediato e interinale della tutela che la legge ha inteso apprestare, di fronte alla urgente necessità di comprimere comportamenti tali da produrre all'integrità ambientale danni gravi e talvolta irreparabili.

 

5. Le osservazioni fatte conducono alla dichiarazione di infondatezza della questione anche in riferimento agli artt.13 e 27 della Costituzione, invocati peraltro senza che con riguardo ad essi l'ordinanza di rimessione sviluppasse alcuna argomentazione specifica

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

 

Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, 25 e 27 della Costituzione, dal pretore di Trani - sezione distaccata di Canosa di Puglia, con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/03/93.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Gabriele PESCATORE, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 29/03/93.