Sentenza n. 203 del 1992

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SENTENZA N. 203

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-      Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-      Prof. Giuseppe BORZELLINO

-      Dott. Francesco GRECO

-      Prof. Gabriele PESCATORE

-      Avv. Ugo SPAGNOLI

-      Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-      Prof. Antonio BALDASSARRE

-      Avv. Mauro FERRI

-      Prof. Luigi MENGONI

-      Prof. Enzo CHELI

-      Dott. Renato GRANATA

-      Prof. Francesco GUIZZI

-      Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 493 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1991 dal Pretore di Verona - sezione distaccata di Caprino Veronese - nel procedimento penale a carico di Andolfo Francesco ed altro, iscritta al n.13 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 1 aprile 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto in fatto

1. Il Pretore di Verona, sezione distaccata di Caprino Veronese, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 77 della Costituzione, dell'art. 493 del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede la facoltà di chiedere un termine per l'esame delle prove ammesse ai sensi del terzo comma dello stesso articolo e vertenti su circostanze diverse da quelle già indicate nelle liste depositate ai sensi dell'art. 468 del codice di procedura penale".

Il remittente premette che al dibattimento si è costituita la parte civile chiedendo l'ammissione di prove testimoniali vertenti su circostanze diverse da quelle indicate dalle altre parti nelle rispettive liste di cui all'art.468 del codice di procedura penale.

A seguito dell'ammissione di tali prove ai sensi dell'art. 493, terzo comma, del codice di procedura penale - in quanto il mancato deposito della lista è apparso imputabile all'omessa citazione della parte offesa per l'udienza dibattimentale -, la difesa degli imputati ha chiesto un breve rinvio per poter esaminare le prove dedotte per la prima volta dalla parte civile.

A tale richiesta di rinvio si sono opposti il pubblico ministero e la parte civile.

Ciò premesso, il giudice a quo solleva la anzidetta questione, sostenendo che la evidenziata situazione - non evitabile attraverso un'applicazione analogica dell'art. 519 del codice di procedura penale, concernente ipotesi del tutto diversa - determina, innanzitutto, una ingiustificata disparità di trattamento tra le parti (in violazione sia dell'art. 3 della Costituzione, sia dell'art. 2, n. 3 della legge di delega, e quindi dell'art. 77 della Costituzione), risultando svantaggiata quella che, per circostanze a sè estranee, vede ammessa l'acquisizione di prove richieste per la prima volta in sede predibattimentale: in tal caso non è infatti possibile usufruire del termine dei due giorni previsto dall'art. 567 del codice di procedura penale; dà luogo, inoltre, ad una limitazione del diritto di difesa dell'imputato, sancito dall'art.24 della Costituzione.

2. É intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.

Ritiene l'Avvocatura che la lettura combinata degli artt. 468, primo comma, 495, secondo comma, e 477, secondo comma, del codice consenta di pervenire ad un'interpretazione coerente con i principi costituzionali e conforme alla direttiva n. 3 dell'art. 2 della legge di delega.

L'art. 495, secondo comma, stabilisce il diritto di prova contraria come cardine dell'istruzione probatoria; l'art. 468, primo comma, soddisfa l'esigenza di mettere le parti nella condizione concreta di poter articolare la controprova; l'art. 477, secondo comma, consente al giudice di sospendere il dibattimento per ragioni di assoluta necessità.

Alla stregua delle norme citate, prosegue l'Avvocatura, ben potrebbe il giudice, valutate le esigenze difensive delle altre parti, e ritenuta la assoluta necessità di garantire in concreto il diritto alla prova a discarico, esercitare l'anzidetto potere discrezionale di sospensione del dibattimento.

Considerato in diritto

1. Il Pretore di Verona - sezione distaccata di Caprino Veronese - solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 493 del codice di procedura penale nella parte in cui, dopo aver stabilito l'acquisibilità, nella fase degli atti introduttivi del dibattimento, di prove non indicate nella lista di cui all'art. 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente (terzo comma), non prevede la facoltà delle altre parti di chiedere un termine per l'esame di dette prove, nemmeno quando queste introducano nuovi temi d'indagine.

Ad avviso del remittente, la denunciata lacuna normativa (non colmabile mediante un'applicazione analogica dell'art. 519 del codice di procedura penale, concernente un'ipotesi del tutto diversa) viola, da un lato, gli artt. 3 e 77 della Costituzione - quest'ultimo in relazione alla direttiva n. 3 della legge di delega n. 81 del 1987 -, per ingiustificata disparità di trattamento fra le parti, risultando svantaggiata quella che, per circostanze a sè estranee, vede ammessa l'acquisizione di prove richieste da altra parte per la prima volta in sede dibattimentale, senza avere la possibilità di usufruire di un termine per esaminare le deduzioni avversarie ed approntare un'idonea linea difensiva o accusatoria; dall'altro, l'art. 24 della Costituzione per la lesione del diritto di difesa della medesima parte, nella fattispecie l'imputato.

2. La questione non è fondata.

Va, innanzitutto, osservato che, secondo un generale principio, le parti hanno sempre la facoltà di formulare al giudice richieste, scritte od orali (cfr. artt. 121 e 141 del codice di procedura penale). Il problema, del resto, deve ritenersi sostanzialmente incentrato (al di là della formulazione letterale dell'ordinanza di rimessione) non tanto sulla facoltà delle parti di chiedere, nella ipotesi in discussione, un termine per l'esame delle prove ammesse ex art. 493, terzo comma, quanto sulla possibilità per il giudice di concedere un tale termine, in accoglimento della richiesta.

Ciò posto, il vigente sistema processuale - contrariamente a quanto ritiene il remittente - offre al giudice lo strumento per soddisfare, in casi quali quello di specie, le esigenze delle parti. Invero, l'art. 477 del codice di procedura penale, dopo aver stabilito, al primo comma, che il dibattimento, quando non è assolutamente possibile esaurirlo in una sola udienza, deve proseguire nel giorno seguente non festivo, dispone (secondo comma) che "il giudice può sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi".

Trattasi di norma che, sia per la sua collocazione nel capo dedicato alle "disposizioni generali" del dibattimento, sia per il suo specifico contenuto, ha evidente carattere generale e residuale, mirando a contemperare il principio della concentrazione del dibattimento (direttiva n. 66 della legge di delega) con l'esigenza di consentire sospensioni di breve durata per motivi non esplicitamente indicati, ma comunque caratterizzati da un'"assoluta necessità". A detta norma, pertanto, il giudice può ricorrere ogniqualvolta, in mancanza di altra disposizione specifica che preveda la sospensione del dibattimento, ritenga che nella fattispecie si sia in presenza dell'anzidetto presupposto.

Ora, va osservato che il codice riconosce alle parti il diritto di dedurre prova contraria (art. 468, quarto comma); ed anzi attribuisce all'imputato il diritto "all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico" ed analogo diritto al pubblico ministero "in ordine alle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico" (art. 495, secondo comma).

Sussiste, poi, l'evidente esigenza di assicurare a ciascuna parte la possibilità di esaminare adeguatamente le prove indicate dalle altre parti, ai fini dell'eventuale esercizio dei diritti sopra menzionati: ed a ciò sono, infatti, preordinati i termini dilatori per il deposito delle liste di cui agli artt. 468, primo comma, e 567, secondo comma, del codice di procedura penale.

Ne consegue che, come esattamente osserva l'Avvocatura dello Stato, il soddisfacimento dell'anzidetta esigenza nel caso di ammissione di prove all'inizio del dibattimento, ex art. 493, terzo comma, del codice di procedura penale, ben può costituire - ed anzi deve ritenersi che integri senz'altro - una di quelle "ragioni di assoluta necessità" che abilita il giudice, in assenza di altra specifica disposizione, ai sensi del richiamato art. 477, secondo comma, a disporre la sospensione del dibattimento, ove, ovviamente, come avvenuto nel giudizio a quo, la parte interessata formuli una richiesta in tal senso.

La indicata soluzione offre, inoltre, al giudice la possibilità di graduare, adeguandola alle singole concrete fattispecie, la durata della sospensione, al fine di contemperare al meglio, caso per caso, le opposte esigenze sopra menzionate.

In conclusione, la questione si rivela basata su un erroneo presupposto, e conseguentemente deve dichiararsi non fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.493 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 77 della Costituzione, dal Pretore di Verona - sezione distaccata di Caprino Veronese - con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/04/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Mauro FERRI, Redattore

Depositata in cancelleria il 28/04/92.