ORDINANZA N.219
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 10 e 25 del regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina del canone di abbonamento radiotelevisivo), e dell'art. 15, comma secondo, della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di radiodiffusione e televisiva), promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1988 dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento civile vertente tra la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. e Gorrfried Rainer ed altri e il Ministero delle Finanze, iscritta al n. 818 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di costituzione della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che la Corte d'appello di Torino, con ordinanza 24 giugno 1988, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 10 e 25 del regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina del canone di abbonamento radiotelevisivo), e dell'art. 15, secondo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di radiodiffusione e televisiva) in riferimento all'art. 53 della Costituzione;
che nell'ordinanza riferiva la Corte d'appello di dover decidere in ordine al gravame interposto dalla RAI avverso la sentenza 8 novembre 1984 del Tribunale di Torino che aveva dichiarato illegittime 32 ingiunzioni emesse dall'Ufficio registro abbonamenti radio di Torino per la riscossione di altrettanti canoni televisivi dei quali era stato omesso il versamento;
che, nella detta sentenza, il Tribunale di Torino aveva ritenuto che il presupposto dell'obbligazione concernente il cosiddetto < canone di abbonamento> fosse costituito bensì dalla detenzione dell'apparecchio, ma purchè qualificata dalla effettiva possibilità di uso del medesimo, anche per la ricezione dei programmi televisivi irradiati dal servizio pubblico nazionale;
che, però, in analogo precedente giudizio, lo stesso Tribunale aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, limitatamente agli artt. 1, 10 e 25 dello stesso regio decreto n. 246 del 1938; questione che questa Corte aveva dichiarata inammissibile perchè non era possibile vagliare nel contempo anche il profilo di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 15 della legge n. 103 del 1975, allora non impugnato;
che, tuttavia, ricorda il Giudice rimettente come, nella detta sentenza di questa Corte, fossero stati affacciati dubbi sulla reale natura del cosiddetto < canone di abbonamento>, che, allo stato della legislazione, sembrava poter essere collocato piuttosto nella categoria tributaria usualmente qualificata come < imposta>;
che, sulla base delle argomentazioni in proposito svolte dalla citata sentenza di questa Corte, che il giudice a quo afferma di condividere e fare proprie, ritiene allora la Corte d'appello di Torino che la normativa denunciata sia incompatibile con il principio sancito nell'art. 53 della Costituzione, in quanto < ricollega un'obbligazione verso lo Stato, del tutto sganciata dal conseguimento di speciali vantaggi da parte degli obbligati, ad un presupposto di fatto che non può ritenersi avere alcun rapporto neppure con la capacita contributiva dei medesimi>;
che a tale convincimento perveniva il giudice rimettente osservando che la mera detenzione di un qualsivoglia apparecchio televisivo non potrebbe essere sufficiente, anche a causa del rapido invecchiamento tecnologico, < a rivelare in modo attendibile o a rendere fondatamente presumibile> alcuna capacita contributiva;
che, comunicata, notificata e pubblicata ritualmente l'ordinanza, interveniva nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, e si costituiva anche la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante, dott. Biagio Agnes, direttore generale, rappresentata e difesa dagli avvocati Franzo Grande Stevens, Attilio Zoccali, Rubens Esposito e prof. Alessandro Pace;
che, secondo l'Avvocatura generale, la questione andrebbe dichiarata inammissibile perchè, nonostante l'evoluzione della normativa, il cosiddetto < canone di abbonamento> non avrebbe perduto il suo carattere di < tassa>, ma perchè, comunque, la questione sarebbe infondata in quanto la detenzione di un apparecchio televisivo, indipendentemente da ogni altra circostanza, e sufficiente indice rivelatore di quella ricchezza che, nella discrezionalità della scelta, il legislatore ha ritenuto idonea a far assumere la modestissima imposta;
che i difensori della RAI, attenendosi proprio a quest'ultima argomentazione, e sostenendo, perciò, che la capacita contributiva dell'utente e desumibile dallo specifico indice rivelatore di < ricchezza> costituito dalla detenzione dell'apparecchio telericevente, secondo valutazioni che la costante giurisprudenza di questa Corte ritiene riservate al legislatore ordinario, chiedevano che la questione fosse dichiarata infondata.
Considerato che, indipendentemente dai dubbi espressi da questa Corte in ordine alla natura tributaria del cosiddetto < canone di abbonamento> alla radio e alla televisione, sta di fatto che la Corte d'appello di Torino, pur facendo proprie le argomentazioni della sentenza di questa Corte n. 535 del 1988, ha ritenuto, nell'autonomia del suo giudizio di merito, che effettivamente di < imposta> si tratti, soprattutto alla luce della lettura dell'art. 15, secondo comma, della legge n. 103 del 1975, qui ora pure impugnato;
che conseguentemente il giudice a quo lungi dal riproporre la questione che aveva sollevato il Tribunale di Torino, si limita a proporre la questione di legittimità costituzionale, esclusivamente in ordine alla compatibilità della ritenuta imposta radiotelevisiva, cosi come organizzata dal legislatore, con l'art. 53 della Costituzione, denunziando che la mera detenzione di un apparecchio ricevente televisivo non sarebbe sufficiente a rivelare in modo attendibile la capacita contributiva dell'utente;
che, sotto tale riflesso, pero, la questione non e fondata giacche -come e stato ripetutamente affermato da questa Corte-< la capacita contributiva consiste... nell'idoneità ad eseguire la prestazione coattivamente imposta, correlata non già alla concreta capacita del singolo contribuente, bensì al presupposto economico al quale l'obbligazione e collegata. Quando tale presupposto sussista... l'imposizione della prestazione tributaria e certamente legittima, e gli accadimenti successivi non sono idonei, salvo diversa disposizione di legge, ad escludere la sussistenza dell'indicato presupposto. Conseguentemente risulta del tutto irrilevante che in concreto il contribuente consegua o no l'utilità sperata, restando inalterato, per quanto si e detto, il rapporto tributario> (sentenza n. 373 del 1988, ma vedi anche conformemente sentenze n. 219 del 1985, 186 del 1982 e 120 del 1972);
che, d'altra parte, la questione non avrebbe potuto trovare accoglimento nemmeno se fosse stata riferita all'art. 3 della Costituzione (parametro, peraltro, non invocato dall'ordinanza) giacche sotto tale profilo si sarebbe dovuto condividere il rilievo dell'Avvocatura e della difesa della RAI, secondo cui la costruzione, come presupposto d'imposta e come indice di capacita contributiva, della mera detenzione di un apparecchio radiotelevisivo non può essere considerata irragionevole ove venga comparata al modestissimo tributo annuo che l'utente e tenuto a pagare.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 10 e 25 del regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina del canone di abbonamento radiotelevisivo), e dell'art. 15, secondo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di radiodiffusione e televisiva), in riferimento all'art. 53 della Costituzione, sollevata dalla Corte d'appello di Torino con ordinanza 24 giugno 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/04/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 20/04/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ettore GALLO, REDATTORE