ORDINANZA N.33
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, settimo comma, del d.l. 13 maggio 1976, n. 227, (<Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976>) convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336 (<Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, concernente provvidenze per le popolazioni dei comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976>), promosso con ordinanza emessa il 24 novembre 1983 dal T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia, iscritta al n. 581 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 252 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Friuli- Venezia Giulia, con ordinanza in data 24 novembre 1983, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt, 3, 51 e 120 Cost., dell'art. 42, settimo comma, del decreto legge 13 maggio 1976 n. 227 (<Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976>), convertito nella legge 29 maggio 1976 n. 336, nella parte in cui, per l'assunzione di personale per i servizi A.N.A.S., accorda la precedenza a coloro che risiedono nella regione Friuli-Venezia Giulia;
che é intervenuta la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
considerato che la Corte ha affermato il principio che l'accesso in condizioni di parità ai pubblici uffici può subire deroghe, con specifico riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando il requisito medesimo sia ricollegabile, come mezzo al fine, allo assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato (sent. 158 del 1969, 86 del 1963, 13 del 1961, 15 del 1960);
che la norma di cui all'art. 42, settimo comma, citato appare ragionevole in considerazione della urgenza degli interventi, in connessione con la immediata immissibilità in servizio del personale assunto e della maggiore adeguatezza delle prestazioni svolte nell'ambito locale di appartenenza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, settimo comma, del decreto Ordinanza n. 33 - Anno 1988 3 legge 13 maggio 1976, n. 227 (Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976), convertito nella legge 29 maggio 1976 n. 336, (<Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, concernente provvidenze per le popolazioni dei comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976>), sollevata in riferimento agli artt. 3, 51 e 120 Cost. dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Gabriele PESCATORE, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 19 Gennaio 1988.