SENTENZA N. 88
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Provincia Autonoma di Trento 26 luglio 1973, n. 18 (Norme per la disciplina della raccolta dei funghi), promosso con ordinanza emessa il 16 maggio 1979 dal Pretore di Trento nel procedimento civile vertente tra Infussi Domenico e la Provincia Autonoma di Trento iscritta al n. 510 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 244 dell'anno 1979;
Visto l'atto di costituzione della Provincia Autonoma di Trento;
Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1987 il giudice relatore Ettore Gallo;
Ritenuto in fatto
Nel corso di una procedura di opposizione ad ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa, emessa dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste della Provincia Autonoma di Trento, il Pretore di Trento, accogliendo le sollecitazioni dell'opponente Infussi Domenico, sollevava, con ordinanza 16 maggio 1979, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 l.p. 26 luglio 1973 n. 18 in riferimento agli art.li 13 e 14 Cost.
Riferiva il Pretore nell'ordinanza che l'Infussi era stato fermato in quel di Lasino, mentre rientrava da una passeggiata, dalla guardia ecologica Carmelo Passerini che gli aveva intimato di aprire per un controllo il bagagliaio della sua autovettura. L'Infussi aveva rifiutato, dichiarando tuttavia che sarebbe stato disponibile anche ad una perquisizione se fossero intervenuti i carabinieri.
Secondo il giudice rimettente, la guardia ecologica aveva agito legittimamente, nell'ambito del dettato della legge provinciale richiamata che, al fine di conservare agli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dai reciproci rapporti intercorrenti tra micelio fungino e radici delle piante del bosco, ha disciplinato la raccolta dei funghi spontanei su tutto il territorio autonomo. A tal fine, ha conferito alle guardie ecologiche il servizio di vigilanza sulle prescrizioni e sui divieti stabiliti dalla legge, comminando nell'art. 6 sanzioni amministrative a chi non vi ottemperi.
In particolare, il secondo comma del detto articolo prevede una presunzione di inosservanza della disciplina normativa "quando, nell'ambito delle zone di vegetazione naturale dei funghi e delle loro strade di accesso, a formale intimazione sia opposto rifiuto alla apertura, per i necessari controlli, dei contenitori portatili o degli altri mezzi di trasporto".
Ma soggiunge l'ordinanza pretorea che la riportata norma é contraria agli art.li 13 e 14 Cost. perché, con il consentire quella intimazione, si consente in realtà "una vera e propria perquisizione in quella sfera che comunemente attiene alla "persona", senza le garanzie previste per le restrizioni della libertà personale. Né potrebbe essere ritenuto esercizio di libertà la possibilità di opporre un rifiuto all'intimazione, visto che la legge desume de jure da esso una presunzione di responsabilità.
Considerato in diritto
1. - Va rilevato innanzitutto che il quesito, così come appare proposto nel dispositivo dell'ordinanza, é inesatto perché la legge impugnata non "dà facoltà alle guardie ecologiche di aprire" contenitori e altri mezzi di trasporto - come si assume dal Pretore - bensì soltanto di "intimarne" l'apertura. Evidentemente si tratta di una conseguenza che il Pretore ha tratto dall'arbitraria sostanziale equiparazione fra intimazione e "perquisizione", enunciata nella parte narrativa dell'ordinanza.
In realtà la legge, anziché punire il rifiuto, presume dal rifiuto la violazione della norma di cui al primo comma dell'art. 6: per cui, in definitiva, la sanzione resta sempre comminata per quella violazione, e non per il rifiuto, anche se questo fa scattare la presunzione.
Si tratta, ad ogni modo, di inesattezza del dispositivo che non comporta inammissibilità perché la questione proposta risulta tuttavia chiaramente dal generale contesto della motivazione.
2. - Va poi precisato che, in effetti, la questione di specie fa riferimento esclusivamente all'art. 14 Cost., dato che l'intimazione ad aprire riguardava il bagagliaio dell'autovettura e non altri contenitori: l'art. 13 viene semmai in esame per relationem, atteso il richiamo alle "garanzie prescritte per la tutela della libertà personale" di cui al secondo comma dell'art. 14 Cost.
D'altra parte, i contenitori portatili che "come mezzi di trasporto", ai sensi dell'art. 6, secondo comma della legge in esame, trovano diretta copertura nelle garanzie dell'art. 13 Cost., sono soltanto quelli che attengono alla sfera della libertà personale, e perciò quelli che abitualmente sono portati sulla persona (come portafogli, portamonete etc.) o ad immediato contatto di essa (come borse, borselli e borsette): mentre dalle garanzie dell'art. 14 Cost. sono poi esclusi i mezzi di trasporto diversi da autovetture, roulotte etc. che non possono rientrare nel concetto costituzionalistico di "domicilio".
Vero é che in dottrina si é ritenuto da taluno che quest'ultima nozione non coincida completamente con quella richiamata dall'art. 614 cod. pen., rispetto alla quale é stato detto che quella possieda maggiore ampiezza, in guisa da ricomprendervi qualunque luogo di cui si disponga a titolo privato, anche se non si tratta di privata dimora. Ma, comunque sia, il problema non si propone certo per l'autovettura, cui si riferisce la questione sollevata, giacché per questa le due nozioni coincidono perfettamente. Infatti, il diritto penale vivente considera l'autovettura come luogo di privata dimora, sia pure esposto al pubblico, dal quale il titolare ha il diritto di escludere ogni altro; sicché non può esservi dubbio che tutto questo attenga anche al concetto costituzionalistico di domicilio.
3. La Costituzione, però, mentre riserva alla giurisdizione la più ampia interferenza pubblica nella sfera domiciliare (ispezioni, perquisizioni, sequestri), limita la competenza amministrativa alle immissioni che abbiano semplice natura ricognitiva, come "accertamenti" ed "ispezioni". Deve ritenersi, perciò, che quei "necessari controlli", di cui parla la legge provinciale denunziata all'art. 6 secondo comma, debbano restare nell'ambito di questi ultimi.
Sennonché, poi, non sono soltanto qualitativi i limiti alle interferenze della Pubblica Amministrazione nella sfera del domicilio, giacché interviene a circoscriverli anche la natura degli interessi pubblici in vista dei quali l'organo amministrativo é autorizzato a deliberare l'immissione: l'ultimo comma dell'art. 14 Cost., infatti, specifica questi interessi in quelli relativi alla sanità, alla incolumità pubblica, all'economia e al fisco, così come regolati da leggi speciali.
Ora, la legge provinciale de qua si preoccupa, invece, esclusivamente dell'interesse ecologico, come dimostra, fra l'altro, l'art. 4 inteso ad evitare "modificazioni sui fattori biotici e abiotici nell'ecosistema forestale".
E, per quanto si tratti di legge emanata nell'ambito dell'art. 8 n. 16 dello Statuto T.A.A., in forza del quale la Provincia autonoma ha sicuramente potestà normativa primaria in materia di "alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna", l'art. 4 dello stesso Statuto (i cui limiti sono richiamati dal citato art. 8) impone il rispetto dell'armonia con la Costituzione. La quale non consente di violare la riserva di giurisdizione che é negli art.li 13 e 14, attribuendo ad organi di polizia amministrativa il potere di ispezionare i luoghi tutelati dall'art. 14: salvo l'ipotesi eccezionale di necessità ed urgenza prevista nei modi e nelle condizioni di cui all'art. 13, terzo comma, che comunque richiama alla fine l'intervento della Autorità giudiziaria.
Ciò comporta che, se la legge provinciale é sul punto viziata d'illegittimità costituzionale, e conseguentemente la guardia ecologica non aveva il potere d'intimare l'apertura del bagagliaio dell'automobile ai fini di eseguire l'ispezione, nessuna presunzione può sorgere dal rifiuto del cittadino, e particolarmente non quella di una qualsiasi responsabilità in ordine alla violazione delle prescrizioni imposte dalla legge.
É ben vero che - come sostiene l'Avvocatura - non mancano nell'ordinamento giuridico-penale esempi di responsabilità fondate su presunzioni, come quella di cui all'art. 25 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U. in materia doganale) che l'Avvocatura cita, e che, fra l'altro, s'appunta anche sull'ipotesi del rifiuto. Ma, a parte che proprio dal diritto penale probatorio un ordinamento civile dovrebbe bandire ogni presunzione (ed ogni capovolgimento dell'onere della prova), affidando al giudice la valutazione del comportamento in relazione ad altri più sicuri elementi di prova, sta di fatto che nell'ipotesi citata il rifiuto si riferisce ad una situazione di per se stessa gravemente indiziante. In quel caso, infatti, si tratta di merci estere, soggette a diritti di confine, che si trovano in zona di vigilanza doganale e delle quali il detentore é invitato a dimostrare la legittima provenienza. Non si tratta, perciò, di rifiuto a prestarsi all'ispezione, perché nell'ipotesi di quella legge l'esistenza della merce estera é già accertata, ma di rifiuto a dimostrarne, in zona doganale, la legittima provenienza: un rifiuto che la legge, con ragionevolezza, equipara alle altre ipotesi, ivi descritte, di chi non é in grado di fornire la dimostrazione o adduce prove inattendibili. Del resto, altre ipotesi analoghe sono quelle di cui agli art.li 707 e 708 cod.pen., ma a parte che su di essi, proprio, questa Corte é intervenuta eliminando almeno la condizione indiziante relativa allo status del soggetto, sta di fatto che anche in questi casi - del resto, molto discussi in dottrina - si tratta comunque di situazioni collegate ad elementi indizianti e dove pure c'é una provenienza o una destinazione di oggetti di cui é accertato il possesso, delle quali il soggetto non é in grado di dare alcuna giustificazione.
Ma nella specie non esiste nulla di indiziante, se non il fatto di trovarsi il soggetto (non la merce) lungo le strade di penetrazione nella zona di vegetazione naturale - ma si consideri che l'ultima parte dello stesso art. 6 equipara alle dette strade persino quelle del tutto fuori zona, purché servano a pervenire a quelle - e di opporre un rifiuto, costituzionalmente legittimo, ad un'intimazione che costituzionale non é.
In proposito, va additato l'esempio offerto dal legislatore statale che, disciplinando con la l. 24 novembre 1981 n. 689 gli atti di accertamento, da parte degli organi addetti, delle violazioni per cui é prevista sanzione amministrativa, ha innanzitutto ben precisato che i controlli possibili sono limitati all'assunzione di informazioni e alle ispezioni di cose e di luoghi, purché "diversi dalla privata dimora" (art. 13, primo comma).
Soltanto ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria é consentito procedere, in casi estremi, a perquisizioni, ma sempre "in luoghi diversi dalla privata dimora" e previa motivata autorizzazione del Pretore del luogo: il tutto con riferimento ai modi e ai limiti rigorosamente previsti dal codice di procedura penale.
In ogni caso, le guardie ecologiche troverebbero, comunque, nella legge statale la disciplina dei loro poteri e delle regole di comportamento.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 6 della legge della Provincia autonoma di Trento 26 luglio 1973 n. 18 (Norme per la disciplina della raccolta dei funghi), nella parte in cui prevede l'intimazione all'apertura anche di mezzi di trasporto che costituiscono luoghi di privata dimora.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 25 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: GALLO
Depositato in cancelleria il 31 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE