SENTENZA N. 62
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895 ("Disposizioni per il controllo delle armi"), modificato dall'art. 10 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 ("Nuove norme contro la criminalità") promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1978 dal Giudice Istruttore del Tribunale di Bolzano nel procedimento penale a carico di Von Dellemann Roberto ed altro, iscritta al n. 303 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 257 dell'anno 1978;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.
Ritenuto in fatto
1. - Il Giudice istruttore del Tribunale di Bolzano - con ordinanza emessa il 10 aprile 1978 nel corso di un procedimento penale a carico di Roberto Von Dellemann, imputato fra l'altro di illegale detenzione di esplosivi e del reato di cui all'art. 435 codice penale - ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 ("Disposizioni per il controllo delle armi"), modificato dall'art. 10 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 ("Nuove norme contro la criminalità"), nella parte in cui la detenzione illegale di esplosivi di ogni genere é punita con la pena della reclusione da uno a otto anni e della multa da L. 200.000 aL. 1.500.000.
Dopo aver ricordato che le disposizioni del t.u.l.p.s. e del relativo regolamento in tema di detenzione di esplosivi e di prodotti esplodenti erano dettate solamente per la prevenzione d'infortuni e disastri e che la sanzione della violazione dell'obbligo (di cui all'art. 38 t.u.l.p.s.) di denunziare la detenzione di munizioni o materie esplodenti di qualunque genere e di qualsiasi quantità, una volta contenuta nell'art. 679 codice penale per le materie esplodenti e nell'art. 697 codice penale per le munizioni, é attualmente contenuta nella disposizione impugnata per gli esplosivi e le munizioni da guerra, e tuttora nell'art. 697 codice penale per le munizioni di arma comune (arresto da 3 a 12 mesi o ammenda fino a L. 360.000), il Giudice istruttore osserva che, a fronte della iniziale eguaglianza di trattamento risultante dal t.u.l.p.s. e dal codice penale, le successive modifiche legislative hanno rotto ogni equilibrio sottoponendo a diverso regime giuridico fattispecie analoghe ed anzi punendo più gravemente fattispecie che sotto ogni profilo appaiono più lievi di altre punite invece con minore pena.
In particolare, il giudice a quo mette in rilievo due profili di illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate. Sotto un primo profilo, infatti, sarebbe irrazionale che chi detiene, senza averne fatto denunzia, un bossolo scarico o un innesco o una dose di polvere bastante per il caricamento di una sola cartuccia é punibile ai sensi della legge n. 895 del 1967 mentre chi detenga le stesse cose riunite in una cartuccia carica, e quindi avente una concreta maggiore pericolosità, é invece punito con le pene enormemente minori di cui all'art. 697 codice penale. Sotto un secondo profilo, il principio di eguaglianza sarebbe violato per il fatto che le norme impugnate, riassumendo un concetto astratto di esplosivo, senza l'indicazione di quantitativi minimi da non considerarsi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica e degli scopi della legge stessa, rendono impossibile un concreto adeguamento della norma alla gravità delle fattispecie e dei comportamenti.
Conclude infine il Giudice istruttore che la questione é nella specie rilevante essendo l'imputato accusato di aver detenuto modicissime quantità di clorato di potassio e di polvere da sparo.
L'ordinanza, regolarmente comunicata e notificata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 13 settembre 1978.
2. - É intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la proposta questione sia dichiarata infondata.
Quanto al primo dei due dedotti profili di incostituzionalità, l'Avvocatura osserva che le considerazioni del giudice a quo non si attagliano al caso concreto, poiché il quantitativo di sostanza esplosiva la cui illegittima detenzione é stata contestata all'imputato (tre grammi circa di polvere da sparo e 28 grammi di clorato di potassio) non consente il raffronto fatto, superando detto quantitativo sensibilmente quanto serve per il caricamento di una sola cartuccia. In ogni caso, la pericolosità di un soggetto non dipende soltanto dal quantitativo di esplosivo illegalmente detenuto, costituendo tale detenzione un connotato che si aggiunge a tutta la restante sintomatologia della pericolosità del detentore, in relazione alla quale la detenzione va valutata.
Quanto al secondo profilo, l'Avvocatura osserva che l'ordinamento offre strumenti adeguati (basti pensare all'istituto del reato impossibile) per escludere, eventualmente, la punibilità di quel soggetto la cui pericolosità non traspaia in alcun modo né dal quantitativo minimo di sostanza esplosiva detenuta né da altri sintomi. L'uso degli strumenti predisposti per la comminazione di una corretta pena in concreto, consente poi di evitare gli altri aspetti aberranti paventati dal giudice a quo, poiché ogni diversa fattispecie appare suscettibile di una diversa definizione con la quale si tiene conto della gravità del reato agli effetti della pena.
Considerato in diritto
1. - In sede d'ammissibilità della questione di costituzionalità sollevata dall'ordinanza di cui in narrativa, non può essere taciuto un dubbio che sorge a seguito dell'incriminazione dell'imputato anche per il delitto di cui all'art. 435 codice penale.
É ben noto, infatti, alla Corte che la prevalente dottrina é dell'avviso che il delitto di cui all'art. 435 codice penale assorba il fatto tipico di cui all'art. 10 della legge 14 ottobre 1974 n. 497 (sostitutivo dell'art. 2 della legge 2 ottobre 1967 n. 895). Ove i due fatti, individuati dai precisati articoli, convergano a realizzare un'unica situazione concreta, svolgentesi in unità di contesto, il principio di specialità non consente, a parere della prevalente dottrina, la doppia imputazione.
Senonché, da un canto va rilevato che l'ora ricordato parere, che esclude il concorso formale tra i delitti di cui agli artt. 435 cod. pen. e 10 della legge 14 ottobre 1974 n. 497, non é del tutto incontrastato; e d'altro canto va posto in rilievo che l'ordinanza di rimessione non offre elementi idonei a concludere sull'unicità della situazione concreta entro la quale si sia verificata convergenza dei fatti tipici in discussione.
Tenuto conto, pertanto, dell'asserita duplicità d'imputazione e dell'impossibilità, per questa Corte, d'interferire su questioni interpretativi che devono essere lasciate all'esclusiva competenza del giudice a quo (non v'é dubbio, invero, che la distinzione tra concorso formale di reati e concorso apparente di norme o di leggi é da riferirsi all'interpretazione od all'applicazione normativa) va superato ogni dubbio sull'ammissibilità della questione sollevata dall'ordinanza di rimessione.
2. - Nel merito la questione di costituzionalità sollevata dalla precisata ordinanza é infondata.
Vale anzitutto ricordare la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di reati e sanzioni penali. La configurazione delle fattispecie criminose e la valutazione della congruenza fra reati e conseguenze penali appartengono alla politica legislativa e, pertanto, all'incensurabile discrezionalità del legislatore ordinario, con l'unico limite della manifesta irragionevolezza. Ed é qui davvero superfluo dar approfondita ragione dell'indirizzo giurisprudenziale ora indicato: é, infatti, sufficiente appena ricordare che le opzioni legislative, in sede di configurazione delle fattispecie criminose tipiche, devono tener conto non soltanto del bene o dei beni giuridici tutelati attraverso l'incriminazione delle fattispecie stesse ma anche delle finalità immediate che, nel contesto storico in cui le opzioni in parola vengono operate, il legislatore persegue nonché degli effetti indiretti che i fatti incriminati vanno a produrre nell'ambiente sociale in cui si realizzano. Necessità di prevenzione generale (evitare recidive e contagio criminoso) e di riduzione dell'allarme sociale cagionato dai reati convergono, insieme alle ragioni innanzi indicate, a motivare le opzioni legislative nella determinazione delle ipotesi criminose tipiche. Né esistono strutture ontologiche delle condotte criminose tali da vincolare il legislatore a valutarle allo stesso modo; quand'anche si fosse d'accordo sull'esistenza di strutture ontologiche dei comportamenti criminosi, rimarrebbe pur sempre salva la libertà del legislatore di valutare giuridicamente le medesime in maniera coerente alle varie finalità immediate perseguite nei diversi momenti storici ed alle svariate conseguenze, dannose o pericolose, dirette od indirette, che, nei tempi e nei luoghi nei quali i comportamenti criminosi si realizzano, questi ultimi sono idonei a produrre. Ed é quasi superfluo aggiungere che anche le opzioni legislative in tema di qualità e quantità delle sanzioni penali sono motivate dalle ragioni innanzi indicate.
3. - L'ordinanza di rimessione, nell'impugnare l'art. 2 della legge 2 ottobre 1967 n. 895, modificato dall'art. 10 della legge 14 ottobre 1974 n. 497, in riferimento all'art. 3 Cost., eccepisce che chi detiene, senza averne fatto denunzia, un bossolo scarico o un innesco od una dose di polvere bastante per il caricamento di una sola cartuccia é punibile ai sensi della legge n. 497; mentre chi detiene le stesse cose riunite in una cartuccia carica, e quindi avente una concreta maggiore pericolosità, é punito con le pene enormemente minori di cui all'art. 697 codice penale.
Intanto, vale rilevare che, a parte ogni questione relativa al bossolo scarico (che difficilmente potrebbe esser configurato come esplosivo) una dose di polvere da sparo bastante per il caricamento di una sola cartuccia costituisce sicuramente esplosivo mentre il bossolo o l'innesco insieme alla predetta polvere, uniti in una cartuccia per arma comune da sparo, costituiscono, del pari certamente, altro, diverso oggetto, munizione. Il detenere un esplosivo é cosa diversa dal detenere una munizione. E non é vero che l'esplosivo sia meno pericoloso della munizione, per di più non per arma da guerra ma per arma comune da sparo.
L'esplosivo é, in sé, pericoloso. Esso infatti, é una sostanza o miscela di sostanze che, in seguito a semplice stimolo esterno (é sufficiente un minimo urto) può sviluppare, in brevissimo tempo, una gran quantità di gas ad altissima temperatura e pressione. La munizione, invece, per sviluppare l'intrinseca capacità lesiva, necessita dell'arma, dell'arma adeguata alla munizione e del finalistico uso dell'arma stessa. Non si riesce, pertanto, ad intendere in base a quale criterio l'ordinanza di rimessione desuma una minore pericolosità dell'esplosivo nei confronti della munizione per arma comune da sparo, di tal che il detenere illegalmente un sia pur modesto quantitativo di esplosivo, a prescindere da ogni altra considerazione, sarebbe di gran lunga meno pericoloso del detenere abusivamente una munizione per arma comune da sparo composta dallo stesso quantitativo d'esplosivo.
Manca, dunque, nella specie, l'omogeneità delle situazioni invocate, al fine di richiedere, in riferimento all'art. 3 Cost., uniformità di disciplina giuridica; e, di più, viene erroneamente ritenuta, dal giudice a quo, meno pericolosa la situazione che é dal legislatore maggiormente sanzionata. D'altra parte, il legislatore ha, coerentemente, da sempre previsto una disciplina autonoma per gli esplosivi.
4. - La Corte deve aggiungere che, nella specie, non si ravvisa neppure sproporzione manifestamente arbitraria tra la diversa pericolosità delle situazioni invocate dall'ordinanza di rimessione e le diverse conseguenze sanzionatorie dal legislatore previste per le situazioni stesse.
Per chiarire questo assunto vale ricordare che diversi sono i fini perseguiti dalla normativa ordinaria contenuta nel codice penale (art. 697, applicabile alla detenzione di munizioni per arma comune da sparo) ed i fini contingenti che hanno determinato la legislazione speciale della quale fanno parte le norme applicabili all'illegale detenzione di esplosivi.
Con la legge 2 ottobre 1967 n. 895 il legislatore, intendendo provvedere al controllo delle armi (va qui ricordato il contesto storico nel quale é stata emanata l'ora citata legge) ha disciplinato in maniera speciale, e particolarmente rigorosa, fra le altre, le ipotesi criminose relative alle armi da guerra, alle munizioni da guerra ed agli esplosivi di ogni genere, raddoppiando, peraltro, all'art. 7 della legge in discussione, le pene stabilite dal codice penale per le contravvenzioni concernenti le armi non comprese, ovviamente, fra quelle indicate negli artt. 1, 2, 3 e 4 della stessa legge n. 895 del 2 ottobre 1967. In tal modo, mentre veniva dettata una disciplina speciale per i delitti concernenti gli esplosivi d'ogni genere, si sottraevano al regime ordinario contravvenzionale anche i reati relativi alle armi da guerra ed alle munizioni da guerra. Le munizioni (da guerra) seguivano, pertanto, come per il passato, il regime giuridico stabilito per le relative armi (da guerra).
Con la legge 14 ottobre 1974 n. 497, emanata in un diverso contesto storico, tendente ad una generale disciplina, penale e processuale, dei comportamenti criminosi relativi anche alle armi ("Nuove norme contro la criminalità") il legislatore ha ritenuto d'attrarre nella disciplina speciale anche i fatti relativi alle armi comuni da sparo (art. 14), sia pur prevedendo un'attenuante speciale. Non ha lo stesso legislatore, tuttavia, ritenuto, questa volta, di sottomettere i fatti relativi alle munizioni per arma comune da sparo alla disciplina dettata per i fatti attinenti alle armi da sparo: sicché, contrariamente a quanto era accaduto nel passato, mentre i comportamenti criminosi relativi alle armi comuni da sparo venivano assorbiti nella rigorosa disciplina speciale, i reati attinenti alle munizioni per arma da sparo rimanevano, eccezionalmente, quali contravvenzioni disciplinate dall'art. 697 codice penale.
Anche a prescindere dal rilievo per il quale il tertium comparationis (regime giuridico delle munizioni per arma comune da sparo) é eccezionalmente disciplinato nella maniera sopra indicata e non può, pertanto, fondatamente richiedersi che i fatti relativi agli esplosivi siano comunque parificati all'eccezione dettata per le munizioni per arma comune da sparo, (in riferimento all'art. 3 Cost.) vale ricordare che razionalmente il legislatore speciale ha escluso, dalla rigorosa disciplina dettata dalla legge n. 497 del 1974 per le armi comuni da sparo, le munizioni relative alle medesime.
Ed infatti, poiché i reati attinenti alle munizioni vanno confrontati con i reati relativi alle armi idonee all'uso delle munizioni stesse, ove l'abusiva detenzione d'una munizione per arma comune da sparo fosse realizzata in concorso con l'abusiva detenzione d'un'arma comune da sparo, il detentore di quest'ultima già risponderebbe ai sensi dell'art. 14 della legge 14 ottobre 1974 n. 497: sicché giustamente all'imputazione ai sensi della legge speciale s'aggiungerebbe quella, contravvenzionale, ai sensi dell'art. 697 codice penale per l'abusiva detenzione d'una munizione per arma da sparo. Ed irrazionale sarebbe punire due volte, ai sensi della rigorosa legge speciale in discussione, l'autore dei due fatti sopra indicati (a meno di ritenere assorbita, nell'ambito di un'unica norma, la detenzione della munizione nella detenzione dell'arma: in questo caso, però, s'annullerebbe completamente il rilievo penale della detenzione della munizione). Ove, invece, la detenzione dell'arma comune da sparo fosse legittima, l'abusiva detenzione d'una munizione relativa alla stessa arma, essendo scarsamente pericolosa (tenuto conto delle finalità particolari della legislazione speciale contro la criminalità del 1974) dovrebbe ritenersi giustamente lasciata al regime contravvenzionale dell'art. 697 del codice penale.
In conclusione, non essendo per nulla giustificabile una estensione della disciplina dell'ipotesi contravvenzionale di detenzione di munizione per arma comune da sparo all'ipotesi, certamente non omogenea, di detenzione di esplosivo (anche se la quantità d'esplosivo detenuto fosse la stessa di quella contenuta in una munizione per arma comune da sparo); non essendo del pari ipotizzabile un'estensione del regime giuridico speciale della fattispecie tipica di detenzione d'esplosivo alla fattispecie tipica di detenzione di munizione per arma comune da sparo; e non essendo possibile a questa Corte alcuna sentenza manipolativa in materia; non resta che disattendere le argomentazioni contenute nell'ordinanza di rimessione e sopra specificate.
5. - L'ordinanza di rimessione impugna ancora la legge 14 ottobre 1974 n. 497 in quanto, assumendo un concetto astratto di esplosivo, senza l'indicazione di quantitativi minimi da non considerarsi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica e degli scopi della legge stessa, renderebbe impossibile un concreto adeguamento della norma alla gravità delle fattispecie e dei comportamenti, violando, anche in tal modo, il principio d'uguaglianza.
Intanto va osservato che il legislatore non é obbligato a prevedere, in ogni norma, quantitativi minimi (delle sostanze la cui detenzione é preclusa) da non considerarsi penalmente rilevanti.
Il problema, peraltro puramente interpretativo, posto dall'ordinanza di rimessione va risolto mediante il ricorso al principio d'offensività.
Può certo discutersi sulla costituzionalizzazione o meno del principio d'offensività: ma che lo stesso principio debba reggere ogni interpretazione di norme penali é ormai canone unanimemente accettato. Spetta al giudice, dopo aver ricavato dal sistema tutto e dalla norma particolare interpretata, il bene od i beni tutelati attraverso l'ineriminazione d'una determinata fattispecie tipica, determinare, in concreto, ciò (= il quantitativo minimo d'esplosivo) che, non raggiungendo la soglia dell'offensività dei beni in discussione, é fuori del penalmente rilevante.
Non é certo consentito a questa Corte prendere posizione sul significato, nel sistema, del reato impossibile; se cioé esso, nella forma dell'inidoneità dell'azione, costituisca il rovescio degli atti idonei di cui all'art. 56 codice penale oppure sia espressione di un principio generale integratore del principio di tipicità formale di cui all'art. 1 del codice penale (oppure ancora esprima il Così detto tentativo impossibile); ma, anche a voler tacere sulle discussioni in tema di Così detta concezione realistica del reato, certo é che l'art. 49, secondo comma, codice penale non può non giovare all'interprete al fine di determinare in concreto, la soglia del penalmente rilevante. É appunto compito del giudice, e non del legislatore, stabilire se una minima quantità d'esplosivo sia, nella concreta fattispecie, inidonea ad offendere i beni tutelati dalle normative in discussione: e per giungere alle conclusioni ora indicate il giudice non ha che da valersi di tutti gli strumenti ermeneutici che l'intero sistema offre.
Allo stesso modo é al giudice che spetta graduare le sanzioni penali, nel concreto delle fattispecie criminose, entro i limiti minimo e massimo edittalmente stabiliti: il richiamo alle circostanze ed all'art. 133 codice penale é, a questo punto, quasi ovvio.
Va, peraltro, aggiunto che la legge 2 ottobre 1967 n. 895 ha anche previsto, all'art. 5, un'attenuante speciale per le ipotesi in cui il fatto, per la quantità o per la qualità delle armi, delle munizioni, esplosivi o aggressivi chimici, debba ritenersi di lieve entità. Oltre ai criteri generali idonei ad offrire sicuri canoni per adeguare la pena in concreto, il giudice ha, dunque, nel nostro caso, a disposizione anche l'attenuante speciale ora richiamata.
Nessun dubbio può, in conclusione, esistere sull'infondatezza dell'eccezione d'incostituzionalità delle norme di cui in narrativa, in riferimento all'art. 3 Cost.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 2 ottobre 1967 n. 895, come sostituito dall'art. 10 della legge 14 ottobre 1974 n. 497, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1986.
Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1986.