Ordinanza n. 315 del 1983

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ORDINANZA N. 315

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

          Avv. Alberto MALAGUGINI

          Prof. Livio PALADIN      

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

          Prof. Virgilio ANDRIOLI  

          Prof. Giuseppe FERRARI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, dell'art. 130 del r.d. 27 novembre 1924, n. 2367 e dell'art. 92, commi sesto e settimo, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (Personale docente della scuola; esercizio della libera professione) promossi dal Consiglio nazionale dei geometri con le ordinanze emesse il 20 giugno 1978, il 14 giugno, il 26 luglio e il 18 dicembre (due ordinanze) 1979 e il 18 novembre 1981, rispettivamente iscritte al n. 633 del registro ordinanze 1978, al n. 782 del registro ordinanze 1979, ai nn. 140, 342 e 343 del registro ordinanze 1980 e al n. 466 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 del 1979, nn. 8, 131 e 180 del 1980 e n. 303 del 1982.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1983 il Giudice relatore Alberto Malagugini;

uditi gli avvocati dello Stato Vito Cavalli e Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con le sei ordinanze indicate in epigrafe il Consiglio Nazionale dei Geometri dubita, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma e 98, primo comma, Cost., della legittimità costituzionale degli artt. 92, sesto (e settimo) comma del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, 7 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, 130 del r.d. 27 novembre 1924, n. 2367, in quanto consentono al personale docente della scuola, alle condizioni in ciascuna di tali norme previste, l'esercizio delle libere professioni, in particolare di quella di geometra;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenendo nei giudizi così instaurati in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, chiede, in via pregiudiziale, che le suddette questioni vengano dichiarate inammissibili, sostenendo che il Consiglio Nazionale dei Geometri non svolge funzioni giurisdizionali e, quindi, non é legittimato a proporre questioni di incostituzionalità;

considerato che le predette ordinanze propongono questioni sostanzialmente identiche, talché i relativi giudizi possono essere riuniti per venir decisi unitariamente;

che l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura dello Stato va disattesa, essendo state le ordinanze di rimessione - come risulta dalla stessa titolazione delle medesime - emanate dal Consiglio Nazionale dei Geometri "in sede giurisdizionale", nell'esercizio delle attribuzioni conferitegli dall'ordinamento professionale (art. 15 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274), ed avendo la Corte di cassazione, con giurisprudenza costante, ritenuto che relativamente ad esse il predetto organo ha natura giurisdizionale;

che, peraltro, si prospetta il dubbio se il Consiglio Nazionale dei Geometri in quanto organo di giurisdizione speciale possa considerarsi costituito nel rispetto dell'art. 108 Cost., attesa la composizione e le modalità di funzionamento del collegio giudicante;

che la Corte ritiene pertanto di dover sollevare incidentalmente, in riferimento all'anzidetto parametro, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, secondo comma, del d.l. lgt. 23 novembre 1944, n. 382, nella parte in cui statuisce che la Commissione Centrale (ora Consiglio Nazionale) dei Geometri di cui agli artt. 10-17 del medesimo d.l. lgt. esercita le attribuzioni giurisdizionali stabilite dal relativo ordinamento professionale;

che tale questione, non manifestamente infondata, é altresì rilevante, giacché essa investe la norma istitutiva delle attribuzioni nell'esercizio delle quali il Consiglio Nazionale dei Geometri promuove i presenti giudizi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, secondo comma, del d.l. lgt. 23 novembre 1944, n. 382, nella parte in cui statuisce che la Commissione Centrale (ora Consiglio Nazionale) dei Geometri di cui agli artt. 10-17 del medesimo d.l. lgt. esercita le attribuzioni giurisdizionali stabilite dal relativo ordinamento professionale, in riferimento all'art. 108 della Costituzione;

ordina la sospensione dei giudizi riuniti introdotti con le ordinanze iscritte ai nn. 633/78, 782/79, 140, 342, 343/80, 466/82;

manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge;

ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1983.

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Giovanni CONSO - Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 30 settembre 1983.