Sentenza n. 212 del 1983

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SENTENZA N. 212

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO,

          ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10 e 15 della legge 19 marzo 1955, n. 160 (Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica), promossi con le ordinanze emesse il 18 maggio 1976 dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, il 4 marzo 1977 dal Consiglio di Stato, Sez. VI giurisdizionale, il 20 febbraio 1979 dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania e il 12 dicembre 1980 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, rispettivamente iscritte al n. 704 del registro ordinanze 11976, al n. 287 del registro ordinanze 1977, al n. 996 del registro ordinanze 1979 e al n. 419 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 10 e 218 del 1977, n. 64 del 1980 e n. 283 del 1981.

Visti gli atti di costituzione di Fontana Elena, di Proto Sergio e di Mercanti Antonia e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1982 il Giudice relatore Antonino De Stefano;

uditi gli avvocati Angelo Foletto per Fontana Elena e Francesco Tinaglia per Mercanti Antonia e l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza in data 18 maggio 1976, il Tribunale regionale amministrativo per il Veneto ha sottoposto al giudizio di questa Corte gli artt. 9 e 10 della legge 19 marzo 1955, n. 160 (Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica) "nella parte in cui pongono dei limiti alla durata dei periodi di assenza per malattia dei professori incaricati". La questione é stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, nel corso di un giudizio promosso dalla prof.ssa Elena Fontana in seguito al licenziamento disposto, nei suoi confronti, per aver superato il limite massimo di assenze per malattia (di duecento giorni nell'ultimo triennio) consentito dalle disposizioni impugnate per il mantenimento del rapporto d'impiego dei professori incaricati.

Nella motivazione dell'ordinanza di rimessione si esclude anzitutto che le norme stesse siano state abrogate da leggi successive. É pure da escludere, secondo il TAR per il Veneto, che il limite di duecento giorni complessivi di assenza sia venuto meno per effetto della sentenza di questa Corte n. 39 del 1972. Tuttavia, pur non potendo negarsi che le disposizioni in questione siano tuttora in vigore, dalla parte motiva della suddetta sentenza si traggono, secondo il giudice a quo, argomenti per porre in forse la loro legittimità costituzionale.

2. - Notificata, comunicata e regolarmente pubblicata l'ordinanza di rinvio, il 1 febbraio 1977 si é costituita in giudizio la prof.ssa Fontana, chiedendo che le disposizioni impugnate siano dichiarate illegittime. Nell'atto di deduzioni si osserva che lo status giuridico della ricorrente (alla quale l'incarico da cui era stata sollevata, con il contestato licenziamento, era stato conferito a tempo indeterminato) era profondamente diverso da quello configurabile in base agli artt. 9 e 10 della legge del 1955; e ciò in quanto in tali articoli si parla di "professori incaricati" evidentemente secondo la normativa vigente (riguardo a questo personale) prima della legge 13 giugno 1969, n. 282, per effetto della quale, attesa la possibilità da essa data, del conferimento degli incarichi di insegnamento non più per uno, tre o cinque anni - come in precedenza - ma a tempo indeterminato, il rapporto dell'insegnante incaricato con lo Stato aveva subito una profonda trasformazione, assumendo un carattere non più precario, ma sostanzialmente permanente. E se poi si considera - prosegue la difesa della ricorrente - l'ulteriore avvicinamento operato, fra professori di ruolo e insegnanti incaricati, con l'art. 118 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 - attraverso l'estensione, in esso prevista in via generale, delle norme dettate per il personale di ruolo al personale non di ruolo - se ne deve concludere che la differenza di status fra le due categorie, mentre potrà avere rilevanza per questioni inerenti allo sviluppo della carriera, alle retribuzioni, ecc., non può farsi valere, senza violazione dei principi costituzionali, per ciò che riguarda la materia dei congedi straordinari e delle assenze per malattia, poiché non é ammissibile che il "bene della salute" sia tutelabile in modo diverso e riduttivo sol perché si tratta di personale non di ruolo.

Con atto 24 gennaio 1977, é intervenuta in giudizio, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata priva di fondamento. Secondo l'Avvocatura, la disparità di trattamento tra insegnanti di ruolo e incaricati, in considerazione della quale la questione stessa é stata sollevata, trova piena giustificazione nella diversa natura dei rispettivi rapporti di servizio, ed é perciò da escludere che l'art. 3 della Costituzione possa ritenersi violato. Inoltre, poiché é indubbio che le norme impugnate assicurano all'insegnante incaricato la possibilità di assenze dal lavoro per malattia e necessità di cura, deve riconoscersi che anche l'art. 32 Cost. é, nel caso, pienamente osservato. L'Avvocatura conviene che in base alla legge n. 282 del 1969 i docenti non di ruolo sono nominati non più annualmente ma a tempo indeterminato; ma ciò non toglie che essi ricevono in assegnazione il posto "per incarico", e non entrano quindi a far parte dell'organizzazione della scuola, rimanendo sempre soggetti alla cessazione del rapporto per la perdita del posto. Non é, quindi, contestabile che il limite massimo di durata per malattia debba essere diverso fra insegnanti di ruolo e insegnanti non di ruolo, in quanto diversamente influenzato dallo stabile, per gli uni, o precario, per gli altri, inserimento nel posto di insegnamento.

In una memoria depositata il 19 aprile 1982, la difesa della prof.ssa Fontana insiste nell'affermare che le differenze di base che si riscontrano nello status dei professori di ruolo e, rispettivamente, degli insegnanti incaricati, non sono sufficienti a giustificare la diversità di trattamento cui, riguardo ai periodi consentiti di assenza per malattia, danno luogo, a scapito dei secondi, le norme impugnate. Inoltre, con richiamo al citato art. 118 d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, osserva che, dato che nel 1974, al momento della emanazione delle norme sullo stato giuridico del personale insegnante, vigeva ormai la nomina a tempo indeterminato dei docenti non di ruolo - ben diversa dalla nomina a tempo determinato o meglio annuale configurata nella normazione del 1955 - gli artt. 62 e seguenti dello stesso decreto (che con rinvio alle norme del t.u. n. 10 del 3 gennaio 1957 fissano i più estesi limiti dei periodi di assenza per malattia per i professori di ruolo) si sarebbero dovuti ritenere senz'altro applicabili al personale non di ruolo. Tanto più che un altro articolo del d.P.R. n. 417, l'art. 140, prevede l'abrogazione di tutte le precedenti norme, di legge e di regolamento, contrastanti, o comunque incompatibili con esso. Qualora però - conclude la difesa della ricorrente - l'applicabilità delle norme dettate per i professori di ruolo, agl'insegnanti incaricati, dovesse escludersi, le ragioni addotte a sostegno della eccezione di incostituzionalità ne giustificherebbero comunque l'accoglimento.

3. - Questioni analoghe a quella proposta dal TAR per il Veneto sono state sollevate, su istanza di parte, con altre tre ordinanze, emesse dal Consiglio di Stato, sez. VI, il 4 marzo 1977, dal TAR per la Campania, il 20 febbraio 1979, e, infine, dal TAR per la Sicilia, il 12 dicembre 1980.

Dal Consiglio di Stato vengono denunciati, per contrasto con gli artt. 3 e 32 della Costituzione, "in quanto dispongono che i periodi di assenza e di congedo dei professori incaricati non possono superare, in un triennio, la complessiva durata di duecento giorni", gli artt. 10 e 15 della legge n. 160 del 1955; dal TAR per la Campania, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, gli artt. 9 e 15; dal TAR per la Sicilia, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 97, comma primo, della Costituzione, gli artt. 9, 10 e 15. In tutti e tre i casi i giudizi a quibus risultano promossi con ricorsi di insegnanti incaricati a tempo indeterminato (professori Luigi Manzella, Sergio Proto e Antonia Mercanti) contro i provvedimenti di licenziamento adottati dall'autorità scolastica per avere essi superato, nell'ultimo triennio, il suddetto limite massimo consentito di assenze per malattia.

Anche queste ordinanze, con motivi in gran parte coincidenti con quelli svolti nell'ordinanza del TAR per il Veneto, si basano essenzialmente sui principi enunciati nella sentenza n. 39 del 1972 di questa Corte. Si sottolinea inoltre come le differenze di status fra insegnanti incaricati e professori di ruolo - che dovrebbero giustificare, riguardo ai periodi consentiti di assenze per malattia, il diverso trattamento previsto per i primi dalle norme impugnate - tendano sotto vari aspetti a venir meno, come dimostrerebbe il fatto che il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, ha statuito la non licenziabilità degl'insegnanti non di ruolo, e che per vari aspetti il legislatore sembrerebbe orientato verso una sempre più accentuata stabilizzazione del personale docente non di ruolo.

Infine, riguardo al profilo prospettato con riferimento al principio (art. 97 Cost.) del "buon andamento dell'amministrazione, cui deve informarsi l'organizzazione dei pubblici uffici", si osserva che la sussistenza - nelle disposizioni denunciate - di discrasie ancorate a diversità di status (titolari ed incaricati), non appare in armonia neanche con quest'ultimo principio.

4. - Nel giudizio promosso dal TAR per la Campania e in quello promosso dal TAR per la Sicilia si sono costituiti, rispettivamente, con atti di deduzioni depositati il 25 marzo 1980 e il 25 giugno 1981, il prof. Proto e la prof.ssa Mercanti, concludendo per la fondatezza della sollevata eccezione. Nei giudizi promossi dal Consiglio di Stato, dal TAR per la Campania e dal TAR per la Sicilia é inoltre intervenuta, con atti depositati rispettivamente il 22 luglio 1977, il 25 marzo 1980 e il 16 maggio 1981, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, la quale, a sostegno della richiesta che la questione sia dichiarata priva di fondamento, riprende gli argomenti già addotti nel precedente atto di intervento nel giudizio promosso dal TAR per il Veneto. Nell'intervento spiegato nel giudizio promosso dal TAR per la Sicilia, l'Avvocatura riguardo al richiamo all'art. 97 della Costituzione, assunto insieme con gli artt. 3 e 32, nell'ordinanza di rinvio, a norma di raffronto, obietta che il richiamo stesso é fuori di luogo. A suo avviso, infatti, il precetto costituzionale concerne l'organizzazione degli uffici, e non é quindi invocabile in relazione a norme che, come quelle denunciate, riguardano lo status del personale. Secondo l'Avvocatura, comunque, la questione, non solo per quest'ultimo, ma anche per gli altri aspetti sotto i quali é stata sollevata, sarebbe del tutto analoga a quella che con una recente sentenza (n. 52 del 1981) la Corte costituzionale ha già esaminato e dichiarato priva di fondamento.

5. - All'udienza pubblica del 5 maggio 1982, dopo la relazione svolta dal Giudice Antonino De Stefano, l'avv. Angelo Foletto, per la prof.ssa Fontana, ha chiesto si riconosca che la denunciata norma doveva considerarsi abrogata per effetto degli artt. 62, 118 e 140 del d.P.R. n. 417 del 1974, o in via subordinata se ne dichiari la illegittimità costituzionale; per la fondatezza della questione ha concluso anche l'avv. Francesco Tinaglia, per la prof.ssa Mercanti; mentre l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota ha insistito per la dichiarazione di non fondatezza.

Considerato in diritto

1. - Per il combinato disposto degli artt. 9, 10 e 15 della legge 19 marzo 1955, n. 160 (Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica), i professori incaricati, che a causa di malattia si siano assentati dal servizio per un periodo complessivo, nell'ultimo triennio, superiore a duecento giorni, sono licenziati.

Le ordinanze del Consiglio di Stato, sez. VI, e dei Tribunali amministrativi regionali per la Campania, per la Siclia e per il Veneto, sollevano, come esposto in narrativa, questione di legittimità costituzionale del su indicato disposto normativo, in riferimento, tutte, all'art. 3 della Costituzione; in riferimento anche all'art. 32, le ordinanze del Consiglio di Stato e del TAR per il Veneto; in riferimento anche all'art. 97, l'ordinanza del TAR per la Sicilia. I giudici a quibus ritengono ingiustificata la disparità del trattamento riservato ai professori non di ruolo, nel caso di assenza per malattia, rispetto a quello più favorevole, di cui godono invece i docenti di ruolo. In alcune delle ordinanze si fa inoltre rilevare che la disparità di trattamento é accentuata in considerazione delle caratteristiche di maggiore stabilità che il rapporto d'impiego dei suddetti insegnanti non di ruolo é venuto ad assumere con la durata a tempo indeterminato degl'incarichi e la non licenziabilità per indisponibilità di posti, per effetto degli artt. 1 della legge 13 giugno 1969, n. 282, e 2 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito con modifiche in legge 26 luglio 1970, n. 571, vigenti al tempo degl'impugnati provvedimenti. Si assume inoltre che il trattamento medesimo contrasti con le esigenze di tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo (art. 32 della Costituzione) e di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione).

2. - Le questioni di legittimità costituzionale sottoposte dalle ordinanze di rimessione, pur essendo prospettate sotto vari profili, sono in parte identiche e in parte connesse; i relativi giudizi vengono, pertanto, riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3. - La difesa di una parte (prof.ssa Fontana) ha preliminarmente eccepito che le impugnate norme sarebbero state abrogate dalle successive leggi, e comunque non sarebbero applicabili agl'insegnanti incaricati a tempo indeterminato (categoria alla quale appartengono tutti i ricorrenti). L'assunto, già disatteso nei giudizi a quibus, non trova conforto nemmeno nella giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Ben vero - é stato in proposito osservato - che l'art. 62 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, ha esteso al personale docente le norme in tema di aspettativa per infermità, dettate per gl'impiegati civili dello Stato dal t.u. 10 gennaio 1957, n. 3; ma il successivo art. 118 dello stesso decreto ha precisato che le sue disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche al personale non di ruolo, "salva diversa particolare disposizione" della disciplina che lo concerne. Rientrando, appunto, in questa ipotesi, hanno conservato il loro vigore le denunciate norme. Sulle quali é stato del pari escluso abbiano inciso, rendendole inapplicabili, la legge n. 282 del 1969, con la quale fu introdotto l'incarico a tempo indeterminato, e il d.l. n. 366 del 1970, convertito con modificazioni in legge n. 571 del 1970, con cui fu sancita la non licenziabilità degl'insegnanti incaricati a tempo indeterminato. Questi sono stati, infatti, considerati equiparabili, ai fini dell'assenza dal servizio per malattia, agl'incaricati in servizio continuativo da almeno cinque anni, venendo così ammessi a fruire del periodo di centottanta giorni per anno scolastico, consentito a questi ultimi dalla lettera c) dell'art. 9; ma sempre soggiacendo anch'essi, secondo il disposto dei successivi artt. 10 e 15, al limite dei complessivi duecento giorni per triennio, ed al licenziamento, ove oltrepassato tale limite. Circa la non licenziabilità si é poi rilevato che essa é stata contemplata solo per la ipotesi della indisponibilità dei posti, non potendo quindi venire estesa anche alla perdita del posto dovuta a fatti imputabili all'insegnante.

Respinta la mossa eccezione alla luce della menzionata giurisprudenza, dalla quale la Corte non ravvisa motivo di discostarsi, può procedersi all'esame della sollevata questione di legittimità costituzionale.

4. - La questione non é fondata: essa non trova supporto in alcuno degl'invocati parametri costituzionali.

Circa la lamentata disparità di trattamento dei docenti non di ruolo rispetto a quelli di ruolo, in ordine alla disciplina dell'assenza dal servizio per malattia, tutte le ordinanze fanno richiamo, a sostegno del loro dubbio, alla sentenza di questa Corte n. 39 del 1972: con la quale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma primo, del d.l.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, limitatamente alla parte in cui, nei casi di assenza dal servizio per malattia, condiziona il mantenimento del rapporto d'impiego per tre mesi al compimento di un anno di servizio, fu in motivazione affermato che "nessuna valida e razionale giustificazione riesce a scorgere la Corte nell'adozione da parte del legislatore del diverso trattamento normativo dell'assenza per malattia a seconda che trattasi di personale di ruolo o non di ruolo".

Occorre peraltro ricordare quanto nella stessa sentenza si ebbe a precisare, e cioè che la possibilità di un differente trattamento sussiste "quando la disparità trovi fondamento su presupposti logici obiettivi". Ora la Corte, in quell'occasione, limitatamente alla particolare fattispecie sottoposta al suo esame (concernente l'assoluta esclusione, sancita dalla norma impugnata, del diritto dell'impiegato non di ruolo, prima del compimento di un anno di servizio, a un qualsiasi periodo di assenza per malattia) ha riscontrato che "non vi era ragione di differenziare il personale di ruolo da quello non di ruolo". Ma non per questo - come si osserva in una successiva sentenza di questa Corte, n. 52 del 1981 (con la quale sono state dichiarate non fondate le questioni sollevate, riguardo alla durata massima delle assenze per malattia, in ordine ad altre disposizioni dello stesso su citato art. 3 d.l.C.P.S. n. 207 del 1947) - "può ritenersi che con la menzionata sentenza n. 39 del 1972 sia stata effettuata una totale equiparazione del personale di ruolo e non di ruolo in ordine alla tutela da accordare in caso d'infermità, con la conseguenza che non sia consentito al legislatore realizzare tale tutela in modi diversi a seconda della peculiare natura del rapporto d'impiego non di ruolo".

Per quanto in particolare concerne il rapporto che lega i docenti non di ruolo all'amministrazione dello Stato, é pacifico che il canale ordinario per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria resta - e così dev'essere alla luce dell'ultimo comma dell'art. 97 della Costituzione - il pubblico concorso, con il conseguente instaurarsi di un rapporto di pubblico impiego di ruolo. Anche la legge 20 maggio 1982, n. 270, ribadisce, all'art. 1, che "l'accesso ai ruoli del personale docente... avviene mediante concorsi per esami"; e nel dettare norme per la "sistemazione del personale precario esistente", prevede nel contempo "l'adozione di misure idonee ad evitare la formazione del precariato". In contrapposto, il rapporto d'impiego del docente non di ruolo, pur nell'ampio ricorso che ad esso é stato fatto, é sempre contrassegnato da un carattere di straordinarietà e di transitorietà, traendo la sua giustificazione da "esigenze eccezionali ed indilazionabili": doversi, cioè, provvedere all'insegnamento in mancanza di personale docente di ruolo, con quell'urgenza che non consente di attendere l'espletamento del concorso per coprire la relativa vacanza.

Sussiste, pertanto, nel rapporto d'impiego dei docenti, quella differenziazione, che la citata sentenza n. 52 del 1981 ha già posto in luce su un piano generale, tra pubblico impiego di ruolo e non di ruolo. Diverso é, cioè, il presupposto genetico di ciascuno dei due rapporti, in quanto i docenti di ruolo sono chiamati ad esercitare l'insegnamento in modo stabile e permanente, mentre i docenti non di ruolo vengono assunti per fronteggiare esigenze transitorie e straordinarie.

Ma tali esigenze, alla stregua di quanto rilevato nella richiamata sentenza n. 52 del 1981, non potrebbero più venir soddisfatte ove il docente non di ruolo, dopo uno o più periodi di assenza per infermità, non fosse ancora in grado di riprender servizio. Compete, perciò, al legislatore di predeterminare la durata massima complessiva dell'assenza per malattia che può essere consentita in un certo arco di tempo al docente non di ruolo, al fine di contemperare la tutela della posizione dell'insegnante incaricato con l'indispensabile svolgimento dell'insegnamento, cui presiede l'interesse costituzionalmente protetto al buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, comma primo, della Costituzione): in questa sfera, infatti, ovviamente rientra anche la struttura pubblica, mediante la quale viene impartita l'istruzione nelle scuole statali, secondo il precetto del comma secondo dell'art. 33 della Costituzione.

La diversa durata del periodo complessivo massimo di assenza per infermità, stabilita dal legislatore per i docenti non di ruolo, rispetto a quella più ampia prevista per i docenti di ruolo, si ricollega così ai diversi presupposti dei relativi rapporti, in ciò trovando una spiegazione che non appare viziata da irrazionalità. Spiegazione che mantiene la sua validità anche per quella particolare categoria di docenti non di ruolo, rappresentata dagl'incaricati a tempo indeterminato. Tale incarico, previsto dall'art. 1 della legge n. 282 del 1969 (e non più consentito per effetto dell'art. 1 della legge 9 aprile 1978, n. 463, che ha abrogato detta norma, ripristinando l'incarico annuale), é indubbiamente contraddistinto da una minore "precarietà" temporale rispetto agli altri incarichi d'insegnamento, corroborata poi dalla non licenziabilità per sopravvenuta indisponibilità dei posti, cui si é già fatto cenno. Ma i benefici accordati dal legislatore a questa categoria di docenti non di ruolo, non possono certo valere ad equipararli in toto ai docenti di ruolo, sì da cancellare quella diversità di presupposti che caratterizza i due tipi di rapporto di pubblico impiego e che giustifica la disparità di trattamento denunciata a questa Corte.

Per le su esposte considerazioni la questione in esame va dichiarata non fondata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

5. - Egualmente priva di fondamento la questione appare in relazione all'art. 32 della Costituzione.

Non v'ha dubbio che il bene afferente alla salute sia da comprendere tra le posizioni soggettive direttamente garantite dalla Costituzione (sentenza di questa Corte n. 88 del 1979). Ma la tutela, commessa allo Stato dal precetto costituzionale, del diritto alla salute, riconosciuto come diritto fondamentale dell'individuo, oltre che come interesse della collettività, può, ove necessario, incontrare limiti oggettivi: non soltanto nella stessa organizzazione dei servizi sanitari (sentenza di questa Corte n. 175 del 1982), ma ben anche nella esigenza della concomitante tutela di altri interessi, del pari costituzionalmente protetti: quale, nella specie, l'interesse al buon andamento della pubblica amministrazione, nella cui cerchia, come si é innanzi detto, rientra l'organizzazione delle scuole statali.

Pertanto, la tutela del diritto alla salute del docente non di ruolo, nell'ambito dello svolgimento del suo rapporto di pubblico impiego, razionalmente si concreta nel consentirgli, in caso di assenza dal servizio per infermità, di mantenere in essere il rapporto, nel mentre provvede a curarsi per riacquistare così quel livello di idoneità psicofisica ritenuto indispensabile per l'esercizio dell'attività didattica. Ma l'assenza non può ovviamente essere illimitata. Del resto, in tutto l'ambito della pubblica amministrazione non é mai riconosciuto all'impiegato il diritto ad un'assenza illimitata dal servizio a causa d'infermità; é sempre stabilito, invece, un periodo più o meno lungo, decorso il quale, ove l'impiegato non sia in grado di riprendere servizio, si fa luogo alla cessazione del rapporto d'impiego, applicando, secondo i casi, gl'istituti all'uopo preordinati (collocamento a riposo per motivi di salute, dispensa dal servizio per inabilità fisica, licenziamento, ecc.).

Anche per gl'insegnanti incaricati, dunque, l'assenza dal servizio per infermità deve necessariamente restare circoscritta in un arco di tempo, la cui complessiva massima estensione spetta al legislatore - come innanzi si é detto - predeterminare, contemperando le contrapposte esigenze del docente e della scuola, senza che per questo ne risulti vulnerato il precetto dell'art. 32 della Costituzione. Né contrasta con tale precetto l'aver stabilito per i docenti non di ruolo, per le ragioni innanzi cennate, un periodo massimo di assenza per malattia meno ampio di quello riconosciuto ai docenti di ruolo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 704 R.O. 1976, 287 R.O. 1977, 996 R.O. 1979, 419 R.O. 1981;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3,32 e 97 della Costituzione, con le ordinanze emesse in data 18 maggio 1976 dal TAR per il Veneto (R.O. n. 704 del 1976),4 marzo 1977 dal Consiglio di Stato, Sez. VI (R.O. n. 287 del 1977), 20 febbraio 1979 dal TAR per la Campania (R.O. n. 996 del 1979),12 dicembre 1980 dal TAR per la Sicilia (R.O. n. 419 del 1981), degli artt. 9, 10 e 15 della legge 19 marzo 1955, n. 160 (Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'l luglio 1983.

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI -  Livio PALADIN -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI – Francesco SAJA - Giovanni CONSO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 1 luglio 1983.