Ordinanza n. 258 del 1982
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ORDINANZA N. 258

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma secondo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Acquisizione della cittadinanza italiana) e dell'art. 143 ter. cod. civ. (cittadinanza della moglie) promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1977 dal Tribunale di Grosseto sul ricorso proposto da Rosasco Elisa, iscritta al n. 167 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141 del 25 maggio 1977.

Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1982 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Tribunale di Grosseto, con ordinanza emessa il 17 febbraio 1977, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, secondo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, e 143 ter del codice civile nella parte in cui prevedono che la cittadina straniera che sposi un cittadino italiano non possa rinunziare alla cittadinanza italiana acquisita per matrimonio, in relazione all'art. 3 della Costituzione, sia perché pone la moglie in condizione di inferiorità rispetto al marito, obbligandola ad assumere la stessa cittadinanza senza o anche contro la sua volontà, non essendole concesso di rinunciarvi, sia perché crea una disparità di trattamento con la cittadina italiana, sposa di straniero, che invece può rinunziare alla cittadinanza italiana.

Considerato che pregiudiziale all'esame della questione sollevata dal Tribunale é la verifica della legittimità costituzionale del principio della juris communicatio per matrimonio;

che non é manifestamente infondato il dubbio che l'art. 10, secondo comma, della legge n. 555 del 1912 contrasti con gli artt. 3 e 29 della Costituzione, sia per la condizione di inferiorità in cui pone la moglie rispetto al marito, sia per la disparità che ingenera tra cittadino e cittadina stranieri, acquisendo solo quest'ultima per matrimonio la cittadinanza italiana (cfr. sent. n. 87 del 1975);

che tale condizione di inferiorità nell'ambito familiare sembra ledere i diritti inviolabili della persona di cui all'art. 2 della Costituzione (cfr. sent. n. 181/1976);

che la norma in esame pare anche contrastare con l'art. 22 della Costituzione, laddove quest'ultimo esclude automatismi nell'acquisto a titolo non originario della cittadinanza italiana;

che, ove fosse accolta la questione così sollevata, rilevante e non manifestamente infondata sarebbe pure la questione di costituzionalità dell'art. 4, n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che la cittadinanza possa essere concessa anche alla straniera che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, per la disparità di trattamento tra straniero e straniera e tra marito e moglie.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevede che la donna straniera che si marita con il cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana, in riferimento agli artt. 2, 3, 22 e 29 della Costituzione;

2) dichiara, nell'ipotesi di accoglimento della prima questione sollevata, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 3, della stessa legge, nella parte in cui non prevede che la cittadinanza possa essere concessa, alle stesse condizioni stabilite nei riguardi del cittadino straniero, anche alla straniera che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione;

ordina la sospensione del giudizio introdotto con l'ordinanza iscritta al n. 167 del registro ordinanze 1977;

manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1982.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1982.