ORDINANZA N. 132
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI, Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso del 12 gennaio 1980, depositato nella Cancelleria della Corte costituzionale il 18 successivo ed iscritto al n. 17 del registro ammissibilità conflitti, nei confronti del Pretore di Menaggio, il quale, con ordinanza 30 ottobre 1979, ha intimato all'ANAS - Compartimento di Milano, di eseguire nel termine di giorni 30 opere e lavori di manutenzione della SS. 340 e di illuminazione delle gallerie nel tratto Menaggio-Dongo (n. 17 r.a.c).
Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1981 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che con ricorso depositato il 18 gennaio 1980 il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Pretore di Menaggio in conseguenza del provvedimento in data 30 ottobre 1979, con il quale era stato ordinato "all'ANAS, Compartimento di Milano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di eseguire nel termine di giorni trenta dalla ricezione del (presente) decreto, tutte le opere e i lavori necessari per l'adeguata manutenzione della SS. 340 e l'illuminazione delle gallerie lungo il tratto Menaggio-Dongo, pena non soltanto l'incriminazione ai sensi degli articoli 328 e 650 c.p., ma anche l'eventuale ordine di chiusura al traffico di detta strada";
che nel ricorso si assume che il Pretore "ha non solo esercitato un potere attribuito al Ministro dei Lavori Pubblici quale presidente dell'ANAS, ma ha anche invaso la sfera di attribuzioni che, più in generale, è garantita al potere esecutivo da norme costituzionali", travalicando i limiti posti al potere giurisdizionale degli artt. 101 e 102, nonché dall'art. 113 della Costituzione, a garanzia della sfera di attribuzioni del potere esecutivo.
Considerato che, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, la Corte è chiamata, in questa fase, a decidere in camera di consiglio se il ricorso sia ammissibile; vale a dire se il conflitto sorga "tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà dei poteri cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali", rimanendo impregiudicata, ove la pronuncia sia di ammissibilità, la facoltà di proporre, nel corso ulteriore del giudizio, anche su questo punto, istanze ed eccezioni;
che, sotto il profilo soggettivo, basta richiamare, per quanto concerne la legittimazione passiva del Pretore di Menaggio, il principio più volte affermato (cfr. ordinanze nn. 228 e 229 del 1975, n. 49 del 1977, n. 87 del 1978, n. 123 del 1979, n. 98 del 1981; e sentenza n. 231 del 1975) per cui "i singoli organi giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in situazione di piena indipendenza costituzionalmente garantita, sono da considerarsi legittimati ad essere parti in conflitti di attribuzione"; mentre, quanto alla legittimazione attiva, non v'è dubbio che questa sussista nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri che agisce anche in conformità a delibera del Consiglio stesso (cfr. ordinanze n. 123 del 1979 e n. 98 del 1981 citate);
che, dal punto di vista oggettivo, il conflitto sollevato attiene sicuramente alla delimitazione della sfera di attribuzioni determinata, per ciascun potere, da norme costituzionali, assumendosi dal ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri che non spetta al potere giudiziario, ma a quello esecutivo, l'emanazione di provvedimenti amministrativi quale quello emesso dal Pretore di Menaggio, il quale, inoltre, impartendo disposizioni contrarie a quelle dei competenti organi dell'ANAS, avrebbe "inteso evidentemente annullare i correlativi atti amministrativi", con conseguente " violazione di un limite posto al potere giurisdizionale dall'art. 113 della Costituzione, in forza del quale deve ritenersi che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, non spetta certo agli organi giurisdizionali il potere di annullare gli atti amministrativi".
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Pretore di Menaggio, con l'atto in epigrafe indicato.
Dispone:
a) che la Cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Pretore di Menaggio, entro sessanta giorni dalla comunicazione stessa.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1981.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 10 luglio 1981.