ORDINANZA N.128
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 bis della legge 12 agosto 1974, n. 351, promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1979 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Longari Emma e la S.a.s. Rulfo, iscritta al n. 709 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 del 12 dicembre 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1980 il Giudice relatore Michele Rossano.
Ritenuto che il Tribunale di Milano, con ordinanza 17 maggio 1979, ha proposto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2bis legge 12 agosto 1974, n. 351 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19 giugno 1974, n. 236, recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani) nella parte in cui non comprende fra gli aventi diritto alla proroga legale del contratto di locazione il convivente more uxorio con il conduttore defunto in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
ritenuto che questione identica è stata dichiarata non fondata con la sentenza 2 aprile 1980, n. 45, e che non sono prospettati profili nuovi, né addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;
visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2bis legge 12 agosto 1974, n. 351 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19 giugno 1974, n. 236, recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani) nella parte in cui non comprende fra gli aventi diritto alla proroga legale del contratto di locazione il convivente more uxorio con il conduttore defunto in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17/07/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio LA PERGOLA – Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 23/07/80.