Sentenza n.72 del 1980
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SENTENZA N.72

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 186 e 189 del c.p.m.p. promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 dicembre 1975 dal Tribunale militare territoriale di Padova nel procedimento penale a carico di Giampaglia Ferdinando, iscritta al n. 126 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 24 marzo 1976;

2) ordinanza emessa il 20 ottobre 1976 dal Tribunale militare territoriale di Napoli nel procedimento penale a carico di Indinnimeo Pietro ed altro, iscritta al n. 708 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 5 gennaio 1977.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 dicembre 1979 il Giudice relatore Oronzo Reale;

udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - Le due ordinanze di cui in epigrafe, pur denunziando l'una, quella del Tribunale militare di Padova, l'incostituzionalità del solo art. 189, primo comma, c.p.m.p., l'altra, quella del Tribunale militare di Napoli, l'incostituzionalità degli artt. 186 e 189 del detto codice, sollevano con riferimento agli stessi parametri costituzionali un'eguale questione; sicché i giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - I due tribunali a quibus ritengono che la differenza del trattamento penalistico, stabilito negli artt. 186 e 189 c.p.m.p., dei reati di insubordinazione con violenza o con minaccia e ingiuria, secondo che essa avvenga nei confronti del superiore ufficiale o non ufficiale, sia sospetta di violazione degli artt. 3 e 52, terzo comma, della Costituzione. Si tratta, affermano i due tribunali, di norme che, avendo la funzione di proteggere la disciplina militare, sono destinate a tutelare l'autorità dei superiori indipendentemente dal loro grado, e quindi non tollerano, senza violazione del principio di eguaglianza e dello spirito democratico al quale deve informarsi l'ordinamento delle Forze Armate, diversità di sanzione edittale in ragione della qualità del superiore offeso.

L'Avvocatura dello Stato riconosce che il bene oggetto della tutela penale è la disciplina militare, ma nega che tale bene sia necessariamente offeso < in pari misura > quando l'insubordinazione avvenga verso un superiore ufficiale o un superiore non ufficiale: sicché deve escludersi la irrazionalità della diversa previsione e sanzione stabilita nelle denunziate norme del c.p.m.p., come pure l'offesa all'ordinamento democratico delle FF.AA., offesa che consisterebbe nell'attribuzione agli ufficiali di una < speciale posizione gerarchica nei rapporti con i militari subordinati >.

3. - Appare opportuno premettere che gli artt. 186 e 189 c.p.m.p., relativi rispettivamente alla < insubordinazione con violenza > e alla < insubordinazione con minaccia o ingiuria >, appartengono al Capo terzo del Titolo terzo (< Dei reati contro la disciplina militare >) del secondo libro del c.p.m.p., e che il Capo primo dello stesso Titolo tratta della < disobbedienza >. Ora, mentre la disobbedienza è punita (art 173) quando essa si riferisce all'ordine di < un superiore >, la insubordinazione in entrambe le ipotesi degli artt. 186 e 189 è punita in modo diverso se si verifica nei confronti di un superiore ufficiale o non ufficiale.

Tale diversità di trattamento, esistente nel codice penale militare del 1869 (artt. 125 e 130), fu riprodotta nel codice penale militare del 20 febbraio 1941, conseguente alla legge delega 25 novembre 1926, n. 2153, dopo vivace e qualificata avversione della Commissione per l'elaborazione dei codici militari, puntualizzata nella relazione del 1932, n. 127 (< Questo sistema non ha una base razionale; agli effetti della disciplina gli appartenenti alla milizia vanno separati in due categorie: inferiori e superiori... Questo dovere di sottomissione, base fondamentale della disciplina degli eserciti, è eguale per tutti, e pertanto eguali devono essere gli effetti delle infrazioni, altrimenti si snatura l'essenza stessa di questo dovere basilare, che nella sua assoluta preminenza non è graduabile >), e dopo essere stata respinta nel progetto definitivo del 1938, che agli artt. 188 e 191, relativi all'< insubordinazione per violenza > e all'< insubordinazione per minaccia e ingiuria >, unificava i1 reato e la sanzione quale che fosse il grado del < superiore > offeso.

Ed è noto che in tutti i numerosi progetti di legge di iniziativa governativa e parlamentare concernenti la riforma del codice penale militare, e tuttora pendenti in Parlamento, viene eliminata la distinzione tra insubordinazione verso superiore ufficiale e insubordinazione verso superiore non ufficiale, giudicandola come una residua discriminazione di casta senza giustificazione, data la nozione unitaria del < superiore >.

Del pari è noto che nella vigente normativa di Stati europei i cui ordinamenti militari non differiscono sostanzialmente da quello italiano (come Francia, Belgio, Germania Occidentale, Svizzera) non è accolta nessuna differenza di trattamento, quanto ai reati di insubordinazione, secondo il grado (ufficiale o non ufficiale) del superiore che subisce l'offesa.

4. - Tutte queste considerazioni, tuttavia, possono certamente avere grande influenza nel determinare, nel senso indicato dalle varie proposte sopra ricordate, la scelta del legislatore. Ma, a giudizio della Corte, si tratta, appunto, di scelta spettante al legislatore, come la Corte ebbe già ad affermare nella sentenza n. 26 del 1979, occupandosi della < sfasatura > derivante dalla dichiarata illegittimità costituzionale della prima parte del secondo comma dell'art. 186 c.p.m.p.

Allontanarsi da tale avviso non si potrebbe senza ritenere irragionevole e priva di ogni motivazione, anche tradizionale, la differente considerazione, quanto alla gravità della insubordinazione, del superiore ufficiale o non ufficiale, o ritenere che quella differenza ripugni totalmente allo spirito democratico al quale deve informarsi l'ordinamento militare della Repubblica.

Conclusione alla quale la Corte non ritiene che si potrebbe pervenire senza forzare la portata degli invocati artt. 3 e 52 della Costituzione, quale determinata dalla propria giurisprudenza.

La giurisprudenza di questa Corte, infatti, si é, a proposito dei detti parametri costituzionali, consolidata nel senso che la discrezionalità del legislatore non possa essere censurata se non nei casi in cui la stessa travalichi nella irragionevolezza. Nella specie, poi, pur non potendosi disconoscere che i l regime sospettato di illegittimità costituzionale sia per più aspetti opinabile, devesi ammettere che la scelta operata per rispettare una radicata tradizione gerarchica, risponde ad uno scopo pur sempre operante nell'ambito della discrezionalità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 186 e 189, primo comma, c.p.m.p., come in epigrafe sollevate dal Tribunale militare territoriale di Padova e dal Tribunale militare territoriale di Napoli con riferimento agli artt. 3 e 52, terzo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/05/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 20/05/80.